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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23856/2026

Testo disponibile della fonte

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agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],3300 in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –avverso Nla sentenza n. 455/2021 della CORTE D'APPELLOum edroi r egistro generale 8739/2022Numero sezionale 3300/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 22/07/202609/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Firenze harespinto il gravame, avanzato da [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’impresa individuale denominata [OSCURATO:PERSONA], avversola sentenza del Tribunale di Prato, che aveva respintol’opposizione, proposta dalla medesima, avverso l’avviso diaddebito n. 307 2017 00000803, del 9.6.2017, con il qualel’I.N.P.S. le aveva intimato il pagamento dell’importo di euro42.943,46 a titolo di contributi e sanzioni, riferibili al periodomarzo 2014-febbraio 2016 ed attinenti alla posizione di diversilavoratori, con i quali la signora Lecca aveva concluso contrattiqualificati di collaborazione occasionale, e che l’Istituto avevainvece ritenuto di lavoro subordinato, sulla base delle risultanzedi un accertamento ispettivo della [OSCURATO:PERSONA] delLavoro di Prato, iniziato il 2.10.2015 e conclusosi con verbaledel 2.8.2016, notificato il 20 agosto 2016.2.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale titolare dell’impresa individuale richiamata,formulando quattro motivi; l’I.N.P.S., in proprio e qualemandatario della [OSCURATO:SOCIETA]., risulta avere rilasciato procurain calce alla copia notificata del ricorso.3.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8739/20221.

Col primo motivo, viene lamentata la violazione e/o falsaN umero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 23856/2026applicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 360, primDoat a pubblicazione 22/07/2026comma, num. 3, c.p.c. e violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2697 e 2729 c.c. e 416 c.p.c.2.

In particolare, la parte denuncia la violazione dell’art. 2697c.c., da parte della gravata sentenza, per aver attributo allaricorrente l’onere di dimostrare la fondatezza del proprioassunto di nulla dovere, in difformità dal consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ilrelativo onere è sempre a carico dell’ente previdenziale,ancorché sia convenuto in causa di accertamento negativo.3.

Inoltre, la parte deduce che la Corte d’Appello avrebbe erratonella decisione, incorrendo nella violazione o, comunque, falsaapplicazione dell’art. 2094 c.c., avendo ritenuto erroneamenteche la fattispecie rientrasse in quella della subordinazione e nondella collaborazione autonoma occasionale, senza dare rilievo alvincolo di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo edisciplinare del datore di lavoro, vera essenza dellasubordinazione ed insussistente nella fattispecie in esame.4.

Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c. - omesso esame circa più fattidecisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione trale parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.5.La parte si duole che la Corte avrebbe completamente omessodi considerare che, nel caso di specie, era stata dedotta eprovata, da parte ricorrente, la flessibilità del servizio e il fattoche il collaboratore fosse libero di accettare o meno laprestazione senza conseguenze in caso di rifiuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8739/20226.

Col terzo motivo, si contesta la violazione e falsa applicazioneN umero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 23856/2026degli artt. 115, 416, 421 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360Da,t a pubblicazione 22/07/2026primo comma, num. 3, c.p.c.7.

La sentenza gravata dovrebbe, secondo la parte, esserecassata anche per violazione e falsa applicazione degli artt. 115,416, 421 e 437 c.p.c., atteso che l’I.N.P.S. non avrebbeformulato una espressa e specifica contestazione rispetto allaricostruzione dei rapporti, fatta dalla [OSCURATO:PERSONA], rispettoalla documentazione contrattuale e fiscale prodotta, attestantela formalizzazione dei medesimi rapporti; pertanto, in assenzadi una specifica contestazione, le predette circostanze, sullabase della prodotta documentazione, avrebbero dovuto essereritenute provate.8.

Col quarto motivo, la parte invoca la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.9.

Proprio in forza delle considerazioni illustrate nel secondo eterzo motivo di ricorso, ad avviso della ricorrente, la sentenzadella Corte di Appello di Firenze, presenterebbe evidenti lacunemotivazionali, che ne determinerebbero la nullità per violazionedell’art. 111 Cost e dell’art. 132 c.p.c.10.

In particolare, nella sentenza gravata, ad avviso dellaricorrente, mancherebbero completamente le argomentazionidella medesima sentenza, il procedimento logico che avrebbeindotto la Corte di appello, sulla base degli elementi acquisiti, alsuo convincimento.11.

Tanto premesso, tutti i richiamati motivi possono essereesaminati congiuntamente, per la loro connessione logica, esono tutti inammissibili.12.

A tal fine può essere richiamato il contenuto della sentNeunmezrao r egistro generale 8739/2022Numero sezionale 3300/2026di questa Corte n. 35573/2021, che ha deciso sulla sentNeunmzerao dni r.a ccolta generale 23856/2026602/2019 della medesima Corte d’appello fiorentina, che si erDaat a pubblicazione 22/07/2026pronunciata – come riportato a pag. 5 della pronuncia quiimpugnata – con riferimento ad analoghe censure, su fattispecie«nascente dallo stesso verbale ispettivo e avente come partel’odierna appellante», ma con riguardo alle pretese fatte valeredall’INAIL.13.Invero, occorre anche in questa sede ribadire che le censureformulate, al di là delle formali denunziate violazioni di legge, silimitano, in sostanza, ad una richiesta di riesame del meritodella causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanzeprocessuali, in quanto sono finalizzate ad ottenere una revisionedegli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale(Cass. n. 6519/2019), peraltro esattamente svolti.Invero, il giudice d’appello, con motivazione giuridicamentecorretta e congrua, è giunto alla esatta individuazione deglielementi tipologici qualificanti la subordinazione, elementi chesono stati, poi, in concreto, correttamente riscontrati nellafattispecie oggetto di giudizio, avuto riguardo alladeterminazione, da parte del datore di lavoro, dell'oggetto e deltempo della prestazione, al controllo sulle assenze e sullenecessarie sostituzioni, alla misura e cadenza della retribuzione:requisiti che ben hanno consentito di distinguere il rapporto dilavoro di cui all'art. 2094 cod. civ. da altre forme di lavoroautonomo (in ordine ai principi di diritto, cfr. Cass. n.13858/2009; Cass. n. 5645/2009).14.

Inammissibile è pure la asserita violazione dell'art 2697 cod.civ. , che si ha, a rigore, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbiane era gravata in applicazione di detta norma, non ancheNumero registro generale 8739/2022quando, a seguito di una incongrua valutazione delleN umero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 23856/2026acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che lDaat a pubblicazione 22/07/2026parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo casovi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.360, primo comma, num. 5, c.p.c. (Cass. n. 17313/2020).15.

Ancora, in tema di ricorso per cassazione, una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghiche quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limitilegali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n.27000/2016; n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabilinel caso in esame.16.

Inoltre, occorre anche qui ribadire che l'omesso esame dielementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esamedi un fatto decisivo, se i fatti storici, come nel caso in esame,sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n.19881/2014; n. 27415/2018), avendo la Corte territorialemotivato adeguatamente sulla eterodirezione della prestazionea prescindere dai dati documentali relativi ai rapporti lavorativiin contestazione.17.

Si aggiunga che la Corte di merito non ha attribuito valoredi prova piena al verbale ispettivo, ma ha valorizzato ai finiprobatori le dichiarazioni ivi riportate.18.

Questa Corte ha, peraltro, affermato il libero apprezzamento(ed anche la maggiore pregnanza) delle dichiarazioni reseNumero registro generale 8739/2022innanzi agli ispettori riportate nel verbale ispettivo rispetto alleN umero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 23856/2026testimonianze in giudizio; al riguardo (si veda Cass. nDa.t a pubblicazione 22/07/202620703/2026; 10634/2025) si è affermato che «i verbali redattidai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali odell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti chequesti attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti,mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (adesempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamenteapprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessivavalutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuiremaggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzantinell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio,potendo financo considerarle prova sufficiente delle relativecircostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatoricontrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione».19.

Peraltro, la valutazione delle risultanze delle prove ed ilgiudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggerela motivazione, “involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” (Cass.n. 11511/2014), e tale attività selettiva si estende all’effettivaidoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante afornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fontemezzo di prova (Cass. n. 16467/2017).Sulla stessa linea, anche di recente, è stato ulteriormenteribadito che «la valutazione delle prove raccolte costituisceun’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordinealla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione se non per il vizio, indicato nell’art. 360, co.1, n. 5,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8739/2022c.p.c., consistente nell’avere del tutto omesso, in sede dNi umero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 23856/2026accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piDùat a pubblicazione 22/07/2026fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbianocostituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano caratteredecisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinatoun esito diverso della controversia.

La valutazione dellerisultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi,come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelleritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale èlibero di attingere il proprio convincimento da quelle prove cheritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche seallegati dalle parti» (Cass. n. 4970/2026).20.

Sul punto, l’impugnata sentenza è conforme ai principiinnanzi espressi ed è esente dalle censure dedotte in ricorso.21.

Infine, venendo all’esame del quarto motivo, lo stesso èinfondato.Il vizio di motivazione può essere, infatti, censurato in sede dilegittimità, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c.,in relazione all'art. 132, secondo comma, num. 4 c.p.c., solo nelcaso in cui la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente ovvero manifestamente contraddittoriaed incomprensibile (Cass. n. 22232/2016; n. 23940/2017; n.22598/2018).22.

Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale, conadeguata ed esauriente motivazione, ha dato atto delle ragioniper cui ha ritenuto dimostrata la sussistenza di rapporti di lavorosubordinato, attraverso una disamina esauriente delle risultanzeistruttorie.Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultNaunmezreo r egistro generale 8739/2022Numero sezionale 3300/2026delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, cNoummeero dli ara ccolta generale 23856/2026scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piDùat a pubblicazione 22/07/2026idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti difatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingereil proprio convincimento da quelle prove che ritenga piùdegli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalleparti (Cass. n. 16467/2017).23.

Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essererigettato.24.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese non avendol’I.N.P.S. svolto attività difensiva.25.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàversamento, da parte della parte ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 9 luglio2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8739/2022La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 23856/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],3300 in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –avverso Nla sentenza n. 455/2021 della CORTE D'APPELLOum edroi r egistro generale 8739/2022Numero sezionale 3300/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 22/07/202609/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Firenze harespinto il gravame, avanzato da [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’impresa individuale denominata [OSCURATO:PERSONA], avversola sentenza del Tribunale di Prato, che aveva respintol’opposizione, proposta dalla medesima, avverso l’avviso diaddebito n. 307 2017 00000803, del 9.6.2017, con il qualel’I.N.P.S. le aveva intimato il pagamento dell’importo di euro42.943,46 a titolo di contributi e sanzioni, riferibili al periodomarzo 2014-febbraio 2016 ed attinenti alla posizione di diversilavoratori, con i quali la signora Lecca aveva concluso contrattiqualificati di collaborazione occasionale, e che l’Istituto avevainvece ritenuto di lavoro subordinato, sulla base delle risultanzedi un accertamento ispettivo della [OSCURATO:PERSONA] delLavoro di Prato, iniziato il 2.10.2015 e conclusosi con verbaledel 2.8.2016, notificato il 20 agosto 2016.2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale titolare dell’impresa individuale richiamata,formulando quattro motivi; l’I.N.P.S., in proprio e qualemandatario della [OSCURATO:SOCIETA]., risulta avere rilasciato procurain calce alla copia notificata del ricorso.3. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8739/20221. Col primo motivo, viene lamentata la violazione e/o falsaN umero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 23856/2026applicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 360, primDoat a pubblicazione 22/07/2026comma, num. 3, c.p.c. e violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2697 e 2729 c.c. e 416 c.p.c.2. In particolare, la parte denuncia la violazione dell’art. 2697c.c., da parte della gravata sentenza, per aver attributo allaricorrente l’onere di dimostrare la fondatezza del proprioassunto di nulla dovere, in difformità dal consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ilrelativo onere è sempre a carico dell’ente previdenziale,ancorché sia convenuto in causa di accertamento negativo.3. Inoltre, la parte deduce che la Corte d’Appello avrebbe erratonella decisione, incorrendo nella violazione o, comunque, falsaapplicazione dell’art. 2094 c.c., avendo ritenuto erroneamenteche la fattispecie rientrasse in quella della subordinazione e nondella collaborazione autonoma occasionale, senza dare rilievo alvincolo di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo edisciplinare del datore di lavoro, vera essenza dellasubordinazione ed insussistente nella fattispecie in esame.4. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c. - omesso esame circa più fattidecisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione trale parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.5.La parte si duole che la Corte avrebbe completamente omessodi considerare che, nel caso di specie, era stata dedotta eprovata, da parte ricorrente, la flessibilità del servizio e il fattoche il collaboratore fosse libero di accettare o meno laprestazione senza conseguenze in caso di rifiuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8739/20226. Col terzo motivo, si contesta la violazione e falsa applicazioneN umero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 23856/2026degli artt. 115, 416, 421 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360Da,t a pubblicazione 22/07/2026primo comma, num. 3, c.p.c.7. La sentenza gravata dovrebbe, secondo la parte, esserecassata anche per violazione e falsa applicazione degli artt. 115,416, 421 e 437 c.p.c., atteso che l’I.N.P.S. non avrebbeformulato una espressa e specifica contestazione rispetto allaricostruzione dei rapporti, fatta dalla [OSCURATO:PERSONA], rispettoalla documentazione contrattuale e fiscale prodotta, attestantela formalizzazione dei medesimi rapporti; pertanto, in assenzadi una specifica contestazione, le predette circostanze, sullabase della prodotta documentazione, avrebbero dovuto essereritenute provate.8. Col quarto motivo, la parte invoca la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.9. Proprio in forza delle considerazioni illustrate nel secondo eterzo motivo di ricorso, ad avviso della ricorrente, la sentenzadella Corte di Appello di Firenze, presenterebbe evidenti lacunemotivazionali, che ne determinerebbero la nullità per violazionedell’art. 111 Cost e dell’art. 132 c.p.c.10. In particolare, nella sentenza gravata, ad avviso dellaricorrente, mancherebbero completamente le argomentazionidella medesima sentenza, il procedimento logico che avrebbeindotto la Corte di appello, sulla base degli elementi acquisiti, alsuo convincimento.11. Tanto premesso, tutti i richiamati motivi possono essereesaminati congiuntamente, per la loro connessione logica, esono tutti inammissibili.12. A tal fine può essere richiamato il contenuto della sentNeunmezrao r egistro generale 8739/2022Numero sezionale 3300/2026di questa Corte n. 35573/2021, che ha deciso sulla sentNeunmzerao dni r.a ccolta generale 23856/2026602/2019 della medesima Corte d’appello fiorentina, che si erDaat a pubblicazione 22/07/2026pronunciata – come riportato a pag. 5 della pronuncia quiimpugnata – con riferimento ad analoghe censure, su fattispecie«nascente dallo stesso verbale ispettivo e avente come partel’odierna appellante», ma con riguardo alle pretese fatte valeredall’INAIL.13.Invero, occorre anche in questa sede ribadire che le censureformulate, al di là delle formali denunziate violazioni di legge, silimitano, in sostanza, ad una richiesta di riesame del meritodella causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanzeprocessuali, in quanto sono finalizzate ad ottenere una revisionedegli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale(Cass. n. 6519/2019), peraltro esattamente svolti.Invero, il giudice d’appello, con motivazione giuridicamentecorretta e congrua, è giunto alla esatta individuazione deglielementi tipologici qualificanti la subordinazione, elementi chesono stati, poi, in concreto, correttamente riscontrati nellafattispecie oggetto di giudizio, avuto riguardo alladeterminazione, da parte del datore di lavoro, dell'oggetto e deltempo della prestazione, al controllo sulle assenze e sullenecessarie sostituzioni, alla misura e cadenza della retribuzione:requisiti che ben hanno consentito di distinguere il rapporto dilavoro di cui all'art. 2094 cod. civ. da altre forme di lavoroautonomo (in ordine ai principi di diritto, cfr. Cass. n.13858/2009; Cass. n. 5645/2009).14. Inammissibile è pure la asserita violazione dell'art 2697 cod.civ. , che si ha, a rigore, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbiane era gravata in applicazione di detta norma, non ancheNumero registro generale 8739/2022quando, a seguito di una incongrua valutazione delleN umero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 23856/2026acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che lDaat a pubblicazione 22/07/2026parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo casovi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.360, primo comma, num. 5, c.p.c. (Cass. n. 17313/2020).15. Ancora, in tema di ricorso per cassazione, una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghiche quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limitilegali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n.27000/2016; n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabilinel caso in esame.16. Inoltre, occorre anche qui ribadire che l'omesso esame dielementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esamedi un fatto decisivo, se i fatti storici, come nel caso in esame,sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n.19881/2014; n. 27415/2018), avendo la Corte territorialemotivato adeguatamente sulla eterodirezione della prestazionea prescindere dai dati documentali relativi ai rapporti lavorativiin contestazione.17. Si aggiunga che la Corte di merito non ha attribuito valoredi prova piena al verbale ispettivo, ma ha valorizzato ai finiprobatori le dichiarazioni ivi riportate.18. Questa Corte ha, peraltro, affermato il libero apprezzamento(ed anche la maggiore pregnanza) delle dichiarazioni reseNumero registro generale 8739/2022innanzi agli ispettori riportate nel verbale ispettivo rispetto alleN umero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 23856/2026testimonianze in giudizio; al riguardo (si veda Cass. nDa.t a pubblicazione 22/07/202620703/2026; 10634/2025) si è affermato che «i verbali redattidai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali odell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti chequesti attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti,mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (adesempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamenteapprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessivavalutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuiremaggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzantinell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio,potendo financo considerarle prova sufficiente delle relativecircostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatoricontrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione».19. Peraltro, la valutazione delle risultanze delle prove ed ilgiudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggerela motivazione, “involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” (Cass.n. 11511/2014), e tale attività selettiva si estende all’effettivaidoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante afornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fontemezzo di prova (Cass. n. 16467/2017).Sulla stessa linea, anche di recente, è stato ulteriormenteribadito che «la valutazione delle prove raccolte costituisceun’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordinealla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione se non per il vizio, indicato nell’art. 360, co.1, n. 5,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8739/2022c.p.c., consistente nell’avere del tutto omesso, in sede dNi umero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 23856/2026accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piDùat a pubblicazione 22/07/2026fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbianocostituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano caratteredecisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinatoun esito diverso della controversia. La valutazione dellerisultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi,come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelleritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale èlibero di attingere il proprio convincimento da quelle prove cheritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche seallegati dalle parti» (Cass. n. 4970/2026).20. Sul punto, l’impugnata sentenza è conforme ai principiinnanzi espressi ed è esente dalle censure dedotte in ricorso.21. Infine, venendo all’esame del quarto motivo, lo stesso èinfondato.Il vizio di motivazione può essere, infatti, censurato in sede dilegittimità, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c.,in relazione all'art. 132, secondo comma, num. 4 c.p.c., solo nelcaso in cui la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente ovvero manifestamente contraddittoriaed incomprensibile (Cass. n. 22232/2016; n. 23940/2017; n.22598/2018).22. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale, conadeguata ed esauriente motivazione, ha dato atto delle ragioniper cui ha ritenuto dimostrata la sussistenza di rapporti di lavorosubordinato, attraverso una disamina esauriente delle risultanzeistruttorie.Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultNaunmezreo r egistro generale 8739/2022Numero sezionale 3300/2026delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, cNoummeero dli ara ccolta generale 23856/2026scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piDùat a pubblicazione 22/07/2026idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti difatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingereil proprio convincimento da quelle prove che ritenga piùdegli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalleparti (Cass. n. 16467/2017).23. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essererigettato.24. Non vi è luogo a provvedere sulle spese non avendol’I.N.P.S. svolto attività difensiva.25. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàversamento, da parte della parte ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 9 luglio2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8739/2022La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 23856/2026
Sentenza Cassazione n. 23856/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris