CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 01724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10628-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 88/2022 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 17/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 88 del 17. 1. 2022, che, respingendo il suo appello, aveva confermato la decisione di primo grado sulle spese del giud izio e quindi compensato le spese del giudizio di primo grado, in ragione del l’esiguità del valore della causa e delfatto che l’Amministrazione non si era costituita; con unico motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.censurando la sentenza impugnata per non avere condannato il comune, in applicazione del criterio della soccombenza, all’integrale pagamento delle spese del giudizio, confermandone la compensazione in assenza delle condizioni di legge; il ricorso appare manifestamente fondato, tenuto conto che la statuizione impugnata di compensazione delle spese di lite, fondata sui sol i riliev i della contumacia dell’Amministrazionee dell’esiguità del valore della causa , risulta del tutto incongrua e non conforme ai criteri posti dalla nuova formulazione dell’art.92 cod. proc. civ., a seguito del d.l. n. 132 del 2014, conv. in legge n. 162 del 2014 ( art. 13, comma 1 ) e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, applicabile nel caso di specie per essere stato il giudizio introdotto nel 2019, che ammette la facoltà discrezionale del giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ( Cass. n. 11786 del 2020; Cass.n. 3977 del 2020; Cass. n. 4696 del 2019 ), tra cui non rientra l’esiguità del valore della causa e la circostanza che la parte convenuta sia rimasta contumace . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P. Q. M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaal Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Se