CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 45584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Roma, decidendo sulla richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-bis, commi 1 e 4 (capo 1); 110, 629 cpv., 416-bis.1 (capo 21); 56-110, 629 cpv., 416-bis.1 cod. pen. (capo 22); 2 e 7 I. 895/1967, 416-bis.1 cod. pen. (capi 27 e 32). In particolare, si contesta al ricorrente di essere organico alla 'ndrangheta con una dote della società maggiore e di avere fornito un costante contributo per l'operatività della locale costituita in Roma, nonché, in concorso, condotte di estorsione consumata e tentata (capi 21 e 22) e di detenzione illegale di armi (27 e 32). 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per vioézione della legge processuale (art. 8, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen.) per avere il Tribunale disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio formulata con la richiesta di riesame. Richiamata la giurisprudenza secondo la quale, nei reati permanenti, quale quello associativo in esame, l'inizio della consumazione coincide con "un'attività di prima ideazione e programmazione" del sodalizio criminoso, la difesa sostiene che la "locale" romana della 'ndrangheta fu costituita a conclusione di un lungo ed elaborato processo fondativo, iniziato quando il coindagal:o [OSCURATO:PERSONA] fu scarcerato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a Cosoleto (RC), ove rimase oltre tre mesi prima di essere sottoposto al medesimo regime a Roma. Questi promosse l'organizzazione della nuova "locale" su incarico della "Provincia" e non solo dopo averne chiesto l'autorizzazione. Dagli stessi atti d'indagine, dall'ordinanza genetica e anche da quella impugnata risulta che l'attività di prima ideazione e programmazione della nuova struttura si sia esteriorizzata in territorio calabrese, circostanza confermata dalla pendenza di altro procedimento avanti l'autorità giudiziaria reggina, nel quale a [OSCURATO:PERSONA] è riconosciuto un ruolo di spicco nell'ambito dell'associazione "matrice", pur non essendo stata promossa azione cautelare per il reato associatIvo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Risulta consolidato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (cfr., ad es., Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083), con l'ulteriore precisazione che, a questo fine, «assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura, posto che, in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore, e quel connotato di pericolosità per l'ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge» (così Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; in senso esattamente conforme cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato, Rv. 271585; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv. 265282; Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015, Banev, Rv. 265281; Sez. 5, n. 44369 del 24/10/2014, Robusti, Rv. 262920; Sez. 2, n. 26763 del 19/06/2013, Leuzzi, Rv. 256650; Sez. 1, Sentenza n. 6933 del 10/12/1997, dep. 14/02/1998, Rv. 209608; da ultimo v. Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Bruno, non mass. nonché Sez. 2, n. 25208 del 18/05/2022, Regina, non mass.). Si è anche osservato che «solo con la creazione di una struttura permanente volta alla commissione di una serie indel:erminata di reati l'associazione diviene operativa e si realizza la situazione di pericolo per l'interesse tutelato dalla norma che giustifica l'incrimina zione, nascendo il pericolo di lesione dell'interesse penalmente tutelato. Di regola, il luogo in cui si sorge una struttura che sia in grado di assicurare un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato coincide con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero nel luogo in cui si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operatività della struttura e quindi della societas sceleris» (così Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, 13ilali Bilali, Rv. 267635; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 1, n. 22838 del 05/05/2022, confl. compet., non mass. nonché Sez. 3, n. 16579 del 11/01/2022, Bonifacio, non mass. sul punto). Nel caso di specie, deve evidenziarsi che la contestazione localizza l'attività dell'associazione de qua in Roma ed il Tribunale del riesame fa riferimento a detto territorio come base dell'organizzazione, nonché luogo ove si sono svolte le attività di programmazione e ideazione e dove è concentrata la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio di riferimento. In particolare, i giudici di merito, pur ricordando il carattere unitario della 'ndrangheta, così come venuto a delinearsi anche nell'evoluzione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, evidenziano come [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ricevuto l'autorizzazione dalla Provincia, avesse ideato e pianificato la locale a Roma, che dirigeva poi con [OSCURATO:PERSONA] (che ivi vi era già radicato), luogo In cui il sodalizio materialmente operava anche con riferimento alle azioni delittuose che commetteva (reati-fine) ed in cui poi avvenivano le riunioni ed i conferimenti di dote, mantenendosi contatti con le articolazioni radicate in Calabria tra cui, in particolare, quelle di Sinopoli e Cosoleto. Nella ricostruzione operata dall'ordinanza impugnata la locale romana„ totalmente "legittima" in quanto costituita previa autorizzazione della Provincia, aveva una sua piena autonomia operando nella Capitale dove venivano commessi i reati fine che ne erano la stessa ragione di sussistenza e dove veniva programmata e ideata l'associazione anche con riferimento al programma delittuoso principalmente volto all'inquinamento del tessuto economico-imprenditoriale. Si sono poi richiamati anche episodi, dettagliatamente ricostruiti, che dimostrano come il sodalizio si fosse costantemente manifestato nell'ambito locale romano anche con riferimento alla forza di intimidazione che gli derivava dall'essere una locale di ‘ndrangheta. In territorio romano risultano, pertanto, concretamente programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, nonché si è esteriorizzato il sodalizio attraverso l'esecuzione dei delitti programmati e l'esercizio della riserva di violenza di cui risulta portatore, così manifestandosi, secondo un criterio di effettività, l'operatività della struttura e, quindi, la messa in pericolo del bene protetto. 1.2. Né, al riguardo, assume rilievo, ai fini della proposta eccezione, per come correttamente evidenziato dal Tribunale, la pronuncia di questa Corte invocata dalla difesa (Sez. 2, n. 29189 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279854), poiché relativa ad un caso del tutto "inverso" rispetto a quello attuale: mentre infatti allora le cellule lombarde, satelliti di quella calabrese, erano amministrate e coordinate dal capo che viveva stabilmente in Calabria (e che si recava solo occasionalmente fuori Regione), nel caso in esame la locale romana, pur rinvenendo la sua legittimazione "mafiosa" nell'autorizzazione della Provincia, risulta diretta, amministrata e gestita a Roma ove vivevano [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ritenuti rispettivamente il promotore ed il direttore del sodalizio, ed ove gli stessi e i coindagati commettevano le azioni delittuose programmate (pag. 15). 1.3. A conferma della correttezza dell'opzione ermeneutica seguita, l'ordinanza impugnata ha fatto corretto riferimento ad una sentenza di questa Corte che, con riguardo al territorio laziale, ha riconosciuto l'esistenza e l'operatività della locale di Nettuno, succursale del locale di Guardavalle. Nella decisione il Collegio, riconoscendo la sussistenza del delitto di cui all'articolo 416- bis cod. pen. in riferimento alla suddetta articolazione territoriale, ha osservato come i Calace avessero continuato ad operare nel loro paese in Calabria, ma avessero anche trasferito, per necessità, il loro sistema associativo nel centro laziale, circostanza che, per quel che ora rileva, evidentemente non impediva di ritenere che il processo fosse correttamente radicato quanto agli aspetti inerenti alla competenza per territorio (Sez. 1, n. 13227 del 25/11/2020, dep. 8/04/2021, non mass.). Del resto, a seguire il ragionamento prospettato dalla difesa, si arriverebbe sostanzialmente a concludere che, fatta eccezione per il solo caso di cellule non regolari perché non autorizzate dalla provincia e dette per tale motivo "bastarde", per tutte le altre locali "legittime" (in senso mafioso) i conseguenti procedimenti dovrebbero essere celebrati davanti all'autorità giudiziaria calabrese nell'ambito di una sorta di competenza funzionale per "automatismo mafioso". Una tale soluzione stride, all'evidenza, con le ragioni che sono sottese alle regole attributive della competenza, caratterizzate dalla necessaria esistenza di un nesso di interdipendenza causale con il luogo ove si è realizzato il fatto di reato, assumendo in primis rilievo il luogo in cui si è verificata la lesione o la messa in pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice. Si tratta di disposizioni, quelle sulla competenza, che assicurano il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge stabilito dall'art. 25 Cost., che esige, salvo casi eccezionali espressamente tipizzati, un collegamento tra l'ufficio giudiziario ed i fatti penalmente rilevanti che incidono nell'ambito della comunità in cui lo stesso ufficio è istituito. Il predicato della "naturalità" assume, infatti, nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della "fisiologica" allocazione del processo nel /ocus commissi delicti. Per come affermato dalla Corte costituzionale, qualsiasi istituto processuale che producesse l'effetto di distrarre il processo dalla sua sede inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il processo giacché la celebrazione di "quel" processo in "quel" luogo risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella — più che tradizionale — per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati (C. cost., 5.4.2006, n. 168). 1.4. La difesa, a sostegno della eccezione di incompetenza, ha estrapolato alcuni brani di conversazioni intercettate o espressioni utili2:zate nell'ordinanza genetica senza confrontarsi con una diffusissima motivazione, immune da ogni vizio, neppure denunciato nel ricorso, nella quale sono stati indicati plurimi elementi dimostrativi della circostanza che la ideazione e programmazione del "locale" romano avvenne nella Capitale, ove poi operò il sodalizio e furono commessi la maggior parte dei reati-fine. Questa conclusione discende da una insindacabile ricostruzione in fatto della vicenda; va in proposito ricordato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Il ricorrente, in sostanza, ha denunciato la violazione della norma di legge in tema di competenza territoriale sulla base di una diversa e inammissibile ricostruzione del fatto, ma soprattutto invocando un principio di diritto non condivisibile, là dove ha censurato l'ordinanza impugnata per non avere il Tribunale considerato che "l'attività di promozione può svolgersi anche antecedentemente alla formazione del sodalizio di cui all'art. 416-bis c.p. anche se poi la punibilità come promotore sorge se e quando l'attività abbia contribuito effettivamente a far sorgere un'associazione mafiosa". La difesa, a supporto della propria tesi, ha anche citato un passo dell'ordinanza genetica ("ed era in quel periodo [tra il 26 giugno 2014 e il 10 settembre 2015] che l'indagato, ormai [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2014, aveva ottenuto l'incarico di costituire il locale di Roma. Poi aveva impiegato circa un anno per organizzarsi e per attuare il mandato ricevuto"). 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a