Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 961/2012
ECLI:EU:C:2012:354
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente della Corte del 14 giugno 2012 –
[OSCURATO:PERSONA] FZE/Consiglio
[causa C-644/11 P(R)]
«[OSCURATO:PERSONA] – Procedimento sommario – Domanda di provvedimenti provvisori – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Iscrizione della ricorrente sull’elenco delle persone ed entità cui si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Misure relative al congelamento dei
capitali e delle risorse economiche – Presa in considerazione dell’obiettivo del congelamento e della necessità di assicurarne
l’effetto utile – Sostegno finanziario da parte del gruppo di appartenenza al fine di assicurare la sostenibilità dell’impresa
non determinante in quanto idoneo a essere preso in considerazione soltanto nei limiti fissati dalla decisione di congelamento
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, § 2; regolamento del Consiglio n. 961/2010; decisione
del Consiglio 2010/413) (v. punti 39-46, 65-66)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Misure
relative al congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Danno non provato in assenza di utilizzo della possibilità,
prevista dalla decisione di congelamento, di chiedere autorizzazioni di sblocco (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di
procedura della Corte, art. 83, § 2) (v. punti 54-55)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni
iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, § 2) (v. punti 61-63)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Misure relative al congelamento dei
capitali e delle risorse economiche – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Rischio di neutralizzare le conseguenze
di una decisione nel merito (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, § 2) (v. punti 72-73,77)
[OSCURATO:PERSONA] dell’’ordinanza del giudice dei procedimenti sommari del Tribunale del 3 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] FZE/Consiglio
(T-421/11 R), recante rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011
del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti
dell’Iran (GU L 136, pag. 26), nonché della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione
2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), nella parte in cui si applica il
congelamento di fondi e di risorse economiche.
Dispositivo
1)
L’ordinanza del giudice dei procedimenti sommari, che sostituisce il presidente del Tribunale dell’Unione europea, del 3 ottobre
2011, [OSCURATO:PERSONA] FZE/Consiglio (T-421/11 R), è annullata nella parte in cui, mediante essa, il giudice dei procedimenti sommari
ha valutato il danno economico allegato dalla [OSCURATO:PERSONA] FZE soltanto alla luce della capacità del gruppo al quale essa appartiene
o di quella del suo azionista unico di sostenerla economicamente e di assicurare la sua sopravvivenza fino alla chiusura del
procedimento nel merito.
2)
L’impugnazione è respinta per il resto.
3)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
4)
[OSCURATO:PERSONA] FZE e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.