Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 31477/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18190/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, v.

Cassiodoro 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] E CONTENZIOSO, MINISTERO DELLE INFRA- STRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e dife- si ex legedalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 417/2022 , pubblicata il 4 febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di un prelievo di campioni di combustibile eseguito il 10/12/2014 nel sistema di filtraggio dell'apparato motore della motonave Bonaria, ormeggiata nel porto di Civitavecchia, la Capitaneria di Porto contestava al comandante [OSCURATO:PERSONA] e alla società armatrice [OSCURATO:SOCIETA]. la violazione dell'art. 295, co. 6 , d.lgs. n. 152 del 2006, per avere utilizzato combustibile per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al limite dello 0,1% in massa.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emetteva quindi un'ordinanza- ingiunzione in ordine a detta violazione per il pagamento della sanzione di € 30.006,60.

In primo grado, il Tribunale di Civitavecchia si limitava a ridurre la sanzione alla metà.

Rilevava che una d ecisione della Commissione europea del 16/02/2015 (sebbene non applicabile direttamente in quanto successiva al prelievo) forniva una chiave interpretativa per intendere la nozione di serbatoio come comprensiva anche del sistema a sostegno di distribuzione, filtraggio, purificazione e fornitura di combustibile.

Riteneva, quindi, corrette le modalità di prelievo, anche perché avvenute in contraddittorio con il personale di bordo.

Considerato però che il superamento del limite di legge era di modesta entità, riduceva la sanzione a € 15.000,00, compensando le spese.

La Corte di appello di Roma rigettava l’appello delle parti opponenti, condividendo l'interpretazione del Tribunale, secondo cui la nozione di serbatoio della nave contenuta nel codice dell'ambienteè da intendere in senso lato, tale da include re anche il sistema di filtraggio.

La Corte laziale riten eva che una circolare ministeriale del 2010, che vietava prelievi da strutture diverse dai serbatoi, non era di ostacolo a tale interpretazione, poiché il Tribunale aveva correttamente qualificato il sistema di filtraggio come parte integrante del serbatoio.

La Corte distrettuale escludeva che ciò costituis se un'applicazione retroattiva di una norma sopravvenuta (la citata d ecisione della Commissione Europea n. 253 del 2015), affermando che il giudice di primo grado si era limitato a trarne spunti interpretativi per definire il concetto di serbatoio già secondo il codice dell'ambiente.

La Corte di appello aggiungevache la mancata contestazione da parte del comandante al momento del prelievo confermava tale lettura e che sarebbe stato onere degli appellanti provare che il campionamento dal filtro avesse generato un risultato non rappresentativo.

Il giudice di secondo grado giudica va, infine, irrilevante un'ordinanza difforme dello stesso Tribunale di Civitavecchia, in quanto non costituente giudicato esterno.

Anche le spese del giudizio di appello venivano compensate.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. basato su un unico motivo, illustrato da memoria.

Hanno resistito il Ministero delle Infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA] e la Capitaneria di Porto di Civitavecchia con un congiunto controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 296 co. 5, 9 e 10, d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 1 e 11 l. n. 689 del 1981, degli artt. 6 CEDU e 1 Protocollo 1 CEDU, della circolare del Ministero dell'ambiente del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'art. 2 co. 1 nn. 1 e 2 della Decisione di esecuzione (UE) della Commissione Europea n. 253 del 16/02/2015 per avere la Corte di appello riten ut o legittimo il prelievo di carburante effettuato dal sistema di filtraggio dell'apparato motore, anziché dal serbatoio.

La parte controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto volto a una rivalutazione del merito.

Ha sostenuto la correttezza dell'interpretazione estensiva della nozione di «serbatoio» e ha nega to che vi sia stata applicazione retroattiva della decisione europea n. 253 del 2015, utilizzata solo come strumento ermeneutico.

Ha a fferma to che tale decisione confermava la possibilità di prelievo dall'impianto di servizio combustibile, rientrante nel concetto di serbatoio.

Ha s ottolinea to la mancata contestazione da parte del personale di bordo e il mancato assolvimento dell’onere degli opponenti di provare la non rappresentatività del campione.

2. -Il ricorso è fondato.

La questione giuridica posta dal ricorso concerne la legittimità di un prelievo di combustibile per uso marittimo, finalizzato alla verifica del tenore di zolfo, eseguito non dal serbatoio della nave, ma dal sistema di filtraggio.

La Corte di appello ha ritenuto legittima tale modalità, sulla base di una interpretazione estensiva della nozione di «serbatoio» contenuta nell'art. 296, co. 10 , lett. b) d.lgs. n. 152 del 2006, traendo spunto da una decisione della Commissione e uropea (n. 253 del 2015) successiva ai fatti.

L’argomentazione non può essere condivisa, poiché la materia delle sanzioni amministrative è retta dal principio di legalità, tipicità e tassatività, sancito dall'art. 1 l. n. 689 del 1981, il quale impone un'interpretazione rigorosa e non estensiva delle norme che prevedono presupposti e modalità di accertamento dell'illecito.

Al momento del prelievo (10/12/2014), la norma nazionale indicava in modo inequivoco il «serbatoio» come luogo del campionamento.

Una circolare del Ministero dell'Ambiente del 2010, per quanto atto non normativo, confermava tale interpretazione rigorosa, precisando che il prelievo da strutture diverse non poteva costituire presupposto per l'applicazione della sanzione.

L'operato della Capitaneria di Porto si era,dunque, posto in contrasto con la legge.

A fronte della scarsa attendibilità di un campione prelevato da un filtro, specialmente in considerazione del limitato sforamento percentuale del limite (0,06%) che è verosimilmente imputabile alla contaminazione tipica di quel tratto dell’impianto, l'onere di dimostrare la piena affidabilità e rappresentatività del dato gravava sull'Amministrazione, trattandosi di elementi che concorrono ad integrare fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.

Non può , perciò, addebitarsi agli opponenti la mancata prova che il prelievo irregolare abbia generato un risultato non rappresentativo.

Neppure può avere valore sanante la mancata contestazione da parte del personale di bordo, trattandosi di un comportamento non idoneo a legittimare un'attività di accertamento svolta in difformità dalla legge.

In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dellasentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'originaria opposizione e il conseguente annullamento dell'ordinanza- ingiunzioneche ne aveva costituito oggetto.

In ragione della novità e dell’oggettiva controvertibilità della questioneoggetto di ricorso possono essere compensa te tra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e , dec i- dendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione della ricorrente, annullandol'ordinanza-ingiunzione con essa impugnata; compensa integralment

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18190/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, v. Cassiodoro 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] E CONTENZIOSO, MINISTERO DELLE INFRA- STRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e dife- si ex legedalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 417/2022 , pubblicata il 4 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di un prelievo di campioni di combustibile eseguito il 10/12/2014 nel sistema di filtraggio dell'apparato motore della motonave Bonaria, ormeggiata nel porto di Civitavecchia, la Capitaneria di Porto contestava al comandante [OSCURATO:PERSONA] e alla società armatrice [OSCURATO:SOCIETA]. la violazione dell'art. 295, co. 6 , d.lgs. n. 152 del 2006, per avere utilizzato combustibile per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al limite dello 0,1% in massa. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emetteva quindi un'ordinanza- ingiunzione in ordine a detta violazione per il pagamento della sanzione di € 30.006,60. In primo grado, il Tribunale di Civitavecchia si limitava a ridurre la sanzione alla metà. Rilevava che una d ecisione della Commissione europea del 16/02/2015 (sebbene non applicabile direttamente in quanto successiva al prelievo) forniva una chiave interpretativa per intendere la nozione di serbatoio come comprensiva anche del sistema a sostegno di distribuzione, filtraggio, purificazione e fornitura di combustibile. Riteneva, quindi, corrette le modalità di prelievo, anche perché avvenute in contraddittorio con il personale di bordo. Considerato però che il superamento del limite di legge era di modesta entità, riduceva la sanzione a € 15.000,00, compensando le spese. La Corte di appello di Roma rigettava l’appello delle parti opponenti, condividendo l'interpretazione del Tribunale, secondo cui la nozione di serbatoio della nave contenuta nel codice dell'ambienteè da intendere in senso lato, tale da include re anche il sistema di filtraggio. La Corte laziale riten eva che una circolare ministeriale del 2010, che vietava prelievi da strutture diverse dai serbatoi, non era di ostacolo a tale interpretazione, poiché il Tribunale aveva correttamente qualificato il sistema di filtraggio come parte integrante del serbatoio. La Corte distrettuale escludeva che ciò costituis se un'applicazione retroattiva di una norma sopravvenuta (la citata d ecisione della Commissione Europea n. 253 del 2015), affermando che il giudice di primo grado si era limitato a trarne spunti interpretativi per definire il concetto di serbatoio già secondo il codice dell'ambiente. La Corte di appello aggiungevache la mancata contestazione da parte del comandante al momento del prelievo confermava tale lettura e che sarebbe stato onere degli appellanti provare che il campionamento dal filtro avesse generato un risultato non rappresentativo. Il giudice di secondo grado giudica va, infine, irrilevante un'ordinanza difforme dello stesso Tribunale di Civitavecchia, in quanto non costituente giudicato esterno. Anche le spese del giudizio di appello venivano compensate. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. basato su un unico motivo, illustrato da memoria. Hanno resistito il Ministero delle Infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA] e la Capitaneria di Porto di Civitavecchia con un congiunto controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 296 co. 5, 9 e 10, d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 1 e 11 l. n. 689 del 1981, degli artt. 6 CEDU e 1 Protocollo 1 CEDU, della circolare del Ministero dell'ambiente del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'art. 2 co. 1 nn. 1 e 2 della Decisione di esecuzione (UE) della Commissione Europea n. 253 del 16/02/2015 per avere la Corte di appello riten ut o legittimo il prelievo di carburante effettuato dal sistema di filtraggio dell'apparato motore, anziché dal serbatoio. La parte controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto volto a una rivalutazione del merito. Ha sostenuto la correttezza dell'interpretazione estensiva della nozione di «serbatoio» e ha nega to che vi sia stata applicazione retroattiva della decisione europea n. 253 del 2015, utilizzata solo come strumento ermeneutico. Ha a fferma to che tale decisione confermava la possibilità di prelievo dall'impianto di servizio combustibile, rientrante nel concetto di serbatoio. Ha s ottolinea to la mancata contestazione da parte del personale di bordo e il mancato assolvimento dell’onere degli opponenti di provare la non rappresentatività del campione. 2. -Il ricorso è fondato. La questione giuridica posta dal ricorso concerne la legittimità di un prelievo di combustibile per uso marittimo, finalizzato alla verifica del tenore di zolfo, eseguito non dal serbatoio della nave, ma dal sistema di filtraggio. La Corte di appello ha ritenuto legittima tale modalità, sulla base di una interpretazione estensiva della nozione di «serbatoio» contenuta nell'art. 296, co. 10 , lett. b) d.lgs. n. 152 del 2006, traendo spunto da una decisione della Commissione e uropea (n. 253 del 2015) successiva ai fatti. L’argomentazione non può essere condivisa, poiché la materia delle sanzioni amministrative è retta dal principio di legalità, tipicità e tassatività, sancito dall'art. 1 l. n. 689 del 1981, il quale impone un'interpretazione rigorosa e non estensiva delle norme che prevedono presupposti e modalità di accertamento dell'illecito. Al momento del prelievo (10/12/2014), la norma nazionale indicava in modo inequivoco il «serbatoio» come luogo del campionamento. Una circolare del Ministero dell'Ambiente del 2010, per quanto atto non normativo, confermava tale interpretazione rigorosa, precisando che il prelievo da strutture diverse non poteva costituire presupposto per l'applicazione della sanzione. L'operato della Capitaneria di Porto si era,dunque, posto in contrasto con la legge. A fronte della scarsa attendibilità di un campione prelevato da un filtro, specialmente in considerazione del limitato sforamento percentuale del limite (0,06%) che è verosimilmente imputabile alla contaminazione tipica di quel tratto dell’impianto, l'onere di dimostrare la piena affidabilità e rappresentatività del dato gravava sull'Amministrazione, trattandosi di elementi che concorrono ad integrare fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Non può , perciò, addebitarsi agli opponenti la mancata prova che il prelievo irregolare abbia generato un risultato non rappresentativo. Neppure può avere valore sanante la mancata contestazione da parte del personale di bordo, trattandosi di un comportamento non idoneo a legittimare un'attività di accertamento svolta in difformità dalla legge. In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dellasentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'originaria opposizione e il conseguente annullamento dell'ordinanza- ingiunzioneche ne aveva costituito oggetto. In ragione della novità e dell’oggettiva controvertibilità della questioneoggetto di ricorso possono essere compensa te tra le parti le spese dell'intero processo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e , dec i- dendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione della ricorrente, annullandol'ordinanza-ingiunzione con essa impugnata; compensa integralment
Sentenza Cassazione n. 31477/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris