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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24769/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' AGOSTINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza degli artt. 337 cod. pen. e 535 cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, ha censurato la violazione degli artt. 582, 585, 576 n. 5-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che la Corte di appello, con motivazione completa e logicamente ineccepibile, ha rilevato come il ricorrente abbia usato violenza fisica nei confronti dei militari operanti in due momenti distinti (pag. 3 della sentenza impugnata) e come tale condotta violenta fosse animata dalla volontà di impedire il compimento del controllo e, dunque, di un atto di ufficio (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' AGOSTINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza degli artt. 337 cod. pen. e 535 cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, ha censurato la violazione degli artt. 582, 585, 576 n. 5-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che la Corte di appello, con motivazione completa e logicamente ineccepibile, ha rilevato come il ricorrente abbia usato violenza fisica nei confronti dei militari operanti in due momenti distinti (pag. 3 della sentenza impugnata) e come tale condotta violenta fosse animata dalla volontà di impedire il compimento del controllo e, dunque, di un atto di ufficio (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 mar
Sentenza Cassazione n. 24769/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris