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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 15796/2023

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oposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44T08 C740W), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” presso la cancelleria civile della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57S48 C704Z), rappresentata e difesa, come da procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 71; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65C04 L366M) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70S57 H21C), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” presso la cancelleria civile della Corte di cassazione; -altri controricorrenti - R.G.N. 12421/2018 C.C. 18/04/2023 Servitù nonché [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53C29 C704D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 30R55 A334X), nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 16; - altri controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1798/2017 (pubblicata il 4 dicembre 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 255/2011, il Tribunale di Macerata – pronunciando sulle domande proposte da BranchesiGiulio Mario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con la costituzione, a seguito di interruzione e riassunzione del giudizio, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del citato [OSCURATO:PERSONA] – le accoglieva parzialmente e costituiva una servitù di passaggio “così come indicato nel quesito 3 della c.t.u., quale tracciato alternativo”, ponendo tutte le spese necessarie ed occorrenti per la realizzazione della medesima a carico dello stesso attore.

2. Decidendo sull’appello formulato dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], cui resistevano tutti gli appellati, la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 1798/2017, rigettava il gravame, regolando le complessive spese del grado.

A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte marchigiana rilevava l’infondatezza di tutte le censure dell’appellante relative al rigetto cui era pervenuto il giudice di primo grado di tutte le sue ulteriori domande, alla dedotta erroneità dell’accollo di tutte le spese per la realizzazione del tracciato alternativo della servitù di passaggio a suo carico (oltre che di quelle occorse per la c.t.u.), alla mancata considerazione delle risultanze della c.t.u. dalle quali emergevano l’interclusione del fondo di sua proprietà, distinto con la particella n. 99, e la circostanza che l’appezzamento di terreno di sua proprietà non era raggiungibile se non attraverso la proprietà della Ciattaglia, con l’aggiuntiva prospettazione che il c.t.u. aveva anche quantificato i danni conseguenti alla mancata coltivazione del fondo, tuttavia non riconosciuti sul presupposto della dichiarata mancata prova dell’esistenza di un titolo negoziale di acquisto della servitù.

3. Avverso la predetta sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, il [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con distinti controricorsi tutti gli intimati.

Il difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia – ponendo riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – un “error in procedendo” riconducibile all’omessa valutazione, da parte della Corte di appello, dell’asserita prova legale costituita dalla confessione stragiudiziale resa da [OSCURATO:PERSONA] ad esso ricorrente nella scrittura prodotta in giudizio, denominata “copia dichiarazione Bevilacqua 2.9.89 con allegata planimetria”, mediante la quale il dichiarante aveva riconosciuto l’esistenza della strada battuta nella sua proprietà che conduceva a quella di esso Branchesi, così come da lui dedotto al fine del riconoscimento dell’usucapione del relativo diritto di passaggio, strada il cui tracciato era esattamente individuabile nell’allegata planimetria redatta dal tecnico di fiducia del Bevilacqua e, dunque, da intendersi parte integrante della dichiarazione, indicante “il vecchio percorso sul fondo Bevilacqua e la possibile alternativa sulla proprietà [OSCURATO:PERSONA]”, distinto con il colore verde.

2. Con la seconda censura, proposta in via subordinata, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omessa motivazione sulla richiesta di risarcimento danni per mancata coltivazione del fondo intercluso anche con riguardo all’avvenuto riconoscimento della servitù coattiva di passaggio.

3. Rileva il collegio che il primo motivo si profila inammissibile.

A tal proposito, va osservato che se è vero che – dalla motivazione dell’impugnatasentenza di appello – non emerge una specifica presa in considerazione della scrittura privata riportata nella censura, bisogna porre in risalto che – al di là di una possibile efficacia confessoria stragiudiziale della dichiarazione in essa contenuta – l a Corte di appello (come dà atto lo stesso ricorrente a pag. 14 del ricorso) ha esaminato la planimetria alla stessa allegata, formante parte integrante della stessa scrittura privata, accertando che, pur ponendo riferimento al “vecchio percorso sul fondo Bevilacqua”, la stessa non individuava con precisione le caratteristiche dello stesso, aggiungendo che, oltretutto, dalla relazione del tecnico incaricato dal medesimo Branchesi, la strada asseritamente da lui utilizzata non risultava individuabile nelle mappe del cessato catasto terreni.

Appare, quindi, evidente che la mancata valutazione della citata scrittura privata atteneva ad una circostanza irrilevante o, comunque, non decisiva ai fini della causa, posto che le risultanze della stessa planimetria, costituentene parte integrante (e che avrebbe dovuto permettere di individuare graficamente il relativo tracciato), non consentiva di desumere le caratteristiche del passaggio cui la scrittura aveva inteso riferirsi, donde l’impossibilità della sua valorizzazione in funzione della domanda proposta dal Branchesi e la necessità di ricorrere alla costituzione della servitù coattiva di passaggio in base alla soluzione ritenuta più idonea (avuto riguardo alle condizioni stabilite dall’art. 1051, comma 2, c.c.), in base agli accertamenti compiuti dal c.t.u.

4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Infatti, contrariamente a quanto con lo stesso dedotto (ed al di là del fatto che avrebbe dovuto essere proposta una violazione da ricondurre al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.), la Corte di appello ha specificamente valutato, motivando in proposito (v. pag. 9 dell’impugnata sentenza), la richiesta di risarcimento dei danni per mancata coltivazione del fondo intercluso anche con riferimento alla costituita servitù di passaggio, avendo rilevato che, in difetto di un titolo negoziale di acquisto della servitù né essendo stato dimostrato il suo acquisto a titolo di usucapione, la domanda risarcitoria non avrebbe potuto ritenersi fondata.

5. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, diversificando tra le posizioni dei controricorrenti, in considerazione del fatto che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

