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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 24413/2026

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NZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; udito il difensore degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che,anche in qualità di sostituto processuale del difensore del coindagato [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, in accoglimento dei ricorsi, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27/01/2026, il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Napoli, ha parzialmente riformato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, emessa il precedente 10/06/2024, applicando: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di illecita cessione di sostanza stupefacenti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico (di cui al capo G); - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di illecita cessione di sostanz stupefacenti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico (di cui al capo G); - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico (di cui al capo D); - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di procurato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e di illecita cessione di sostanze stupefacenti, aggravati dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico (di cui ai capi E ed F); - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico (di cui al capo F); - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di procurato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico (di cui al capo E); - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, aggravato dalla 2finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico (di cui al capo F).

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], dei [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 'che hanno articolato i motivi di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 273 cod. proc. pen.

Sostiene, in specie, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe illegittimamente ritenuta configurabile l'aggravante della finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico in relazione al delitto di illecita cessione di stupefacenti, di cui al capo G, posto che, in tesi, non sussisterebbero elementi da cui inferire la sussistenza dell'elemento soggettivo, ossia del dolo diretto, inteso quale consapevolezza, in capo al soggetto agente, ti,(E che il proprio contributo, pur non rendendolo un affiliato, idoneo a favorire il perseguimento degli scopi criminali dell'associazione.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso in trattazione il difensore indicato si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Assume, in particolare, che, con la decisione impugnata, si sarebbe illogicamente affermata la sussistenza di esigenze di cautela correlate al pericolo di reiterazione, non essendosi in alcun modo argomentata l'attualità dello stesso, a fronte del tempo, non contenuto, trascorso dal verificarsi dei fatti.

2.3. Con il terzo motivo del ricorso de quo lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 275 e 275-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in punto di adeguatezza e di proporzionalità della misura cautelare applicata.

Rileva al riguardo che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe illegittimamente disposto il presidio custodiale massimamente afflittivo, non essendosi indicate le ragioni che ostavano, in concreto, all'adozione della misura 3autocustodiale, rafforzata dall'imposizione del sistema di controllo a distanza (cd. braccialetto elettronico).

2.4. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 416- bis.1 cod. pen. e di vizio di motivazione, in punto di ritenuta configurabilità dell'aggravante prevista dalla disposizione evocata.

Sostiene, in particolare, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuta configurabile l'aggravante della finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico in relazione al delitto di illecita cessione di stupefacenti, di cui al capo G, posto che dal compendio indiziario acquisito emergerebbe che il guadagno ottenuto attraverso lo svolgimento dell'illecita attività sia stato assai contenuto e, comunque, tale da non consentire il versamento mensile al coindagato [OSCURATO:PERSONA] del quantum stabilito per poter spacciare all'interno del rione Berlingieri; che il soggetto agente non risultava affiliato ad alcun clan di camorra e che non sussisterebbero elementi concreti per poter sostenere ragionevolmente che lo stesso avesse consapevolezza di recare ausilio, con la propria attività illecita, alla consorteria criminosa.

2.5. Con il secondo motivo del ricorso in trattazione, il citato difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Assume in proposito che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente ed immotivatamente affermata la sussistenza di esigenze di cautela correlai e al pericolo di condotte recidivanti, in quanto, in tesi, non si sarebbe tenuto conto né del lasso temporale trascorso dai fatti, né dell'assenza di successive segnalazioni per fatti di reato, né, infine, dell'attività lavorativa lecita medio tempore intrapresa dal soggetto agente.

2.6. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), )cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 416- bis.1 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta configurabilità dell'aggravante prevista dalla disposizione evocata.Sostiene, in particolare, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuta configurabile l'aggravante della finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico in relazione al delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui al capo D, atteso che, per il contenuto eminentemente personale delle captazioni, non emergerebbero, in tesi, elementi da cui inferire che la condotta del soggetto agente fosse animata da dolo specifico e, quindi, dalla precipua volontà di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo.

2.7. Con il secondo motivo del ricorso de quo il difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di gravità tale da rendere necessaria l'applicazione del più gravoso dei vincoli custodiali.

Assume in proposito che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbero illegittimamente ed illogicamente ritenute sussistenti esigenze preventive correlate al pericolo di reiterazione, contenibili con il solo presidio carcerario, in quanto non sarebbe stato valorizzato il cd. tempo silente trascorso dai fatti e non si sarebbe in alcun modo argomentata l'apprezzata inadeguatezza di vincoli coercitivi meno afflittivi di quello imposto.

2.8. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico, di cui al capo F. Sostiene che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente giunti a tale conclusione, in quanto gli elementi indiziari desunti dall'attività captativa risulterebbero vaghi e si risolverebbero, di fatto, in una sola conversazione intercorsa tra il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e un tale Genny, non meglio identificato, in cui si farebbe menzione di un debito contratto dal primo con l'indagato per una fornitura di droga, ancorché il contenuto di tale interlocuzione sia tutt'altro che chiaro, a causa dell'utilizzo di un linguaggio criptico e l'individuazione nel creditore di [OSCURATO:PERSONA] sia frutto di un ragionamento presuntivo, che, peraltro, contrasterebbe con la circostanza che 5suo fratello [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato, in precedenza, per l'appartenenza ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, collegata al diverso clan camorristico della cd.

Vannella-Grassi.

Aggiunge, inoltre, che, per l'assoluta genericità degli elementi inferiti dall'attività d'intercettazione, non sarebbe legittima la ritenuta configurabilità, sul piano indiziario, della circostanza aggravante della finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico che, avendo natura soggettiva, postula che il soggetto agente operi al fine di contribuire all'attività di una consorteria di matrice camorristica.

2.9. Con il secondo motivo del ricorso in trattazione il difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta configurabilità dell'aggravante prevista dalla disposizione evocata, con riguardo al delitto di procurato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui al capo E. Assume, in particolare, che, con la decisione del Tribunale del riesame, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuta configurabile l'indicata aggravante ad effetto speciale in relazione al delitto citato, atteso che, per il contenuto eminentemente personale delle captazioni, non emergerebbero, in tesi, elementi da cui inferire che la condotta dell'agente fosse animata da dolo specifico e, quindi, dalla precipua volontà di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo.

2.10. Con il terzo motivo del ricorso de quo ci si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di intensità tale da rendere necessaria l'applicazione del più afflittivo dei vincoli custodiali.

Si osserva che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbero illegittimamente ed immotivatamente ritenute sussistenti esigenze preventive connesse al pericolo di condotte recidivanti, contenibili solo con il presidio restrittivo intramurario, in quanto non sarebbe stato valorizzato il cd. tempo silente trascorso dai fatti e non si sarebbe in alcun modo argomentata l'apprezzata inadeguatezza di vincoli coercitivi di diversa natura.

62.11. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico, di cui al capo F. Sostiene, in particolare, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente pervenuti a tale conclusione, in quanto gli elementi indiziari scaturiti dall'attività captativa risulterebbero vaghi e, comunque, indicativi di contatti con l'indagato - intermediario nell'attività di fornitura di stupefacenti - arrestatisi prima della soglia del tentativo punibile, mentre quelli di fonte dichiarativa, provenienti dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e che descrivono il predetto come "uomo di fiducia" di [OSCURATO:PERSONA] nel rione Berlingieri, non riguarderebbero specificamente i traffici di droga, afferirebbero ad un periodo antecedente a quello in cui si collocano i fatti in contestazione, non terrebbero conto delle più recenti alleanze tra i clan di camorra che si contendono il controllo del territorio metropolitano, avrebbero natura "de relato"e risulterebbero privi di riscontri.

Aggiunge, inoltre, che, alla luce dell'estrema genericità degli elementi tratti dall'attività captativa, non sarebbe legittima la ritenuta configurabilità, sul piano indiziario, dell'aggravante della finalità agevolatrice di un'organizzazione di tipo camorristico che, avendo natura soggettiva, postula che il soggetto agente operi al fine di contribuire all'attività di una consorteria di matrice camorristica.

2.12. Con il secondo motivo del ricorso il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di esigenze di cautela di intensità tale da rendere necessaria l'applicazione del più gravoso dei vincoli custodiali.

Assume che, con la decisione impugnata, si sarebbero illegittimamente ed immotivatamente ritenute sussistenti esigenze preventive, correlate al pericolo di reiterazione, contenibili con il solo presidio carcerario, atteso che non sarebbe stato valorizzato il cd. tempo silente trascorso dai fatti (cinque anni) e dall'ultima condanna per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo camorristico (dodici anni) e non si sarebbe, in alcun modo, argomentata l'apprezzata inadeguatezza di vincoli coercitivi meno afflittivi di quello imposto.

72.13. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 416- bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta configurabilità dell'aggravante prevista dalla disposizione evocata.

Sostiene, in particolare, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuta configurabile l'aggravante della finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico in relazione al delitto di procurato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui al capo E, in quanto, in assenza di intercettazioni valevoli ad attestarlo, non vi sarebbe prova alcuna del fatto che la condotta del soggetto agente fosse animata da dolo specifico e, quindi, dalla precipua volontà di favorire ovvero di facilitare, con il delitto perpetrato, l'attività del gruppo.

2.14. Con il secondo motivo del presente ricorso il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di gravità tale da rendere necessaria l'applicazione del vincolo autocustodiale.

Assume al riguardo che, con la decisione impugnata, si sarebbero illegittimamente ed illogicamente ritenute sussistenti esigenze preventive, connesse al pericolo di condotte recidivanti, contenibili solo con un presidio di natura custodiale, in quanto non sarebbe stato valorizzato il cd. tempo silente trascorso dai fatti e non si sarebbe in alcun modo argomentata l'apprezzata inadeguatezza di vincoli coercitivi di diversa natura.

2.15. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico, di cui al capo F. Sostiene, in specie, che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente giunti a tale conclusione, atteso che gli elementi desunti dall'attività di captazione non avrebbero consentito né di 8individuare in [OSCURATO:PERSONA] l'utilizzatore di una delle utenze mobili intercettate, formalmente intestata a sua madre, né di attribuire alle conversazioni, tra presenti e telefoniche, oggetto di captazione il significato illustrato nel provvedimento restrittivo, non consentendo il linguaggio criptico impiegato dab-L_ (C LLD ( di attribuire ragionevolmente al predetto la qualifica di fornitore del coindagato [OSCURATO:PERSONA], mercè la mediazione dell'altro coindagato [OSCURATO:PERSONA] rza no.

Aggiunge, poi, che, in ragione dell'evidenziata genericità degli elementi tratti dalle captazioni, sarebbe illegittima anche la ritenuta configurabilità, sul piano indiziario, dell'aggravante, di natura soggettiva, della finalità agevolatrice di un'organizzazione camorristica, stante l'assoluta carenza di fattori indicativi della circostanza che l'attività di fornitura di stupefacenti in favore di spacciatori "al minuto" fosse svolta da soggetto che operava onde favorire una consorteria di tal genere.

2.16. Con il secondo motivo del ricorso in oggetto/ il predetto patrocinatore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di esigenze di cautela di intensità tale da rendere necessaria l'applicazione del più gravoso dei vincoli custodiali.

Rileva che, con la decisione impugnata, si sarebbero illegittimamente ed immotivatamente ritenute sussistenti esigenze preventive correlate al pericolo di reiterazione, contenibili con il solo presidio carcerario, atteso che non sarebbe stato valorizzato il cd. tempo silente trascorso dai fatti (cinque anni) e dall'ultima condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e non si sarebbe, in alcun modo, argomentata l'apprezzata inadeguatezza di vincoli coercitivi meno afflittivi di quello imposto.

3. L'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha depositato inoltre, in data 14/05/2026, una memoria difensiva ad integrazione e supporto degli argomenti spesi nel ricorso in precedenza proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati per le ragioni che, di seguito, si espongono.

92. Rileva innanzitutto il Collegio che, coincidendo in buona sostanza il compendio indiziario illustrato nell'ordinanza impugnata con gli esiti dell'attività di captazione telefonica e ambientale svolta in fase investigativa, si rende necessaria, in questa sede, una precisazione preliminare, funzionale ad orientare la valutazione delle molteplici doglianze incentrate sul significato attribuito alle interlocuzioni, avvenute, quasi sempre con l'utilizzo di un linguaggio criptico o cifrato, tra gli indagati o tra questi e terze persone allo stato non identificate.

Orbene, costituisce autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte - cui il Collegio intende conformarsi - quello secondo cui «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (così: Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).

3. Sempre in via preliminare deve, altresì, evidenziarsi, con riguardo all'aggravante della finalità agevolatrice di un'organizzazione di tipo camorristico, riconosciuta in relazione a ciascuno dei delitti oggetto di contestazione, che costituisce, da tempo, consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità quello consacrato nel principio, formulato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe» (così: Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734- 01).

4. Tanto premesso, osserva il Collegio che quanto sopra evidenziato in ordine al controllo effettuabile, in sede di legittimità, sul significato attribuito dai giudici della cautela alle conversazioni captate porta a ritenere destituite di fondamento le doglianze involgenti l'affermata sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo F, prospettate, sub specie di inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione, con il primo motivo dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

E invero, il Tribunale del riesame, nell'accogliere l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, ha compiutamente argomentato la ritenuta sussistenza, 10nei confronti dei predetti indagati, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti.

In particolare, i giudici cautelari hanno vagliato il tema alle pagg. 11-17 dell'ordinanza impugnata, corredando la decisione assunta di un solido apparato argomentativo, illustrativo dei diversi ruoli svolti, nella complessa vicenda delittuosa, da ciascuno degli indagati, a fronte del quale le censure dedotte risultano insuscettibili di positivo apprezzamento.

D'altro canto, non può non rilevarsi che, in presenza di un quadro indiziario sostanzialmente coincidente con le risultanze dell'attività captativa svolta, di per sé non necessitanti di riscontri estrinseci, le doglianze fatte valere con i motivi di ricorso de quibus si risolvono, di fatto, in un'irricevibile sollecitazione a rivalutare il materiale intercettivo, attività notoriamente interdetta alla Suprema Corte.

5. Le considerazioni svolte preliminarmente in ordine alla natura giuridica dell'aggravante ad effetto speciale della finalità agevolatrice di un'organizzazione di tipo camorristico, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., portano a ritenere manifestamente infondate le doglianze ad essa relative, prospettate, sub specie di violazione di legge e di vizio di motivazione, con il primo motivo dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e con il primo e il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva, infatti, che il Tribunale del riesame, in sede di appello cautelare, ha correttamente ed esaustivamente argomentato la ritenuta configurabilità dell'indicata circostanza rispetto a ciascuno dei delitti rispettivamente ascritti agli indagati.

Nello specifico, i giudici della cautela hanno affrontato il tema partitamente, vagliandolo alle pagg. 22-24 dell'ordinanza impugnata rispetto agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali è ascritto il delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, di cui al capo G, alla pag. 10 di tale ordinanza rispetto all'indagato [OSCURATO:PERSONA], cui è ascritto il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui al capo D, alle pagg. 10 e 18 della stessa rispetto all'indagato [OSCURATO:PERSONA], cui sono ascritti i delitti di procurato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e di illecita cessione di sostanze stupefacente, di cui ai capi E ed F, alla pag. 18 dell'ordinanza genetica rispetto all'indagato [OSCURATO:PERSONA], cui è ascritto il delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, di cui al capo F, alla pag. 10 del provvedimento de quo rispetto all'indagata [OSCURATO:PERSONA], cui è ascritto il delitto di procurato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di 11cui al capo E ed alla pag. 18 dell'ordinanza rispetto all'indagato [OSCURATO:PERSONA], cui è ascritto il delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, di cui al capo F. Orbene, rispetto al logico e coerente impianto argomentativo posto a corredo della menzionata statuizione, le censure dedotte dagli indagati con i motivi di ricorso dianzi indicati non colgono nel segno.

