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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23949/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, siccome sussunto nella figura di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che in quella meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, perché deduce l'eccessiva valorizzazione del dato quantitativo, sebbene questo legittimamente può essere posto a base della indicata conclusione, e, nella specie, attiene a sostanza da cui erano complessivamente ricavabili 4.031 dosi medie singole;Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente anche l'evidenziazione, da parte del giudice di merito, dell'assenza di elementi decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, siccome sussunto nella figura di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che in quella meno grave di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen., espone censure diverse da quelle consentite, in quanto presuppone una diversa ricostruzione del fatto, senza però evidenziare vizi logici nell'attività del giudice di merito, il quale ha spiegato perché deve ravvisarsi una condotta di consapevole concorso nel trasporto e nella detenzione della droga dai parte del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, siccome sussunto nella figura di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che in quella meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, perché deduce l'eccessiva valorizzazione del dato quantitativo, sebbene questo legittimamente può essere posto a base della indicata conclusione, e, nella specie, attiene a sostanza da cui erano complessivamente ricavabili 4.031 dosi medie singole;Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente anche l'evidenziazione, da parte del giudice di merito, dell'assenza di elementi decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, siccome sussunto nella figura di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che in quella meno grave di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen., espone censure diverse da quelle consentite, in quanto presuppone una diversa ricostruzione del fatto, senza però evidenziare vizi logici nell'attività del giudice di merito, il quale ha spiegato perché deve ravvisarsi una condotta di consapevole concorso nel trasporto e nella detenzione della droga dai parte del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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