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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13958/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 337 e 582, 585 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela sia generico per reiterazione che manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto alla mancata applicazione in prevalenza delle attenuanti generiche sulla riconosciuta recidiva specifica reiterata (art. 69, ult. comma, cod. pen.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] D E P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 337 e 582, 585 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela sia generico per reiterazione che manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto alla mancata applicazione in prevalenza delle attenuanti generiche sulla riconosciuta recidiva specifica reiterata (art. 69, ult. comma, cod. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] D E P
Sentenza Cassazione n. 13958/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris