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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43164/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 12 febbraio 2019, la Corte di appello di quella stessa città ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto di un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica, commesso in data 8 gennaio 2014.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Apicella consta di due motivi, che denunciano: I.) la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione quanto alla notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello; II.) la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. L'eccezione processuale sollevata con il primo motivo è manifestamente infondata.

Dal consentito esame degli atti risulta che la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello venne effettuata presso il suo difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen. perché non fu possibile effettuarla presso il domicilio da lui eletto: tanto è in linea con l'insegnamento impartito dal diritto vivente secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod.proc.pen. (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772).

3.2. Il secondo motivo deduce un vizio non consentito.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione; donde, è sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) ovvero, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, all'assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440).Il rilievo che attinge la statuizione di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è generico, in quanto non si confronta la duplice ratio decidendi ad essa sottesa (ossia la tutt'altro che modesta offensività del fatto, posto che l'oggetto materiale del tentato furto era un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via, e l'abitualità del comportamento delittuoso dell'imputato, aduso a commettere reati contro il patrimonio, come comprovato da due precedenti specifici), e non consentito, in quanto proteso a suggerire una valutazione alternativa delle emergenze fattuali, siccome congruamente apprezzate da entrambi i giudici di merito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìl ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 12 febbraio 2019, la Corte di appello di quella stessa città ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto di un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica, commesso in data 8 gennaio 2014. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Apicella consta di due motivi, che denunciano: I.) la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione quanto alla notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello; II.) la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'eccezione processuale sollevata con il primo motivo è manifestamente infondata. Dal consentito esame degli atti risulta che la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello venne effettuata presso il suo difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen. perché non fu possibile effettuarla presso il domicilio da lui eletto: tanto è in linea con l'insegnamento impartito dal diritto vivente secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod.proc.pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772). 3.2. Il secondo motivo deduce un vizio non consentito. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione; donde, è sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) ovvero, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, all'assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440).Il rilievo che attinge la statuizione di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è generico, in quanto non si confronta la duplice ratio decidendi ad essa sottesa (ossia la tutt'altro che modesta offensività del fatto, posto che l'oggetto materiale del tentato furto era un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via, e l'abitualità del comportamento delittuoso dell'imputato, aduso a commettere reati contro il patrimonio, come comprovato da due precedenti specifici), e non consentito, in quanto proteso a suggerire una valutazione alternativa delle emergenze fattuali, siccome congruamente apprezzate da entrambi i giudici di merito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìl ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere
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