Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43893/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'abnormità del provvedimento del Tribunale di Milano, che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso l'iscrizione a mod. 45 disposta da parte del pubblico ministero; Considerato che il motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza, in quanto legittimamente il Tribunale di Milano ha ritenuto non reclamabile il provvedimento del pubblico Ministero; Rilevato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile il provvedimento con cui il P.M., omettendo l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen., ancorché richiesto dalla persona offesa, disponga direttamente la trasmissione in archivio (cd.

"cestinazione") di una denuncia iscritta a modello 45 quale atto non costituente notizia di reato, non avendo tale provvedimento natura giurisdizionale, in quanto proveniente da una parte processuale, e non potendo quindi essere impugnato per abnormità, anche se illegittimo (ex plurimis: Sez. 6, n. 27532 del 08/04/2015, Zingaretti, Rv. 264085 - 01; Sez. 7, n. 48888 del 15/11/2012, Ferri, Rv. 253926; Sez. 6, n. 31278 del 6/0/2009, Ignoti, Rv. 244640; Sez. 3, n. 3653 del 11/12/2013, dep. 2014, ignoti, Rv. 258594 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'abnormità del provvedimento del Tribunale di Milano, che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso l'iscrizione a mod. 45 disposta da parte del pubblico ministero; Considerato che il motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza, in quanto legittimamente il Tribunale di Milano ha ritenuto non reclamabile il provvedimento del pubblico Ministero; Rilevato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile il provvedimento con cui il P.M., omettendo l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen., ancorché richiesto dalla persona offesa, disponga direttamente la trasmissione in archivio (cd. "cestinazione") di una denuncia iscritta a modello 45 quale atto non costituente notizia di reato, non avendo tale provvedimento natura giurisdizionale, in quanto proveniente da una parte processuale, e non potendo quindi essere impugnato per abnormità, anche se illegittimo (ex plurimis: Sez. 6, n. 27532 del 08/04/2015, Zingaretti, Rv. 264085 - 01; Sez. 7, n. 48888 del 15/11/2012, Ferri, Rv. 253926; Sez. 6, n. 31278 del 6/0/2009, Ignoti, Rv. 244640; Sez. 3, n. 3653 del 11/12/2013, dep. 2014, ignoti, Rv. 258594 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 o
Sentenza Cassazione n. 43893/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris