CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 13395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 6203/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 251, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata – avverso la sentenza n. 955/2018della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 14.5.2018; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 21.2.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 6203/19R.G. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA] e da questi adibito a farmacia, chiese il risarcimento dei danni arrecati allo stesso immobile dal conduttore e riscontrati alla fine della locazione. Nel contraddittorio conil Lezoche, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda con sentenza del 28.2.2005. La società propose quindi gravame e la Corte d’appello di Catanzaro lo accolse parzialmente con sentenza del 14.5.2018. Osservò il giudice d’appello che il Lezoche non aveva restituito l’immobile nello stesso stato locativo (ritenuto “ottimo”) in cui gli era stato consegnato, salvo il normale deterioramento, almeno in relazione al controsoffitto e alla parete divisoria, all’impianto elettrico e alla serranda di chiusura, indebitamente frazionata; conseguentemente, condannò il Lezoche al risarcimento dei relativi danni, anche per il mancato godimento conseguente al mancato utilizzo per l’esecuzione dei lavori, rigettando nel resto le domande della locatrice. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di nove motivi;l’intimata non ha resistito. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denunc ia motivazione perplessa o apparente, con riferimento alle condizioni dell’immobile, in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.Si censura la decisione nella parte in cui la Corte territoriale ha richiamato la distinzione concettuale tra stato manutentivo e stato locativo, rapportando però in modo incomprensibile i N. 6203/19R.G. concetti alle specifiche condizioni dell’immobile e alle sua componenti, così redendo una motivazione perplessa o apparente. 1.2 - C on il secondo motivo si denun c ia la violazione dell’art. 1362 c.c. nell’interpretazione della clausola di cui all’art. 4 del contratto di locazione, per averela Corte d’appello ritenuto che l’ “ottimo stato locativo” richiamato nella predetta clausola equivalga automaticamente ad attestare condizioni manutentive di perfetta efficienza. 1.3 -Con il terzo motivo si lamenta omesso esame di fatti storici decisivi, relativi alla demolizione parziale della controsoffittatura e della parete divisoria, nonché omessa motivazione in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.e dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., per averela Corte d’appello ritenuto bastevole, ai fini della dimostrazione della ascrivibilità al Lezoche di detta demolizione la circostanza che essa fosse funzionale alla realizzazione del soppalco da parte dello stesso conduttore. 1.4 - Con il quarto motivo si lamenta omesso esame di fatti storici decisivi, relativi all’impianto elettrico, nonché omessa motivazione in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che detto impianto fosse in ottimo stato locativo, nonostante il mancato accertamento delle sue condizioni iniziali. 1.5 - Con il q uinto motivo si lamenta omesso esame di fatti storici decisivi, relativi alla serranda esterna, nonché omessa motivazione in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dal teste Ferrise, rispetto a quelli indicati da esso Lezoche, senza prendere in N. 6203/19R.G. considerazione le condizioni della serranda nel periodo precedente alla locazione e nel momento della consegna dell’immobile allo stesso conduttore. 1.6- Con il sesto motivo si lamenta la nullità della sentenza, relativamente alla natura dei danni e al quantum debeatur, in violazione dell’art. 115 c.p.c., essendosi il giudice del merito basato su due fatture prodotte in primo grado dalla locatrice, sull’assunto che esse non fossero state specificamente contestate, unitamente alle relative risultanze della relazione di CTP prodotta dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. Assume il ricorrente che, al contrario, egli aveva contestato tutta la documentazione ex adversoprodotta. 1.7 - Con il settimo motivo si denuncia omesso esame di fatti storici decisivi, relativi alla natura dei danni e al quantum debeatur, nonché omessa motivazione in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., per non averela Corte d’appello considerato che i lavori relativi alla controsoffittatura, alla parete divisoria e all’impianto elettrico , come documentati dalle fatture, sono successivi di otto mesi rispetto al rilascio dei locali da parte di esso Lezoche, così restando escluso che i relativi danni siano allo stesso riconducibili. 1.8 - Con l’ottavo motivo si denuncia omesso esame di fatti storici decisivi, relativi al quantum debeatur, nonché omessa motivazione in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello basato la condanna sui costi di ripristino della serranda esterna su un mero preventivo di spesa. 1.9 - Con il nono motivo, infine, si denuncia motivazione perplessa con riferimento alla condanna di esso Lezoche alle spese del giudizio, in violazione N. 6203/19R.G. degli artt. 111, comma 6, Cost., 92, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,per essere assolutamente incomprensibili le ragioni sottese alla ritenuta soccombenza preponderante di esso Lezoche. 2.1 –Il primo motivo è inammissibile, sotto vari profili. Anzitutto, il ricorrente mostra di non cogliere la ratio decidendi del contestato passaggio motivazionale, perché la Corte territoriale – nel richiamare la distinzione tra “ stato manutentivo ” e “ stato locativo ” dell’immobile, rispettivamente evincibile dall’art. 1575, nn. 1) e 2), c.c. – ha solo voluto evidenziare che le condizioni originarie delle pareti non richiedevanoquello stato manutentivo ottimale invece richiesto e sussistente per i pavimenti, le luci e l’impianto elettrico(come risultante, per mutuo riconoscimento delle parti, dalla clausola di cui all’art. 4 del contratto),in quanto dette pareti erano destinate a rimanere coperte e non visibili per effetto della collocazione dei mobili della farmacia: con ciò, all’evidenza, intendendo sottolinearsi che comunque le stesse condizioni delle pareti erano comunque idonee all’uso pattuito dell’immobile locato. In secondo luogo, il ricorrente assume la pretesa perplessità o apparenza di motivazione sulla base di una premessa la cui giustificazione resta incomprensibile e, peraltro, suppone una sorta di interpretazione della motivazione stessa che viene indicata in modo del tutto dubitativo, laddove si pretende di individuare parte del decisum con le forme verbali “sembra” o “sembrerebbe” (v. ricorso, p. 3).Si tratta di un approccio di per sé incompatibile con il contenuto necessariamente assertivo e specifico cui il ricorso per cassazione deve ispirarsi, non potendo certo chiedersi a questa Corte di N. 6203/19R.G. pronunciare – nel limitato ambito delineato dall’art. 360 c.p.c. – sulla base di una ricostruzione incerta già nella stessa prospettazione del ricorrente (v. Cass.n. 15517/2020). Peraltro, la premessa da cui muove l’odierno ricorrente è quella secondo cui la Corte calabrese avrebbe fatto propria quella che si definisce “distinzione concettuale” fra il n. 1 ed il n. 2 dell’art. 1575 c.c. Si tratta di una premessa – quella che viene ulteriormente specificata riferendo i termini della pretesa confusione allostato locativo e allo stato manutentivo - che comunque non è spiegata in alcun mododallo stesso Lezoche. Essa, cioè, non è argomentata con riferimenti alla motivazione tali da evidenziare che la Corte sia effettivamente incorsa nella pretesa confusione: la lettura di quelli che vengono definiti “1° rilievo”, “2° rilievo” e “3° rilievo” palesa affermazioni che non solo restano meramente assertorie, ma risultano pure prive di congruenza logica intrinseca. Tanto basta a rendere incomprensibile la successiva illustrazione s v olta nel mezzo in esame. Peraltro, i passaggi argomentativi successivi alla posizione dei c.d. tre rilievi si presentano anch’essi del tutto privi di congruenza logica,nella loro consecuzione. Il motivo è, dunque, per le cennate caratteristiche espositive,del tutto inidoneo ad evidenziare il denunciato vizio motivazionale. 3.1– Il secondo motivo è del pari inammissibile , sotto plurimi profili . Nella giurisprudenza di questa Corte, è stato condivisibilmente affermato che “Nel giudizio dicassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultareinammissibile deve e ssere specifica, dovendo indicare quale sia N. 6203/19R.G. l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dalricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata” (Cass. n. 995/2021). Ora, col mezzo in esame, non vengono minimamente individuate le ragioni per cui l’art. 1362 c.c. sarebbe stato violato o falsamente applicato dalla Corte territoriale. Sepoi - come parrebbe dalla terza proposizione della p . 8 del ricorso – la censura dovesse intendersi riferita al criterio di esegesi letterale, che sarebbe stato sufficientea dare una corretta interpretazione della clausola di cui all’art. 4 del contratto (contrariamente a quanto invece effettuato, in tesi, dal giudice del merito), nell’illustrazione del mezzo non si coglie alcuna chiara indicazione del come e del perché esso sarebbe stato violato, nei termini poc’anzi evidenziati. Né può altrimenti evincersi – c iò che supporrebbe l’assunzione del “fatto” come effettuata dalla sentenza- l’indicazione di una erronea sussunzione di esso alla stregua dell’esegesi letterale. 4.1 – Il terzo, quarto e quinto motivo - a parte la singolarità della contemporanea denuncia sia del vizio di omesso esame, sia di quello di violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., che già li rende inammissibili per N. 6203/19R.G. evidente intrinseca contraddizione -anzitutto non recano l’individuazione di fatti omessi nel senso precisato da questa Corte, nel suo massimo Consesso, sin dalle sentenze gemelle delle nn. 8053 e 8054 del 2014(non vengono cioè evocati fatti storici, principali o secondari, dotati di decisività), ma si risolvono in una manifestazione di dissenso rispetto alla valutazione delle risultanze probatorie. Nel contempo, evocando elementi aliunderispetto alla motivazione , i mezzi in esame si collocano, per ciò solo , al di fuori della tecnica di deduzio ne della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., che esige una critica basata solo sul tenore intrinseco della motivazione resa dalla sentenza. I suddetti mezzi si rivelano dunque inammissibili. 5.1 –Il sesto motivo è del pari inammissibile, perché privo di specificità. Premesso anzitutto che non viene specificamente in rilievo il disposto dell’art. 115, comma 2, c.p.c., nel testo risultante per effetto dell'art. 45, comma 14, della legge n. 69 del 2009, in quanto il presente giudizio ha avuto inizio prima dell’entrata in vigore della cennata disposizione (con la conseguenza che “ilprincipio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio mentre, per i fatti secondari -vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fatti possono essere contestati per laprima volta anche nel giudizio di appello ” – così, di recente, Cass. n. 40756/2021; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. n. 5429/2020), quelle che, a dire del ricorrente, costituiscono contestazioni – per di più “a chiare lettere” –idonee ad escludere rilevanza alle avversate allegazioni della [OSCURATO:SOCIETA]., N. 6203/19R.G. ossia quanto riportato nella comparsa di costituzione, nel la conclusionale , ed infine nella memoria di replica,si riferiscono a contenuti che per i primi due atti sono relativi all’an debeatur(cioè alle condizioni dell’immobile, salvo per l’inciso della comparsa là dove parla di “ininfluenti, infondati…”), e per il terzo (memoria di replica) sono comunque inidonei ad esprimere una contestazione. Inoltre, la C orte calabrese ha dato rilievo alla mancanza di “specifica contestazione” e, dunque, ha valorizzato la mancanza di specificità della posizione processuale assunta dal Lezoche al riguardo : il motivo non svolge alcuna critica, in particolare sul se detta posizione fosse comunque valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Infine, il rilievo svolto a proposito della consulenza di parte è privo di pertinenza con la motivazione, là dove parrebbe assumere che la Corte abbia fatto riferimento ad essa come oggetto di non contestazione:invece, il giudice del merito ne ha tratto argomento di prova, facendone uso ai fini della liquidazione del danno. 6.1 –Il settimo motivo è ancora inammissibile. Con esso, infatti, da un lato si pretende di censurare il presunto omesso esame di fatti decisivi che, al contrario, sono stati oggetto di valutazione da parte del giudice del merito, sicché – venendo in rilievo il libero apprezzamento del materiale istruttorio da parte dello stesso giudice, com’è noto non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo motivazionale, ovvero nei ristretti limiti in cui è possibile dedurre la violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020) – la doglianza non coglie nel segno; dall’altro, con riguardo al profilo motivazionale, si pretende ancora di cogliere il denunciato N. 6203/19R.G. vizio sulla base di elementi ricavabili aliunde, e dunque al di fuori del portata e del significato intrinseco della motivazione, il che non è consentito (v. supra, par. 4.1). 7.1 – L’ottavo motivo è invece fondato, in riferimento a l denunciato difetto di motivazione. Nel liquidare equitativamente il danno relativo alla serranda esterna dell’immobile concesso in locazione, la Corte calabra ha acriticamente utilizzato quale parametro un preventivo di spesa prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe dovuto essere oggetto di prova testimoniale, poi non espletata sul punto. Ciò ha fatto non già attribuendo al preventivo la valenza di argomento di prova per il suo contenuto intrinseco circa l’entità del danno, ma ai soli fini di una apodittica determinazione quantitativa dello stesso. Così facendo, la Corte territoriale è però incorsa nel consolidato principio secondo cui “Il criterio sussidiario di valutazioneequitativa del danno, di cui all'art. 1226 cod. civ., è utilizzabile - sempreché sia certa l'esistenza di un danno - solo se la sua precisa determinazione incorra in una impossibilità probatoria o, quanto meno, sia ostacolata da una rilevante difficoltà, mentre non è sufficiente la semplice complessità, che renda necessaria l'ammissione di una consulenza tecnica o il ricorso a valutazioni di tipo presuntivo; inoltre il giudice, nel procedere allaliquidazione equitativa, deve in nanzitutto vagliare tutti gli elementi di prova raccolti in ordine all'ammontare del danno (al fine di rendere laliquidazione, per quanto possibile, corrispondente alla reale entità del pregiudizio) e quindi indicare, almeno sommariamente e sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e dell'inerente ampio potere discrezionale,i criteri seguiti per determinare l'entità N. 6203/19R.G. del danno” (così, Cass. n. 4894/1998; più recentemente, ex plurimis , Cass. n. 2327/2018). Come risulta evidente dalla lettura del contestato passaggio motivazionale, esso non è per nulla in linea con i superiori dettami, sicché il mezzo in esame è accolto, per quanto di ragione. 8.1– Il nono motivo resta conseguentemente assorbito ex art. 336, comma 1 , c.p.c. 9.1 –In definitiva, è accolto l’ottavo motivo, è assorbito il nono, mentre sono inammissibili i restanti motivi. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che procederà ad una nuova valutazione sulla liquidazione del danno, in parte qua, attenendosi ai superiori principi, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. la Corte accoglie l’ottavo motivo, dichiara assorbito il nono e inammissibili i restanti. Cassa in relazione e rinvia ad a