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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18824/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il DECRETO del 01/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Vincenzo SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]AGOSTINO, nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui insiste nei motivi di ricorso, e conclude per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Milano, Sezione Misure di prevenzione, con provvedimento del 21 marzo 2019 disponeva la confisca di prevenzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA], in relazione a una pluralità di beni, costituiti dal saldo attivo di un conto corrente presso [OSCURATO:PERSONA] intestato a [OSCURATO:PERSONA], da due polizze assicurative accese da [OSCURATO:PERSONA], dalla somma di euro 60.000,00 in contanti rivenuta all'interno di un cassetta di sicurezza intestata a [OSCURATO:PERSONA], nonché dall'intero capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. intestato a [OSCURATO:PERSONA], con il relativo complesso aziendale, del quale risultavano far parte anche diversi immobili specificatamente individuati già in sede di sequestro ( in totale 10 cespiti).

1.1. La Corte di appello di Milano, con decreto del 30 gennaio 2020, riformava parzialmente il decreto del primo giudice fissando la data di inizio della pericolosità del Demasi all'agosto 2010, e, conseguentemente, revocando la confisca in relazione all'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via Leopardi n. 40, e al saldo attivo del rapporto bancario presso [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA], in quanto precedenti a tale epoca, confermando nel resto la decisione del primo giudice.

1.2. La Corte di Cassazione - I sezione - con sentenza n. 12035/2021 del 28/01/2021, ha annullato con rinvio il provvedimento della Corte di appello, limitatamente alla confisca delle quote della società YCE immobiliare s.r.l. e del relativo complesso aziendale, comprensivo di plurimi cespiti specificamente indicati nel decreto del Tribunale di Milano, ad eccezione dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] via G. Leopardi n. 40, già restituito dalla Corte di appello.

Confermava, invece, la misura ablatoria adottata in primo grado con riferimento ai restanti beni.

Più precisamente, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei Giudici di secondo grado, che, con riguardo alla pericolosità del proposto - rappresentata dalla sua appartenenza alla locale della 'ndrangheta di Giussano, come acclarata con sentenza di condanna irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed altri connessi reati - accoglievano i rilievi difensivi secondo cui il momento iniziale di tale pericolosità doveva postergarsi all'agosto del 2010, quando Demasi, secondo quanto accertato in sede penale, era entrato a far parte di detta 'locale'; mentre, disattendevano le altre censure che intendevano porre un termine finale alla medesima pericolosità, facendolo coincidere con la data 11 settembre 2011 in cui Demasi era stato arrestato, per rimanere in seguito sottoposto alla custodia cautelare, all'esecuzione della pena detentiva inflitta per i reati di cui sopra e, infine, all'affidamento in prova.

Allo stesso modo, il Giudice di legittimità ha convalidato la valutazione dei Giudici merito quanto alla ravvisata sproporzione con riferimento all'attivo di conto corrente, alle polizze assicurative, e al danaro contante rinvenuto nella cassetta di sicurezza intestata alla Astorino.

Per le quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. e il relativo compendio immobiliare, invece, la Corte di cassazione ha osservato che la società è stata costituita in data 08 marzo 2010, con conferimento da parte del proposto, in quota pari al 95% del capitale, del valore della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], la cui attività era iniziata nel 2008 ( dunque, prima dell'inizio della , pericolosità); la restante parte veniva conferita in danaro dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA], con euro 1000,00 in contanti.

Con la sentenza rescindente è stata censurata l'ordinanza della Corte di appello per avere omesso di verificare se gli acquisti fossero stati affrontati con immissioni da parte del proposto (così da ritenersi ingiustificate) oppure con il ricorso a finanziamento bancario e servendosi degli introiti provenienti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Inoltre, osservava la Corte di cassazione, con riguardo agli immobili ubicati in Trezzano del Naviglio, non era stato svolto alcun approfondimento circa la titolarità dell'altra società comparsa nella vicenda ( [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), idoneo a confrontarsi con le deduzioni difensive che configuravano una più ampia ricostruzione dell'iniziativa imprenditoriale.

1.3. In sede di rinvio, con il decreto impugnato, la Corte di appello di Milano ha riformato parzialmente quello del Tribunale meneghino, del 21 marzo 2019, revocando la misura di prevenzione patrimoniale della confisca ivi disposta nei confronti dei coniugi Demasi - Astorino limitatamente al 100% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in [OSCURATO:PERSONA], via del Cavo n. 41, e, quanto al relativo compendio aziendale, ha disposto la revoca della misura ablativa solo con riguardo al capannone artigianale sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via Leopardi n. 42, piano T, in quanto bene acquistato da [OSCURATO:SOCIETA] nel febbraio 2013 quando il proposto si trovava già in stato di custodia cautelare in carcere, riscattando per la somma di euro 18.449,68 un contratto di leasing, e ne ha ordinato la restituzione agli aventi diritto.

Nel resto, con riguardo agli altri immobili acquistati tra l'agosto 2010 e il febbraio 2013, ovvero nel periodo di massima espressione della pericolosità sociale del Demasi, ha confermato il primo provvedimento del Tribunale, ritenendo gli acquisti sproporzionati rispetto ai redditi del proposto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il proposto [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si affidano a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, denunciano violazione del d.

Igs. n. 159/2011 e motivazione carente o solo apparente in relazione agli acquisti immobiliari effettuati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sostenendo che la Corte di appello avrebbe operato un'arbitraria trasformazione dell'onere di allegazione - spettante alla difesa - in onere di prova sulla legittima provenienza del bene, ricadente sull'Accusa.

In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la memoria difensiva dell'appellante, correlata a una consulenza tecnica già depositata in precedenza, e di tenere conto degli allegati alla relazione di consulenza, dello statuto della società (che dà conto dell'oggetto sociale costituito da locazione non finanziaria e affittanza di beni immobili di proprietà sociale) e dei contratti di affitto regolarmente registrati.

Viene segnalata la contraddizione interna al provvedimento impugnato che, per un verso, riconosce il volume di affari, superiore a centomila euro, prodotto dalla società negli anni 2012 e 2013, e, dall'altro, denuncia la non tracciabilità degli introiti a titolo di fitto.

3.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione di legge, sub specie di motivazione apparente, con riguardo agli acquisti degli immobili siti in Trezzano sul Naviglio.

3.3. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 24 del codice antimafia con riguardo alla valutazione del requisito della sproporzione, in quanto non correlata all'epoca degli acquisti.3.4.

L'ultimo motivo denuncia ancora violazione dell'art. 24 cit. quanto alla valutazione del requisito della correlazione temporale in ordine all'acquisto immobiliare avvenuto il 16 novembre 2010, ovvero pochi mesi dopo l'inizio della pericolosità ( agosto 2010), per come fissata dalla stessa Corte di appello alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Spinelli, omettendo di considerare come, del tutto ragionevolmente, l'acquisto fosse stato affrontato con provvista formatasi prima dell'inizio dell'illecita attività del proposto.

3. Con l'unico, articolato, motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, il difensore fiduciario, avvocato [OSCURATO:PERSONA], denuncia violazione degli artt. 111 - 125 Cost - 627 co. 3 cod. proc. pen. , 7 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011.

La Corte di appello avrebbe motivato solo in apparenza la sussistenza dei presupposti giustificativi della confisca per ciascuno dei cespiti oggetto del provvedimento ablativo, lamentando la mancata valutazione della memoria difensiva e degli atti allegati, delle deposizioni di persone informate sui fatti escusse dalla polizia giudiziaria, e atti pubblici registrati.

Per altro verso, la motivazione del provvedimento impugnato denuncia illogicità e incongruenze; inoltre, ci si duole dell'operata inversione dell'onere della prova. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi risultano entrambi inammissibilmente proposti. 1.0ccorre ricordare, in premessa, come la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435).

La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione, sia sul piano processuale che su quello sostanziale (Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010 Rv. 248797 ). 1.1.Questo vuoi dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, perché il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111 sesto comma, Cost; 125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez.

U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione; conf.

Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep. 16/03/2018 ) Rv. 272608).

Mentre, non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U.n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246).

2. Ciò posto, in linea teorica, si osserva che, nel caso in esame, la Corte di appello si è attenuta alle indicazioni provenienti dalla sentenza rescindente colmando le lacune segnalate in quella sede, coerentemente, revocando la confisca nei confronti della totalità delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in quanto costituita prima dell'inizio della pericolosità del proposto, per come individuata dagli stessi giudici di merito, altresì, disponendo, per le stesse ragioni, quanto al compendio immobiliare della stessa società, la revoca della misura ablativa con riguardo al capannone artigianale sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via Leopardi n. 42, piano T, in quanto bene acquistato da [OSCURATO:SOCIETA] nel febbraio 2013, ovvero, quando il proposto si trovava già in stato di custodia cautelare in carcere.

