CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 19094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2 d. Igs. 159/2011, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla circostanza che, se anche l'imputato avesse ritenuto efficace il provvedimento dalla data di adozione dello stesso, piuttosto che dalla data della notifica del verbale di sottoposizione agli obblighi, certamente non risultava ancora decorso il termine di due anni indicato nell'atto e, quindi, in ogni caso, la misura era ancora vigente); Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] am . fo e (9 )2Pv [OSCURATO:PERSONA] LLER1A oggi, _i_l_mA