CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 17292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato ayfso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Il Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato. 2. L'impugnazione è inammissibile non solo in quanto non deducente alcun motivo (rimettendone l'esplicitazione a un futuro intervento difensivo dagli atti non risultante), nonostante i limiti di ricorribilità di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma anche perché il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3 agosto 2017, nella piena vigenza della I. n 2013 del 2017. Tale ultima disposizione normativa ha modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che è irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, anche l'autenticazione, a opera di un legale iscritto nel detto albo, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art.39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 3/12/2018, Zhair, Rv. 274636; conf. Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475, Sez. 2 n. 19550 del 8/2/2022, Basone, in motivazione). Va difatti tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. 7, n. 25433 del 08/06/2022, in motivazione). In merito le Sezioni Unite hanno altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, I. n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018 Aiello, Rv. 272011, la quale ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). 3. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non massimate). 4. Deve infine darsi atto che la fattispecie non è caratterizzata dall'applicazione di una pena illegale perché concretizzantesi in sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente (che, se sussistente, nonostante l'inammissibilità del ricorso, sarebbe stata rilevabile d'ufficio dalla Suprema Corte come chiarito da Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia). 5. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle