CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14589/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29111/1959; avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata l'a Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio comminato al ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per aver concorso a cagionare il dissesto della società; Considerato che il [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo mediante il quale lamenta che gli è stato irrogato un trattamento sanzionatorio superiore rispetto a quello del coimputato; Rilevato che detto motivo è manifestamente infondato atteso che questa Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la prima sentenza della Corte d'appello per l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e che la pronuncia impugnata si è conformata a tale indicazione, ritenendo la prevalenza di dette circostanze e riducendo la pena nella misura di un terzo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso