CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Gela avverso la sentenza del 27/09/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato quella del Tribunale di Gela del 28/01/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 368 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso Fasulo tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancato rispetto del termine di cui all'art. 601 cod. proc. pen. La notifica dell'avviso era stata effettuata nei confronti del ricorrente senza il rispetto del termine di venti giorni, ciò che dava luogo a nullità assoluta e comunque non sanata, anche in ragione dell'assenza del difensore. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del reato. In particolare, non era stato provato l'elemento psicologico, a fronte delle dichiarazioni di Peritore, il solo ad aver riferito della presenza di Fasulo nel momento della firma della dichiarazione, e della mancata spiegazione delle ragioni per cui sarebbe stato attribuito a Fasulo .di aver ingannato i lavoratori sul contenuto delle autocertificazioni. Era illogico il riferimento al procedimento pendente, che era stato poi archiviato, non potendo costituire movente di prove a discolpa. Inoltre, Peritore aveva dato conto del fatto che Fasulo aveva spiegato il contenuto delle dichiarazioni da firmare. Per contro non era stato debitamente valorizzato il conflitto tra Fasulo e Caterini e l'astio da costui nutrito, legato a trattative protrattesi nel tempo in funzione dell'atto del 20 agosto 2013. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 368 cod. pen. Il ricorrente aveva presentato una denuncia contro soggetti ignoti, non essendo stata dimostrata la sua consapevolezza dell'innocenza dell'accusato, pur a fronte di una poco felice espressione utilizzata, fermo restando che non era sorto alcun procedimento e che comunque il contenuto della denuncia avrebbe dovuto reputarsi inidoneo alla sua instaurazione. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen. La Corte non aveva valutato gli elementi invocati al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche e di un più tenute trattamento sanzionatorio, non essendo il ricorrente colui che si interfacciava con il pubblico per far firmare i moduli, ciò di cui si occupava il segretario. Non era stata formulata una valutazione che tenesse conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Pur essendo al riguardo ravvisabile un contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura della nullità derivante dal mancato rispetto del termine di cui all'art.601 cod. proc. pen., in alcuni casi qualificata come relativa (ad esempio, Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113), si ritiene comunque di condividere l'orientamento, da ultimo prevalente, in forza del quale «la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello» (Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220; Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447). Su tali basi deve rilevarsi che la deduzione della nullità è ormai preclusa in questa sede, in mancanza di tempestiva eccezione nel giudizio di appello, dovendosi comunque rilevare che il difensore del ricorrente, pur assente, era stato sostituito (non essendo dunque applicabile il principio affermato da Sez. 6, n. 3366 del 20/12/2017, dep. 2018, T., Rv. 272141). 3. Il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, attraverso la riproposizione di deduzioni già esaminate dalla Corte con motivazione immune da vizi. Va al riguardo osservato che i Giudici di merito hanno dato conto del procedimento che era sorto a carico del ricorrente per somme richieste ai lavoratori nel momento in cui chiedevano di essere impiegati presso la sua ditta; hanno dunque rilevato come allo scopo di sottrarsi a quelle accuse il ricorrente avesse presentato una denuncia, incolpando di chiedere denaro il funzionario del Tribunale di Gela addetto all'ufficio casellari e allegando dichiarazioni già predisposte dal contenuto calunnioso, firmate dalle persone contattate. Contrariamente agli assunti difensivi è stato sottolineato, tutt'altro che illogicamente, come non assumesse rilievo la successiva archiviazione del procedimento a carico del ricorrente, come in generale le dichiarazioni fossero state sottoscritte presso la ditta del ricorrente, senza una previa lettura del suo contenuto, e come proprio la circostanza che in due occasioni, al momento della sottoscrizione delle dichiarazioni predisposte, fosse presente il ricorrente valesse ad attestare chi fosse il soggetto specificamente interessato, sotto tale profilo assumendo rilievo le dichiarazioni del teste Peritore, secondo cui il ricorrente gli aveva chiesto di sottoscrivere la dichiarazione, spiegandogli a cosa serviva: a fronte di ciò le deduzioni difensive non sono idonee a vulnerare la ricostruzione operata dalla Corte ma cercano di sollecitare un diverso approccio valutativo, non consentito in sede di legittimità. Altrettanto deve dirsi per l'asserito astio nutrito verso il ricorrente dal segretario Caterini, essendo stato sottolineato e solo assertivamente contestato che le ragioni di contrasto con la famiglia del predetto non erano attuali al momento della presentazione della denuncia, avuto riguardo alla data del preliminare di vendita, riguardante un motoponte, affare in relazione al quale era sorto il contrasto. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Posto che in base alle valutazioni dei Giudici di merito la denuncia, pur presentata contro ignoti, conteneva elementi tali da rendere possibile l'individuazione del soggetto incolpato, che un'indagine era stata al riguardo avviata, anche se poi non era stato instaurato alcun procedimento, e che comunque l'incolpazione, pur priva di fondamento, non risultava né pretestuosa né manifestamente inverosimile, correttamente è stato ritenuto ravvisabile a carico del ricorrente il delitto di calunnia, che è reato di pericolo, per il quale «non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia» (Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268). 5. Il quarto motivo è volto a sollecitare con deduzioni aspecifiche una più favorevole valutazione di merito in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, in assenza dell'individuazione di profili di arbitrarietà della valutazione della Corte, che ha non illogicamente valorizzato l'elevata intensità del dolo e lo sfruttamento della buona fede di persone che contattavano il ricorrente, per confermare il giudizio formulate dal primo Giudice. 6. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces