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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 37150/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 novembre 1968 avverso la sentenza emessa il 23 gennaio 2023 dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza del 14 giugno 2023 la relazione fati:a dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato di cui al capo C) è estinto per prescrizione, e la rideterminazione della pena [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 gennaio 2023 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Varese il 21 settembre 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo D), per essere lo stesso estinto per prescrizione; ha rideterminato la pena per i restanti reati in anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 600,00 di multa, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge, per non essere stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di cui agli artt. 367, 61 n. 2 cod. pen. (capo C), maturata il 20 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 - 01) ha già avuto modo di affermare che è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedinnentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge.

A conforto della necessaria specificità del motivo, inerente la prescrizione, si è osservato condivisibilmente che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, il cui accertamento non è frutto soltanto del computo aritmetico del relativo termine sul calendario.

Plurime questioni, di diritto e di fatto, costituiscono l'oggetto del giudizio sul punto della prescrizione: titolo del reato, epoca della commissione, regime applicabile, atti interruttivi, sospensioni, limiti correlativi, circostanze soggettive, fatti naturali, atti o eventi processuali influenti, effetti correlati, determinazione dei periodi di maturazione e di quelli di sospensione, computo etc.

Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a dolersi della mancata declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione, senza dare rappresentazione compiuta della sequela procedinnentale, connotata anche da rinvii, che hanno determinato la sospensione del termine di prescrizione.

3. Ad ogni modo, può aggiungersi che dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della questione sollevata, risulta che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il reato di cui all'art. 367 cod. pen., commesso il 24 giugno 2014, non si è estinto per prescrizione, essendo intervenute sospensioni del relativo termine di sette anni e mezzo.

Difatti, si sono registrati i seguenti rinvii, incidenti sul termine: dal 9 ottobre 2018 al 29 gennaio 2019 per richiesta della difesa (giorni 112); dal 29 gennaio 2019 al 14 maggio 2019 per un problema relativo alla figlia del difensore (giorni 105); dal 14 maggio 2019 al 19 novembre 2019 per altro impegno professionale del difensore (giorni 61); dal 14 gennaio 20:20 al 24 marzo 2020 per problemi di salute del difensore (61 giorni); dal 24 marzo 2020 al 7 luglio 2020 per la sospensione dovuta all'emergenza da Covid 19 (64 giorni); dal 13 aprile 2021 al 25 maggio 2021 per problemi di salute (giorni 42), per un totale di 445 giorni (1 anno, 2 mesi e 20 giorni).

Il reato si è estinto, quindi, il 15 marzo 2023 e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, avvenuta il 23 gennaio 2023.

Deve precisarsi che, anche a volere ritenere che il rinvio dal 29 gennaio 2019 al 14 maggio 2019 dovesse intendersi effettuato non su mera richiesta del difensore ma per legittimo impedimento (con relativo tempo di sospensione pari a 61 giorni), il reato non era estinto per prescrizione alla data della sentenza di appello, maturando il relativo termine il 29 gennaio 2023.

4. Né può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impucirnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.

Rv., 217266 - 01; conformi, Sez.

U, n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164 -01, e Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01).

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutati i profili di colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza del 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 novembre 1968 avverso la sentenza emessa il 23 gennaio 2023 dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza del 14 giugno 2023 la relazione fati:a dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato di cui al capo C) è estinto per prescrizione, e la rideterminazione della pena [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 gennaio 2023 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Varese il 21 settembre 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo D), per essere lo stesso estinto per prescrizione; ha rideterminato la pena per i restanti reati in anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 600,00 di multa, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge, per non essere stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di cui agli artt. 367, 61 n. 2 cod. pen. (capo C), maturata il 20 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 - 01) ha già avuto modo di affermare che è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedinnentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge. A conforto della necessaria specificità del motivo, inerente la prescrizione, si è osservato condivisibilmente che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, il cui accertamento non è frutto soltanto del computo aritmetico del relativo termine sul calendario. Plurime questioni, di diritto e di fatto, costituiscono l'oggetto del giudizio sul punto della prescrizione: titolo del reato, epoca della commissione, regime applicabile, atti interruttivi, sospensioni, limiti correlativi, circostanze soggettive, fatti naturali, atti o eventi processuali influenti, effetti correlati, determinazione dei periodi di maturazione e di quelli di sospensione, computo etc. Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a dolersi della mancata declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione, senza dare rappresentazione compiuta della sequela procedinnentale, connotata anche da rinvii, che hanno determinato la sospensione del termine di prescrizione. 3. Ad ogni modo, può aggiungersi che dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della questione sollevata, risulta che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il reato di cui all'art. 367 cod. pen., commesso il 24 giugno 2014, non si è estinto per prescrizione, essendo intervenute sospensioni del relativo termine di sette anni e mezzo. Difatti, si sono registrati i seguenti rinvii, incidenti sul termine: dal 9 ottobre 2018 al 29 gennaio 2019 per richiesta della difesa (giorni 112); dal 29 gennaio 2019 al 14 maggio 2019 per un problema relativo alla figlia del difensore (giorni 105); dal 14 maggio 2019 al 19 novembre 2019 per altro impegno professionale del difensore (giorni 61); dal 14 gennaio 20:20 al 24 marzo 2020 per problemi di salute del difensore (61 giorni); dal 24 marzo 2020 al 7 luglio 2020 per la sospensione dovuta all'emergenza da Covid 19 (64 giorni); dal 13 aprile 2021 al 25 maggio 2021 per problemi di salute (giorni 42), per un totale di 445 giorni (1 anno, 2 mesi e 20 giorni). Il reato si è estinto, quindi, il 15 marzo 2023 e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, avvenuta il 23 gennaio 2023. Deve precisarsi che, anche a volere ritenere che il rinvio dal 29 gennaio 2019 al 14 maggio 2019 dovesse intendersi effettuato non su mera richiesta del difensore ma per legittimo impedimento (con relativo tempo di sospensione pari a 61 giorni), il reato non era estinto per prescrizione alla data della sentenza di appello, maturando il relativo termine il 29 gennaio 2023. 4. Né può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impucirnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. Rv., 217266 - 01; conformi, Sez. U, n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164 -01, e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01). 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutati i profili di colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 1
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