CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 41191/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA ,C4_, sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/05/2018 del TRIBUNALE di PALERMOc2o avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, Sezione misure di prevenzione, ha rilevato la propria incompetenza a provvedere sull'impugnazione proposta dalla difesa delle proposte, relativa al decreto del Tribunale misura di prevenzione di rigetto dell'istanza presentata ex art 666 cpp e volta ad ottenere la revoca della confisca, trasmettendo gli atti a questa Corte di legittimità. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa lamentando con un unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione. I ricorsi sono inammissibili. Occorre ribadire il principio più volte affermato da questa Corte regolatrice, per il quale la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte, come avvenuto nel caso in esame. (Sez. 3, Sentenza n. 48492 del 13/11/2013 Ud. (dep. 04/12/2013 ) Rv. 258000, in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame. Sez. 6 , Sentenza n. 42385 del 17/09/2019 Cc. (dep. 15/10/2019) Rv. 277208. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali ed al versamento delia somma di quattromila euro ciascuna a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA]. sa 4ria Vessichelli ( L