Infine, in virtù dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge, nonché in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (costituiti congiuntamente), da un lato, e dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (costituiti congiuntamente), dall’altro, distintamente, in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, sedovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44T08 C740W), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” presso la cancelleria civile della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57S48 C704Z), rappresentata e difesa, come da procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 71; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65C04 L366M) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70S57 H21C), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” presso la cancelleria civile della Corte di cassazione; -altri controricorrenti - R.G.N. 12421/2018 C.C. 18/04/2023 Servitù nonché [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53C29 C704D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 30R55 A334X), nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 16; - altri controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1798/2017 (pubblicata il 4 dicembre 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 255/2011, il Tribunale di Macerata – pronunciando sulle domande proposte da BranchesiGiulio Mario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con la costituzione, a seguito di interruzione e riassunzione del giudizio, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del citato [OSCURATO:PERSONA] – le accoglieva parzialmente e costituiva una servitù di passaggio “così come indicato nel quesito 3 della c.t.u., quale tracciato alternativo”, ponendo tutte le spese necessarie ed occorrenti per la realizzazione della medesima a carico dello stesso attore. 2. Decidendo sull’appello formulato dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], cui resistevano tutti gli appellati, la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 1798/2017, rigettava il gravame, regolando le complessive spese del grado. A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte marchigiana rilevava l’infondatezza di tutte le censure dell’appellante relative al rigetto cui era pervenuto il giudice di primo grado di tutte le sue ulteriori domande, alla dedotta erroneità dell’accollo di tutte le spese per la realizzazione del tracciato alternativo della servitù di passaggio a suo carico (oltre che di quelle occorse per la c.t.u.), alla mancata considerazione delle risultanze della c.t.u. dalle quali emergevano l’interclusione del fondo di sua proprietà, distinto con la particella n. 99, e la circostanza che l’appezzamento di terreno di sua proprietà non era raggiungibile se non attraverso la proprietà della Ciattaglia, con l’aggiuntiva prospettazione che il c.t.u. aveva anche quantificato i danni conseguenti alla mancata coltivazione del fondo, tuttavia non riconosciuti sul presupposto della dichiarata mancata prova dell’esistenza di un titolo negoziale di acquisto della servitù. 3. Avverso la predetta sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, il [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con distinti controricorsi tutti gli intimati. Il difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia – ponendo riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – un “error in procedendo” riconducibile all’omessa valutazione, da parte della Corte di appello, dell’asserita prova legale costituita dalla confessione stragiudiziale resa da [OSCURATO:PERSONA] ad esso ricorrente nella scrittura prodotta in giudizio, denominata “copia dichiarazione Bevilacqua 2.9.89 con allegata planimetria”, mediante la quale il dichiarante aveva riconosciuto l’esistenza della strada battuta nella sua proprietà che conduceva a quella di esso Branchesi, così come da lui dedotto al fine del riconoscimento dell’usucapione del relativo diritto di passaggio, strada il cui tracciato era esattamente individuabile nell’allegata planimetria redatta dal tecnico di fiducia del Bevilacqua e, dunque, da intendersi parte integrante della dichiarazione, indicante “il vecchio percorso sul fondo Bevilacqua e la possibile alternativa sulla proprietà [OSCURATO:PERSONA]”, distinto con il colore verde. 2. Con la seconda censura, proposta in via subordinata, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omessa motivazione sulla richiesta di risarcimento danni per mancata coltivazione del fondo intercluso anche con riguardo all’avvenuto riconoscimento della servitù coattiva di passaggio. 3. Rileva il collegio che il primo motivo si profila inammissibile. A tal proposito, va osservato che se è vero che – dalla motivazione dell’impugnatasentenza di appello – non emerge una specifica presa in considerazione della scrittura privata riportata nella censura, bisogna porre in risalto che – al di là di una possibile efficacia confessoria stragiudiziale della dichiarazione in essa contenuta – l a Corte di appello (come dà atto lo stesso ricorrente a pag. 14 del ricorso) ha esaminato la planimetria alla stessa allegata, formante parte integrante della stessa scrittura privata, accertando che, pur ponendo riferimento al “vecchio percorso sul fondo Bevilacqua”, la stessa non individuava con precisione le caratteristiche dello stesso, aggiungendo che, oltretutto, dalla relazione del tecnico incaricato dal medesimo Branchesi, la strada asseritamente da lui utilizzata non risultava individuabile nelle mappe del cessato catasto terreni. Appare, quindi, evidente che la mancata valutazione della citata scrittura privata atteneva ad una circostanza irrilevante o, comunque, non decisiva ai fini della causa, posto che le risultanze della stessa planimetria, costituentene parte integrante (e che avrebbe dovuto permettere di individuare graficamente il relativo tracciato), non consentiva di desumere le caratteristiche del passaggio cui la scrittura aveva inteso riferirsi, donde l’impossibilità della sua valorizzazione in funzione della domanda proposta dal Branchesi e la necessità di ricorrere alla costituzione della servitù coattiva di passaggio in base alla soluzione ritenuta più idonea (avuto riguardo alle condizioni stabilite dall’art. 1051, comma 2, c.c.), in base agli accertamenti compiuti dal c.t.u. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto con lo stesso dedotto (ed al di là del fatto che avrebbe dovuto essere proposta una violazione da ricondurre al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.), la Corte di appello ha specificamente valutato, motivando in proposito (v. pag. 9 dell’impugnata sentenza), la richiesta di risarcimento dei danni per mancata coltivazione del fondo intercluso anche con riferimento alla costituita servitù di passaggio, avendo rilevato che, in difetto di un titolo negoziale di acquisto della servitù né essendo stato dimostrato il suo acquisto a titolo di usucapione, la domanda risarcitoria non avrebbe potuto ritenersi fondata. 5. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, diversificando tra le posizioni dei controricorrenti, in considerazione del fatto che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. Infine, in virtù dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge, nonché in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (costituiti congiuntamente), da un lato, e dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (costituiti congiuntamente), dall’altro, distintamente, in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, sedovuto. Così deciso in Roma, nella camera di cons
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