Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 17849/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/11/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMO sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre a una somma a favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Palermo ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Trapani ha ritenuto permanere il requisito di attualità della pericolosità sociale ai fini della esecuzione - per il residuo periodo di durata - della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale già applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del Tribunale di n Trapani in data 5 giugno 2007 (poi aggravata con decreto del 2 febbraio 2009), quale soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con i Proventi di attività delittuose (art. 1, lett. b, d.

Igs n. 159 del 2011).

2. Avverso il decreto ricorre il proposto, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), la illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione.

Sostiene che: - il giudice di merito avrebbe desunto la pericolosità sociale da fatti risalenti nel tempo (l'ultimo dei quali commesso in data anteriore al 3 maggio 2017), senza tenere conto "delle circostanze evidenziate dalla difesa [...] cpme il percorso di reintegrazione che emerge dalla lettura delle relazioni comportamentali elaborate dagli istituti detentivi dove il Lekhouidi è stato ristretto per diversi anni"; - il provvedimento impugnato non specificherebbe a quale categoria di pericolosità apparterebbe il proposto, ponendosi in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019.

3. Il ricorso è inammissibile. 4.11 presente procedimento concerne la verifica, ai sensi della pronuncia della Corte Costituzionale n. 291 del 2013, di attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura di prevenzione disposta nei confronti del medesimo, sottoposto a detenzione per vari periodi, l'ultimo dei quali cessato il 13 luglio 2020.

4.1. La censura afferente al vizio di motivazionale non a deducibile con il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione.

4.2. è manifestamente infondata la questione sulla categoria di pericolosità al quale è stato ricondotto il proposto, poiché, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, risulta ben specificato che Marrone è un soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; dunque viene in rilievo una categoria non caducata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019.

4.3. Del tutto generica è la doglianza circa l'assenza di motivazione sul requisito della attualità.

Il decreto impugnato è risulta corredato di un congruo apparato motivazionale, che individua specifici elementi concreti, consistenti, in estrema sintesi, ne:v - la carriera criminale del proposto, protrattasi dal 2001 al 2017 e caratterizzata dal compimento di gravi reati a contenuto lucrativo (furti, rapine, estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti); - l'assenza di rielaborazione critica del vissuto criminale, in base alle emergenze delle relazioni comportamentali carcerarie, che testimoniano solo una "buona condotta"; - la circostanza che, già in precedenza, il proposto, tornato in libertà dopo un periodo di detenzione, ha immediatamente ripreso la propria attività criminale, rendendosi responsabile del reato di traffico di stupefacenti; - il forte rischio di recidiva dovuto alle disagiate condizioni socio-economico- culturali.

Il ricorso non si misura con questi penetranti argomenti, limitandosi a sostenere, in maniera apodittica e generica, che il proposto avrebbe intrapreso un non meglio specificato percorso di reintegrazione, senza precisare alcunché.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] M Morosini CORTE. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/11/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMO sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre a una somma a favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Palermo ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Trapani ha ritenuto permanere il requisito di attualità della pericolosità sociale ai fini della esecuzione - per il residuo periodo di durata - della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale già applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del Tribunale di n Trapani in data 5 giugno 2007 (poi aggravata con decreto del 2 febbraio 2009), quale soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con i Proventi di attività delittuose (art. 1, lett. b, d. Igs n. 159 del 2011). 2. Avverso il decreto ricorre il proposto, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), la illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione. Sostiene che: - il giudice di merito avrebbe desunto la pericolosità sociale da fatti risalenti nel tempo (l'ultimo dei quali commesso in data anteriore al 3 maggio 2017), senza tenere conto "delle circostanze evidenziate dalla difesa [...] cpme il percorso di reintegrazione che emerge dalla lettura delle relazioni comportamentali elaborate dagli istituti detentivi dove il Lekhouidi è stato ristretto per diversi anni"; - il provvedimento impugnato non specificherebbe a quale categoria di pericolosità apparterebbe il proposto, ponendosi in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. 3. Il ricorso è inammissibile. 4.11 presente procedimento concerne la verifica, ai sensi della pronuncia della Corte Costituzionale n. 291 del 2013, di attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura di prevenzione disposta nei confronti del medesimo, sottoposto a detenzione per vari periodi, l'ultimo dei quali cessato il 13 luglio 2020. 4.1. La censura afferente al vizio di motivazionale non a deducibile con il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione. 4.2. è manifestamente infondata la questione sulla categoria di pericolosità al quale è stato ricondotto il proposto, poiché, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, risulta ben specificato che Marrone è un soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; dunque viene in rilievo una categoria non caducata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019. 4.3. Del tutto generica è la doglianza circa l'assenza di motivazione sul requisito della attualità. Il decreto impugnato è risulta corredato di un congruo apparato motivazionale, che individua specifici elementi concreti, consistenti, in estrema sintesi, ne:v - la carriera criminale del proposto, protrattasi dal 2001 al 2017 e caratterizzata dal compimento di gravi reati a contenuto lucrativo (furti, rapine, estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti); - l'assenza di rielaborazione critica del vissuto criminale, in base alle emergenze delle relazioni comportamentali carcerarie, che testimoniano solo una "buona condotta"; - la circostanza che, già in precedenza, il proposto, tornato in libertà dopo un periodo di detenzione, ha immediatamente ripreso la propria attività criminale, rendendosi responsabile del reato di traffico di stupefacenti; - il forte rischio di recidiva dovuto alle disagiate condizioni socio-economico- culturali. Il ricorso non si misura con questi penetranti argomenti, limitandosi a sostenere, in maniera apodittica e generica, che il proposto avrebbe intrapreso un non meglio specificato percorso di reintegrazione, senza precisare alcunché. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] M Morosini CORTE. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 17849/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris