CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Milano ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena irrogata in anni 3 di reclusione (comprensivo degli aumenti per la continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo del 13/04/2022, a sua volta comprensiva della continuazione con quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Forlì del 20/07/2018), confermando nel resto la sentenza di primo grado di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore [OSCURATO:PERSONA] denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - con il primo motivo erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in relazione alla continuazione con le due sentenze prodotte e, con il secondo motivo, vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile, proponendo, per un verso, censure (articolate peraltro in termini scarsamente perspicui, così da rendere particolarmente disagevole la lettura: cfr. Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063) relative alla continuazione, che risulta applicata dalla sentenza impugnata nei termini indicati nell'accordo tra le parti, e, per altro verso, doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che, comunque, non hanno comportato l'illegalità della pena stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C