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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22420/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la violazione di legge con riguardo all'art. 54 cod. pen., è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito l'insussistenza dei presupposti integranti l'invocata causa di giustificazione stante l'assenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona non altrimenti evitabile, requisito necessario per l'applicazione dell'art 54 cod. pen., posto che non risulta - né la difesa l'ha allegato - che l'imputata si sia rivolta ai servizi sociali per l'assegnazione di un alloggio provvisorio, ovvero che la donna abbia occupato l'immobile per un breve periodo di tempo per far fronte ad esigenze di prima necessità, emergendo, al contrario che la Nobile, dopo aver rotto i sigilli e abbattuto il muro eretto a protezione dell'abitazione,' aveva nuovamente occupato l'alloggio sequestratole in data 25 maggio 2017, nel corso di altro procedimento penale a suo carico; osservato che il secondo motivo - che eccepisce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è parimenti inammissibile, perché, anche in tal caso, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha ribadito l'assenza dei prescritti requisiti della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, attesi i precedenti penali della stessa indole di cui è gravata la ricorrente, che, peraltro, per lungo tempo ha abusivamente rioccupato il medesimo alloggio che le era stato già in precedente sequestrato; considerato che il terzo motivo - che deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. - è inammissibile in quanto attinente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e logica motivazione, avendo la Corte di merito escluso la presenza di elementi valorizzabili a tale scopo, peraltro nemmeno evidenziati dalla ricorrente, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la violazione di legge con riguardo all'art. 54 cod. pen., è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito l'insussistenza dei presupposti integranti l'invocata causa di giustificazione stante l'assenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona non altrimenti evitabile, requisito necessario per l'applicazione dell'art 54 cod. pen., posto che non risulta - né la difesa l'ha allegato - che l'imputata si sia rivolta ai servizi sociali per l'assegnazione di un alloggio provvisorio, ovvero che la donna abbia occupato l'immobile per un breve periodo di tempo per far fronte ad esigenze di prima necessità, emergendo, al contrario che la Nobile, dopo aver rotto i sigilli e abbattuto il muro eretto a protezione dell'abitazione,' aveva nuovamente occupato l'alloggio sequestratole in data 25 maggio 2017, nel corso di altro procedimento penale a suo carico; osservato che il secondo motivo - che eccepisce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è parimenti inammissibile, perché, anche in tal caso, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha ribadito l'assenza dei prescritti requisiti della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, attesi i precedenti penali della stessa indole di cui è gravata la ricorrente, che, peraltro, per lungo tempo ha abusivamente rioccupato il medesimo alloggio che le era stato già in precedente sequestrato; considerato che il terzo motivo - che deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. - è inammissibile in quanto attinente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e logica motivazione, avendo la Corte di merito escluso la presenza di elementi valorizzabili a tale scopo, peraltro nemmeno evidenziati dalla ricorrente, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 22420/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris