CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 dicembre 1977
Cassazione n. 00723/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1977 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 111 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici rilevanti in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 10-11 nonché 16-18 della sentenza f impugnata sulla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato contestato e sulla irrilevanza delle prove richieste; pag. 19 della sentenza impugnata sulla esclusione della ipotesi del fatto lieve, in ragione della importanza della piantagione e dell'entità ingente dello stupefacente ricavabile dalle numerose piante rinvenute, evidentemente sulla base del grado di maturazione delle stesse; pag. 19 della sentenza impugnata sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, fondato su legittimo parametro desunto dall'art. 133 cod. pen. quanto alla negativa personalità del ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso