CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 30672/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13175/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sé medesima e domiciliata presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] 2 NORD, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -già resistente- relativamente all’ordinanza n. 3507/2024 di questa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che -questa Corte, investita del ricorso n. 21030/2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 Nord, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., avverso la sentenza n. 5433/2019 della Corte di appello di Napoli, depositata il 13/11/2019 –con ordinanza n.3507/2024, per quanto qui rileva, ha così deciso: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; - avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo correggersene l’errore materiale nella parte in cui non vi si è statuita la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore, che ne aveva fatto richiesta in controricorso; -il ricorso risulta essere stato notificato alla parte costituita nel procedimento concluso con la corrigenda ordinanza; - l’odierno istituto ricorrente, nel resistere al ricorso con controricorso, aveva effettivamente chiesto in sede di conclusione (p. 24) la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario; - all’omissione della relativa menzione può effettivamente ovviarsi con la procedura di correzione di errore materiale; -pertanto, occorre integrare la detta ordinanza n. n.3507/2024, laddove in motivazione e nel dispositivo parte ricorrente viene condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità; - nulla vi è a disporsi sulle spese, per la natura del presente procedimento; - alla Cancelleria si dà mandato di dar corso ai conseguenti adempimenti; p. q. m. dispone correggersi l’ordinanza n. 3507/2024 di questa Corte, mediante l’inserimento: -in motivazione, al punto 3, dopo le parole “Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente”, delle parole “, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dichiaratosi antistatario”; - in dispositivo, dopo le parole “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge”, delle parole “, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dichiaratosi antistatario”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 196- quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c. Così deciso in Roma,