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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 02470/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Etite-le-Gondusioni_del-P-G udito difensore i, Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d'appello di Roma, dinanzi alla quale pende richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena dell'ergastolo irrogata con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 14/10/2021, irrevocabile in data 12/02/2013.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto la

I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione.

Al riguardo, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 - 01, valorizzando il tradizionale canone dogmatico incentrato sulla esigenza di mantenere una precisa linea di distinzione tra il profilo della legittimazione all'impugnazione e quello attinente alle concrete modalità di esercizio di tale diritto, hanno ritenuto che la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, dovendo tali disposizioni essere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva all'impugnazione.

In conclusione, il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati, con la sola esclusione dei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) - qui non ricorrenti - in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Etite-le-Gondusioni_del-P-G udito difensore i, Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d'appello di Roma, dinanzi alla quale pende richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena dell'ergastolo irrogata con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 14/10/2021, irrevocabile in data 12/02/2013. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto la I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione. Al riguardo, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 - 01, valorizzando il tradizionale canone dogmatico incentrato sulla esigenza di mantenere una precisa linea di distinzione tra il profilo della legittimazione all'impugnazione e quello attinente alle concrete modalità di esercizio di tale diritto, hanno ritenuto che la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, dovendo tali disposizioni essere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva all'impugnazione. In conclusione, il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati, con la sola esclusione dei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) - qui non ricorrenti - in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] re
Sentenza Cassazione n. 02470/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris