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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23680/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso; uditi altresì l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio del foro di Nola, per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, sempre per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi ai motivi del ricorso, si è associato alle richieste del co-difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale cittadino, con la quale era stata applicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416 bis, cod. pen. e 74, d.

P.R. n. 309/1990 (capi 1 e 12 della incolpazione provvisoria, con ruolo verticistico, in essere, rispettivamente dal 2017 e dal 2018, con condotte perduranti).

2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità e vizio della motivazione, sia con riferimento alle conversazioni di cui al RIT 1175/20, per non avere il pubblico ministero trasmesso i verbali di esecuzione delle operazioni di intercettazione, quanto alla riattivazione o alla installazione ex novo della relativa microspia per l'attuazione del decreto di esecuzione inerente al RIT citato.

Si contesta la risposta data dal Tribunale del riesame alla doglianza difensiva in quella sede avanzata, siccome frutto della omessa valutazione della richiesta formulata il 16/12/2021 e si rileva che, ad oggi, si avrebbe solo la prova di un decreto autorizzativo che rinvia ad altro in funzione di una ipotetica antecedente installazione della microspia.

Si tratterebbe, dunque, di un atto complesso, il cui contenuto sarebbe smentito, secondo la difesa, da una coeva richiesta del pubblico ministero di decreto autorizzativo di noleggio di una microspia.

Con lo stesso motivo, poi, si deducono analoghi vizi anche con riferimento al RIT 408/19, limitatamente alle conversazioni dal 29/7/2019 al 18/8/2019, che si ritengono inutilizzabili per assenza di motivazione dei decreti di proroga del 12/8/2019 e del 6/9/2019.

Richiamato e trascritto il contenuto delle argomentazioni articolate in sede di riesame, la difesa assume che il Tribunale le avrebbe esaminate in maniera estremamente semplicistica, avendo quel giudice mal interpretato la questione posta, con la quale non si era evidenziato un profilo di inefficacia della misura per omessa trasmissione degli atti, ma si era opposta la assenza del decreto di proroga, forse dovuta a un errore da parte dell'ufficio di Procura, rilevandosi una correzione operata a penna rispetto alla data indicata (29/7/2019) con altra (18/8/2019), allegazione che, secondo la difesa, conforterebbe la fondatezza dell'eccezione, con la quale si è rilevata l'assenza e non la mancata trasmissione del decreto, convenendo il deducente che, ove si fosse fatta questione di mancata trasmissione, la stessa avrebbe dovuto essere preceduta da una richiesta formulata all'ufficio del pubblico ministero.

Con un secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione è violazione di legge, quanto alla valutazione del compendio indiziario in ordine alla sussistenza dei reati associativi e al ruolo del [OSCURATO:PERSONA], assumendosi l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia siccome non effettuata secondo i criteri sanciti dalla giurisprudenza, non avendo i giudici del riesame neppure operato una ricostruzione della genesi dell'associazione e non avendo valutato i rilievi difensivi, con i quali si era inteso dimostrare il mancato riconoscimento da parte degli altri sodalizi di tale nuovo contesto criminale.

Ancora una volta, il deducente riporta il contenuto delle difese rassegnate in sede di riesame, per rilevare come il compendio indiziario e, in particolare, il contenuto delle captazioni, non consentisse di prospettare l'esistenza di un'autonoma associazione a delinquere, allegando gli atti contenenti le captazioni che dovrebbero documentare e comprovare gli assunti difensivi.

Sotto altro profilo, poi, censura la valutazione delle dichiarazioni etero accusatorie provenienti dal collaboratore di giustizia COSTABILE Antonio, per essere stati omessi i passaggi fondamentali di tale scrutinio: il Tribunale non avrebbe verificato l'attendibilità del dichiarante e valutato la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto dell'imputazione, l'indipendenza del propalante, la specificità del riferito e l'autonomia genetica delle chiamate stesse, onde verificare che esse non promanassero da identica fonte; e neppure specificato il distinguo tra chiamata diretta e de relato.

Quanto, poi, al contenuto delle accuse, la difesa rileva che la chiamata del COSTABILE nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe estremamente generica e certamente non convergente circa un presunto ruolo apicale, essendo stato l'indagato detenuto sino al maggio 2020.

Infine, la difesa effettua la valutazione di alcuni dialoghi intercettati, per evidenziare la illogicità della lettura datane dai giudici territoriali, evocando il vizio di travisamento probatorio e concludendo nel senso che nella ordinanza impugnata sarebbe stato operato un esame acritico della vicenda, attraverso la esposizione degli elementi d'accusa e senza un controllo incrociato tra le dichiarazioni accusatorie e il contenuto delle intercettazioni.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. Il Tribunale ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari inerenti alla utilizzabilità dei dialoghi intercettati, sia quanto al RIT 408/19, che avuto riguardo al RIT 1175/20, rilevando: quanto al primo profilo (sollevato in relazione alla mancanza del decreto di proroga per il periodo 29/7-12/8/2019), che il sesto decreto non era effettivamente allegato, ma la difesa non ne aveva fatto richiesta, essendo stato trasmesso al Tribunale lo stesso materiale esaminato dal GIP, con conseguente non prospettabilità di un profilo di inutilizzabilità del risultato intercettativo; quanto al secondo (riattivazione di microspia già installata in assenza del decreto autorizzativo e del verbale di installazione), che il pubblico ministero, nella relativa richiesta, aveva operato un espresso riferimento alla "riattivazione" della microspia già installata nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], cosicché doveva inferirsene l'avvenuta autorizzazione giudiziale della modalità richiesta, rimanendo del tutto irrilevante se e a quale titolo la microspia fosse stata installata, atteso che la nuova autorizzazione avrebbe comunque consentito una nuova installazione.

In ogni caso, ha continuato il Tribunale, le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico necessario per eseguire le intercettazioni costituiscono attività materiale di competenza della polizia giudiziaria.Quanto al quadro indiziario, quel giudice ha ritenuto la gravità degli elementi tratti dal compendio esaminato e verificata la esistenza, dal 2017 all'attualità, nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio di Napoli, di un nuovo sodalizio di tipo camorristico (clan [OSCURATO:PERSONA]), sorto nel dicembre del 2017 allorché, scarcerato [OSCURATO:PERSONA] Francesco, già inserito insieme a altri familiari nel clan FORMICOLA, appreso da questi di una relazione instaurata dalla donna alla quale era legato sentimentalmente con tale SAVINO Giuseppe, egli aveva deciso di costituire un autonomo gruppo, acquisendo il controllo delle attività illecite (prima fra tutte quella del narcotraffico) in quel rione napoletano, ponendo in essere una vera e propria offensiva nei confronti della famiglia FORMICOLA, i cui componenti erano stati costretti di fatto ad abbandonare quel territorio.

Il nuovo gruppo era stato diretto dal citato [OSCURATO:PERSONA] Francesco sino al suo nuovo arresto il 5/4/2019, quindi da altri familiari e, infine, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gli elementi indiziari erano costituiti dalle propalazioni di alcuni collaboratori (NUNZIATO Gaetano, GALLO Luigi, D'AMICO Umberto, BASELICE Daniele e, soprattutto, COSTABILE Antonio).

Lo scenario descritto dai propalanti, ampiamente richiamato nell'ordinanza impugnata, era riscontrato dal contenuto dei dialoghi intercettati, richiamati per stralcio nel provvedimento, dai quali si era ricavato un quadro di azioni violente poste in essere ai danni dei componenti del clan FORMICOLA.

Quei giudici hanno poi esposto gli specifici elementi gravemente indizianti il doppio ruolo associativo dell'indagato: grazie alle intercettazioni ambientali captate a partire dal maggio 2020, allorché il [OSCURATO:PERSONA], scarcerato e in stato di detenzione domiciliare, era subentrato nella direzione del gruppo a causa dello stato detentivo del fratello Francesco e della latitanza del fratello Vincenzo, il Tribunale ha ricostruito la condotta dell'indagato, sia in relazione alla associazione camorristica, che avuto riguardo allo specifico settore degli stupefacenti, il suo coinvolgimento essendo in particolare emerso da un dialogo con SANTANASTASIA Vincenzo e da un altro con tale Mario.

Il Tribunale ha precisato che alle conversazioni richiamate e ritenute pregne di elementi gravemente indizianti se ne aggiungevano molte altre di contenuto parimenti rilevante richiamate nell'ordinanza genetica che non lasciavano dubbi sia quanto al pieno coinvolgimento dell'indagato, che in ordine al suo ruolo verticistico.

Ha, poi, ritenuto la piena attendibilità del propalante COSTABILE, posta in discussione dalla difesa, poiché le sue dichiarazioni erano riscontrate proprio dal contenuto delle conversazioni intercettate, sia quanto alle origini della scissione, dalla quale era nata la nuova associazione, che con riferimento al traffico degli stupefacenti e ai ruoli rivestiti dagli indagati.

3. Il primo motivo è infondato.

Il Tribunale ha affrontato l'esame di entrambe le questioni preliminari, rilevando, quanto alla prima, che il decreto di proroga (il sesto) relativo al periodo 29/7-12/8/2019 non era stato effettivamente trasmesso al Tribunale ma, del resto, neppure al GIP, cosicché non poteva verificarsi alcuna inutilizzabilità o nullità assoluta e insanabile del risultato intercettativo, non avendo la difesa formulato tempestiva richiesta di ostensione.

Sul punto, questa Corte ha già precisato, da un lato, che la perdita di efficacia dell'ordinanza, prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consegue soltanto al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta della misura, mentre non opera quando l'omesso invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al giudice per le indagini preliminari (sez. 1, n. 29036 del 6/2/2018, Scordio, Rv. 273296) e, specificatamente, che la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. (sez. 3, n. 19101 del 7/3/2013, D., Rv. 255117), sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (sez. 4, n. 18802 del 21/3/2017, Semi/la, Rv. 269944; sez. 6, n. 7521 del 24/1/2013, Cerbasio, Rv. 254586; n. 51667 del 30/10/2014, Lamrafeh, Rv. 261666).

Su questo la stessa difesa ha convenuto, rilevando che la questione era stata posta sotto altro aspetto.

Tuttavia, tale impostazione (vale a dire il "sospetto" che manchi del tutto il decreto di che trattasi) presuppone la completa disponibilità degli atti e, in definitiva, l'attivazione da parte del soggetto che formula la eccezione al fine di ottenerne l'ostensione da parte dell'ufficio di Procura competente.

Nella specie, invece, la difesa si è limitata anche in questa sede a riformulare i propri sospetti, basati su mere congetture (quali la correzione della data indicata nella richiesta di proroga) che, in quanto tali, non possono fondare la questione riproposta con il motivo di ricorso.

L'eccezione relativa alla riattivazione di una microspia, inoltre, è stata esaminata correttamente dal giudice del riesame che, in via conclusiva e assorbente, ha peraltro rilevato, ancora una volta, che la difesa non aveva ottemperato all'onere di richiedere l'ostensione del decreto originario che aveva autorizzato l'installazione del supporto captativo, ai fini d'interesse giovando la circostanza che il pubblico ministero nella richiesta aveva esplicitamente parlato di "riattivazione" di una microspia, la cui collocazione era stata dunque con tutta evidenza già autorizzata, cosicché di nessun pregio poteva ritenersi la circostanza che la stessa fosse stata collocata per la prima volta o semplicemente riattivata.

Ancora una volta, si rileva che la difesa ha svolto le sue argomentazioni sulla scorta di un ragionamento congetturale derivato dalla richiesta di noleggio ex novo di tale supporto.

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

In tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

Pertanto, con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice della cautela e del tribunale del riesame, essendo esso circoscritto all'esame dell'atto impugnato onde verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo (sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438).

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

5. Nella specie, le doglianze del ricorrente si risolvono nella rappresentazione di divergenti valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria come accertata dal Tribunale del riesame, peraltro rappresentate con la tecnica del rimando, anche grafico, alle memorie depositate in sede di riesame.

Esse sono state valutate dal Tribunale che ne ha infatti affrontato i relativi temi posti dalla difesa, ritenendoli infondati con motivazione del tutto congrua, non contraddittoria, né manifestamente illogica, oltre che coerente con il consistente materiale intercettativo esaminato, alla stregua del quale ha condotto anche la verifica dell'attendibilità del collaboratore COSTABILE.

Deve, infatti, ricordarsi che, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore di giustizia, sempre che tale dichiarazione abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto (sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Fiore, Rv. 269987; sez.

F., n. 32779 del 13/8/2012, Lavitola, Rv. 253489, in cui si è precisato che, ai fini dell'adozione di misura cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o dal coimputato del medesimo reato o da persona indagata in procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, e la relativa dimostrazione, attesa la fase incidentale in cui è effettuata, deve essere orientata ad acquisire non la certezza ma l'elevata probabilità di colpevolezza del chiamato).

Nella specie, il Tribunale ha sì richiamato le dichiarazioni del COSTABILE, ma ha soprattutto valorizzato il contenuto dell'imponente materiale intercettativo che a quelle propalazioni aveva dato consistente conferma.

Quanto, poi, al contenuto dei dialoghi intercettati, la interpretazione dei giudici territoriali, siccome logica e non contraddittoria, si riduce a questione di fatto, insindacabile in questa sede, come ormai definitivamente stabilito dal diritto vivente (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv.263715; e, anche successivamente, sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

Peraltro, nel ricorso si rilevano anche delle imprecisioni quanto al contenuto del provvedimento impugnato, non risultando che il Tribunale non abbia considerato lo stato detentivo dell'indagato sino a maggio 2020, avendo, al contrario, espressamente dato atto di ciò al §7 di pag. 13 dello stesso.

6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso; uditi altresì l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio del foro di Nola, per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, sempre per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi ai motivi del ricorso, si è associato alle richieste del co-difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale cittadino, con la quale era stata applicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416 bis, cod. pen. e 74, d. P.R. n. 309/1990 (capi 1 e 12 della incolpazione provvisoria, con ruolo verticistico, in essere, rispettivamente dal 2017 e dal 2018, con condotte perduranti). 2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità e vizio della motivazione, sia con riferimento alle conversazioni di cui al RIT 1175/20, per non avere il pubblico ministero trasmesso i verbali di esecuzione delle operazioni di intercettazione, quanto alla riattivazione o alla installazione ex novo della relativa microspia per l'attuazione del decreto di esecuzione inerente al RIT citato. Si contesta la risposta data dal Tribunale del riesame alla doglianza difensiva in quella sede avanzata, siccome frutto della omessa valutazione della richiesta formulata il 16/12/2021 e si rileva che, ad oggi, si avrebbe solo la prova di un decreto autorizzativo che rinvia ad altro in funzione di una ipotetica antecedente installazione della microspia. Si tratterebbe, dunque, di un atto complesso, il cui contenuto sarebbe smentito, secondo la difesa, da una coeva richiesta del pubblico ministero di decreto autorizzativo di noleggio di una microspia. Con lo stesso motivo, poi, si deducono analoghi vizi anche con riferimento al RIT 408/19, limitatamente alle conversazioni dal 29/7/2019 al 18/8/2019, che si ritengono inutilizzabili per assenza di motivazione dei decreti di proroga del 12/8/2019 e del 6/9/2019. Richiamato e trascritto il contenuto delle argomentazioni articolate in sede di riesame, la difesa assume che il Tribunale le avrebbe esaminate in maniera estremamente semplicistica, avendo quel giudice mal interpretato la questione posta, con la quale non si era evidenziato un profilo di inefficacia della misura per omessa trasmissione degli atti, ma si era opposta la assenza del decreto di proroga, forse dovuta a un errore da parte dell'ufficio di Procura, rilevandosi una correzione operata a penna rispetto alla data indicata (29/7/2019) con altra (18/8/2019), allegazione che, secondo la difesa, conforterebbe la fondatezza dell'eccezione, con la quale si è rilevata l'assenza e non la mancata trasmissione del decreto, convenendo il deducente che, ove si fosse fatta questione di mancata trasmissione, la stessa avrebbe dovuto essere preceduta da una richiesta formulata all'ufficio del pubblico ministero. Con un secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione è violazione di legge, quanto alla valutazione del compendio indiziario in ordine alla sussistenza dei reati associativi e al ruolo del [OSCURATO:PERSONA], assumendosi l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia siccome non effettuata secondo i criteri sanciti dalla giurisprudenza, non avendo i giudici del riesame neppure operato una ricostruzione della genesi dell'associazione e non avendo valutato i rilievi difensivi, con i quali si era inteso dimostrare il mancato riconoscimento da parte degli altri sodalizi di tale nuovo contesto criminale. Ancora una volta, il deducente riporta il contenuto delle difese rassegnate in sede di riesame, per rilevare come il compendio indiziario e, in particolare, il contenuto delle captazioni, non consentisse di prospettare l'esistenza di un'autonoma associazione a delinquere, allegando gli atti contenenti le captazioni che dovrebbero documentare e comprovare gli assunti difensivi. Sotto altro profilo, poi, censura la valutazione delle dichiarazioni etero accusatorie provenienti dal collaboratore di giustizia COSTABILE Antonio, per essere stati omessi i passaggi fondamentali di tale scrutinio: il Tribunale non avrebbe verificato l'attendibilità del dichiarante e valutato la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto dell'imputazione, l'indipendenza del propalante, la specificità del riferito e l'autonomia genetica delle chiamate stesse, onde verificare che esse non promanassero da identica fonte; e neppure specificato il distinguo tra chiamata diretta e de relato. Quanto, poi, al contenuto delle accuse, la difesa rileva che la chiamata del COSTABILE nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe estremamente generica e certamente non convergente circa un presunto ruolo apicale, essendo stato l'indagato detenuto sino al maggio 2020. Infine, la difesa effettua la valutazione di alcuni dialoghi intercettati, per evidenziare la illogicità della lettura datane dai giudici territoriali, evocando il vizio di travisamento probatorio e concludendo nel senso che nella ordinanza impugnata sarebbe stato operato un esame acritico della vicenda, attraverso la esposizione degli elementi d'accusa e senza un controllo incrociato tra le dichiarazioni accusatorie e il contenuto delle intercettazioni. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il Tribunale ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari inerenti alla utilizzabilità dei dialoghi intercettati, sia quanto al RIT 408/19, che avuto riguardo al RIT 1175/20, rilevando: quanto al primo profilo (sollevato in relazione alla mancanza del decreto di proroga per il periodo 29/7-12/8/2019), che il sesto decreto non era effettivamente allegato, ma la difesa non ne aveva fatto richiesta, essendo stato trasmesso al Tribunale lo stesso materiale esaminato dal GIP, con conseguente non prospettabilità di un profilo di inutilizzabilità del risultato intercettativo; quanto al secondo (riattivazione di microspia già installata in assenza del decreto autorizzativo e del verbale di installazione), che il pubblico ministero, nella relativa richiesta, aveva operato un espresso riferimento alla "riattivazione" della microspia già installata nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], cosicché doveva inferirsene l'avvenuta autorizzazione giudiziale della modalità richiesta, rimanendo del tutto irrilevante se e a quale titolo la microspia fosse stata installata, atteso che la nuova autorizzazione avrebbe comunque consentito una nuova installazione. In ogni caso, ha continuato il Tribunale, le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico necessario per eseguire le intercettazioni costituiscono attività materiale di competenza della polizia giudiziaria.Quanto al quadro indiziario, quel giudice ha ritenuto la gravità degli elementi tratti dal compendio esaminato e verificata la esistenza, dal 2017 all'attualità, nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio di Napoli, di un nuovo sodalizio di tipo camorristico (clan [OSCURATO:PERSONA]), sorto nel dicembre del 2017 allorché, scarcerato [OSCURATO:PERSONA] Francesco, già inserito insieme a altri familiari nel clan FORMICOLA, appreso da questi di una relazione instaurata dalla donna alla quale era legato sentimentalmente con tale SAVINO Giuseppe, egli aveva deciso di costituire un autonomo gruppo, acquisendo il controllo delle attività illecite (prima fra tutte quella del narcotraffico) in quel rione napoletano, ponendo in essere una vera e propria offensiva nei confronti della famiglia FORMICOLA, i cui componenti erano stati costretti di fatto ad abbandonare quel territorio. Il nuovo gruppo era stato diretto dal citato [OSCURATO:PERSONA] Francesco sino al suo nuovo arresto il 5/4/2019, quindi da altri familiari e, infine, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gli elementi indiziari erano costituiti dalle propalazioni di alcuni collaboratori (NUNZIATO Gaetano, GALLO Luigi, D'AMICO Umberto, BASELICE Daniele e, soprattutto, COSTABILE Antonio). Lo scenario descritto dai propalanti, ampiamente richiamato nell'ordinanza impugnata, era riscontrato dal contenuto dei dialoghi intercettati, richiamati per stralcio nel provvedimento, dai quali si era ricavato un quadro di azioni violente poste in essere ai danni dei componenti del clan FORMICOLA. Quei giudici hanno poi esposto gli specifici elementi gravemente indizianti il doppio ruolo associativo dell'indagato: grazie alle intercettazioni ambientali captate a partire dal maggio 2020, allorché il [OSCURATO:PERSONA], scarcerato e in stato di detenzione domiciliare, era subentrato nella direzione del gruppo a causa dello stato detentivo del fratello Francesco e della latitanza del fratello Vincenzo, il Tribunale ha ricostruito la condotta dell'indagato, sia in relazione alla associazione camorristica, che avuto riguardo allo specifico settore degli stupefacenti, il suo coinvolgimento essendo in particolare emerso da un dialogo con SANTANASTASIA Vincenzo e da un altro con tale Mario. Il Tribunale ha precisato che alle conversazioni richiamate e ritenute pregne di elementi gravemente indizianti se ne aggiungevano molte altre di contenuto parimenti rilevante richiamate nell'ordinanza genetica che non lasciavano dubbi sia quanto al pieno coinvolgimento dell'indagato, che in ordine al suo ruolo verticistico. Ha, poi, ritenuto la piena attendibilità del propalante COSTABILE, posta in discussione dalla difesa, poiché le sue dichiarazioni erano riscontrate proprio dal contenuto delle conversazioni intercettate, sia quanto alle origini della scissione, dalla quale era nata la nuova associazione, che con riferimento al traffico degli stupefacenti e ai ruoli rivestiti dagli indagati. 3. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale ha affrontato l'esame di entrambe le questioni preliminari, rilevando, quanto alla prima, che il decreto di proroga (il sesto) relativo al periodo 29/7-12/8/2019 non era stato effettivamente trasmesso al Tribunale ma, del resto, neppure al GIP, cosicché non poteva verificarsi alcuna inutilizzabilità o nullità assoluta e insanabile del risultato intercettativo, non avendo la difesa formulato tempestiva richiesta di ostensione. Sul punto, questa Corte ha già precisato, da un lato, che la perdita di efficacia dell'ordinanza, prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consegue soltanto al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta della misura, mentre non opera quando l'omesso invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al giudice per le indagini preliminari (sez. 1, n. 29036 del 6/2/2018, Scordio, Rv. 273296) e, specificatamente, che la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. (sez. 3, n. 19101 del 7/3/2013, D., Rv. 255117), sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (sez. 4, n. 18802 del 21/3/2017, Semi/la, Rv. 269944; sez. 6, n. 7521 del 24/1/2013, Cerbasio, Rv. 254586; n. 51667 del 30/10/2014, Lamrafeh, Rv. 261666). Su questo la stessa difesa ha convenuto, rilevando che la questione era stata posta sotto altro aspetto. Tuttavia, tale impostazione (vale a dire il "sospetto" che manchi del tutto il decreto di che trattasi) presuppone la completa disponibilità degli atti e, in definitiva, l'attivazione da parte del soggetto che formula la eccezione al fine di ottenerne l'ostensione da parte dell'ufficio di Procura competente. Nella specie, invece, la difesa si è limitata anche in questa sede a riformulare i propri sospetti, basati su mere congetture (quali la correzione della data indicata nella richiesta di proroga) che, in quanto tali, non possono fondare la questione riproposta con il motivo di ricorso. L'eccezione relativa alla riattivazione di una microspia, inoltre, è stata esaminata correttamente dal giudice del riesame che, in via conclusiva e assorbente, ha peraltro rilevato, ancora una volta, che la difesa non aveva ottemperato all'onere di richiedere l'ostensione del decreto originario che aveva autorizzato l'installazione del supporto captativo, ai fini d'interesse giovando la circostanza che il pubblico ministero nella richiesta aveva esplicitamente parlato di "riattivazione" di una microspia, la cui collocazione era stata dunque con tutta evidenza già autorizzata, cosicché di nessun pregio poteva ritenersi la circostanza che la stessa fosse stata collocata per la prima volta o semplicemente riattivata. Ancora una volta, si rileva che la difesa ha svolto le sue argomentazioni sulla scorta di un ragionamento congetturale derivato dalla richiesta di noleggio ex novo di tale supporto. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Pertanto, con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice della cautela e del tribunale del riesame, essendo esso circoscritto all'esame dell'atto impugnato onde verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo (sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. 5. Nella specie, le doglianze del ricorrente si risolvono nella rappresentazione di divergenti valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria come accertata dal Tribunale del riesame, peraltro rappresentate con la tecnica del rimando, anche grafico, alle memorie depositate in sede di riesame. Esse sono state valutate dal Tribunale che ne ha infatti affrontato i relativi temi posti dalla difesa, ritenendoli infondati con motivazione del tutto congrua, non contraddittoria, né manifestamente illogica, oltre che coerente con il consistente materiale intercettativo esaminato, alla stregua del quale ha condotto anche la verifica dell'attendibilità del collaboratore COSTABILE. Deve, infatti, ricordarsi che, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore di giustizia, sempre che tale dichiarazione abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto (sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Fiore, Rv. 269987; sez. F., n. 32779 del 13/8/2012, Lavitola, Rv. 253489, in cui si è precisato che, ai fini dell'adozione di misura cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o dal coimputato del medesimo reato o da persona indagata in procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, e la relativa dimostrazione, attesa la fase incidentale in cui è effettuata, deve essere orientata ad acquisire non la certezza ma l'elevata probabilità di colpevolezza del chiamato). Nella specie, il Tribunale ha sì richiamato le dichiarazioni del COSTABILE, ma ha soprattutto valorizzato il contenuto dell'imponente materiale intercettativo che a quelle propalazioni aveva dato consistente conferma. Quanto, poi, al contenuto dei dialoghi intercettati, la interpretazione dei giudici territoriali, siccome logica e non contraddittoria, si riduce a questione di fatto, insindacabile in questa sede, come ormai definitivamente stabilito dal diritto vivente (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv.263715; e, anche successivamente, sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Peraltro, nel ricorso si rilevano anche delle imprecisioni quanto al contenuto del provvedimento impugnato, non risultando che il Tribunale non abbia considerato lo stato detentivo dell'indagato sino a maggio 2020, avendo, al contrario, espressamente dato atto di ciò al §7 di pag. 13 dello stesso. 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. c.p.p. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria p
Sentenza Cassazione n. 23680/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris