CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14666/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto; rilevato, altresì, che con l'unico motivo di ricorso si deducono la violazione della legge nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza della recidiva nonostante l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell'imputato ai fini del riconoscimento della recidiva è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza, sul piano logico e giuridico, dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez. 4 - n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marz