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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20637/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che il Tribunale di Marsala in composizione monocratica - nella qualità di Giudice dell'esecuzione - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del medesimo Tribunale del 11/03/2021 (passata in giudicato il 26/07/2021) e visto che tale decisione è fondata sul presupposto dell'esser stato, il suddetto beneficio, accordato in violazione dell'art. 164 quarto comma cod. pen., stante la presenza di causa ostativa, poi risultata non nota al Giudice della cognizione; Rilevato che tale revoca debba reputarsi pienamente legittima, in ragione della non conoscenza della causa ostativa in sede di cognizione, come costantemente affermato da questa Corte (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832 - 01); Ritenuto che le argomentazioni poste a fondamento del ricorso prospettino enunciati ermeneutici che si pongono in conflitto, tanto con il dato normativo, quanto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e che, pertanto, l'impugnazione non può che essere considerata inammissibile; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che il Tribunale di Marsala in composizione monocratica - nella qualità di Giudice dell'esecuzione - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del medesimo Tribunale del 11/03/2021 (passata in giudicato il 26/07/2021) e visto che tale decisione è fondata sul presupposto dell'esser stato, il suddetto beneficio, accordato in violazione dell'art. 164 quarto comma cod. pen., stante la presenza di causa ostativa, poi risultata non nota al Giudice della cognizione; Rilevato che tale revoca debba reputarsi pienamente legittima, in ragione della non conoscenza della causa ostativa in sede di cognizione, come costantemente affermato da questa Corte (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832 - 01); Ritenuto che le argomentazioni poste a fondamento del ricorso prospettino enunciati ermeneutici che si pongono in conflitto, tanto con il dato normativo, quanto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e che, pertanto, l'impugnazione non può che essere considerata inammissibile; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 magg
Sentenza Cassazione n. 20637/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris