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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 21743/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19396/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 5601/2018 depositata il21/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso atto di irrogazione di sanzioni nei confronti della Autotrasporti D.D.M. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile per violazione dell’art. 107 del Reg.

CE 1186/2009 e degli artt. 282 e segg. d.P.R. n. 43//73 (TULD) e degli artt. 1 e 70 d.P.R. n. 633/72.

2. A seguito di ripetuti controlli effettuati dalla Guardia di Finanza tra il 2009 e il 2010 era emerso che gli automezzi della società avevano superato il limite di franchigia consentita per il rifornimento di carburante effettuato nell’area extradoganale di Livigno utilizzando serbatoi supplementari o più capienti.

3. Avverso quell’atto i contribuenti hanno proposto ricorso accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di [OSCURATO:PERSONA] la quale ha osservato che, sebbene il serbatoio utilizzato non potesse considerarsi normale, doveva darsi rilievo alla mancanza di dolo o colpa e alla incertezza interpretativa dell’art. 107 cit. 4.L'Agenzia ha proposto ricorso che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia ha accolto osservando che per “serbatoio normale” deve intendersi quello installato in origine dal costruttore per quel tipo di automezzo e, in caso di serbatoio maggiorato o supplementare, non si applica la franchigia. 5.Avverso questa pronunzia la società e il responsabile ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

6. Resiste con controricorso l’Agenzia delle d ogane e dei monopoli. [OSCURATO:PERSONA]: 7.Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 107 Reg.

UE n. 1186/2009, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., avendo la CTR errato nella definizione di “serbatoio normale” da intendersi ogni serbatoio che può essere montato su un automezzonei limiti di legge. 8.Il motivo è infondato. 8.1.In tema di dazi doganali relativi a carburante, il "serbatoio normale" di cui all'art. 107, § 1, lett. a), del Reg.

UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato, dovendosi interpretare la norma restrittivamente secondo quanto statuito dalla giurisprudenza unionale (Cass. n. 19343 del 2020; Cass. n. 27297 del 2019; Cass. n. 19800 del 2019).

8.2. In altri termini, il riferimento ai "serbatoi normali" di cui all'art. 107 del reg. n. 1186/2009/CE dev'essere interpretato restrittivamente per esigenze di certezza del diritto, conformemente alla formulazione della norma che pertanto non può essere applicata, in contrasto con il suo tenore letterale, a prodotti diversi da quelli ivi menzionati, sicché sono "normali" i serbatoi fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo di quello considerato, con esclusione di quelli, diversi, apposti anche dallo stesso costruttore, su richiesta dell'acquirente ancorché in sede di prima immatricolazione, compatibili con l'autoveicolo e omologati (Cass. n. 19343 del 2020). 9.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 10 legge n. 212/2000 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la CTR aveva errato nell’escludere il legittimo affidamento con riguardo ai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza. 10.E’ infondato anche questo motivo.

10.1. Non può ricorrere alcun legittimo affidamento nella situazione rappresentata, perché questo presuppone che il contribuente si sia conformato alle indicazioni erronee dell'amministrazione finanziaria (Cass. n. 16691 del 2022), condizione che in questo caso non ricorre, non potendo rilevare la mancanza di controlli da parte della Guardia di Finanza né potendo valere a giustificare la condotta del contribuente l’esito positivo degli stessi atteso che, come osservato dalla CTR, la modifica apportata ai serbatoi non venivano segnalate dall’autotrasportatore e non vi era, quindi, una precisa presa di posizione da parte dell’Amministrazione che potesse ingenerare un affidamento sulla legittimità di quella condotta. 11.Infine, con il terzo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazione circa la sussistenza dell’incertezza oggettiva della norma (articolo 6 D.lgs. 472/1997)» in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ricorrendo le obiettive condizioni di incertezza di cui all’art. 6 d.lgs. n. 472/1997.

12. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. 12.1.In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'obiettiva "incertezzanormativa tributaria" è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile (Cass. n. 32082 del 2019; Cass. n. 18718 del 2018); deve essere ravvisabile una condizione di inevitabileincertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazionenormativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass. n. 3108 del 2019; Cass. n. 23845 del 2016.

12.2. Così connotata, l’incertezza é desumibile, da parte del giudice, da una serie di "fatti indice" quali: la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione delsignificato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (Cass. n. 15452 del 2018; Cass. n. 12301 del 2017). 12.3.Nel caso di specie, il motivo resta generico, non vengono dedotti precisi e significativi fatti che dimostrino l’obiettiva incertezza normativa, si cita giurisprudenza contrastante delle locali [OSCURATO:PERSONA] relativa, però, non alla definizione di “serbatoio normale” quanto alla sussistenza d i un legitt imo affidamento e dei presupposti per l’esclusione delle sanzioni; invero, il «caos giurisprudenziale» di cui i ricorrenti si dolgono non riguardala nozione di "serbatoio normale" che, in ambito doganale, è stata da tempo definitadalla Corte di Giustizia: in particolare, con riguardo al regolamento CEE n. 918/1983, antecedente del regolamento CE n. 1186/2009, con la sentenza 3 dicembre 1998, in causa C-247/97, Schoonbroodt, si è precisato che le « n orme che concedono sospensioni di dazi doganali (..) devono essere interpretate restrittivamente, conformemente alla loro formulazione, sicché non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite da C - 47/95 a C - 50/95, C-60/95, C81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a., Racc. pag. 1-6579, punto 20)», per concludere che la definizione di «serbatoi normali», di cui all’art. 112 n. 2, lett. c), del regolamento CEE n. 918/1983, non copre quelli «fissati da un concessionario del costruttore o da un carrozziere al fine di realizzare taluni obiettivi di ordine economici».

13. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorsoprincipale; condanna i ricorrent i al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principal i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19396/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 5601/2018 depositata il21/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso atto di irrogazione di sanzioni nei confronti della Autotrasporti D.D.M. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile per violazione dell’art. 107 del Reg. CE 1186/2009 e degli artt. 282 e segg. d.P.R. n. 43//73 (TULD) e degli artt. 1 e 70 d.P.R. n. 633/72. 2. A seguito di ripetuti controlli effettuati dalla Guardia di Finanza tra il 2009 e il 2010 era emerso che gli automezzi della società avevano superato il limite di franchigia consentita per il rifornimento di carburante effettuato nell’area extradoganale di Livigno utilizzando serbatoi supplementari o più capienti. 3. Avverso quell’atto i contribuenti hanno proposto ricorso accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di [OSCURATO:PERSONA] la quale ha osservato che, sebbene il serbatoio utilizzato non potesse considerarsi normale, doveva darsi rilievo alla mancanza di dolo o colpa e alla incertezza interpretativa dell’art. 107 cit. 4.L'Agenzia ha proposto ricorso che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia ha accolto osservando che per “serbatoio normale” deve intendersi quello installato in origine dal costruttore per quel tipo di automezzo e, in caso di serbatoio maggiorato o supplementare, non si applica la franchigia. 5.Avverso questa pronunzia la società e il responsabile ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 6. Resiste con controricorso l’Agenzia delle d ogane e dei monopoli. [OSCURATO:PERSONA]: 7.Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 107 Reg. UE n. 1186/2009, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., avendo la CTR errato nella definizione di “serbatoio normale” da intendersi ogni serbatoio che può essere montato su un automezzonei limiti di legge. 8.Il motivo è infondato. 8.1.In tema di dazi doganali relativi a carburante, il "serbatoio normale" di cui all'art. 107, § 1, lett. a), del Reg. UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato, dovendosi interpretare la norma restrittivamente secondo quanto statuito dalla giurisprudenza unionale (Cass. n. 19343 del 2020; Cass. n. 27297 del 2019; Cass. n. 19800 del 2019). 8.2. In altri termini, il riferimento ai "serbatoi normali" di cui all'art. 107 del reg. n. 1186/2009/CE dev'essere interpretato restrittivamente per esigenze di certezza del diritto, conformemente alla formulazione della norma che pertanto non può essere applicata, in contrasto con il suo tenore letterale, a prodotti diversi da quelli ivi menzionati, sicché sono "normali" i serbatoi fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo di quello considerato, con esclusione di quelli, diversi, apposti anche dallo stesso costruttore, su richiesta dell'acquirente ancorché in sede di prima immatricolazione, compatibili con l'autoveicolo e omologati (Cass. n. 19343 del 2020). 9.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 10 legge n. 212/2000 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la CTR aveva errato nell’escludere il legittimo affidamento con riguardo ai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza. 10.E’ infondato anche questo motivo. 10.1. Non può ricorrere alcun legittimo affidamento nella situazione rappresentata, perché questo presuppone che il contribuente si sia conformato alle indicazioni erronee dell'amministrazione finanziaria (Cass. n. 16691 del 2022), condizione che in questo caso non ricorre, non potendo rilevare la mancanza di controlli da parte della Guardia di Finanza né potendo valere a giustificare la condotta del contribuente l’esito positivo degli stessi atteso che, come osservato dalla CTR, la modifica apportata ai serbatoi non venivano segnalate dall’autotrasportatore e non vi era, quindi, una precisa presa di posizione da parte dell’Amministrazione che potesse ingenerare un affidamento sulla legittimità di quella condotta. 11.Infine, con il terzo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazione circa la sussistenza dell’incertezza oggettiva della norma (articolo 6 D.lgs. 472/1997)» in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ricorrendo le obiettive condizioni di incertezza di cui all’art. 6 d.lgs. n. 472/1997. 12. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. 12.1.In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'obiettiva "incertezzanormativa tributaria" è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile (Cass. n. 32082 del 2019; Cass. n. 18718 del 2018); deve essere ravvisabile una condizione di inevitabileincertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazionenormativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass. n. 3108 del 2019; Cass. n. 23845 del 2016. 12.2. Così connotata, l’incertezza é desumibile, da parte del giudice, da una serie di "fatti indice" quali: la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione delsignificato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (Cass. n. 15452 del 2018; Cass. n. 12301 del 2017). 12.3.Nel caso di specie, il motivo resta generico, non vengono dedotti precisi e significativi fatti che dimostrino l’obiettiva incertezza normativa, si cita giurisprudenza contrastante delle locali [OSCURATO:PERSONA] relativa, però, non alla definizione di “serbatoio normale” quanto alla sussistenza d i un legitt imo affidamento e dei presupposti per l’esclusione delle sanzioni; invero, il «caos giurisprudenziale» di cui i ricorrenti si dolgono non riguardala nozione di "serbatoio normale" che, in ambito doganale, è stata da tempo definitadalla Corte di Giustizia: in particolare, con riguardo al regolamento CEE n. 918/1983, antecedente del regolamento CE n. 1186/2009, con la sentenza 3 dicembre 1998, in causa C-247/97, Schoonbroodt, si è precisato che le « n orme che concedono sospensioni di dazi doganali (..) devono essere interpretate restrittivamente, conformemente alla loro formulazione, sicché non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite da C - 47/95 a C - 50/95, C-60/95, C81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a., Racc. pag. 1-6579, punto 20)», per concludere che la definizione di «serbatoi normali», di cui all’art. 112 n. 2, lett. c), del regolamento CEE n. 918/1983, non copre quelli «fissati da un concessionario del costruttore o da un carrozziere al fine di realizzare taluni obiettivi di ordine economici». 13. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorsoprincipale; condanna i ricorrent i al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principal i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni
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