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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05308/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'assenza dell'elemento soggettivo della calunnia è riproduttivo di censura già adeguatamente confutata nella parte in cui la Corte di appello ha messo in evidenza come il ricorrente avesse reso dichiarazioni con cui aveva accusato il personale della polizia giudiziaria che aveva effettuato la perquisizione all'interno della propria abitazione e di aver prelevato lo stupefacente da una valigetta che gli stessi pibblici ufficiali avrebbero portato al seguito per riporlo nel luogo dell'avvenuto sequestro; che tale dichiarazione non lascia sussistere alcun dubbio circa l'esistenza del necessario elemento soggettivo della condotta con cui si è inteso accusare i verbalizzanti di aver precostituito false prove ai suoi danni a fronte di assenza di ogni utilità in capo agli operanti di calunniare il ricorrente che invece intendeva allontanare da sé le responsabilità per lo stupefacente rinvenuto; che, infatti, la ricostruzione della vicenda ha portato il ricorrente alla condanna per il delitto di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/90, sulla base delle dichiarazioni degli investigatori che erano sovrapponibili a quelle rese nel procedimento in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'assenza dell'elemento soggettivo della calunnia è riproduttivo di censura già adeguatamente confutata nella parte in cui la Corte di appello ha messo in evidenza come il ricorrente avesse reso dichiarazioni con cui aveva accusato il personale della polizia giudiziaria che aveva effettuato la perquisizione all'interno della propria abitazione e di aver prelevato lo stupefacente da una valigetta che gli stessi pibblici ufficiali avrebbero portato al seguito per riporlo nel luogo dell'avvenuto sequestro; che tale dichiarazione non lascia sussistere alcun dubbio circa l'esistenza del necessario elemento soggettivo della condotta con cui si è inteso accusare i verbalizzanti di aver precostituito false prove ai suoi danni a fronte di assenza di ogni utilità in capo agli operanti di calunniare il ricorrente che invece intendeva allontanare da sé le responsabilità per lo stupefacente rinvenuto; che, infatti, la ricostruzione della vicenda ha portato il ricorrente alla condanna per il delitto di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/90, sulla base delle dichiarazioni degli investigatori che erano sovrapponibili a quelle rese nel procedimento in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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