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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:749
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0098_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2023 – OM/Commissione (causa C‑98/23 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Procedura di selezione – Decisione di rigetto della candidatura del ricorrente e di nomina di un altro candidato – Posto di membro del comitato di esame della regolamentazione della Commissione europea – Obbligo di motivazione – Violazione dell’avviso di posto vacante – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Mezzi istruttori» Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Procedura di selezione – Modalità e contenuto delle prove d’esame – Prove orali – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, a), e 12] (v. punti 4 [13, 14, 16], 5) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) OM si fa carico delle proprie spese.

62023CO0098_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2023 – OM/Commissione (causa C‑98/23 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Procedura di selezione – Decisione di rigetto della candidatura del ricorrente e di nomina di un altro candidato – Posto di membro del comitato di esame della regolamentazione della Commissione europea – Obbligo di motivazione – Violazione dell’avviso di posto vacante – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Mezzi istruttori» Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Procedura di selezione – Modalità e contenuto delle prove d’esame – Prove orali – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, a), e 12] (v. punti 4 [13, 14, 16], 5) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) OM si fa carico delle proprie spese.
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