CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 15755/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 5 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia del 3 luglio 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni aggravate di cui agli artt. 582, 585 comma 2 n.2 in relazione all'art. 576 n.1, 61 n.2 cod. pen e di minaccia aggravata di cui agli art. 612 secondo comma in relazione all'art.339 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di giustizia nonché al pagamento delle spese processuali, attraverso la concessione del beneficio della non menzione.L'accusa ha ad oggetto le lesioni provocate dal ricorrente nei confronti della persona offesa, utilizzando una mazza da baseball, lesioni guaribili in giorni 7, nonché le minacce rivoltele utilizzando un grosso lucchetto. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 592 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata pur riformando la sentenza di primo grado concedendo il beneficio della non menzione della condanna ex art.175 cod. pen., abbia poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente. Lamenta la difesa il mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, potendo la Corte territoriale assolvere il ricorrente quanto meno ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui in seguito. 1.Fondato risulta il primo motivo. 1.1.11 ricorso è fondato in quanto la sentenza ha concesso nella (sola) motivazione il beneficio della non menzione con motivazione contestuale, ragione per può darsi prevalenza a tale statuizione rispetto a quella indicata nel dispositivo di conferma (integrale) della sentenza di primo grado. Nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura espressamente prevista (Sez. 2, n.35424 del 13/07/2022, Rv. 283516) Ne consegue che non poteva essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali (Sez. 6, n. 15 del 09/10/2008, (2009) Rv. 242128). 1.2. Il secondo motivo risulta generico limitandosi a censurare la impugnata sentenza con riferimento altrettanto generico alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio senza indicare specificamente in quali punti la sentenza sia risultata carente nella motivazione e nel rispetto di siffatto principio. Dall'accoglimento del primo motivo deriva ai sensi dell'art.620 comma primo lett. F) cod. proc. pen. l'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte relativa alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali che elimina. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2023 Il cons