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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21793/2026

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one e legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], MatteoLuzzana e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studiodi quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 98/G.- ricorrente e controricorrente in via incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Rogno (BG), alla via Leopardi n. 24, inpersona del vicepresidente del consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi quali eredidi [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegataal controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), presso i cui indirizzi di postaelettronica certificata elettivamente domiciliano.Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026- controricorrenti e ricorrenti in via incidentale -avverso la SENTENZA, n. cron. 447/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi BRESCIA il giorno 29/04/2024.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno23/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 498/2013 divenuta cosa giudicata, la Corte d’[OSCURATO:PERSONA], definendo il giudizio intentato, in primo grado, dalla Lubrimetals.p.a. innanzi al Tribunale di Bergamo, accertò la commissione di condotte diconcorrenza sleale ai danni della stessa e condannò, in solido, [OSCURATO:PERSONA].p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenutine responsabili, al risarcimento deidanni “da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio”.Successivamente, con citazione notificata il 24 febbraio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]. chiese al Tribunale di Bergamo di accertare l’insussistenzadi danni concretamente subiti da [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza dellecondotte di concorrenza sleale suddette.Quest’ultima, costituendosi, formulò, invece, in riconvenzionale, richiestarisarcitoria per quei danni, eccependo, peraltro, l’incompetenza per materiadell’adito tribunale, in favore della Sezione Specializzata in Materia d’Impresapresso il Tribunale di Brescia, ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n. 30/2005.Il Tribunale di Bergamo, accogliendo la corrispondente istanza dellasocietà convenuta, autorizzò la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e LuigiVago e, con ordinanza del 23 maggio 2018, dichiarò la propria incompetenzain favore del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,dinanzi al quale [OSCURATO:SOCIETA]. riassunse ritualmente e tempestivamente ilgiudizio,Costituitisi nuovamente [OSCURATO:PERSONA], il Rossi ed il Vago, cheinsistettero per l’accoglimento delle loro domande ed eccezioni, disposta edespletata una c.t.u., e denegata l’ammissione delle prove orali articolate, lamenzionata sezione specializzata del Tribunale di Brescia, con sentenza delNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/20262/10 febbraio 2022, n. 322, rigettò la domanda risarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA],compensando integralmente tra le parti le spese di lite.2.

Il gravame promosso da quest’ultima avverso tale decisione fu accolto,per quanto di ragione, dall’adita Corte di appello di Brescia, la quale, consentenza del 29 aprile 2024, n. 447, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così dispose: «In parziale riformadella sentenza del Tribunale di Brescia n. 322/22 del 10.02.2011, appellatada [OSCURATO:SOCIETA]., condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e VagoLuigi, in solido, al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di euro150.000,00 a titolo di danno patrimoniale e di euro 50.000,00 a titolo didanno non patrimoniale, oltre interessi compensativi sulla somma via viarivalutata anno per anno, previa devalutazione alla data dell’illecito([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e rivalutazione secondo gli indici Istat, fino alla data della presentesentenza, e oltre interessi nella misura legale sulla somma così determinatadalla presente sentenza al saldo; […]».Per quanto qui di interesse ed in sintesi, quella corte, considerandoaccertata l’idoneità dell’insieme delle condotte di concorrenza sleale poste inessere da [OSCURATO:PERSONA], dal Vago e dal Rossi a produrre un danno ingiustoa carico di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto coperta, con effetto di giudicato, dallasentenza della Corte d’appello di Brescia del 15 aprile 2013 n. 498, ritenneche: i) «[…] le plurime sopra descritte condotte, nel loro insieme e per la lorogravità, abbiano avuto un apporto causale sulla riduzione del fatturato diLubrimetal s.p.a., accertata dal c.t.u. e che lo stesso tribunale ha ritenutocomprovata dal deposito dei bilanci»; ii) dalle risultanze della consulenzatecnica d’ufficio era emerso, in particolare, che i ricavi delle vendite deiprodotti di [OSCURATO:SOCIETA] ed il margine operativo lordo (EBITDA) da essederivante erano cresciuti in modo costante negli anni precedenti lacommissione delle condotte di concorrenza sleale, che tale trend si erainvertito proprio in concomitanza con l’ingresso nel mercato da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita nel 1987), e che, nel medesimo periodo (dal 1988al 1993), era avvenuta una contestuale crescita dei ricavi e del margineoperativo lordo di quest’ultima; iii) «Non meno rilevante è poi la assenza diNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026fattori diversi dalla comparsa sul mercato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cheavrebbero potuto determinare l’inversione del trend di crescita di Lubrimetals.p.a.

Se è vero, infatti, che la mera perdita di fatturato può, in astratto,spiegarsi anche con il semplice affacciarsi sul mercato di altro competitor,non risulta provato che la accertata perdita di fatturato sia stata determinatadall’ingresso sul mercato di altra e diversa impresa commerciale in grado dioffrire prodotti con le stesse caratteristiche di quelli di [OSCURATO:SOCIETA].,dimostrazione che, a fronte dell’accertata contrazione del fatturato diLubrimetal s.p.a. a seguito dell’ingresso sul mercato di [OSCURATO:PERSONA] aseguito dei noti atti di concorrenza sleale, sarebbe spettata a quest’ultima, laquale, peraltro, giova ricordarlo, ha introdotto il presente giudizio proponendoazione di accertamento negativo dei danni derivanti dalla sua accertatacondotta illecita.

Inoltre, mai in tutto il corso di questa lunga vicendaprocessuale è stata dagli appellati allegata l’esistenza di una situazione didissesto economico di [OSCURATO:SOCIETA]. che possa avere determinato ocontribuito a determinare l’inversione del trend di crescita della società»; iv)doveva considerarsi sussistente il nesso causale tra le condotte diconcorrenza sleale poste in essere dagli appellati e la contrazione di ricavidelle vendite e dei margini operativi lordi delle stesse, questi ultimitendenzialmente coincidenti con il danno da lucro cessante di cui Lubrimetals.p.a. aveva chiesto il risarcimento; v) era infondata l’eccezione diprescrizione riproposta dalla difesa degli appellati, ritualmente sollevata inprimo grado e rimasta assorbita, posto che «il danno oggetto di liquidazionederiva dalle condotte di concorrenza sleale considerate nel loro insieme eaccertate dalla Corte di Appello, e non può essere parcellizzato, ai fini deldecorso della prescrizione, con riferimento a ciascun singolo cliente sviato,anche ove tardivamente indicato da [OSCURATO:SOCIETA]»; vi) il danno patrimonialesubito dall’appellante doveva essere quantificato in via equitativa, «nonessendone possibile una determinazione specifica a causa della mancataproduzione in giudizio della documentazione contabile da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante l’ordine di esibizione emesso dal Tribunale conordinanza del 23.01.2020, che non ha permesso al c.t.u. di ricostruire l’esattoNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026numero dei clienti sottratti ed il fatturato relativo a tali clienti. […].

Ciò posto,tenuto conto del calo di fatturato e della contrazione dell’indice EBITDAaccertato dal c.t.u., i cui dati sono stati dianzi riportati, che non può spiegarsise non con il passaggio della clientela a [OSCURATO:PERSONA] attraverso l’attività diconcorrenza sleale posta in essere, ritiene la Corte che il danno da lucrocessante subito da [OSCURATO:SOCIETA] debba essere quantificato, in via equitativa, ineuro 150.000,00»; vii) parimenti in via equitativa doveva determinarsi ilrichiesto danno non patrimoniale, liquidato, «stante la difficoltà della suadeterminazione, nella misura di 1/3 del danno patrimoniale, e quindi inmisura pari ad euro 50.000,00».2.1.

Con ordinanza del 27 settembre 2024, notificata dalla cancelleria ilsuccessivo 3 ottobre 2024, la Corte d’appello di Brescia, accogliendo lacorrispondente istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. ex artt. 287-288 cod. proc. civ.,dispose «la correzione dell’errore materiale della sentenza della Corte diAppello di Brescia n. 447/2024, pubblicata il 29.04.2024, nel senso che a pag.40, rigo 21, della parte motiva e nel dispositivo, a pag. 42, rigo 14, tra lavirgola e la parola “oltre”, venga inserita la seguente dicitura: “per unasomma complessiva di euro 200.000,00 riferita alla data del 31.12.1993 dariportare al valore di pubblicazione della presente sentenza secondo gli indiciIstat».3.

Per la cassazione di questa sentenza, come corretta, [OSCURATO:SOCIETA]ha promosso ricorso affidato a quattro motivi.

Hanno resistito, con unicocontroricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gliultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduto,proponendo anche ricorso incidentale recante sette motivi, cui ha resistitoLubrimetal s.p.a. con controricorso ex art. 371 comma 4, cod. proc. civ.Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]., rubricato«Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., in riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», muove dal rilievo che, in base agli artt.1223 e 1226 cod. civ., il presupposto per procedere con la liquidazione delNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026danno in via equitativa è costituito dall’impossibile o difficile dimostrazionedel preciso ammontare del danno stesso.

Si ascrive, pertanto, alla corteterritoriale di avere ritenuto sussistere tale presupposto, a causa dellamancata produzione in giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delladocumentazione contabile oggetto di ordine di esibizione, mentre avrebbepotuto utilizzare come riferimento la consulenza tecnica d’ufficio, che haindividuato gli importi dei ricavi delle vendite e dell’EBITDA delle due impresenel periodo di riferimento, e calcolare il danno da lucro cessante nelladifferenza tra i risultati che l’impresa vittima di concorrenza sleale avrebberealizzato nel caso in cui non si fosse verificato nessun evento dannoso ed irisultati effettivamente conseguiti.

La medesima corte, inoltre, aveva omessodi indicare gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione equitativa del danno,così rendendo impossibile la verifica del percorso logico seguito per la suaquantificare ex art. 1226 cod. civ.1.1.

Questa doglianza si rivela inammissibile.Invero, giova premettere che il vizio di violazione di legge (invocato nellarubrica del motivo in esame) può rivestire la forma della violazione di legge(intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza diuna norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) edella falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione dellafattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ovepropriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzioneda una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecieconcreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione (cfr. Cass. nn.17349, 10246 e 6512 del 2026; Cass. nn. 34210, 12034 e 1497 del 2025;Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023;Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass.n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass.n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n.4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018).

È opportuno rimarcare, altresì, chequesta Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni,oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) nonintegra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di unaerronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze dicausa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative edapplicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge insenso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ederronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che soloquest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n.195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n.16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non giàall'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge,bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce dellerisultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice dimerito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).Il vizio di violazione di legge, inoltre, deve essere dedotto, a pena diinammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc.civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, maanche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili edesaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi incontrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità,diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suoistituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 17349,10246 del 2026; Cass. nn. 34216 e 20895 del 2025; Cass. nn. 16448 e 15033del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022;Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020.

Si veda pureCass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, “in tema di ricorso percassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1,Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al finedi dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i puntidella sentenza che si pongono in contrasto con essa”).1.2.

Fermo quanto precede, rileva il Collegio che la corte distrettuale hareso esaustiva e coerente motivazione relativamente alle ragioni per cui haritenuto di dover procedere alla liquidazione equitativa del danno patrimonialericonosciuto (esclusivamente sub specie di lucro cessante) alla Lubrimetals.p.a., rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito.Ha spiegato, in particolare, che: i) dalla consulenza tecnica d’ufficio, eraemerso che i ricavi delle vendite dei prodotti di [OSCURATO:SOCIETA]. ed il margineoperativo lordo (EBITDA) da esse derivante erano cresciuti in modo costantenegli anni precedenti la commissione delle condotte di concorrenza sleale,altresì precisando, da un lato, che tale trend si era invertito proprio inconcomitanza con l’ingresso nel mercato da parte di [OSCURATO:PERSONA] (costituitanel 1987), e, dall’altro, che, nel medesimo periodo (dal 1988 al 1993), eraavvenuta una contestuale crescita dei ricavi e del margine operativo lordo diPan [OSCURATO:SOCIETA]; ii) benché sulla scorta dei medesimi dati di bilancio, il dannoda lucro cessante da riconoscersi alla odierna ricorrente principale dovevaessere liquidato, comunque, in via equitativa, non essendone possibile unadeterminazione specifica a causa della mancata produzione in giudizio delladocumentazione contabile da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonostantel’ordine di esibizione emesso dal tribunale con ordinanza del 23.01.2020, chenon aveva permesso al c.t.u. di ricostruire l’esatto numero dei clienti sottrattied il fatturato relativo a tali clienti.

È chiaro, dunque, che l’adottataliquidazione equitativa era stata giustificata mediante il rinvio ai dati dibilancio di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma con laNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026puntualizzazione che la relazione del c.t.u. sul punto era incompleta, nonavendo il consulente potuto rispondere in modo completo ai quesiticomplessivamente sottopostigli in ragione dell’appena evidenziata carenzadocumentale.Ricordato, allora, che, come sancito da Cass. n. 21607 del 2025, laliquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presupponel'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poichéad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenzeistruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presuppostiper l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenzad'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, chel'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso siaoggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - eincolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'oneredella prova, ritiene il Collegio che, una volta accertata dalla sentenza quiimpugnata l’esistenza del danno da lucro cessante subito da [OSCURATO:SOCIETA]e causalmente riconducibile alle concotte di concorrenza sleale già accertatedalla precedente sentenza della Corte di appello di Brescia n. 498/2013(pacificamente divenuta cosa giudicata) ed unitariamente considerate,l’odierna doglianza, per come concretamente argomentata, si risolve,sostanzialmente, in un’inammissibile richiesta di rivisitazione delleconclusioni, fondate su accertamenti fattuali, raggiunte dalla corte a quo, sulprofilo predetto, così dimenticando, tuttavia, che: i) in tema di concorrenzasleale, una volta dimostrata l’esistenza del danno da essa derivato, èconsentito al giudice l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione(cfr. Cass. n. 30214 del 2017; ii) in tema di risarcimento del danno, il poterediscrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudiziodi prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul dannoe non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione diaadeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel casoconcreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare ilrispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (cfr.Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026Cass. n. 341 del 2025); iii) il giudizio di legittimità non può esseresurrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado dimerito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne lasostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn.1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118,19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del2025; Cass. nn. 6512, 9531 e 12191 del 2026).

Invero, come puntualizzato,in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e34216 del 2025, nonché da Cass. nn. 6512, 9531 e 12191 del 2026, «Ilcompito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividerela ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello diprocedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quellacompiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrenteprospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007),dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni infatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia soloapparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente:Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».2.

Il secondo motivo del ricorso principale predetto denuncia «Violazionee falsa applicazione dell’art. 116, comma 2, c.p.c., in riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.».

Si deduce che, nella sentenza impugnata,l’inottemperanza, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., all’ordine di esibizioneNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026della documentazione contabile relativa al periodo di riferimento, da cuisarebbe stato possibile trarre in modo più preciso il numero di clienti sottrattia [OSCURATO:SOCIETA]. ed il fatturato relativo, è definita come «grave condottada cui possono trarsi argomenti di prova in favore della tesi di Lubrimetals.p.a., ai sensi dell’art. 116, comma 2, cpc, e ciò anche ai fini dellaquantificazione del danno da lucro cessante in via equitativa».

Tuttavia, lacorte d’appello, in contraddizione con l’enunciazione che precede, ha ritenutonecessario ricorrere alla liquidazione in via equitativa e, nell’ambito dellastessa, ha ridotto in modo abnorme il risarcimento del danno liquidatorispetto a quello risultante dai dati individuati dal consulente tecnico d’ufficio,penalizzando così in modo ingiusto l’appellata.2.1.

Anche questa censura si rivela inammissibile.circa l’impossibilità di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, l’odierna ricorrente principale incorrenell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme dilegge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erroneavalutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, – come chiarito,ancora, tra le altre, da Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 35006 del 2024,Cass. n. 34216 del 2025 e Cass. n. 10231 del 2026 (cfr. anche nelle rispettivemotivazioni in motivazione) – un'autonoma questione di malgoverno dell’art.116 cod. proc. civ. può porsi solo allorché la parte ricorrente alleghi che ilgiudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova cheinvece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, cheha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solonei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizidi motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016).

In tema di prova, del resto, spettaNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilitàe la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicitola rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non siatenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritengairrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può esseredecisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 16499 del 2009;Cass. n. 13485 del 2014).

In definitiva, affinché sia rispettata la prescrizionedesumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esitodell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e ditutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguataall'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti asuffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016).3.

Il terzo motivo del ricorso principale in esame, rubricato «Violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione e/o permotivazione apparente e illogica, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.», assume che, nel far ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226cod. civ., la corte d’appello nemmeno ha sommariamente indicato le ragionidel processo logico sul quale è stata fondata la sua valutazione.

In particolare,la sentenza impugnata, in modo contraddittorio ha richiamato le conclusionidella consulenza tecnica d’ufficio, adottandole come parametro di riferimento,senza poi, tuttavia, ritenere sufficienti le risultanze quantitative della stessaconsulenza nel calcolo del danno da lucro cessante, che è stato liquidato conricorso all’equità e drasticamente e inspiegabilmente ridotto rispetto a quellodesumibile dai valori individuati dal consulente tecnico d’ufficio, nonostantel’inottemperanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] all’ordine di esibizione delladocumentazione contabile sia stata definita come «grave condotta da cuipossono trarsi argomenti di prova in favore della tesi di [OSCURATO:SOCIETA]., aiNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., e ciò anche ai fini della quantificazionedel danno da lucro cessante in via equitativa».3.1.

Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile.Invero, giova rimarcare, innanzi tutto, che, come ancora ribadito, inmotivazione, da Cass. nn. 15478 e 15396 del 2026, da Cass. nn. 34212,20894 e 8671 del 2025, nonché da Cass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621,9807 e 6127 del 2024, l’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis,risultando impugnata una sentenza pubblicata il giorno 29 aprile 2024, haormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sullamotivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961e 27501 del 2022) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso sensoanche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022;Cass. n. 28390 del 2023).

Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato,altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla unasentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che puòcondurre allo stesso esito è quella “insuperabile”.Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026Inoltre, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 15191 e 6517 del2026, nonché da Cass. nn. 34212, 20894 e 9218 del 2025 (cfr. inmotivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione della decisionesussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita lorodisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022;Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020).Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso incui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelarele ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logicoseguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosiin espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere dicomprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.

Un simile vizio, peraltro,deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o allasufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilodell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 6517 del 2026; Cass.nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020).3.2.

Fermo quanto precede, la censura in esame si rivela inammissibileperché, come si è già ampiamente spiegato scrutinandosi il primo motivo diquesto ricorso principale, la corte distrettuale ha illustrato, affattoesaustivamente ed in linea con il minimo costituzionale predetto, le ragioni(né rilevandone, qui, come si è già anticipato, la loro esattezza, o non) percui ha ritenuto di dover procedere alla liquidazione equitativa del dannopatrimoniale riconosciuto (esclusivamente sub specie di lucro cessante) allaLubrimetal s.p.a., rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito,chiaramente individuabile nel rilievo che l’adottata liquidazione equitativa erastata giustificata mediante il rinvio ai dati di bilancio di [OSCURATO:SOCIETA]. ePan [OSCURATO:SOCIETA]., ma con la puntualizzazione che la relazione del c.t.u.sul punto era incompleta, non avendo il consulente potuto rispondere in modoNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026completo ai quesiti complessivamente sottopostigli in ragione dell’appenaevidenziata carenza documentale.Ancora una volta, dunque, sebbene, questa volta, prospettandosi un viziomotivazionale, si cerca, affatto inammissibilmente, di trasformare il giudiziodi legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel qualeridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata.4.

Con il quarto motivo del proprio ricorso principale, infine, Lubrimetals.p.a. denuncia, in via subordinata rispetto alle doglianze precedenti, un«Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».Muovendo dal rilievo che il parametro “equitativo” utilizzato dalla corted’appello, ma non esplicitato, per quantificare il danno da lucro cessantenell’importo di € 150.000,00, sembrerebbe essere quello che fa riferimentoall’aumento dell’EBITDA di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel periodo di riferimento,che è stato privilegiato rispetto al ben superiore decremento dello stessoindice [OSCURATO:SOCIETA]. nel medesimo periodo, si assume che ilragionamento così compiuto dalla corte distrettuale è viziato per il fatto chela stessa ha misurato l’aumento di cui ha beneficiato l’[OSCURATO:SOCIETA]. nel solo anno finale del periodo di riferimento (id est il 1993)e non nell’intero periodo dal 1988 al 1993 in cui sono stati verificati gli effettidell’azione di concorrenza sleale.4.1.

Anche questo motivo è inammissibile per una duplice ragione.In primo luogo, perché si fonda su una mera ipotesi, che non trovariscontro alcuno nella sentenza: in nessun passaggio della propria pronuncia,infatti, la corte territoriale assume di aver liquidato il danno utilizzando uncriterio di calcolo come quello ipotizzato oggi dalla ricorrente principale; anzi,chiarisce il contrario e cioè di aver svolto una quantificazione equitativabasata su una valutazione della situazione globalmente considerata.

Nederiva che l’intera premessa su cui si fonda il motivo di ricorso è, in realtà,insussistente.4.2.

In secondo luogo, perché mostra di non tenere conto che: i) l’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012,Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e qui, come si ègià detto, applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o daglicarattere decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, cometale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sonoinammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano ilparadigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 3464 del 2026; Cass. nn. 32246 e 8671 del2025; Cass. nn. 26379, 19417, 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn.28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU,n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022).

Ne consegue chela relativa deduzione deve essere formulata nel rispetto delle previsioni degliartt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., fermorestando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., ex aliis,Cass., SU., n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2018; Cass. n. 3845 del2018; Cass. n. 31684 del 2024, in motivazione); ii) secondo il qui condivisoorientamento di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16812 del 2018; Cass. n. 16583del 2024; Cass. n. 3464 del 2026), il mancato esame di un documento e/o diun elemento istruttorio può essere denunciato per cassazione solo quando ildocumento o l’elemento non esaminato offra la prova di circostanze di taleportata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga atrovarsi priva di fondamento.Tanto, però, non è configurabile nella specie, atteso che, da un lato, ciòche la ricorrente principale lamenta (peraltro in termini ipotetici) è l’omessoNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026esame di elementi istruttori (“i valori di EBITDA conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] tutto il periodo 1988-1993”), malgrado il fatto storico da essicomplessivamente rappresentato sia stato preso in considerazione dalgiudice; dall’altro, ed in via assolutamente dirimente, che i fatti di cui oggi laricorrente lamenta l’omesso esame, lungi dall’essere, di per sé, “decisivi”, neisensi in precedenza ricordati, al più potrebbero rappresentare elementiindiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto agiungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte bresciana,così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sonoinammissibili nel giudizio di legittimità.5.

Venendo, a questo punto, al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi due qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduto, esso consta di sette motivi,che denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2598, 2600, 2697c.c. e 278 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella partein cui la sentenza ha violato le disposizioni in materia di risarcimento danni aseguito di condanna generica, in particolare nei casi di concorrenza sleale».Si contesta alla corte territoriale di non essersi attenuta alle regole ed aiprincipi di diritto che dovrebbero guidare l’accertamento del danno, anche incaso di giudizi successivi a sentenze di condanna generica.

La stessa, infatti,avrebbe dovuto verificare se gli episodi accertati dalla sentenza sull’anavessero cagionato un danno concreto a [OSCURATO:SOCIETA]., mentre –erroneamente – si è limitata ad affermare che tali condotte erano “talmentegravi e potenzialmente lesive da rendere francamente irrilevante” svolgereuna verifica sull’esistenza di danni concreti;II) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha violato ledisposizioni in materia di riparto dell’onere della prova nell’accertamento delnesso causale».

Si censura l’affermazione della corte distrettuale, ritenutaerronea, secondo cui, in presenza di una riduzione dei valori di bilancio diLubrimetal s.p.a., dovesse automaticamente presumersi che tale riduzioneNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026fosse dipesa dagli episodi di concorrenza sleale accertati dalla sentenzasull’an, senza che [OSCURATO:SOCIETA]. dovesse fornire prova del nesso causale,ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’onere di assolvere alla provacontraria;III) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 e 2947 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e/o nullità della sentenza permancanza di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha violato le disposizioniin materia di prescrizione».

Si contesta la decisione impugnata per avergiudicato applicabili l’effetto interruttivo e l’effetto sospensivo dellaprescrizione in ordine a fatti (risalenti al 1988), asseritamente illeciti eproduttivi di danni, mai allegati in modo specifico da [OSCURATO:SOCIETA]. nelcorso del giudizio sull’an, e per aver rigettato l’eccezione di prescrizionesollevata dagli odierni ricorrenti incidentali “con riferimento a ciascun singolocliente sviato, anche ove tardivamente indicato da [OSCURATO:SOCIETA]”;IV) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza haviolato le disposizioni in materia di accertamento del lucro cessante».

Siimputa alla corte bresciana di avere riconosciuto un danno da lucro cessantea [OSCURATO:SOCIETA]. limitandosi ad un semplice esame dei dati di bilancio delleparti, senza svolgere alcuna analisi o valutazione del contesto fattuale e dimercato e senza tenere conto delle statuizioni contenute nella sentenza dicondanna generica, che avrebbero invece dovuto assumere primario rilievo;V) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 c.c., 2220 c.c., 88e 116 c.p.c., 121, comma 5, c.p.i., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha violato le disposizioni in materia diliquidazione equitativa del danno».

Si ascrive alla corte distrettuale di averritenuto di poter procedere alla liquidazione equitativa del danno in mancanzadei relativi presupposti.

Si assume, inoltre, che gli stessi presupposti su cuiha posto l’attenzione la corte predetta per giustificare la propria decisione diricorrere all’equità sono errati, dovendosi addebitare a [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026l’impossibilità di procedere alla esatta quantificazione del danno, con ilconseguente rigettato della sua domanda risarcitoria;VI) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059, 1223, 1226 c.c. e185 c.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e/o nullità dellasentenza per mancanza di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. nella parte in cui la sentenza ha violato ledisposizioni in materia di risarcimento del danno non patrimoniale».

Sicensura l’essere stato riconosciuto a [OSCURATO:SOCIETA]. anche un danno nonpatrimoniale senza alcuna motivazione e senza verificare se l’esistenza di untale danno fosse stata allegata e provata;VII) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 287-288 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la sentenza haviolato le disposizioni in materia di correzione di errore materiale».

Sicontesta l’avvenuta correzione di errore materiale di cui all’ordinanzapubblicata il 30 settembre 2024, perché, in quella sede, la corte d’appello haapportato alla sentenza impugnata un’integrazione che ha determinato unavera e propria modifica del contenuto sostanziale e concettuale dellapronuncia, che, in quanto tale, non avrebbe potuto essere disposta con ilrimedio ex artt. 287-288 cod. proc. civ.5.1.

Il ricorso incidentale fin qui descritto deve considerarsi inefficace, exart. 334, comma 2, cod. proc. civ., stante la complessiva inammissibilità delricorso principale.

Né, in contrario, rileva che esso è stato proposto nelrispetto del termine di cui agli artt. 370, comma 2, e 371 cod. proc. civ.(quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.

Cfr., anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 12466 del 2025; Cass. n. 5375 del 2024;Cass. nn. 33186, 13408 e 7332 del 2023; Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n.6077 del 2015).

Invero: i) secondo la giurisprudenza consolidata di questaCorte, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello didecadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a normadegli artt. 155, comma 2, cod. proc. civ. e 2963, comma 4, cod. civ., ilsistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominationedierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentementeNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spiraredel giorno corrispondente a quello del mese iniziale (cfr., e multis, Cass. nn.26525 e 12466 del 2025; Cass. n. 22518 del 2023; Cass. n. 2186 del 2021;Cass. nn. 17640 e 15029 del 2020; Cass. n. 17313 del 2018; Cass. n. 22699del 2013; Cass. n. 11491 del 2012).

Il termine scade, pertanto, nell’ultimoistante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si èverificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimentoper determinare il giorno di scadenza; ii) nella specie, quindi, il termine daosservarsi giusta l'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., come modificato dallalegge n. 69 del 2009 (sei mesi dall’avvenuta pubblicazione della sentenzaimpugnata, – pacificamente non notificata – risalente al 29 aprile 2024,trattandosi di giudizio iniziato, in primo grado, con citazione notificata il 24febbraio 2016.

Cfr. pag. 5 del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].) è spirato il 24settembre 2024 (martedì), anteriormente, dunque, al momento (8 gennaio2025) del deposito (cfr. artt. 370, comma 1, e 371 cod. proc. civ., comemodificati dal d.lgs. n. 149 del 2022) del ricorso incidentale predetto.5.2.

L’appena esposta conclusione, diversamente da quanto preteso dairicorrenti incidentali, vale anche con riferimento al settimo motivo della loroimpugnazione.Invero, è noto che il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui èstata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza,ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati errores iniudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo,oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbiosull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza delgiudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamenteriformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire oprolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto dieliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto delladecisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e lasua espressione (cfr. Cass. n. 19959 del 2023).Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026Nel caso di specie, ove pure volesse ritenersi che il termine perl’impugnazione della sentenza corretta decorresse dalla notificazione dellarelativa ordinanza (ove così non fosse, infatti, rimarrebbe valido quanto dettoalla fine del § 5.1.), dovrebbe considerarsi, comunque, che: i) l’art. 288 cod.proc. civ. dispone espressamente che le sentenze oggetto di correzione sonoimpugnabili relativamente alle parti corrette nel termine ordinario, decorrentedalla notifica della ordinanza di correzione; ii) l’art. 121 disp. att. cod. proc.civ. prevede che l’ordinanza è notificata a cura della cancelleria.Dal coordinamento delle due disposizioni deriva, dunque, che il richiamoal termine ordinario si riferisce a quello previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.anche in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi il terminelungo ove la cancelleria non abbia effettuato la notifica (cfr. Cass. n. 15166del 2022; Cass. n. 28189 del 2009; Cass. n. 26480 del 2007; Cass. n. 6969del 2006), sempre che la correzione abbia influito sulla individuazionedell’originario contenuto della pronuncia (cfr. Cass. n. 22658 del 2004; Cass.n. 28189 del 2008; Cass. n. 19668 del 2009).Questa Corte ha precisato pure che l'ultimo comma dell'art. 288 cod.proc. civ., secondo il quale le sentenze possono essere impugnaterelativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giornoin cui è stata effettuata la notifica a cura del cancelliere, dev'essere messo inrelazione con l'art. 327 c.p.c. in virtù del quale, indipendentemente dallanotificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione possonoessere proposti entro un anno (oggi sei mesi) dalla pubblicazione dellasentenza.

È ammissibile, rispetto alle parti corrette, l'impugnazione propostaentro un anno (oggi sei mesi) dalla pubblicazione dell'ordinanza di correzionese quest’ultima non sia stata notificata ai sensi dell’art. 121 disp. att. cod.proc. civ. (cfr. Cass. n. 27509 del 2019, richiamata, in motivazione, dalla piùrecente Cass. n. 15166 del 2022).Nel caso di specie, poiché l’ordinanza di correzione era stata notificata, acura della cancelleria, il 3 ottobre 2024 (cfr. in atti, la relativadocumentazione), il ricorso incidentale de quo, depositato, come si è detto,Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026l’8 gennaio 2025, era tardivo in relazione alla impugnazione della menzionataordinanza.6.

In conclusione, dunque l’odierno ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale tardivo di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduto, deve ritenersi inefficace exart. 334 cod. proc. civ.6.1.

Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute da [OSCURATO:PERSONA].p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi nella indicata qualità,restano a carico della menzionata ricorrente principale, dandosi atto, altresì,– in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014;Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giustaquanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore dellapronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da partedi quest’ultima (non anche della parte controricorrente, il cui ricorsoincidentale tardivo è stato ritenuto inefficace a seguito di declaratoria diinammissibilità di quello principale.

Cfr. Cass. n. 26525 del 2025; Cass. n.5375 del 2024; Cass. n. 28331 del 2023; Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n.18348 del 2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]ed inefficace, ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., quello incidentale tardivodi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi duequali eredi di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduto.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese di questo giudiziodi legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente, liquidate in €Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/202620.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one e legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], MatteoLuzzana e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studiodi quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 98/G.- ricorrente e controricorrente in via incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Rogno (BG), alla via Leopardi n. 24, inpersona del vicepresidente del consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi quali eredidi [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegataal controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), presso i cui indirizzi di postaelettronica certificata elettivamente domiciliano.Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026- controricorrenti e ricorrenti in via incidentale -avverso la SENTENZA, n. cron. 447/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi BRESCIA il giorno 29/04/2024.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno23/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 498/2013 divenuta cosa giudicata, la Corte d’[OSCURATO:PERSONA], definendo il giudizio intentato, in primo grado, dalla Lubrimetals.p.a. innanzi al Tribunale di Bergamo, accertò la commissione di condotte diconcorrenza sleale ai danni della stessa e condannò, in solido, [OSCURATO:PERSONA].p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenutine responsabili, al risarcimento deidanni “da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio”.Successivamente, con citazione notificata il 24 febbraio 2016, [OSCURATO:SOCIETA]. chiese al Tribunale di Bergamo di accertare l’insussistenzadi danni concretamente subiti da [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza dellecondotte di concorrenza sleale suddette.Quest’ultima, costituendosi, formulò, invece, in riconvenzionale, richiestarisarcitoria per quei danni, eccependo, peraltro, l’incompetenza per materiadell’adito tribunale, in favore della Sezione Specializzata in Materia d’Impresapresso il Tribunale di Brescia, ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n. 30/2005.Il Tribunale di Bergamo, accogliendo la corrispondente istanza dellasocietà convenuta, autorizzò la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e LuigiVago e, con ordinanza del 23 maggio 2018, dichiarò la propria incompetenzain favore del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,dinanzi al quale [OSCURATO:SOCIETA]. riassunse ritualmente e tempestivamente ilgiudizio,Costituitisi nuovamente [OSCURATO:PERSONA], il Rossi ed il Vago, cheinsistettero per l’accoglimento delle loro domande ed eccezioni, disposta edespletata una c.t.u., e denegata l’ammissione delle prove orali articolate, lamenzionata sezione specializzata del Tribunale di Brescia, con sentenza delNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/20262/10 febbraio 2022, n. 322, rigettò la domanda risarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA],compensando integralmente tra le parti le spese di lite.2. Il gravame promosso da quest’ultima avverso tale decisione fu accolto,per quanto di ragione, dall’adita Corte di appello di Brescia, la quale, consentenza del 29 aprile 2024, n. 447, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così dispose: «In parziale riformadella sentenza del Tribunale di Brescia n. 322/22 del 10.02.2011, appellatada [OSCURATO:SOCIETA]., condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e VagoLuigi, in solido, al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di euro150.000,00 a titolo di danno patrimoniale e di euro 50.000,00 a titolo didanno non patrimoniale, oltre interessi compensativi sulla somma via viarivalutata anno per anno, previa devalutazione alla data dell’illecito([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e rivalutazione secondo gli indici Istat, fino alla data della presentesentenza, e oltre interessi nella misura legale sulla somma così determinatadalla presente sentenza al saldo; […]».Per quanto qui di interesse ed in sintesi, quella corte, considerandoaccertata l’idoneità dell’insieme delle condotte di concorrenza sleale poste inessere da [OSCURATO:PERSONA], dal Vago e dal Rossi a produrre un danno ingiustoa carico di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto coperta, con effetto di giudicato, dallasentenza della Corte d’appello di Brescia del 15 aprile 2013 n. 498, ritenneche: i) «[…] le plurime sopra descritte condotte, nel loro insieme e per la lorogravità, abbiano avuto un apporto causale sulla riduzione del fatturato diLubrimetal s.p.a., accertata dal c.t.u. e che lo stesso tribunale ha ritenutocomprovata dal deposito dei bilanci»; ii) dalle risultanze della consulenzatecnica d’ufficio era emerso, in particolare, che i ricavi delle vendite deiprodotti di [OSCURATO:SOCIETA] ed il margine operativo lordo (EBITDA) da essederivante erano cresciuti in modo costante negli anni precedenti lacommissione delle condotte di concorrenza sleale, che tale trend si erainvertito proprio in concomitanza con l’ingresso nel mercato da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita nel 1987), e che, nel medesimo periodo (dal 1988al 1993), era avvenuta una contestuale crescita dei ricavi e del margineoperativo lordo di quest’ultima; iii) «Non meno rilevante è poi la assenza diNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026fattori diversi dalla comparsa sul mercato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cheavrebbero potuto determinare l’inversione del trend di crescita di Lubrimetals.p.a. Se è vero, infatti, che la mera perdita di fatturato può, in astratto,spiegarsi anche con il semplice affacciarsi sul mercato di altro competitor,non risulta provato che la accertata perdita di fatturato sia stata determinatadall’ingresso sul mercato di altra e diversa impresa commerciale in grado dioffrire prodotti con le stesse caratteristiche di quelli di [OSCURATO:SOCIETA].,dimostrazione che, a fronte dell’accertata contrazione del fatturato diLubrimetal s.p.a. a seguito dell’ingresso sul mercato di [OSCURATO:PERSONA] aseguito dei noti atti di concorrenza sleale, sarebbe spettata a quest’ultima, laquale, peraltro, giova ricordarlo, ha introdotto il presente giudizio proponendoazione di accertamento negativo dei danni derivanti dalla sua accertatacondotta illecita. Inoltre, mai in tutto il corso di questa lunga vicendaprocessuale è stata dagli appellati allegata l’esistenza di una situazione didissesto economico di [OSCURATO:SOCIETA]. che possa avere determinato ocontribuito a determinare l’inversione del trend di crescita della società»; iv)doveva considerarsi sussistente il nesso causale tra le condotte diconcorrenza sleale poste in essere dagli appellati e la contrazione di ricavidelle vendite e dei margini operativi lordi delle stesse, questi ultimitendenzialmente coincidenti con il danno da lucro cessante di cui Lubrimetals.p.a. aveva chiesto il risarcimento; v) era infondata l’eccezione diprescrizione riproposta dalla difesa degli appellati, ritualmente sollevata inprimo grado e rimasta assorbita, posto che «il danno oggetto di liquidazionederiva dalle condotte di concorrenza sleale considerate nel loro insieme eaccertate dalla Corte di Appello, e non può essere parcellizzato, ai fini deldecorso della prescrizione, con riferimento a ciascun singolo cliente sviato,anche ove tardivamente indicato da [OSCURATO:SOCIETA]»; vi) il danno patrimonialesubito dall’appellante doveva essere quantificato in via equitativa, «nonessendone possibile una determinazione specifica a causa della mancataproduzione in giudizio della documentazione contabile da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante l’ordine di esibizione emesso dal Tribunale conordinanza del 23.01.2020, che non ha permesso al c.t.u. di ricostruire l’esattoNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026numero dei clienti sottratti ed il fatturato relativo a tali clienti. […]. Ciò posto,tenuto conto del calo di fatturato e della contrazione dell’indice EBITDAaccertato dal c.t.u., i cui dati sono stati dianzi riportati, che non può spiegarsise non con il passaggio della clientela a [OSCURATO:PERSONA] attraverso l’attività diconcorrenza sleale posta in essere, ritiene la Corte che il danno da lucrocessante subito da [OSCURATO:SOCIETA] debba essere quantificato, in via equitativa, ineuro 150.000,00»; vii) parimenti in via equitativa doveva determinarsi ilrichiesto danno non patrimoniale, liquidato, «stante la difficoltà della suadeterminazione, nella misura di 1/3 del danno patrimoniale, e quindi inmisura pari ad euro 50.000,00».2.1. Con ordinanza del 27 settembre 2024, notificata dalla cancelleria ilsuccessivo 3 ottobre 2024, la Corte d’appello di Brescia, accogliendo lacorrispondente istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. ex artt. 287-288 cod. proc. civ.,dispose «la correzione dell’errore materiale della sentenza della Corte diAppello di Brescia n. 447/2024, pubblicata il 29.04.2024, nel senso che a pag.40, rigo 21, della parte motiva e nel dispositivo, a pag. 42, rigo 14, tra lavirgola e la parola “oltre”, venga inserita la seguente dicitura: “per unasomma complessiva di euro 200.000,00 riferita alla data del 31.12.1993 dariportare al valore di pubblicazione della presente sentenza secondo gli indiciIstat».3. Per la cassazione di questa sentenza, come corretta, [OSCURATO:SOCIETA]ha promosso ricorso affidato a quattro motivi. Hanno resistito, con unicocontroricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gliultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduto,proponendo anche ricorso incidentale recante sette motivi, cui ha resistitoLubrimetal s.p.a. con controricorso ex art. 371 comma 4, cod. proc. civ.Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]., rubricato«Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., in riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», muove dal rilievo che, in base agli artt.1223 e 1226 cod. civ., il presupposto per procedere con la liquidazione delNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026danno in via equitativa è costituito dall’impossibile o difficile dimostrazionedel preciso ammontare del danno stesso. Si ascrive, pertanto, alla corteterritoriale di avere ritenuto sussistere tale presupposto, a causa dellamancata produzione in giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delladocumentazione contabile oggetto di ordine di esibizione, mentre avrebbepotuto utilizzare come riferimento la consulenza tecnica d’ufficio, che haindividuato gli importi dei ricavi delle vendite e dell’EBITDA delle due impresenel periodo di riferimento, e calcolare il danno da lucro cessante nelladifferenza tra i risultati che l’impresa vittima di concorrenza sleale avrebberealizzato nel caso in cui non si fosse verificato nessun evento dannoso ed irisultati effettivamente conseguiti. La medesima corte, inoltre, aveva omessodi indicare gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione equitativa del danno,così rendendo impossibile la verifica del percorso logico seguito per la suaquantificare ex art. 1226 cod. civ.1.1. Questa doglianza si rivela inammissibile.Invero, giova premettere che il vizio di violazione di legge (invocato nellarubrica del motivo in esame) può rivestire la forma della violazione di legge(intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza diuna norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) edella falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione dellafattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ovepropriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzioneda una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecieconcreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione (cfr. Cass. nn.17349, 10246 e 6512 del 2026; Cass. nn. 34210, 12034 e 1497 del 2025;Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023;Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass.n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass.n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n.4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, altresì, chequesta Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni,oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) nonintegra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di unaerronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze dicausa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative edapplicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge insenso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ederronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che soloquest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n.195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n.16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non giàall'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge,bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce dellerisultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice dimerito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).Il vizio di violazione di legge, inoltre, deve essere dedotto, a pena diinammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc.civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, maanche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili edesaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi incontrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità,diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suoistituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 17349,10246 del 2026; Cass. nn. 34216 e 20895 del 2025; Cass. nn. 16448 e 15033del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022;Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pureCass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, “in tema di ricorso percassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1,Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al finedi dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i puntidella sentenza che si pongono in contrasto con essa”).1.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che la corte distrettuale hareso esaustiva e coerente motivazione relativamente alle ragioni per cui haritenuto di dover procedere alla liquidazione equitativa del danno patrimonialericonosciuto (esclusivamente sub specie di lucro cessante) alla Lubrimetals.p.a., rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito.Ha spiegato, in particolare, che: i) dalla consulenza tecnica d’ufficio, eraemerso che i ricavi delle vendite dei prodotti di [OSCURATO:SOCIETA]. ed il margineoperativo lordo (EBITDA) da esse derivante erano cresciuti in modo costantenegli anni precedenti la commissione delle condotte di concorrenza sleale,altresì precisando, da un lato, che tale trend si era invertito proprio inconcomitanza con l’ingresso nel mercato da parte di [OSCURATO:PERSONA] (costituitanel 1987), e, dall’altro, che, nel medesimo periodo (dal 1988 al 1993), eraavvenuta una contestuale crescita dei ricavi e del margine operativo lordo diPan [OSCURATO:SOCIETA]; ii) benché sulla scorta dei medesimi dati di bilancio, il dannoda lucro cessante da riconoscersi alla odierna ricorrente principale dovevaessere liquidato, comunque, in via equitativa, non essendone possibile unadeterminazione specifica a causa della mancata produzione in giudizio delladocumentazione contabile da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonostantel’ordine di esibizione emesso dal tribunale con ordinanza del 23.01.2020, chenon aveva permesso al c.t.u. di ricostruire l’esatto numero dei clienti sottrattied il fatturato relativo a tali clienti. È chiaro, dunque, che l’adottataliquidazione equitativa era stata giustificata mediante il rinvio ai dati dibilancio di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma con laNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026puntualizzazione che la relazione del c.t.u. sul punto era incompleta, nonavendo il consulente potuto rispondere in modo completo ai quesiticomplessivamente sottopostigli in ragione dell’appena evidenziata carenzadocumentale.Ricordato, allora, che, come sancito da Cass. n. 21607 del 2025, laliquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presupponel'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poichéad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenzeistruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presuppostiper l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenzad'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, chel'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso siaoggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - eincolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'oneredella prova, ritiene il Collegio che, una volta accertata dalla sentenza quiimpugnata l’esistenza del danno da lucro cessante subito da [OSCURATO:SOCIETA]e causalmente riconducibile alle concotte di concorrenza sleale già accertatedalla precedente sentenza della Corte di appello di Brescia n. 498/2013(pacificamente divenuta cosa giudicata) ed unitariamente considerate,l’odierna doglianza, per come concretamente argomentata, si risolve,sostanzialmente, in un’inammissibile richiesta di rivisitazione delleconclusioni, fondate su accertamenti fattuali, raggiunte dalla corte a quo, sulprofilo predetto, così dimenticando, tuttavia, che: i) in tema di concorrenzasleale, una volta dimostrata l’esistenza del danno da essa derivato, èconsentito al giudice l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione(cfr. Cass. n. 30214 del 2017; ii) in tema di risarcimento del danno, il poterediscrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudiziodi prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul dannoe non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione diaadeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel casoconcreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare ilrispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (cfr.Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026Cass. n. 341 del 2025); iii) il giudizio di legittimità non può esseresurrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado dimerito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne lasostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn.1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118,19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del2025; Cass. nn. 6512, 9531 e 12191 del 2026). Invero, come puntualizzato,in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e34216 del 2025, nonché da Cass. nn. 6512, 9531 e 12191 del 2026, «Ilcompito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividerela ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello diprocedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quellacompiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrenteprospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007),dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni infatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia soloapparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente:Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».2. Il secondo motivo del ricorso principale predetto denuncia «Violazionee falsa applicazione dell’art. 116, comma 2, c.p.c., in riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.». Si deduce che, nella sentenza impugnata,l’inottemperanza, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., all’ordine di esibizioneNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026della documentazione contabile relativa al periodo di riferimento, da cuisarebbe stato possibile trarre in modo più preciso il numero di clienti sottrattia [OSCURATO:SOCIETA]. ed il fatturato relativo, è definita come «grave condottada cui possono trarsi argomenti di prova in favore della tesi di Lubrimetals.p.a., ai sensi dell’art. 116, comma 2, cpc, e ciò anche ai fini dellaquantificazione del danno da lucro cessante in via equitativa». Tuttavia, lacorte d’appello, in contraddizione con l’enunciazione che precede, ha ritenutonecessario ricorrere alla liquidazione in via equitativa e, nell’ambito dellastessa, ha ridotto in modo abnorme il risarcimento del danno liquidatorispetto a quello risultante dai dati individuati dal consulente tecnico d’ufficio,penalizzando così in modo ingiusto l’appellata.2.1. Anche questa censura si rivela inammissibile.circa l’impossibilità di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, l’odierna ricorrente principale incorrenell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme dilegge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erroneavalutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, – come chiarito,ancora, tra le altre, da Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 35006 del 2024,Cass. n. 34216 del 2025 e Cass. n. 10231 del 2026 (cfr. anche nelle rispettivemotivazioni in motivazione) – un'autonoma questione di malgoverno dell’art.116 cod. proc. civ. può porsi solo allorché la parte ricorrente alleghi che ilgiudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova cheinvece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, cheha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solonei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizidi motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). In tema di prova, del resto, spettaNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilitàe la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicitola rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non siatenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritengairrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può esseredecisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 16499 del 2009;Cass. n. 13485 del 2014). In definitiva, affinché sia rispettata la prescrizionedesumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esitodell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e ditutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguataall'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti asuffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016).3. Il terzo motivo del ricorso principale in esame, rubricato «Violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione e/o permotivazione apparente e illogica, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.», assume che, nel far ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226cod. civ., la corte d’appello nemmeno ha sommariamente indicato le ragionidel processo logico sul quale è stata fondata la sua valutazione. In particolare,la sentenza impugnata, in modo contraddittorio ha richiamato le conclusionidella consulenza tecnica d’ufficio, adottandole come parametro di riferimento,senza poi, tuttavia, ritenere sufficienti le risultanze quantitative della stessaconsulenza nel calcolo del danno da lucro cessante, che è stato liquidato conricorso all’equità e drasticamente e inspiegabilmente ridotto rispetto a quellodesumibile dai valori individuati dal consulente tecnico d’ufficio, nonostantel’inottemperanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] all’ordine di esibizione delladocumentazione contabile sia stata definita come «grave condotta da cuipossono trarsi argomenti di prova in favore della tesi di [OSCURATO:SOCIETA]., aiNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., e ciò anche ai fini della quantificazionedel danno da lucro cessante in via equitativa».3.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile.Invero, giova rimarcare, innanzi tutto, che, come ancora ribadito, inmotivazione, da Cass. nn. 15478 e 15396 del 2026, da Cass. nn. 34212,20894 e 8671 del 2025, nonché da Cass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621,9807 e 6127 del 2024, l’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis,risultando impugnata una sentenza pubblicata il giorno 29 aprile 2024, haormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sullamotivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961e 27501 del 2022) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso sensoanche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022;Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato,altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla unasentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che puòcondurre allo stesso esito è quella “insuperabile”.Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026Inoltre, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 15191 e 6517 del2026, nonché da Cass. nn. 34212, 20894 e 9218 del 2025 (cfr. inmotivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione della decisionesussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita lorodisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022;Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020).Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso incui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelarele ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logicoseguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosiin espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere dicomprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, peraltro,deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o allasufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilodell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 6517 del 2026; Cass.nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020).3.2. Fermo quanto precede, la censura in esame si rivela inammissibileperché, come si è già ampiamente spiegato scrutinandosi il primo motivo diquesto ricorso principale, la corte distrettuale ha illustrato, affattoesaustivamente ed in linea con il minimo costituzionale predetto, le ragioni(né rilevandone, qui, come si è già anticipato, la loro esattezza, o non) percui ha ritenuto di dover procedere alla liquidazione equitativa del dannopatrimoniale riconosciuto (esclusivamente sub specie di lucro cessante) allaLubrimetal s.p.a., rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito,chiaramente individuabile nel rilievo che l’adottata liquidazione equitativa erastata giustificata mediante il rinvio ai dati di bilancio di [OSCURATO:SOCIETA]. ePan [OSCURATO:SOCIETA]., ma con la puntualizzazione che la relazione del c.t.u.sul punto era incompleta, non avendo il consulente potuto rispondere in modoNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026completo ai quesiti complessivamente sottopostigli in ragione dell’appenaevidenziata carenza documentale.Ancora una volta, dunque, sebbene, questa volta, prospettandosi un viziomotivazionale, si cerca, affatto inammissibilmente, di trasformare il giudiziodi legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel qualeridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata.4. Con il quarto motivo del proprio ricorso principale, infine, Lubrimetals.p.a. denuncia, in via subordinata rispetto alle doglianze precedenti, un«Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».Muovendo dal rilievo che il parametro “equitativo” utilizzato dalla corted’appello, ma non esplicitato, per quantificare il danno da lucro cessantenell’importo di € 150.000,00, sembrerebbe essere quello che fa riferimentoall’aumento dell’EBITDA di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel periodo di riferimento,che è stato privilegiato rispetto al ben superiore decremento dello stessoindice [OSCURATO:SOCIETA]. nel medesimo periodo, si assume che ilragionamento così compiuto dalla corte distrettuale è viziato per il fatto chela stessa ha misurato l’aumento di cui ha beneficiato l’[OSCURATO:SOCIETA]. nel solo anno finale del periodo di riferimento (id est il 1993)e non nell’intero periodo dal 1988 al 1993 in cui sono stati verificati gli effettidell’azione di concorrenza sleale.4.1. Anche questo motivo è inammissibile per una duplice ragione.In primo luogo, perché si fonda su una mera ipotesi, che non trovariscontro alcuno nella sentenza: in nessun passaggio della propria pronuncia,infatti, la corte territoriale assume di aver liquidato il danno utilizzando uncriterio di calcolo come quello ipotizzato oggi dalla ricorrente principale; anzi,chiarisce il contrario e cioè di aver svolto una quantificazione equitativabasata su una valutazione della situazione globalmente considerata. Nederiva che l’intera premessa su cui si fonda il motivo di ricorso è, in realtà,insussistente.4.2. In secondo luogo, perché mostra di non tenere conto che: i) l’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012,Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e qui, come si ègià detto, applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o daglicarattere decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, cometale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sonoinammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano ilparadigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 3464 del 2026; Cass. nn. 32246 e 8671 del2025; Cass. nn. 26379, 19417, 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn.28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU,n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022). Ne consegue chela relativa deduzione deve essere formulata nel rispetto delle previsioni degliartt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., fermorestando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., ex aliis,Cass., SU., n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2018; Cass. n. 3845 del2018; Cass. n. 31684 del 2024, in motivazione); ii) secondo il qui condivisoorientamento di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16812 del 2018; Cass. n. 16583del 2024; Cass. n. 3464 del 2026), il mancato esame di un documento e/o diun elemento istruttorio può essere denunciato per cassazione solo quando ildocumento o l’elemento non esaminato offra la prova di circostanze di taleportata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga atrovarsi priva di fondamento.Tanto, però, non è configurabile nella specie, atteso che, da un lato, ciòche la ricorrente principale lamenta (peraltro in termini ipotetici) è l’omessoNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026esame di elementi istruttori (“i valori di EBITDA conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] tutto il periodo 1988-1993”), malgrado il fatto storico da essicomplessivamente rappresentato sia stato preso in considerazione dalgiudice; dall’altro, ed in via assolutamente dirimente, che i fatti di cui oggi laricorrente lamenta l’omesso esame, lungi dall’essere, di per sé, “decisivi”, neisensi in precedenza ricordati, al più potrebbero rappresentare elementiindiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto agiungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte bresciana,così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sonoinammissibili nel giudizio di legittimità.5. Venendo, a questo punto, al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi due qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduto, esso consta di sette motivi,che denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2598, 2600, 2697c.c. e 278 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella partein cui la sentenza ha violato le disposizioni in materia di risarcimento danni aseguito di condanna generica, in particolare nei casi di concorrenza sleale».Si contesta alla corte territoriale di non essersi attenuta alle regole ed aiprincipi di diritto che dovrebbero guidare l’accertamento del danno, anche incaso di giudizi successivi a sentenze di condanna generica. La stessa, infatti,avrebbe dovuto verificare se gli episodi accertati dalla sentenza sull’anavessero cagionato un danno concreto a [OSCURATO:SOCIETA]., mentre –erroneamente – si è limitata ad affermare che tali condotte erano “talmentegravi e potenzialmente lesive da rendere francamente irrilevante” svolgereuna verifica sull’esistenza di danni concreti;II) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha violato ledisposizioni in materia di riparto dell’onere della prova nell’accertamento delnesso causale». Si censura l’affermazione della corte distrettuale, ritenutaerronea, secondo cui, in presenza di una riduzione dei valori di bilancio diLubrimetal s.p.a., dovesse automaticamente presumersi che tale riduzioneNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026fosse dipesa dagli episodi di concorrenza sleale accertati dalla sentenzasull’an, senza che [OSCURATO:SOCIETA]. dovesse fornire prova del nesso causale,ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’onere di assolvere alla provacontraria;III) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 e 2947 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e/o nullità della sentenza permancanza di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha violato le disposizioniin materia di prescrizione». Si contesta la decisione impugnata per avergiudicato applicabili l’effetto interruttivo e l’effetto sospensivo dellaprescrizione in ordine a fatti (risalenti al 1988), asseritamente illeciti eproduttivi di danni, mai allegati in modo specifico da [OSCURATO:SOCIETA]. nelcorso del giudizio sull’an, e per aver rigettato l’eccezione di prescrizionesollevata dagli odierni ricorrenti incidentali “con riferimento a ciascun singolocliente sviato, anche ove tardivamente indicato da [OSCURATO:SOCIETA]”;IV) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza haviolato le disposizioni in materia di accertamento del lucro cessante». Siimputa alla corte bresciana di avere riconosciuto un danno da lucro cessantea [OSCURATO:SOCIETA]. limitandosi ad un semplice esame dei dati di bilancio delleparti, senza svolgere alcuna analisi o valutazione del contesto fattuale e dimercato e senza tenere conto delle statuizioni contenute nella sentenza dicondanna generica, che avrebbero invece dovuto assumere primario rilievo;V) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 c.c., 2220 c.c., 88e 116 c.p.c., 121, comma 5, c.p.i., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha violato le disposizioni in materia diliquidazione equitativa del danno». Si ascrive alla corte distrettuale di averritenuto di poter procedere alla liquidazione equitativa del danno in mancanzadei relativi presupposti. Si assume, inoltre, che gli stessi presupposti su cuiha posto l’attenzione la corte predetta per giustificare la propria decisione diricorrere all’equità sono errati, dovendosi addebitare a [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026l’impossibilità di procedere alla esatta quantificazione del danno, con ilconseguente rigettato della sua domanda risarcitoria;VI) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059, 1223, 1226 c.c. e185 c.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e/o nullità dellasentenza per mancanza di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. nella parte in cui la sentenza ha violato ledisposizioni in materia di risarcimento del danno non patrimoniale». Sicensura l’essere stato riconosciuto a [OSCURATO:SOCIETA]. anche un danno nonpatrimoniale senza alcuna motivazione e senza verificare se l’esistenza di untale danno fosse stata allegata e provata;VII) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 287-288 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la sentenza haviolato le disposizioni in materia di correzione di errore materiale». Sicontesta l’avvenuta correzione di errore materiale di cui all’ordinanzapubblicata il 30 settembre 2024, perché, in quella sede, la corte d’appello haapportato alla sentenza impugnata un’integrazione che ha determinato unavera e propria modifica del contenuto sostanziale e concettuale dellapronuncia, che, in quanto tale, non avrebbe potuto essere disposta con ilrimedio ex artt. 287-288 cod. proc. civ.5.1. Il ricorso incidentale fin qui descritto deve considerarsi inefficace, exart. 334, comma 2, cod. proc. civ., stante la complessiva inammissibilità delricorso principale. Né, in contrario, rileva che esso è stato proposto nelrispetto del termine di cui agli artt. 370, comma 2, e 371 cod. proc. civ.(quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale. Cfr., anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 12466 del 2025; Cass. n. 5375 del 2024;Cass. nn. 33186, 13408 e 7332 del 2023; Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n.6077 del 2015). Invero: i) secondo la giurisprudenza consolidata di questaCorte, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello didecadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a normadegli artt. 155, comma 2, cod. proc. civ. e 2963, comma 4, cod. civ., ilsistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominationedierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentementeNumero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spiraredel giorno corrispondente a quello del mese iniziale (cfr., e multis, Cass. nn.26525 e 12466 del 2025; Cass. n. 22518 del 2023; Cass. n. 2186 del 2021;Cass. nn. 17640 e 15029 del 2020; Cass. n. 17313 del 2018; Cass. n. 22699del 2013; Cass. n. 11491 del 2012). Il termine scade, pertanto, nell’ultimoistante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si èverificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimentoper determinare il giorno di scadenza; ii) nella specie, quindi, il termine daosservarsi giusta l'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., come modificato dallalegge n. 69 del 2009 (sei mesi dall’avvenuta pubblicazione della sentenzaimpugnata, – pacificamente non notificata – risalente al 29 aprile 2024,trattandosi di giudizio iniziato, in primo grado, con citazione notificata il 24febbraio 2016. Cfr. pag. 5 del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].) è spirato il 24settembre 2024 (martedì), anteriormente, dunque, al momento (8 gennaio2025) del deposito (cfr. artt. 370, comma 1, e 371 cod. proc. civ., comemodificati dal d.lgs. n. 149 del 2022) del ricorso incidentale predetto.5.2. L’appena esposta conclusione, diversamente da quanto preteso dairicorrenti incidentali, vale anche con riferimento al settimo motivo della loroimpugnazione.Invero, è noto che il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui èstata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza,ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati errores iniudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo,oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbiosull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza delgiudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamenteriformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire oprolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto dieliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto delladecisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e lasua espressione (cfr. Cass. n. 19959 del 2023).Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026Nel caso di specie, ove pure volesse ritenersi che il termine perl’impugnazione della sentenza corretta decorresse dalla notificazione dellarelativa ordinanza (ove così non fosse, infatti, rimarrebbe valido quanto dettoalla fine del § 5.1.), dovrebbe considerarsi, comunque, che: i) l’art. 288 cod.proc. civ. dispone espressamente che le sentenze oggetto di correzione sonoimpugnabili relativamente alle parti corrette nel termine ordinario, decorrentedalla notifica della ordinanza di correzione; ii) l’art. 121 disp. att. cod. proc.civ. prevede che l’ordinanza è notificata a cura della cancelleria.Dal coordinamento delle due disposizioni deriva, dunque, che il richiamoal termine ordinario si riferisce a quello previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.anche in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi il terminelungo ove la cancelleria non abbia effettuato la notifica (cfr. Cass. n. 15166del 2022; Cass. n. 28189 del 2009; Cass. n. 26480 del 2007; Cass. n. 6969del 2006), sempre che la correzione abbia influito sulla individuazionedell’originario contenuto della pronuncia (cfr. Cass. n. 22658 del 2004; Cass.n. 28189 del 2008; Cass. n. 19668 del 2009).Questa Corte ha precisato pure che l'ultimo comma dell'art. 288 cod.proc. civ., secondo il quale le sentenze possono essere impugnaterelativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giornoin cui è stata effettuata la notifica a cura del cancelliere, dev'essere messo inrelazione con l'art. 327 c.p.c. in virtù del quale, indipendentemente dallanotificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione possonoessere proposti entro un anno (oggi sei mesi) dalla pubblicazione dellasentenza. È ammissibile, rispetto alle parti corrette, l'impugnazione propostaentro un anno (oggi sei mesi) dalla pubblicazione dell'ordinanza di correzionese quest’ultima non sia stata notificata ai sensi dell’art. 121 disp. att. cod.proc. civ. (cfr. Cass. n. 27509 del 2019, richiamata, in motivazione, dalla piùrecente Cass. n. 15166 del 2022).Nel caso di specie, poiché l’ordinanza di correzione era stata notificata, acura della cancelleria, il 3 ottobre 2024 (cfr. in atti, la relativadocumentazione), il ricorso incidentale de quo, depositato, come si è detto,Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/2026l’8 gennaio 2025, era tardivo in relazione alla impugnazione della menzionataordinanza.6. In conclusione, dunque l’odierno ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale tardivo di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduto, deve ritenersi inefficace exart. 334 cod. proc. civ.6.1. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute da [OSCURATO:PERSONA].p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi nella indicata qualità,restano a carico della menzionata ricorrente principale, dandosi atto, altresì,– in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014;Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giustaquanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore dellapronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da partedi quest’ultima (non anche della parte controricorrente, il cui ricorsoincidentale tardivo è stato ritenuto inefficace a seguito di declaratoria diinammissibilità di quello principale. Cfr. Cass. n. 26525 del 2025; Cass. n.5375 del 2024; Cass. n. 28331 del 2023; Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n.18348 del 2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]ed inefficace, ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., quello incidentale tardivodi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi duequali eredi di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduto.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese di questo giudiziodi legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente, liquidate in €Numero registro generale 25204/2024Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 21793/2026Data pubblicazione 25/06/202620.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 21793/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris