Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13711/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto l'assenza di elementi favorevoli da apprezzare positivamente oltre a quelli già valutati dal primo giudice e l'intensità del dolo che ha caratterizzato la condotta, motivazione che, in quanto non illogica, si sottrae al vaglio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/03/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto l'assenza di elementi favorevoli da apprezzare positivamente oltre a quelli già valutati dal primo giudice e l'intensità del dolo che ha caratterizzato la condotta, motivazione che, in quanto non illogica, si sottrae al vaglio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/
Sentenza Cassazione n. 13711/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris