Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24879/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1955/2025 CC - 03/06/2025 R.G.N. 12038/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla declaratoria di non eseguibilità della pena inflitta con la sentenza n. 1509/2017 del Tribunale Bergamo. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24879/2025 Roma, lì, 07/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 05 marzo 2023 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato applicabile in favore di [OSCURATO:PERSONA], condannato con la sentenza n. 2341/2018 emessa dal Tribunale di Milano in data 24 febbraio 2018, l'istituto della fungibilità, per il periodo di un anno, sei mesi e sette giorni espiati dal 01/03/2007 al 23/11/2007 e dal 14/12/2007 al 28/09/2008 in stato di custodia cautelare applicata per un delitto dal quale è stato poi assolto, aderendo al principio dettato dalla sentenza Sez. 1, n. 48885 del 16/10/2013, Rv. 258120, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'istituto della fungibilità della pena, l'anteriorità della condotta di reato rispetto alla pena espiata sine titulo, nei reati fallimentari, in particolare di bancarotta patrimoniale, deve essere valutata con riferimento all'epoca delle singole condotte criminose e non alla data della dichiarazione di fallimento.

Inoltre ha dichiarato non eseguibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 1509/2017, emessa in data 06/10/2017 e divenuta esecutiva il 17/09/2020, per mancanza di estradizione, respingendo la richiesta del pubblico ministero di sospendere la decisione in attesa della pronuncia dell'autorità estera sulla richiesta di estensione dell'estradizione concessa per altra pronuncia, perché quella condanna potrà essere messa in esecuzione solo dopo l'accoglimento di tale istanza di estensione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, relativo all'applicazione dell'istituto della fungibilità, il pubblico ministero deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 216 legge fall.

La giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto che la data di commissione del reato di bancarotta patrimoniale pre-fallimentare coincida con la dichiarazione di fallimento, e che tale reato non possa dirsi esistente fino a quel momento, nonostante che le condotte distrattive siano state poste in essere in epoca precedente, con conseguente non concedibilità di benefici quali l'amnistia o l'indulto.

L'ordinanza impugnata viola la legge penale, con riferimento all'art. 216 della legge fall., nella parte in cui afferma che la dichiarazione di fallimento è un elemento extrapenale della fattispecie di natura giuridica, perché fa coincidere la commissione del reato di bancarotta patrimoniale con la realizzazione dell'evento di pericolo concreto, cioè l'atto distrattivo, e non con la declaratoria di fallimento, disconoscendone la natura di elemento costitutivo della fattispecie penale e declassandola ad elemento extrapenale della fattispecie giuridica, in contrasto con la giurisprudenza della corte di cassazione a sezioni unite n. 2/1958, Mezzo, Rv. 098004.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

La norma collega la fungibilità di una pena espiata senza titolo alla commissione del reato, e quindi, nei reati di bancarotta, alla emissione della sentenza dichiarativa del fallimento.

Secondo la tesi propugnata dal Tribunale, invece, nel caso dei reati di bancarotta la fungibilità sarebbe legata non alla consumazione del reato in tutti i suoi elementi, ma solo alla perpetrazione della condotta e non alla produzione dell'evento.

Tale tesi risulta applicata solo dalla sentenza Sez. 1, n. 48885 del 16/10/2013, rimasta isolata, contrastante con altre pronunce, quale Sez. 5, n. 12239 del 03/02/2003: la tesi opposta è preferibile perché coerente con la lettura dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che la Corte di cassazione ha sempre ritenuto essere una norma di stretta interpretazione, e con la qualificazione della dichiarazione di fallimento come elemento costitutivo del reato, come da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

La tesi seguita dal Tribunale rimette l'applicazione dell'istituto della fungibilità a indici del tutto incerti, con riferimento ai delitti di bancarotta, in quanto le singole condotte distrattive potrebbero non essere indicate nella sentenza di condanna, in modo specifico e con riferimento ad una data precisa, dal momento che, in assenza del fallimento, si tratta di condotte prive di rilevanza penale.

Il Tribunale, inoltre, ha dato dell'istituto della fungibilità un'interpretazione evolutiva e creativa non consentita, in quanto in tutti i reati di evento dovrebbe ritenersi rilevante, ai fini della fungibilità, non la produzione dell'evento ma la condotta tenuta dall'agente, e ciò in contrasto con la norma, che parla della “commissione del reato” e non della mera perpetrazione della condotta.

Tale interpretazione, pertanto, costituisce una vera e propria interpretazione creativa della norma, alla quale viene fatto affermare un principio di diritto diverso dal suo contenuto letterale, che è univoco. 2.3.

Con il terzo motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione in ordine alla indicazione della frazione di pena che sarebbe fungibile alla luce della interpretazione applicata dal Tribunale.

Nel reato contestato al capo 1) della sentenza emessa il 24 febbraio 2018, in relazione al quale il Tribunale ha riconosciuto la fungibilità, sono descritte plurime condotte distrattive, commesse dal 2005 al 2015, per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto indicare in quale misura la complessiva pena di cinque anni di reclusione si riferisca alle condotte tenute prima dell'inizio della detenzione sine titulo, ritenuta fungibile, e verificare se essa abbia capienza sufficiente per la dichiarazione di fungibilità, stante l'interpretazione dell'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall. come una ipotesi di concorso di reati derogatoria rispetto all'istituto della continuazione.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale con riferimento agli artt. 649, 666, 721 e 721-bis cod. proc. pen.

Il Tribunale non ha tenuto conto della documentazione attestante che, nelle more della decisione, la richiesta di estensione dell'estradizione alla condanna di tre mesi di reclusione irrogata dal Tribunale di Bergamo, con la sentenza divenuta esecutiva il 17 settembre 2020, è stata accolta.

Tale documentazione è stata depositata al giudice dell'esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi prima della concreta emissione dell'ordinanza, avvenuta in data 20 marzo 2025.

Lo sbarramento stabilito dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., pertanto, è inoperante, dal momento che l'effetto preclusivo del giudicato esecutivo non impedisce la riproposizione della richiesta in presenza di fatti nuovi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla declaratoria di non eseguibilità della pena inflitta con la sentenza n. 1509/2017 emessa dal Tribunale Bergamo.

4. Con memoria di replica alla requisitoria, depositata in data 27/05/2025, il condannato Coppola afferma in primo luogo la sopravvenuta carenza di interesse del pubblico ministero ad impugnare la decisione del giudice dell'esecuzione in merito alla non eseguibilità della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, avendo egli, con provvedimenti di rettifica dell'ordine di esecuzione, preso atto della sopravvenuta estensione dell'estradizione a tale condanna, includendola già tra le pene da espiare.

In merito alla questione della fungibilità il condannato, condividendo le osservazioni del procuratore generale, evidenzia che il pubblico ministero ricorrente si è limitato a riproporre le proprie tesi, senza confrontarsi con l'ordinanza impugnata.

La natura della sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato non è pacifica, e il pubblico ministero non si confronta con la tesi opposta, di una natura di mera condizione di procedibilità, anche se la scelta dell'una o dell'altra tesi non è dirimente, in relazione alla questione della fungibilità della custodia cautelare sofferta dal ricorrente.

La ratio del limite temporale applicato alla fungibilità è quella di impedire che il reo sia incentivato a delinquere dalla consapevolezza di avere già espiato una pena sine titulo, e nel caso del fallimento la dichiarazione di questo non rientra nella sfera volitiva di chi commette una bancarotta prefallimentare, in quanto la sua attività volontaria si esprime solo nella condotta distrattiva: il rispetto della ratio dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. impone, pertanto, di ancorare detto limite al momento di commissione di tali condotte.

È corretta, pertanto, l'applicazione della fungibilità di una custodia cautelare sofferta dal 01/03/2007 al 28/09/2008 alle condotte distrattive commesse tra il marzo e il luglio 2005.

Il ricorso è infondato anche in relazione alla censura dell'omessa scissione del reato continuato, avendo il giudice dell'esecuzione già calcolato l'aliquota di pena attribuibile a ciascuna condotta distrattiva, con due diverse modalità di calcolo che portano, entrambe, a ritenere capiente la pena a cui applicare, con l'istituto della fungibilità, la custodia cautelare sofferta sine titulo.

È erronea, peraltro, l'affermazione secondo cui la scissione delle singole condotte distrattive non sarebbe possibile, non essendo l'aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall., equiparabile alla continuazione, dal momento che la stessa Corte di cassazione ha definito tale aggravante una ipotesi particolare di continuazione, derogativa rispetto a quella ordinaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, nei limitati termini sotto precisati.

2. La questione posta dal pubblico ministero ricorrente con il primo motivo del ricorso non è rilevante in questa sede.

Il momento consumativo del reato fallimentare è oggetto di interpretazioni non del tutto conformi nella giurisprudenza di legittimità, contrapponendosi, in particolare, la tesi della sua natura di elemento costitutivo del reato e quella di una mera condizione obiettiva di punibilità.

La scelta tra queste due tesi, però, non è risolutiva nel presente caso, che verte sull'applicabilità o meno dell'istituto della fungibilità in relazione a singole condotte tenute nell'ambito di una gestione di più società, che ha portato alla dichiarazione di fallimento di molte di esse.

L'applicabilità o meno del regime di fungibilità deve essere valutata, infatti, in relazione alla ratio dell'istituto stesso.

È vero, come sottolinea il pubblico ministero ricorrente nel suo secondo motivo di ricorso, che l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. impone, quale limite al computo della custodia cautelare e delle pene espiate sine titulo, la «commissione del reato» e non la perpetrazione della condotta materiale, ma non vi è dubbio che la ratio della norma consista nel non permettere al condannato di beneficiare delle limitazioni di libertà sofferte senza titolo per conseguire una sorta di impunità per reati ancora da commettere, beneficio che risulterebbe addirittura un incentivo a delinquere.

Il momento rilevante, per determinare l'insorgere del divieto della computabilità della custodia cautelare e della pena espiata sine titulo, è pertanto quello in cui viene tenuta la condotta materiale, quale azione volontaria del condannato, che deve precedere l'espiazione sine titulo affinché si possa escludere, con certezza, che egli abbia agito nella consapevolezza di avere, di fatto, già espiato la pena che potrebbe riportare per tale condotta.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato, per la sua irrilevanza.

3. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato, per le ragioni già esposte.

La ratio del limite stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. impone di valutare la data di commissione del reato per il quale dovrebbe essere computata la pena già espiata sine titulo facendo riferimento alla condotta tenuta dall'agente, quanto meno nei casi in cui la consumazione, intesa come il verificarsi di tutti gli elementi dalla cui compresenza discende la rilevanza penale, interviene a rilevante distanza di tempo, o per l'intervento di fattori del tutto estranei alla volontà del predetto, o solo indirettamente collegati alla sua azione.

La sentenza Sez.

U n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-01, nel valutare il concetto di tempus commissi delicti in relazione all'applicazione dell'art. 2 cod. pen., ha affermato che la sua individuazione «non possa essere delineata in termini generalizzanti, ma vada riferita ai singoli istituti e ricostruita sulla base della ratio di ciascuno di essi e dei principi – prima di tutto costituzionali - che li governano», mancando anche, nel codice penale, una definizione onnicomprensiva del predetto concetto.

Essa ha perciò stabilito che «in tema di successione di leggi penali, nel caso in cui l'evento del reato intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta».

Infatti, nella parte motiva, detta pronuncia ha valutato che «è dunque la condotta il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la “calcolabilità” delle conseguenze penali e, con essa, l'autodeterminazione della persona».

La valutazione separata tra il momento di esecuzione della condotta materiale e quello del verificarsi dell'evento è dunque legittima quando sia necessario verificare, per l'applicazione di un istituto, in quale momento l'agente ha tenuto quella condotta essendo in grado di calcolarne le conseguenze penali e di autodeterminarsi nella scelta dell'azione da compiere.

Per identiche ragioni correlate alla ratio dell'istituto da applicare, si è ritenuto che, in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo al data di commissione della condotta (Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 276194-01).

Sulla stessa linea di pensiero – e sia pure ai fini della valutazione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta – si è, del pari, ritenuto che il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all'epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione giudiziale di insolvenza, poiché quest'ultima non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell'indagato, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva (Sez. 5, n. 50969 del 07/11/2019, Rolfo, Rv. 278046 – 01).

Tale principio può riverberare i suoi effetti anche sull'applicazione del limite alla fungibilità stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. in quanto, alla luce della già indicata ratio dell'istituto, la fungibilità deve essere esclusa quando il soggetto ha tenuto la condotta incriminata avendo già espiato una pena (o una misura cautelare) che egli può valutare essere stata applicata sine titulo, essendo, sotto questo profilo, irrilevante se tale condotta sia già punibile o se lo diventi successivamente, a seguito del verificarsi di un evento o di una condizione di punibilità.

Non vi sono, invece, ragioni per escludere la fungibilità quando tale condotta sia stata interamente tenuta prima di espiare una pena per un diverso reato, perché il soggetto si è determinato ad agire ignorando di poter trarre vantaggio dalla detenzione sine titulo sofferta, per sottrarsi alla pena che potrebbe essergli irrogata per essa.

L'interpretazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. seguita dal Tribunale, pertanto, non è inammissibilmente creativa, come sostenuto dal pubblico ministero ricorrente, bensì conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità, e si pone in coerenza con le condivise conclusioni di Sez. 1, n. 48885 del 16/10/2013, Olivieri, Rv. 258120 -

01. Anche questo motivo di ricorso deve, perciò, essere rigettato.

4. È accoglibile, invece, il terzo motivo di ricorso, sia pure in una prospettiva diversa da quella indicata dal ricorrente.

Il reato fallimentare può essere ritenuto unico, oppure composto da una pluralità di condotte, la cui presenza determina l'applicabilità della norma di cui di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall. che, secondo Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665-01, «non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.».

L'ordinanza impugnata precisa che il Coppola è stato condannato, con unica sentenza, per tre reati di bancarotta fraudolenta pluriaggravata, relativi a tre diverse società, tra i quali è stata ritenuta sussistente la continuazione.

Non vi è dubbio che i tre fallimenti mantengono la loro autonomia, e correttamente l'ordinanza ha tenuto conto, anche per il calcolo della pena a cui eventualmente applicare la fungibilità, solo di quella irrogata per il fallimento della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 2004, nell'ambito del quale sono state tenute le condotte ritenute antecedenti all'espiazione della detenzione sine titulo.

Ciò che non è precisato, nell'ordinanza, è se le condotte tenute in relazione a tale fallimento siano state ritenute, dal giudice della cognizione, delle condotte autonome, e quindi come distinti reati fallimentari, unificati ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall., o se sono state ritenute un unico reato.

Il dubbio insorge alla luce della riferita determinazione della pena, che l'ordinanza afferma, per quanto qui rileva, essere stata determinata in «anni cinque di reclusione per il reato di cui al capo 1».

Non vi è alcun riferimento all'applicazione, con riferimento al «reato di cui al capo 1», dell'aggravante indicata, né viene riportato per intero il capo di imputazione, con le varie condotte contestate.

La descrizione di condotte separate, contenuta nei sottocapi c1) e c2), non è illuminante sotto tale aspetto, perché esse ricostruiscono singole operazioni, a loro volte composte da molte condotte di varia natura, non necessariamente ricomprese nel paradigma degli artt. 216, 217 e 223 legge fall., che si intersecano tra loro anche dal punto di vista temporale, le quali possono, pertanto, essere state valutate come una modalità di gestione che ha portato al fallimento della società, ma non come azioni costitutive di autonomi fatti di bancarotta.

L'accertamento della valutazione compiuta dal giudice di merito è indispensabile in quanto, non potendo il giudice dell'esecuzione violare il giudicato, egli può scindere detto reato in una serie di condotte materiali unificate ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall. solo se tale operazione sia stata compiuta dal giudice della cognizione, cioè se questi abbia valutato le singole condotte come più fatti di bancarotta, commessi all'interno del medesimo fallimento, mentre se egli le ha ritenute un unico fatto di bancarotta, tale valutazione non può essere modificata.

Da tale valutazione discende, però, una diversa considerazione del tempus commissi delicti: se il «reato di cui al capo 1» è stato ritenuto composto da più fatti di bancarotta, unificati ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall., ai fini dell'applicazione dell'istituto della fungibilità le varie condotte potranno essere valutate singolarmente, costituendo autonomi fatti di reato ai quali applicare la fungibilità in ragione della data di commissione delle singole condotte materiali, secondo l'interpretazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. sopra precisata, e conformandosi alla giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione della fungibilità nel caso del reato continuato (si vedano Sez. 6, n. 48644 del 23/10/2017, Rv. 271651; Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Rv. 284435, tra le molte).

Se, invece, il giudice della cognizione ha ritenuto che le varie condotte contestate nell'ambito del medesimo fallimento costituissero non più fatti di bancarotta unificati tra loro, ma un unico delitto di bancarotta, per l'applicazione della fungibilità dovrà tenersi conto della sola data di commissione di tale reato, unitariamente considerato, ossia dell'ultima condotta, risultando irrilevanti le date in cui sono state tenute le singole condotte descritte nell'imputazione, in quanto non ritenute autonomi fatti di reato.

È evidente, infatti, che la fungibilità della pena è applicabile solo in relazione ad un reato interamente commesso, quanto meno nella sua condotta materiale, e non in relazione a singole frazioni di un'unica condotta di reato, così come stabilito in relazione alla sua applicabilità al reato permanente ed anche al reato abituale, che si ritengono commessi solo con la cessazione della permanenza o dell'abitualità (Sez. 1, n. 12675 del 06/02/2025, Rv. 287785; Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, Rv. 286616).

L'ordinanza impugnata deve, perciò, essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione per procedere all'accertamento indicato.

5. Il quarto motivo del ricorso del pubblico ministero è infondato e deve essere respinto.

Il ricorrente lamenta una violazione di legge, ma la decisione di escludere dall'ordine di esecuzione la condanna emessa dal Tribunale di Bergamo, definitiva in data 17 settembre 2020, non presenta un simile vizio.

L'istanza della difesa è stata trattenuta in decisione il 05 marzo 2025, dopo l'udienza svolta nel contraddittorio delle parti, e correttamente il Tribunale ha valutato la situazione esistente a quel momento e ha dichiarato non eseguibile la pena, perché quella sentenza non era compresa nel provvedimento di concessione dell'estradizione dagli [OSCURATO:PERSONA], in virtù del quale l'istante era sottoposto a detenzione in espiazione di una pena definitiva.

La decisione impugnata, quindi, è stata assunta allo stato degli atti sussistente alla data dell'udienza, ed è corretta, stante la situazione vigente al momento.

Il pubblico ministero lamenta che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto prendere atto della estensione dell'estradizione a detta sentenza, pervenuta prima del deposito della motivazione, avendo egli documentato la nuova situazione e non sussistendo preclusioni alla proposizione di una nuova domanda, fondata su elementi sopravvenuti.

Non vi è dubbio che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto revocare la riserva di decisione e fissare una nuova udienza per valutare i fatti sopravvenuti nel contraddittorio delle parti, ma si trattava di una scelta di mera opportunità, non sussistendo un obbligo di revocare l'assunzione a riserva della decisione sull'istanza come presentata, e potendo il pubblico ministero procedere ugualmente a dare esecuzione alla condanna, dal momento che l'annullamento parziale dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti riguardava solo l'atto impugnato dal detenuto.

La scelta di procedere senza tenere conto del fatto sopravvenuto dopo l'assunzione a riserva della decisione non presenta, pertanto, alcuno dei vizi deducibili ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., e si sottrae pertanto al sindacato di legittimità.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, nei termini precisati, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione dell'istituto della fungibilità, con rinvio al Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

Esso deve, invece, essere rigettato nel resto.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 03 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1955/2025 CC - 03/06/2025 R.G.N. 12038/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla declaratoria di non eseguibilità della pena inflitta con la sentenza n. 1509/2017 del Tribunale Bergamo. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24879/2025 Roma, lì, 07/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 05 marzo 2023 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato applicabile in favore di [OSCURATO:PERSONA], condannato con la sentenza n. 2341/2018 emessa dal Tribunale di Milano in data 24 febbraio 2018, l'istituto della fungibilità, per il periodo di un anno, sei mesi e sette giorni espiati dal 01/03/2007 al 23/11/2007 e dal 14/12/2007 al 28/09/2008 in stato di custodia cautelare applicata per un delitto dal quale è stato poi assolto, aderendo al principio dettato dalla sentenza Sez. 1, n. 48885 del 16/10/2013, Rv. 258120, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'istituto della fungibilità della pena, l'anteriorità della condotta di reato rispetto alla pena espiata sine titulo, nei reati fallimentari, in particolare di bancarotta patrimoniale, deve essere valutata con riferimento all'epoca delle singole condotte criminose e non alla data della dichiarazione di fallimento. Inoltre ha dichiarato non eseguibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 1509/2017, emessa in data 06/10/2017 e divenuta esecutiva il 17/09/2020, per mancanza di estradizione, respingendo la richiesta del pubblico ministero di sospendere la decisione in attesa della pronuncia dell'autorità estera sulla richiesta di estensione dell'estradizione concessa per altra pronuncia, perché quella condanna potrà essere messa in esecuzione solo dopo l'accoglimento di tale istanza di estensione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, relativo all'applicazione dell'istituto della fungibilità, il pubblico ministero deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 216 legge fall. La giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto che la data di commissione del reato di bancarotta patrimoniale pre-fallimentare coincida con la dichiarazione di fallimento, e che tale reato non possa dirsi esistente fino a quel momento, nonostante che le condotte distrattive siano state poste in essere in epoca precedente, con conseguente non concedibilità di benefici quali l'amnistia o l'indulto. L'ordinanza impugnata viola la legge penale, con riferimento all'art. 216 della legge fall., nella parte in cui afferma che la dichiarazione di fallimento è un elemento extrapenale della fattispecie di natura giuridica, perché fa coincidere la commissione del reato di bancarotta patrimoniale con la realizzazione dell'evento di pericolo concreto, cioè l'atto distrattivo, e non con la declaratoria di fallimento, disconoscendone la natura di elemento costitutivo della fattispecie penale e declassandola ad elemento extrapenale della fattispecie giuridica, in contrasto con la giurisprudenza della corte di cassazione a sezioni unite n. 2/1958, Mezzo, Rv. 098004. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. La norma collega la fungibilità di una pena espiata senza titolo alla commissione del reato, e quindi, nei reati di bancarotta, alla emissione della sentenza dichiarativa del fallimento. Secondo la tesi propugnata dal Tribunale, invece, nel caso dei reati di bancarotta la fungibilità sarebbe legata non alla consumazione del reato in tutti i suoi elementi, ma solo alla perpetrazione della condotta e non alla produzione dell'evento. Tale tesi risulta applicata solo dalla sentenza Sez. 1, n. 48885 del 16/10/2013, rimasta isolata, contrastante con altre pronunce, quale Sez. 5, n. 12239 del 03/02/2003: la tesi opposta è preferibile perché coerente con la lettura dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che la Corte di cassazione ha sempre ritenuto essere una norma di stretta interpretazione, e con la qualificazione della dichiarazione di fallimento come elemento costitutivo del reato, come da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La tesi seguita dal Tribunale rimette l'applicazione dell'istituto della fungibilità a indici del tutto incerti, con riferimento ai delitti di bancarotta, in quanto le singole condotte distrattive potrebbero non essere indicate nella sentenza di condanna, in modo specifico e con riferimento ad una data precisa, dal momento che, in assenza del fallimento, si tratta di condotte prive di rilevanza penale. Il Tribunale, inoltre, ha dato dell'istituto della fungibilità un'interpretazione evolutiva e creativa non consentita, in quanto in tutti i reati di evento dovrebbe ritenersi rilevante, ai fini della fungibilità, non la produzione dell'evento ma la condotta tenuta dall'agente, e ciò in contrasto con la norma, che parla della “commissione del reato” e non della mera perpetrazione della condotta. Tale interpretazione, pertanto, costituisce una vera e propria interpretazione creativa della norma, alla quale viene fatto affermare un principio di diritto diverso dal suo contenuto letterale, che è univoco. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione in ordine alla indicazione della frazione di pena che sarebbe fungibile alla luce della interpretazione applicata dal Tribunale. Nel reato contestato al capo 1) della sentenza emessa il 24 febbraio 2018, in relazione al quale il Tribunale ha riconosciuto la fungibilità, sono descritte plurime condotte distrattive, commesse dal 2005 al 2015, per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto indicare in quale misura la complessiva pena di cinque anni di reclusione si riferisca alle condotte tenute prima dell'inizio della detenzione sine titulo, ritenuta fungibile, e verificare se essa abbia capienza sufficiente per la dichiarazione di fungibilità, stante l'interpretazione dell'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall. come una ipotesi di concorso di reati derogatoria rispetto all'istituto della continuazione. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale con riferimento agli artt. 649, 666, 721 e 721-bis cod. proc. pen. Il Tribunale non ha tenuto conto della documentazione attestante che, nelle more della decisione, la richiesta di estensione dell'estradizione alla condanna di tre mesi di reclusione irrogata dal Tribunale di Bergamo, con la sentenza divenuta esecutiva il 17 settembre 2020, è stata accolta. Tale documentazione è stata depositata al giudice dell'esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi prima della concreta emissione dell'ordinanza, avvenuta in data 20 marzo 2025. Lo sbarramento stabilito dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., pertanto, è inoperante, dal momento che l'effetto preclusivo del giudicato esecutivo non impedisce la riproposizione della richiesta in presenza di fatti nuovi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla declaratoria di non eseguibilità della pena inflitta con la sentenza n. 1509/2017 emessa dal Tribunale Bergamo. 4. Con memoria di replica alla requisitoria, depositata in data 27/05/2025, il condannato Coppola afferma in primo luogo la sopravvenuta carenza di interesse del pubblico ministero ad impugnare la decisione del giudice dell'esecuzione in merito alla non eseguibilità della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, avendo egli, con provvedimenti di rettifica dell'ordine di esecuzione, preso atto della sopravvenuta estensione dell'estradizione a tale condanna, includendola già tra le pene da espiare. In merito alla questione della fungibilità il condannato, condividendo le osservazioni del procuratore generale, evidenzia che il pubblico ministero ricorrente si è limitato a riproporre le proprie tesi, senza confrontarsi con l'ordinanza impugnata. La natura della sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato non è pacifica, e il pubblico ministero non si confronta con la tesi opposta, di una natura di mera condizione di procedibilità, anche se la scelta dell'una o dell'altra tesi non è dirimente, in relazione alla questione della fungibilità della custodia cautelare sofferta dal ricorrente. La ratio del limite temporale applicato alla fungibilità è quella di impedire che il reo sia incentivato a delinquere dalla consapevolezza di avere già espiato una pena sine titulo, e nel caso del fallimento la dichiarazione di questo non rientra nella sfera volitiva di chi commette una bancarotta prefallimentare, in quanto la sua attività volontaria si esprime solo nella condotta distrattiva: il rispetto della ratio dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. impone, pertanto, di ancorare detto limite al momento di commissione di tali condotte. È corretta, pertanto, l'applicazione della fungibilità di una custodia cautelare sofferta dal 01/03/2007 al 28/09/2008 alle condotte distrattive commesse tra il marzo e il luglio 2005. Il ricorso è infondato anche in relazione alla censura dell'omessa scissione del reato continuato, avendo il giudice dell'esecuzione già calcolato l'aliquota di pena attribuibile a ciascuna condotta distrattiva, con due diverse modalità di calcolo che portano, entrambe, a ritenere capiente la pena a cui applicare, con l'istituto della fungibilità, la custodia cautelare sofferta sine titulo. È erronea, peraltro, l'affermazione secondo cui la scissione delle singole condotte distrattive non sarebbe possibile, non essendo l'aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall., equiparabile alla continuazione, dal momento che la stessa Corte di cassazione ha definito tale aggravante una ipotesi particolare di continuazione, derogativa rispetto a quella ordinaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, nei limitati termini sotto precisati. 2. La questione posta dal pubblico ministero ricorrente con il primo motivo del ricorso non è rilevante in questa sede. Il momento consumativo del reato fallimentare è oggetto di interpretazioni non del tutto conformi nella giurisprudenza di legittimità, contrapponendosi, in particolare, la tesi della sua natura di elemento costitutivo del reato e quella di una mera condizione obiettiva di punibilità. La scelta tra queste due tesi, però, non è risolutiva nel presente caso, che verte sull'applicabilità o meno dell'istituto della fungibilità in relazione a singole condotte tenute nell'ambito di una gestione di più società, che ha portato alla dichiarazione di fallimento di molte di esse. L'applicabilità o meno del regime di fungibilità deve essere valutata, infatti, in relazione alla ratio dell'istituto stesso. È vero, come sottolinea il pubblico ministero ricorrente nel suo secondo motivo di ricorso, che l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. impone, quale limite al computo della custodia cautelare e delle pene espiate sine titulo, la «commissione del reato» e non la perpetrazione della condotta materiale, ma non vi è dubbio che la ratio della norma consista nel non permettere al condannato di beneficiare delle limitazioni di libertà sofferte senza titolo per conseguire una sorta di impunità per reati ancora da commettere, beneficio che risulterebbe addirittura un incentivo a delinquere. Il momento rilevante, per determinare l'insorgere del divieto della computabilità della custodia cautelare e della pena espiata sine titulo, è pertanto quello in cui viene tenuta la condotta materiale, quale azione volontaria del condannato, che deve precedere l'espiazione sine titulo affinché si possa escludere, con certezza, che egli abbia agito nella consapevolezza di avere, di fatto, già espiato la pena che potrebbe riportare per tale condotta. Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato, per la sua irrilevanza. 3. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato, per le ragioni già esposte. La ratio del limite stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. impone di valutare la data di commissione del reato per il quale dovrebbe essere computata la pena già espiata sine titulo facendo riferimento alla condotta tenuta dall'agente, quanto meno nei casi in cui la consumazione, intesa come il verificarsi di tutti gli elementi dalla cui compresenza discende la rilevanza penale, interviene a rilevante distanza di tempo, o per l'intervento di fattori del tutto estranei alla volontà del predetto, o solo indirettamente collegati alla sua azione. La sentenza Sez. U n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-01, nel valutare il concetto di tempus commissi delicti in relazione all'applicazione dell'art. 2 cod. pen., ha affermato che la sua individuazione «non possa essere delineata in termini generalizzanti, ma vada riferita ai singoli istituti e ricostruita sulla base della ratio di ciascuno di essi e dei principi – prima di tutto costituzionali - che li governano», mancando anche, nel codice penale, una definizione onnicomprensiva del predetto concetto. Essa ha perciò stabilito che «in tema di successione di leggi penali, nel caso in cui l'evento del reato intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta». Infatti, nella parte motiva, detta pronuncia ha valutato che «è dunque la condotta il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la “calcolabilità” delle conseguenze penali e, con essa, l'autodeterminazione della persona». La valutazione separata tra il momento di esecuzione della condotta materiale e quello del verificarsi dell'evento è dunque legittima quando sia necessario verificare, per l'applicazione di un istituto, in quale momento l'agente ha tenuto quella condotta essendo in grado di calcolarne le conseguenze penali e di autodeterminarsi nella scelta dell'azione da compiere. Per identiche ragioni correlate alla ratio dell'istituto da applicare, si è ritenuto che, in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo al data di commissione della condotta (Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 276194-01). Sulla stessa linea di pensiero – e sia pure ai fini della valutazione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta – si è, del pari, ritenuto che il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all'epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione giudiziale di insolvenza, poiché quest'ultima non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell'indagato, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva (Sez. 5, n. 50969 del 07/11/2019, Rolfo, Rv. 278046 – 01). Tale principio può riverberare i suoi effetti anche sull'applicazione del limite alla fungibilità stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. in quanto, alla luce della già indicata ratio dell'istituto, la fungibilità deve essere esclusa quando il soggetto ha tenuto la condotta incriminata avendo già espiato una pena (o una misura cautelare) che egli può valutare essere stata applicata sine titulo, essendo, sotto questo profilo, irrilevante se tale condotta sia già punibile o se lo diventi successivamente, a seguito del verificarsi di un evento o di una condizione di punibilità. Non vi sono, invece, ragioni per escludere la fungibilità quando tale condotta sia stata interamente tenuta prima di espiare una pena per un diverso reato, perché il soggetto si è determinato ad agire ignorando di poter trarre vantaggio dalla detenzione sine titulo sofferta, per sottrarsi alla pena che potrebbe essergli irrogata per essa. L'interpretazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. seguita dal Tribunale, pertanto, non è inammissibilmente creativa, come sostenuto dal pubblico ministero ricorrente, bensì conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità, e si pone in coerenza con le condivise conclusioni di Sez. 1, n. 48885 del 16/10/2013, Olivieri, Rv. 258120 - 01. Anche questo motivo di ricorso deve, perciò, essere rigettato. 4. È accoglibile, invece, il terzo motivo di ricorso, sia pure in una prospettiva diversa da quella indicata dal ricorrente. Il reato fallimentare può essere ritenuto unico, oppure composto da una pluralità di condotte, la cui presenza determina l'applicabilità della norma di cui di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall. che, secondo Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665-01, «non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.». L'ordinanza impugnata precisa che il Coppola è stato condannato, con unica sentenza, per tre reati di bancarotta fraudolenta pluriaggravata, relativi a tre diverse società, tra i quali è stata ritenuta sussistente la continuazione. Non vi è dubbio che i tre fallimenti mantengono la loro autonomia, e correttamente l'ordinanza ha tenuto conto, anche per il calcolo della pena a cui eventualmente applicare la fungibilità, solo di quella irrogata per il fallimento della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 2004, nell'ambito del quale sono state tenute le condotte ritenute antecedenti all'espiazione della detenzione sine titulo. Ciò che non è precisato, nell'ordinanza, è se le condotte tenute in relazione a tale fallimento siano state ritenute, dal giudice della cognizione, delle condotte autonome, e quindi come distinti reati fallimentari, unificati ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall., o se sono state ritenute un unico reato. Il dubbio insorge alla luce della riferita determinazione della pena, che l'ordinanza afferma, per quanto qui rileva, essere stata determinata in «anni cinque di reclusione per il reato di cui al capo 1». Non vi è alcun riferimento all'applicazione, con riferimento al «reato di cui al capo 1», dell'aggravante indicata, né viene riportato per intero il capo di imputazione, con le varie condotte contestate. La descrizione di condotte separate, contenuta nei sottocapi c1) e c2), non è illuminante sotto tale aspetto, perché esse ricostruiscono singole operazioni, a loro volte composte da molte condotte di varia natura, non necessariamente ricomprese nel paradigma degli artt. 216, 217 e 223 legge fall., che si intersecano tra loro anche dal punto di vista temporale, le quali possono, pertanto, essere state valutate come una modalità di gestione che ha portato al fallimento della società, ma non come azioni costitutive di autonomi fatti di bancarotta. L'accertamento della valutazione compiuta dal giudice di merito è indispensabile in quanto, non potendo il giudice dell'esecuzione violare il giudicato, egli può scindere detto reato in una serie di condotte materiali unificate ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall. solo se tale operazione sia stata compiuta dal giudice della cognizione, cioè se questi abbia valutato le singole condotte come più fatti di bancarotta, commessi all'interno del medesimo fallimento, mentre se egli le ha ritenute un unico fatto di bancarotta, tale valutazione non può essere modificata. Da tale valutazione discende, però, una diversa considerazione del tempus commissi delicti: se il «reato di cui al capo 1» è stato ritenuto composto da più fatti di bancarotta, unificati ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall., ai fini dell'applicazione dell'istituto della fungibilità le varie condotte potranno essere valutate singolarmente, costituendo autonomi fatti di reato ai quali applicare la fungibilità in ragione della data di commissione delle singole condotte materiali, secondo l'interpretazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. sopra precisata, e conformandosi alla giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione della fungibilità nel caso del reato continuato (si vedano Sez. 6, n. 48644 del 23/10/2017, Rv. 271651; Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Rv. 284435, tra le molte). Se, invece, il giudice della cognizione ha ritenuto che le varie condotte contestate nell'ambito del medesimo fallimento costituissero non più fatti di bancarotta unificati tra loro, ma un unico delitto di bancarotta, per l'applicazione della fungibilità dovrà tenersi conto della sola data di commissione di tale reato, unitariamente considerato, ossia dell'ultima condotta, risultando irrilevanti le date in cui sono state tenute le singole condotte descritte nell'imputazione, in quanto non ritenute autonomi fatti di reato. È evidente, infatti, che la fungibilità della pena è applicabile solo in relazione ad un reato interamente commesso, quanto meno nella sua condotta materiale, e non in relazione a singole frazioni di un'unica condotta di reato, così come stabilito in relazione alla sua applicabilità al reato permanente ed anche al reato abituale, che si ritengono commessi solo con la cessazione della permanenza o dell'abitualità (Sez. 1, n. 12675 del 06/02/2025, Rv. 287785; Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, Rv. 286616). L'ordinanza impugnata deve, perciò, essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione per procedere all'accertamento indicato. 5. Il quarto motivo del ricorso del pubblico ministero è infondato e deve essere respinto. Il ricorrente lamenta una violazione di legge, ma la decisione di escludere dall'ordine di esecuzione la condanna emessa dal Tribunale di Bergamo, definitiva in data 17 settembre 2020, non presenta un simile vizio. L'istanza della difesa è stata trattenuta in decisione il 05 marzo 2025, dopo l'udienza svolta nel contraddittorio delle parti, e correttamente il Tribunale ha valutato la situazione esistente a quel momento e ha dichiarato non eseguibile la pena, perché quella sentenza non era compresa nel provvedimento di concessione dell'estradizione dagli [OSCURATO:PERSONA], in virtù del quale l'istante era sottoposto a detenzione in espiazione di una pena definitiva. La decisione impugnata, quindi, è stata assunta allo stato degli atti sussistente alla data dell'udienza, ed è corretta, stante la situazione vigente al momento. Il pubblico ministero lamenta che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto prendere atto della estensione dell'estradizione a detta sentenza, pervenuta prima del deposito della motivazione, avendo egli documentato la nuova situazione e non sussistendo preclusioni alla proposizione di una nuova domanda, fondata su elementi sopravvenuti. Non vi è dubbio che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto revocare la riserva di decisione e fissare una nuova udienza per valutare i fatti sopravvenuti nel contraddittorio delle parti, ma si trattava di una scelta di mera opportunità, non sussistendo un obbligo di revocare l'assunzione a riserva della decisione sull'istanza come presentata, e potendo il pubblico ministero procedere ugualmente a dare esecuzione alla condanna, dal momento che l'annullamento parziale dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti riguardava solo l'atto impugnato dal detenuto. La scelta di procedere senza tenere conto del fatto sopravvenuto dopo l'assunzione a riserva della decisione non presenta, pertanto, alcuno dei vizi deducibili ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., e si sottrae pertanto al sindacato di legittimità. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, nei termini precisati, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione dell'istituto della fungibilità, con rinvio al Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. Esso deve, invece, essere rigettato nel resto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 03 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24879/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris