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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 25142/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11682/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] professionale, e rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA in via dei Portoghesi n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] erale dello Stato che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per l’ [OSCURATO:PERSONA]. 1282/ 13/ 2021 depositata i l 28/10/ 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò davanti alla Commissione tributaria di Rimini gli estratti di ruolo e, per il loro tramite, le sottese cartelle di pagamento nonché il preavviso di fermo amministrativo n. 137802014001457. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale respinse in toto le contestazioni del contribuente dichiarando il ricorso inammissibile ed affermò (tanto si evince dal ricorso) che tutte “le impugnazioni sia della cartella di pagamento che del preavviso del fermo amministrativo risultano intempestive e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.

Il contribuente impugnò la decisione che venne confermata.

In par ticolare la C.T.R. confermò la decisione in termini di inammissibilità del ricorso avendo la C.T.P. valutato preliminarmente la regolare notifica delle cartelle e del preavviso di fermo amministrativo, Al contempo il giudice di merito ritenne prescritti gli interessi e le sanzioni relativi alla cartella 137201400012473800 e prescritto l’intero credito della cartella 1372017000588140000. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con due motivi, resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la prima censura si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver dichiarato l’illegittimità del ricorso pur non sussistendone i presupposti.

2. Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver il giudice di merito statuito la non impugnabilità dei ruoli emergenti dall’estratto di ruolo. [OSCURATO:PERSONA] censura la decisione nella parte in cui sostiene che l’estratto di ruolo è un mero elaborato informatico interno all’agente di riscossione non impugnabile ed afferma che l’art. 12, comma 4bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 possa essere applicato ai giudizi introdotti dal 21 dicembre 2021. 3.Il ricorso originariamente proposto dal ricorrente è inammissibile.

L’estratto di ruolo è un mero atto interno dell’amministrazione finanziaria, di talché i vizi che lo concernono possono essere fatti valere soltanto con l’impugnazione di un atto impositivo in senso proprio, ossia della cartella di pagamento in cui è trasfuso.

Al riguardo deve evidenziarsi, in adesione a quanto affermato da S.U. n. 26283 del 2022, che il d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla

I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruol i", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Il citato art. 12, comma 4-bis, come osservato dalle citate Sezioni Unite, trova, inoltre, applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono quindi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (S.U. n. 26283 /2022).

Premessa quindi l’applicabilità della disposizione alla fattispecie al vaglio di questa Corte deve osservarsi come, sempre le citate S.U. hanno affermato che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.

Peraltro deve osservarsi sotto diverso ed ulteriore profilo che questa Corte, uniformandosi al principio innanzi riportato pronunciato dalle S.U., ha dichiarato inammissibili, per difetto dello specifico interesse come definito dalla disposizione di cui al citato art. 12, le impugnazioni di sentenze aventi ad oggetto controversie concernenti pretese tributarie di cui il contribuente assumeva di aver avuto conoscenza tramite l’esame dell’estratto di ruolo, ribadendo che la Corte di legittimità «[…] prima della trattazione dei […] motivi di ricorso, deve preliminarmente vagliare se il ricorso introduttivo, con cui si è impugnato l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento in esso indicato, sia ammissibile o meno, per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un ruolo e di una cartella che il contribuente medesimo assume invalidamente notificata, o non affatto notificata (così Cass., Sez.

T., 22 febbraio 2023, n. 5435).

Nella specie ciò che è stato impugnato, come emerge dalla sentenza stessa sono gli “estratti di ruolo e, per il loro tramite, le sottese cartelledi pagamento”; ne consegue che in applicazione dei principi di cui innanzi, deve dichiararsi, ex art. 384 c.p.c., inammissibile l’originario ricorso con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Le spese sono compensate.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso originario e per l’effetto cassa senza rinvio la decisione impugnata.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11682/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] professionale, e rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA in via dei Portoghesi n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] erale dello Stato che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per l’ [OSCURATO:PERSONA]. 1282/ 13/ 2021 depositata i l 28/10/ 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò davanti alla Commissione tributaria di Rimini gli estratti di ruolo e, per il loro tramite, le sottese cartelle di pagamento nonché il preavviso di fermo amministrativo n. 137802014001457. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale respinse in toto le contestazioni del contribuente dichiarando il ricorso inammissibile ed affermò (tanto si evince dal ricorso) che tutte “le impugnazioni sia della cartella di pagamento che del preavviso del fermo amministrativo risultano intempestive e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”. Il contribuente impugnò la decisione che venne confermata. In par ticolare la C.T.R. confermò la decisione in termini di inammissibilità del ricorso avendo la C.T.P. valutato preliminarmente la regolare notifica delle cartelle e del preavviso di fermo amministrativo, Al contempo il giudice di merito ritenne prescritti gli interessi e le sanzioni relativi alla cartella 137201400012473800 e prescritto l’intero credito della cartella 1372017000588140000. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con due motivi, resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la prima censura si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver dichiarato l’illegittimità del ricorso pur non sussistendone i presupposti. 2. Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver il giudice di merito statuito la non impugnabilità dei ruoli emergenti dall’estratto di ruolo. [OSCURATO:PERSONA] censura la decisione nella parte in cui sostiene che l’estratto di ruolo è un mero elaborato informatico interno all’agente di riscossione non impugnabile ed afferma che l’art. 12, comma 4bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 possa essere applicato ai giudizi introdotti dal 21 dicembre 2021. 3.Il ricorso originariamente proposto dal ricorrente è inammissibile. L’estratto di ruolo è un mero atto interno dell’amministrazione finanziaria, di talché i vizi che lo concernono possono essere fatti valere soltanto con l’impugnazione di un atto impositivo in senso proprio, ossia della cartella di pagamento in cui è trasfuso. Al riguardo deve evidenziarsi, in adesione a quanto affermato da S.U. n. 26283 del 2022, che il d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruol i", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Il citato art. 12, comma 4-bis, come osservato dalle citate Sezioni Unite, trova, inoltre, applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono quindi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (S.U. n. 26283 /2022). Premessa quindi l’applicabilità della disposizione alla fattispecie al vaglio di questa Corte deve osservarsi come, sempre le citate S.U. hanno affermato che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. Peraltro deve osservarsi sotto diverso ed ulteriore profilo che questa Corte, uniformandosi al principio innanzi riportato pronunciato dalle S.U., ha dichiarato inammissibili, per difetto dello specifico interesse come definito dalla disposizione di cui al citato art. 12, le impugnazioni di sentenze aventi ad oggetto controversie concernenti pretese tributarie di cui il contribuente assumeva di aver avuto conoscenza tramite l’esame dell’estratto di ruolo, ribadendo che la Corte di legittimità «[…] prima della trattazione dei […] motivi di ricorso, deve preliminarmente vagliare se il ricorso introduttivo, con cui si è impugnato l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento in esso indicato, sia ammissibile o meno, per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un ruolo e di una cartella che il contribuente medesimo assume invalidamente notificata, o non affatto notificata (così Cass., Sez. T., 22 febbraio 2023, n. 5435). Nella specie ciò che è stato impugnato, come emerge dalla sentenza stessa sono gli “estratti di ruolo e, per il loro tramite, le sottese cartelledi pagamento”; ne consegue che in applicazione dei principi di cui innanzi, deve dichiararsi, ex art. 384 c.p.c., inammissibile l’originario ricorso con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese sono compensate. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso originario e per l’effetto cassa senza rinvio la decisione impugnata. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr
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