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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00854/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18879-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA] indebito indennità mobilità R.G.N. 18879/2022 Cron.

Rep.

Ud. 15/11/2023 CC domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1571/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/2022 R.G.N. 927/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a far dichiarare non dovuta, da parte dell’Inps, la ripetizione delle somme versate a titolo di indennità di mobilità e di indennità integrativa prevista dal Fondo di Solidarietà del [OSCURATO:PERSONA] e ritenute indebite alla luce del fatto che il licenziamento di [OSCURATO:PERSONA] era poi stato annullato dal giudice, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro che era stato eseguito e con corresponsione, a titolo risarcitorio, di 12 mensilità di retribuzione.

Riteneva la Corte, a differenza del primo giudice, che i trattamenti previdenziali erano indebiti anche per il periodo non coperto dalle 12 mensilità di risarcimento, considerati i circa 20 mesi trascorsi dal licenziamento all’ordine di reintegrazione.

Invero, il rapporto di lavoro era stato ricostituito ex tunc, sicché non poteva dirsi presente lo stato di disoccupazione chiesto per godere delle due indennità, a prescindere dalla somma ottenuta a titolo risarcitorio.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi.

L’Inps ha depositato controricorso illustrato da memoria.

All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt.52 l.n.88/89, 3 e 38 Cost., nonché 18, co.4 l. n.300/70.

La soluzione adottata dalla Corte violerebbe l’art.38 Cost. privando il ricorrente dei mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, di fatto essendovi stato un periodo in cui, a seguito del licenziamento, egli non ricevette la retribuzione, versando di fatto in una situazione di disoccupazione.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.112 c.p.c. e nullità della sentenza con connessa violazione e falsa applicazione dell’art.10, co.2 bis TUlR, per non avere la Corte esaminato, come già il giudice di primo grado, gli argomenti posti nel ricorso incidentale, coi quali si chiedeva che, nella determinazione delle somme da restituire all’Inps, si tenesse conto del fatto che l’indennità risarcitoria era stata decurtata dell’indennità sostitutiva del preavviso e, ulteriormente, del fatto che, prima della reintegrazione, il ricorrente aveva svolto lavori socialmente utili senza essere stato retribuito.

Infine, l’Inps aveva illegittimamente chiesto la restituzione delle somme al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

Il primo motivo è infondato.

Sia l’indennità di mobilità che l’indennità integrativa prevista dal FSTA presuppongono lo stato di disoccupazione involontaria, costituendo la disoccupazione l’eventodeterminante lo stato di bisogno alla cui liberazione mirano le prestazioni.

Come rettamente ricordato dalla pronuncia impugnata, la condizione di disoccupazione nata con il licenziamento è venuta poi meno ex tunc a seguito dell’ordine di reintegra che ha ricostituito il rapporto di lavoro; la ricostituzione ha determinato il venir meno della disoccupazione e quindi la natura indebita delle somme inizialmente dovute (c.d. condictio ob causam finitam).

Questa Corte (Cass.22850/22), proprio con riguardo all’indennità di mobilità, ha affermato che la prestazione diviene indebita a seguito di dichiarata illegittimità del licenziamento con ripristino del rapporto.

Ovviamente lo stato di involontaria disoccupazione sussiste o meno per il sol fatto che sia stato ricostituito o meno il rapporto di lavoro, mentre è irrilevante l’ammontare dell’indennità risarcitoria che, in ipotesi, non copra l’intero periodo.

Né può adombrarsi alcun vizio di legittimità costituzionale per contrarietà all’art.38 Cost., poiché la lamentata perdita di provvidenza economica attiene non al rapporto previdenziale – insensibile come detto al quantum dell’indennità risarcitoria e dipendente solo dalla sussistenza o meno della disoccupazione, la quale nemmeno può sussistere solo in parte qua, nei limiti cioè in cui l’i n dennità risarcitoria sia risultata inferiore al montante delle retribuzioni perse – ma, semmai, attiene al rapporto di lavoro, proprio con riguardo al fatto che la tutela compensativa non è stata voluta dal legislatore in forma piena ma solo attenuata.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Va premesso che, nonostante la rubrica richiami anche la violazione di legge, il corpo del motivo è incentrato esclusivamente sulla violazione dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c. per omessa pronuncia della Corte su quanto dedotto con l’appello incidentale, ovvero le tre questioni per cui: nella determinazione delle somme da restituire all’Inps si doveva considerare che l’indennità risarcitoria era stata decurtata dell’indennità sostitutiva del preavviso; che, prima della reintegrazione, il ricorrente aveva svolto lavori socialmente utili senza essere stato retribuito e, infine, che la restituzione andava operata al netto e non al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

Il ricorso si limita a enunciare che era stato proposto appello incidentale e che esso verteva su tali profili.

In modo non autosufficiente, però, il motivo non indica specificamente quale fosse l’esatto contenuto del gravame incidentale, con ciò determinandosi inammissibilità del motivo, secondo il costante orientamento di questa Corte, cui va data continuità, in base al qualeil ricorso ex art.360, co.1, n.4 c.p.c., ai fini del rispetto del requisito dell’autosufficienza, deve riportare puntualmente, nei suoi esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del suo contenuto, la domanda o l’eccezione proposta non esaminata dal giudice (Cass.6361/07, Cass.15367/14, Cass.28072/21).

Il ricorso è altresì generico nel momento in cui, contestando che la restituzione debba avvenire al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, non indica specificamente il calcolo dell’ammontare dovuto al lordo e al netto delle ritenute e l’ammontare preteso in restituzione dall’Inps, onde dar co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18879-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA] indebito indennità mobilità R.G.N. 18879/2022 Cron. Rep. Ud. 15/11/2023 CC domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1571/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/2022 R.G.N. 927/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a far dichiarare non dovuta, da parte dell’Inps, la ripetizione delle somme versate a titolo di indennità di mobilità e di indennità integrativa prevista dal Fondo di Solidarietà del [OSCURATO:PERSONA] e ritenute indebite alla luce del fatto che il licenziamento di [OSCURATO:PERSONA] era poi stato annullato dal giudice, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro che era stato eseguito e con corresponsione, a titolo risarcitorio, di 12 mensilità di retribuzione. Riteneva la Corte, a differenza del primo giudice, che i trattamenti previdenziali erano indebiti anche per il periodo non coperto dalle 12 mensilità di risarcimento, considerati i circa 20 mesi trascorsi dal licenziamento all’ordine di reintegrazione. Invero, il rapporto di lavoro era stato ricostituito ex tunc, sicché non poteva dirsi presente lo stato di disoccupazione chiesto per godere delle due indennità, a prescindere dalla somma ottenuta a titolo risarcitorio. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. L’Inps ha depositato controricorso illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt.52 l.n.88/89, 3 e 38 Cost., nonché 18, co.4 l. n.300/70. La soluzione adottata dalla Corte violerebbe l’art.38 Cost. privando il ricorrente dei mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, di fatto essendovi stato un periodo in cui, a seguito del licenziamento, egli non ricevette la retribuzione, versando di fatto in una situazione di disoccupazione. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.112 c.p.c. e nullità della sentenza con connessa violazione e falsa applicazione dell’art.10, co.2 bis TUlR, per non avere la Corte esaminato, come già il giudice di primo grado, gli argomenti posti nel ricorso incidentale, coi quali si chiedeva che, nella determinazione delle somme da restituire all’Inps, si tenesse conto del fatto che l’indennità risarcitoria era stata decurtata dell’indennità sostitutiva del preavviso e, ulteriormente, del fatto che, prima della reintegrazione, il ricorrente aveva svolto lavori socialmente utili senza essere stato retribuito. Infine, l’Inps aveva illegittimamente chiesto la restituzione delle somme al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali. Il primo motivo è infondato. Sia l’indennità di mobilità che l’indennità integrativa prevista dal FSTA presuppongono lo stato di disoccupazione involontaria, costituendo la disoccupazione l’eventodeterminante lo stato di bisogno alla cui liberazione mirano le prestazioni. Come rettamente ricordato dalla pronuncia impugnata, la condizione di disoccupazione nata con il licenziamento è venuta poi meno ex tunc a seguito dell’ordine di reintegra che ha ricostituito il rapporto di lavoro; la ricostituzione ha determinato il venir meno della disoccupazione e quindi la natura indebita delle somme inizialmente dovute (c.d. condictio ob causam finitam). Questa Corte (Cass.22850/22), proprio con riguardo all’indennità di mobilità, ha affermato che la prestazione diviene indebita a seguito di dichiarata illegittimità del licenziamento con ripristino del rapporto. Ovviamente lo stato di involontaria disoccupazione sussiste o meno per il sol fatto che sia stato ricostituito o meno il rapporto di lavoro, mentre è irrilevante l’ammontare dell’indennità risarcitoria che, in ipotesi, non copra l’intero periodo. Né può adombrarsi alcun vizio di legittimità costituzionale per contrarietà all’art.38 Cost., poiché la lamentata perdita di provvidenza economica attiene non al rapporto previdenziale – insensibile come detto al quantum dell’indennità risarcitoria e dipendente solo dalla sussistenza o meno della disoccupazione, la quale nemmeno può sussistere solo in parte qua, nei limiti cioè in cui l’i n dennità risarcitoria sia risultata inferiore al montante delle retribuzioni perse – ma, semmai, attiene al rapporto di lavoro, proprio con riguardo al fatto che la tutela compensativa non è stata voluta dal legislatore in forma piena ma solo attenuata. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Va premesso che, nonostante la rubrica richiami anche la violazione di legge, il corpo del motivo è incentrato esclusivamente sulla violazione dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c. per omessa pronuncia della Corte su quanto dedotto con l’appello incidentale, ovvero le tre questioni per cui: nella determinazione delle somme da restituire all’Inps si doveva considerare che l’indennità risarcitoria era stata decurtata dell’indennità sostitutiva del preavviso; che, prima della reintegrazione, il ricorrente aveva svolto lavori socialmente utili senza essere stato retribuito e, infine, che la restituzione andava operata al netto e non al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali. Il ricorso si limita a enunciare che era stato proposto appello incidentale e che esso verteva su tali profili. In modo non autosufficiente, però, il motivo non indica specificamente quale fosse l’esatto contenuto del gravame incidentale, con ciò determinandosi inammissibilità del motivo, secondo il costante orientamento di questa Corte, cui va data continuità, in base al qualeil ricorso ex art.360, co.1, n.4 c.p.c., ai fini del rispetto del requisito dell’autosufficienza, deve riportare puntualmente, nei suoi esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del suo contenuto, la domanda o l’eccezione proposta non esaminata dal giudice (Cass.6361/07, Cass.15367/14, Cass.28072/21). Il ricorso è altresì generico nel momento in cui, contestando che la restituzione debba avvenire al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, non indica specificamente il calcolo dell’ammontare dovuto al lordo e al netto delle ritenute e l’ammontare preteso in restituzione dall’Inps, onde dar co
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