2.1. Per gli altri cespiti immobiliari facenti capo alla società, la Corte di appello, confrontandosi puntualmente con le doglianze della Difesa, ha escluso che la mera circostanza del ricorso al finanziamento bancario possa costituire decisivo elemento dimostrativo della legittimità della provvista impegnata per gli acquisti, facendo corretta applicazione di un condiviso principio di diritto secondo cui, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicchè è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Rv. 271217).

La Corte di appello ha, sul punto, posto in luce la mancata documentazione delle modalità di rimborso delle rate del mutuo contratto per gli acquisti immobiliari, l'assenza di tracciamento delle somme asseritamente introitate a titolo di affitto e del contestuale pagamento delle rate di mutuo.

3. Nessuna inversione dell'onere della prova - come denunciato dai ricorrenti - si è verificata nel caso in esame.

Come è noto, in tema di confisca di prevenzione, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 2 ter, comma terzo, primo periodo, della legge n. 575 del 1965, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, spetta alla parte pubblica l'onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonchè della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014 Cc. (dep. 02/02/2015 ), Spinelli e altro, Rv. 262606).

3.1. Ebbene, lungi dall'avere riversato sui ricorrenti l'onere della prova, il provvedimento impugnato, ha specificamente enunciato i plurimi elementi di fatto dai quali ha tratto la ragionevole presunzione della illecita provenienza della provvista impiegata per fronteggiare gli acquisti dei beni confiscati, ovvero: la disponibilità di redditi ufficiali modesti, a fronte di un elevate tenore di vita, con conseguente impossibilità per i coniugi ricorrenti di realizzare, negli anni precedenti gli acquisti, un risparmio sufficiente; il modestissimo volume di affari della [OSCURATO:SOCIETA], e la scarsa redditività della impresa individuale del Demasi, [OSCURATO:PERSONA]; l'assorbimento dei redditi disponibili per fronteggiare altri acquisti in costanza di pericolosità sociale, non attinti dal provvedimento di confisca, ma incidenti sulle già scarse disponibilità economiche del nucleo familiare.

Sono state evidenziati, a proposito dell'operazione immobiliare che ha portato all'acquisto di quattro unità immobiliari ubicati in Trezzano sul Naviglio del valore di oltre quattrocentomila euro, i contenuti di intercettazioni che davano conto del coinvolgimento diretto del ricorrente nella attività della locale di Giussano e del suo intento di "forzare" situazioni a proprio vantaggio, se non per realizzare vere e proprie estorsioni", e l'evidente antieconomicità dell'operazione per le altre società coinvolte nell'operazione; ancora, sono stati segnalati elementi sintomatici di presumibile attività di riciclaggio e di false fatturazioni realizzate attraverso la [OSCURATO:SOCIETA].

"che hanno con ogni probabilità inquinato almeno in parte, la provvista effettiva su cui si sono fondate le acquisizioni immobiliari testè ricostruite".

4. Sono molti gli elementi sui quali si fonda il ragionevole convincimento della Corte di appello della illecita provenienza della provvista necessaria per far fronte a plurimi acquisti immobiliari in un ristretto arco temporale, e il provvedimento ne ha dato atto con puntuale motivazione, affatto illogica o contraddittoria, e neppure, come si denuncia, apparente, dal momento che vi è ampio confronto con le deduzioni difensive.

Al cospetto di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche dei ricorrenti si risolvono in una censura al percorso logico ricostruttivo, segnalando contraddizioni interne e illogicità argomentative che, tuttavia, come premesso, esulano dal perimetro valutativo del Giudice di legittimità chiamato a pronunciarsi in tema di misure di prevenzione.

4.1. L'ordinanza impugnata contiene ampia e specifica motivazione sui punti devoluti dalla sentenza rescindente e pertinente confronto con le censure difensive, tale da sottrarsi alle censure dei ricorrenti, che, come detto, svolgono motivi che attingono il merito della valutazione e vizi della motivazione, inammissibili in questa sede, anche laddove lamentano l'irragionevolezza della argomentazione con la quale la Corte di appello ha confermato il provvedimento di confisca in relazione all'acquisto immobiliare effettuato poco dopo l'inizio del periodo di pericolosità, trattandosi, all'evidenza, della denuncia di una illogicità argomentativa non riconducibile alla violazione di legge.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il DECRETO del 01/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Vincenzo SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]AGOSTINO, nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui insiste nei motivi di ricorso, e conclude per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Milano, Sezione Misure di prevenzione, con provvedimento del 21 marzo 2019 disponeva la confisca di prevenzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA], in relazione a una pluralità di beni, costituiti dal saldo attivo di un conto corrente presso [OSCURATO:PERSONA] intestato a [OSCURATO:PERSONA], da due polizze assicurative accese da [OSCURATO:PERSONA], dalla somma di euro 60.000,00 in contanti rivenuta all'interno di un cassetta di sicurezza intestata a [OSCURATO:PERSONA], nonché dall'intero capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. intestato a [OSCURATO:PERSONA], con il relativo complesso aziendale, del quale risultavano far parte anche diversi immobili specificatamente individuati già in sede di sequestro ( in totale 10 cespiti). 1.1. La Corte di appello di Milano, con decreto del 30 gennaio 2020, riformava parzialmente il decreto del primo giudice fissando la data di inizio della pericolosità del Demasi all'agosto 2010, e, conseguentemente, revocando la confisca in relazione all'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via Leopardi n. 40, e al saldo attivo del rapporto bancario presso [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA], in quanto precedenti a tale epoca, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 1.2. La Corte di Cassazione - I sezione - con sentenza n. 12035/2021 del 28/01/2021, ha annullato con rinvio il provvedimento della Corte di appello, limitatamente alla confisca delle quote della società YCE immobiliare s.r.l. e del relativo complesso aziendale, comprensivo di plurimi cespiti specificamente indicati nel decreto del Tribunale di Milano, ad eccezione dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] via G. Leopardi n. 40, già restituito dalla Corte di appello. Confermava, invece, la misura ablatoria adottata in primo grado con riferimento ai restanti beni. Più precisamente, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei Giudici di secondo grado, che, con riguardo alla pericolosità del proposto - rappresentata dalla sua appartenenza alla locale della 'ndrangheta di Giussano, come acclarata con sentenza di condanna irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed altri connessi reati - accoglievano i rilievi difensivi secondo cui il momento iniziale di tale pericolosità doveva postergarsi all'agosto del 2010, quando Demasi, secondo quanto accertato in sede penale, era entrato a far parte di detta 'locale'; mentre, disattendevano le altre censure che intendevano porre un termine finale alla medesima pericolosità, facendolo coincidere con la data 11 settembre 2011 in cui Demasi era stato arrestato, per rimanere in seguito sottoposto alla custodia cautelare, all'esecuzione della pena detentiva inflitta per i reati di cui sopra e, infine, all'affidamento in prova. Allo stesso modo, il Giudice di legittimità ha convalidato la valutazione dei Giudici merito quanto alla ravvisata sproporzione con riferimento all'attivo di conto corrente, alle polizze assicurative, e al danaro contante rinvenuto nella cassetta di sicurezza intestata alla Astorino. Per le quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. e il relativo compendio immobiliare, invece, la Corte di cassazione ha osservato che la società è stata costituita in data 08 marzo 2010, con conferimento da parte del proposto, in quota pari al 95% del capitale, del valore della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], la cui attività era iniziata nel 2008 ( dunque, prima dell'inizio della , pericolosità); la restante parte veniva conferita in danaro dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA], con euro 1000,00 in contanti. Con la sentenza rescindente è stata censurata l'ordinanza della Corte di appello per avere omesso di verificare se gli acquisti fossero stati affrontati con immissioni da parte del proposto (così da ritenersi ingiustificate) oppure con il ricorso a finanziamento bancario e servendosi degli introiti provenienti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale. Inoltre, osservava la Corte di cassazione, con riguardo agli immobili ubicati in Trezzano del Naviglio, non era stato svolto alcun approfondimento circa la titolarità dell'altra società comparsa nella vicenda ( [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), idoneo a confrontarsi con le deduzioni difensive che configuravano una più ampia ricostruzione dell'iniziativa imprenditoriale. 1.3. In sede di rinvio, con il decreto impugnato, la Corte di appello di Milano ha riformato parzialmente quello del Tribunale meneghino, del 21 marzo 2019, revocando la misura di prevenzione patrimoniale della confisca ivi disposta nei confronti dei coniugi Demasi - Astorino limitatamente al 100% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in [OSCURATO:PERSONA], via del Cavo n. 41, e, quanto al relativo compendio aziendale, ha disposto la revoca della misura ablativa solo con riguardo al capannone artigianale sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via Leopardi n. 42, piano T, in quanto bene acquistato da [OSCURATO:SOCIETA] nel febbraio 2013 quando il proposto si trovava già in stato di custodia cautelare in carcere, riscattando per la somma di euro 18.449,68 un contratto di leasing, e ne ha ordinato la restituzione agli aventi diritto. Nel resto, con riguardo agli altri immobili acquistati tra l'agosto 2010 e il febbraio 2013, ovvero nel periodo di massima espressione della pericolosità sociale del Demasi, ha confermato il primo provvedimento del Tribunale, ritenendo gli acquisti sproporzionati rispetto ai redditi del proposto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il proposto [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si affidano a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, denunciano violazione del d. Igs. n. 159/2011 e motivazione carente o solo apparente in relazione agli acquisti immobiliari effettuati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sostenendo che la Corte di appello avrebbe operato un'arbitraria trasformazione dell'onere di allegazione - spettante alla difesa - in onere di prova sulla legittima provenienza del bene, ricadente sull'Accusa. In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la memoria difensiva dell'appellante, correlata a una consulenza tecnica già depositata in precedenza, e di tenere conto degli allegati alla relazione di consulenza, dello statuto della società (che dà conto dell'oggetto sociale costituito da locazione non finanziaria e affittanza di beni immobili di proprietà sociale) e dei contratti di affitto regolarmente registrati. Viene segnalata la contraddizione interna al provvedimento impugnato che, per un verso, riconosce il volume di affari, superiore a centomila euro, prodotto dalla società negli anni 2012 e 2013, e, dall'altro, denuncia la non tracciabilità degli introiti a titolo di fitto. 3.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione di legge, sub specie di motivazione apparente, con riguardo agli acquisti degli immobili siti in Trezzano sul Naviglio. 3.3. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 24 del codice antimafia con riguardo alla valutazione del requisito della sproporzione, in quanto non correlata all'epoca degli acquisti.3.4. L'ultimo motivo denuncia ancora violazione dell'art. 24 cit. quanto alla valutazione del requisito della correlazione temporale in ordine all'acquisto immobiliare avvenuto il 16 novembre 2010, ovvero pochi mesi dopo l'inizio della pericolosità ( agosto 2010), per come fissata dalla stessa Corte di appello alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Spinelli, omettendo di considerare come, del tutto ragionevolmente, l'acquisto fosse stato affrontato con provvista formatasi prima dell'inizio dell'illecita attività del proposto. 3. Con l'unico, articolato, motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, il difensore fiduciario, avvocato [OSCURATO:PERSONA], denuncia violazione degli artt. 111 - 125 Cost - 627 co. 3 cod. proc. pen. , 7 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011. La Corte di appello avrebbe motivato solo in apparenza la sussistenza dei presupposti giustificativi della confisca per ciascuno dei cespiti oggetto del provvedimento ablativo, lamentando la mancata valutazione della memoria difensiva e degli atti allegati, delle deposizioni di persone informate sui fatti escusse dalla polizia giudiziaria, e atti pubblici registrati. Per altro verso, la motivazione del provvedimento impugnato denuncia illogicità e incongruenze; inoltre, ci si duole dell'operata inversione dell'onere della prova. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi risultano entrambi inammissibilmente proposti. 1.0ccorre ricordare, in premessa, come la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione, sia sul piano processuale che su quello sostanziale (Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010 Rv. 248797 ). 1.1.Questo vuoi dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, perché il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111 sesto comma, Cost; 125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione; conf. Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep. 16/03/2018 ) Rv. 272608). Mentre, non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U.n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246). 2. Ciò posto, in linea teorica, si osserva che, nel caso in esame, la Corte di appello si è attenuta alle indicazioni provenienti dalla sentenza rescindente colmando le lacune segnalate in quella sede, coerentemente, revocando la confisca nei confronti della totalità delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in quanto costituita prima dell'inizio della pericolosità del proposto, per come individuata dagli stessi giudici di merito, altresì, disponendo, per le stesse ragioni, quanto al compendio immobiliare della stessa società, la revoca della misura ablativa con riguardo al capannone artigianale sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via Leopardi n. 42, piano T, in quanto bene acquistato da [OSCURATO:SOCIETA] nel febbraio 2013, ovvero, quando il proposto si trovava già in stato di custodia cautelare in carcere. 2.1. Per gli altri cespiti immobiliari facenti capo alla società, la Corte di appello, confrontandosi puntualmente con le doglianze della Difesa, ha escluso che la mera circostanza del ricorso al finanziamento bancario possa costituire decisivo elemento dimostrativo della legittimità della provvista impegnata per gli acquisti, facendo corretta applicazione di un condiviso principio di diritto secondo cui, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicchè è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Rv. 271217). La Corte di appello ha, sul punto, posto in luce la mancata documentazione delle modalità di rimborso delle rate del mutuo contratto per gli acquisti immobiliari, l'assenza di tracciamento delle somme asseritamente introitate a titolo di affitto e del contestuale pagamento delle rate di mutuo. 3. Nessuna inversione dell'onere della prova - come denunciato dai ricorrenti - si è verificata nel caso in esame. Come è noto, in tema di confisca di prevenzione, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 2 ter, comma terzo, primo periodo, della legge n. 575 del 1965, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, spetta alla parte pubblica l'onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonchè della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 Cc. (dep. 02/02/2015 ), Spinelli e altro, Rv. 262606). 3.1. Ebbene, lungi dall'avere riversato sui ricorrenti l'onere della prova, il provvedimento impugnato, ha specificamente enunciato i plurimi elementi di fatto dai quali ha tratto la ragionevole presunzione della illecita provenienza della provvista impiegata per fronteggiare gli acquisti dei beni confiscati, ovvero: la disponibilità di redditi ufficiali modesti, a fronte di un elevate tenore di vita, con conseguente impossibilità per i coniugi ricorrenti di realizzare, negli anni precedenti gli acquisti, un risparmio sufficiente; il modestissimo volume di affari della [OSCURATO:SOCIETA], e la scarsa redditività della impresa individuale del Demasi, [OSCURATO:PERSONA]; l'assorbimento dei redditi disponibili per fronteggiare altri acquisti in costanza di pericolosità sociale, non attinti dal provvedimento di confisca, ma incidenti sulle già scarse disponibilità economiche del nucleo familiare. Sono state evidenziati, a proposito dell'operazione immobiliare che ha portato all'acquisto di quattro unità immobiliari ubicati in Trezzano sul Naviglio del valore di oltre quattrocentomila euro, i contenuti di intercettazioni che davano conto del coinvolgimento diretto del ricorrente nella attività della locale di Giussano e del suo intento di "forzare" situazioni a proprio vantaggio, se non per realizzare vere e proprie estorsioni", e l'evidente antieconomicità dell'operazione per le altre società coinvolte nell'operazione; ancora, sono stati segnalati elementi sintomatici di presumibile attività di riciclaggio e di false fatturazioni realizzate attraverso la [OSCURATO:SOCIETA]. "che hanno con ogni probabilità inquinato almeno in parte, la provvista effettiva su cui si sono fondate le acquisizioni immobiliari testè ricostruite". 4. Sono molti gli elementi sui quali si fonda il ragionevole convincimento della Corte di appello della illecita provenienza della provvista necessaria per far fronte a plurimi acquisti immobiliari in un ristretto arco temporale, e il provvedimento ne ha dato atto con puntuale motivazione, affatto illogica o contraddittoria, e neppure, come si denuncia, apparente, dal momento che vi è ampio confronto con le deduzioni difensive. Al cospetto di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche dei ricorrenti si risolvono in una censura al percorso logico ricostruttivo, segnalando contraddizioni interne e illogicità argomentative che, tuttavia, come premesso, esulano dal perimetro valutativo del Giudice di legittimità chiamato a pronunciarsi in tema di misure di prevenzione. 4.1. L'ordinanza impugnata contiene ampia e specifica motivazione sui punti devoluti dalla sentenza rescindente e pertinente confronto con le censure difensive, tale da sottrarsi alle censure dei ricorrenti, che, come detto, svolgono motivi che attingono il merito della valutazione e vizi della motivazione, inammissibili in questa sede, anche laddove lamentano l'irragionevolezza della argomentazione con la quale la Corte di appello ha confermato il provvedimento di confisca in relazione all'acquisto immobiliare effettuato poco dopo l'inizio del periodo di pericolosità, trattandosi, all'evidenza, della denuncia di una illogicità argomentativa non riconducibile alla violazione di legge. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e conda
Decreto Cassazione n. 18824/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris