CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 22826/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condannapronunciata dal Tribunale di Napoli in data 16 ottobre 2024, nei confronti dell’odiernoricorrente, in relazione ai reati di cui agli artt. 474, 517 e 648 cod. pen.2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione – sottoscritto solo da luipersonalmente – deducendo l’omessa valutazione da parte della Corte di appello dellecondizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla parte, ma, a seguitodella modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albospeciale della Corte di cassazione.4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processualie, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, daliquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]