CassazionedecretoSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 01356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui, in data 18 febbraio 2025 , la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto,emesso in data 26 giugno 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza specialedi P.S. con obbligo di soggiorno; premesso che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435 -01; Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01) ; rammentato che, come chiarito dalle Sezioni Unite, «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01); rilevato che con i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione di leg g e e sul vizio di motivazione,si lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto l ’ attualità della pericolosità sociale del proposto , ponendo a fondamento della decisione condanne per fatti risalenti e procedimenti pendenti, nonché omettendo di valutare le assoluzioni riportate dal [OSCURATO:PERSONA] e di accertare se le condotte abbiano generato redditi; considerato che il provvedimento della Corte territoriale offre una congrua motivazione sulgiudizio di pericolosità generica del prevenuto ai sensi de ll'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 , f ormul a to in termini di attualità per effett o all’abituale commissione di reati contro il patrimonio in un ampio arco esistenziale, tra il 1991 e il 2022 , risu l t ante d a una pluralità di sentenze di condannairrevocabili o non ancora defin i tive ; ritenuto chegià dalle sintetizzate argo m e n t azioni si arguisce come il decreto non possa ritenersi affetto da una motivazione inesistente o meramente apparente, ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa (Sez. 5, n. 9677 del 14/7/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 -01); preso atto che il ricorrente oppone nel resto considerazioni di merito in ordine ai contenuti della decisione, la quale non si discosta dai principi - ne l decreto richiamati in premessa - espressi nella materia dalla giur is prudenza costituzionale e de lla Corte EDU , di cui l’instante lamenta genericamente la violazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]