Ciò perché risulta intrinsecamente generica la doglianza fatta valere con il primo motivo del ricorso azionato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non essendosi esplicitate le ragioni per le quali, a fronte di un quadro indiziario legittimante tale conclusione, si vuole sia stata erroneamente riconosciuta l'aggravante de qua.,11- Li L t LA t LiE invero, nel corso delle conversazioni captate, e tra di essi il predetto - hanno fatto, più volte, esplicito riferimento alla "mesata" da versare ai referenti del clan Licciardi, egemone in zona, per poter svolgere liberamente l'attività di spaccio.

Né appaiono meritevoli di miglior sorte le analoghe doglianze dedotte con il primo motivo dei ricorsi presentati, rispettivamente, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e con il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Si ritiene, infatti, che, a fronte di un argomentato del Tribunale del riesame caratterizzato, sul punto, da linearità, coerenza ed evidente logicità, risultato, peraltro, in linea con il principio di diritto sopra riportato, si sia, di fatto, sollecitata, attraverso le doglianze articolate con i motivi di ricorso de quibus, un'inammissibile rivalutazione del compendio indiziario, di cui si è auspicata una lettura alternativa a quella privilegiata dai giudici della cautela.

È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito o cautelari, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto.

6. Manifestamente infondate sono, infine, le doglianze dedotte con il secondo e con il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e con il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si lamenta, sub specie di inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza di esigenze di cautela di intensità tale da rendere necessario 12l'assoggettamento di ciascuno degli indagati alle misure custodiali loro rispettivamente applicate.

E invero, ritiene il Collegio che i giudici della cautela, a fronte della duplice presunzione relativa che assiste "ex lege" l'aggravante ad effetto speciale ritenuta indiziariamente configurabile in ordine ai delitti oggetto di contestazione provvisoria, abbiano argomentato, in maniera congrua, lineare e tutt'altro che illogica, il mancato superamento, rispetto a tutti gli indagati, di quella attinente alla sussistenza delle esigenze preventive e il superamento, rispetto alla sola indagata [OSCURATO:PERSONA], di quella afferente all'adeguatezza al loro contenimento del solo presidio custodiale intramurario.

In particolare, il Tribunale del riesame ha confutato puntualmente le deduzioni difensive imperniate sul tempo trascorso dai fatti, che si vuole abbia deprivato il pericolo di condotte recidivanti del necessario requisito dell'attualità, evidenziando, con precipuo riguardo a ciascun indagato, che i gravi e recenti precedenti penali esistenti a carico dei più e la negativa personalità della totalità di essi valevano ad attualizzare le esigenze stesse e che la loro allarmante intensità rendeva necessaria l'adozione del più gravoso dei presidi custodiali, attenuabile nella misura degli arresti domiciliari nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], in adesione alla richiesta in tal senso precedentemente avanzata del pubblico ministero.

Quanto testé posto in rilievo rende palese l'infondatezza delle doglianze fatte valere con i motivi in disamina, non riscontrandosi né i dedotti vizi motivazionali, né, tantomeno, la prospettata inosservanza delle norme processuali menzionate, che risultano, per converso, applicate in conformità all'ermeneusi effettuatane dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuno dei ricorrenti versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 22/05/2026 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Emanu0 pi a I vo `--1:7•C-J, Ì LLI , v 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; udito il difensore degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che,anche in qualità di sostituto processuale del difensore del coindagato [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, in accoglimento dei ricorsi, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27/01/2026, il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Napoli, ha parzialmente riformato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, emessa il precedente 10/06/2024, applicando: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di illecita cessione di sostanza stupefacenti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico (di cui al capo G); - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di illecita cessione di sostanz stupefacenti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico (di cui al capo G); - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico (di cui al capo D); - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di procurato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e di illecita cessione di sostanze stupefacenti, aggravati dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico (di cui ai capi E ed F); - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico (di cui al capo F); - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di procurato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico (di cui al capo E); - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, aggravato dalla 2finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico (di cui al capo F). 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], dei [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 'che hanno articolato i motivi di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 273 cod. proc. pen. Sostiene, in specie, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe illegittimamente ritenuta configurabile l'aggravante della finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico in relazione al delitto di illecita cessione di stupefacenti, di cui al capo G, posto che, in tesi, non sussisterebbero elementi da cui inferire la sussistenza dell'elemento soggettivo, ossia del dolo diretto, inteso quale consapevolezza, in capo al soggetto agente, ti,(E che il proprio contributo, pur non rendendolo un affiliato, idoneo a favorire il perseguimento degli scopi criminali dell'associazione. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso in trattazione il difensore indicato si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Assume, in particolare, che, con la decisione impugnata, si sarebbe illogicamente affermata la sussistenza di esigenze di cautela correlate al pericolo di reiterazione, non essendosi in alcun modo argomentata l'attualità dello stesso, a fronte del tempo, non contenuto, trascorso dal verificarsi dei fatti. 2.3. Con il terzo motivo del ricorso de quo lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 275 e 275-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in punto di adeguatezza e di proporzionalità della misura cautelare applicata. Rileva al riguardo che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe illegittimamente disposto il presidio custodiale massimamente afflittivo, non essendosi indicate le ragioni che ostavano, in concreto, all'adozione della misura 3autocustodiale, rafforzata dall'imposizione del sistema di controllo a distanza (cd. braccialetto elettronico). 2.4. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 416- bis.1 cod. pen. e di vizio di motivazione, in punto di ritenuta configurabilità dell'aggravante prevista dalla disposizione evocata. Sostiene, in particolare, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuta configurabile l'aggravante della finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico in relazione al delitto di illecita cessione di stupefacenti, di cui al capo G, posto che dal compendio indiziario acquisito emergerebbe che il guadagno ottenuto attraverso lo svolgimento dell'illecita attività sia stato assai contenuto e, comunque, tale da non consentire il versamento mensile al coindagato [OSCURATO:PERSONA] del quantum stabilito per poter spacciare all'interno del rione Berlingieri; che il soggetto agente non risultava affiliato ad alcun clan di camorra e che non sussisterebbero elementi concreti per poter sostenere ragionevolmente che lo stesso avesse consapevolezza di recare ausilio, con la propria attività illecita, alla consorteria criminosa. 2.5. Con il secondo motivo del ricorso in trattazione, il citato difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Assume in proposito che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente ed immotivatamente affermata la sussistenza di esigenze di cautela correlai e al pericolo di condotte recidivanti, in quanto, in tesi, non si sarebbe tenuto conto né del lasso temporale trascorso dai fatti, né dell'assenza di successive segnalazioni per fatti di reato, né, infine, dell'attività lavorativa lecita medio tempore intrapresa dal soggetto agente. 2.6. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), )cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 416- bis.1 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta configurabilità dell'aggravante prevista dalla disposizione evocata.Sostiene, in particolare, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuta configurabile l'aggravante della finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico in relazione al delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui al capo D, atteso che, per il contenuto eminentemente personale delle captazioni, non emergerebbero, in tesi, elementi da cui inferire che la condotta del soggetto agente fosse animata da dolo specifico e, quindi, dalla precipua volontà di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo. 2.7. Con il secondo motivo del ricorso de quo il difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di gravità tale da rendere necessaria l'applicazione del più gravoso dei vincoli custodiali. Assume in proposito che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbero illegittimamente ed illogicamente ritenute sussistenti esigenze preventive correlate al pericolo di reiterazione, contenibili con il solo presidio carcerario, in quanto non sarebbe stato valorizzato il cd. tempo silente trascorso dai fatti e non si sarebbe in alcun modo argomentata l'apprezzata inadeguatezza di vincoli coercitivi meno afflittivi di quello imposto. 2.8. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico, di cui al capo F. Sostiene che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente giunti a tale conclusione, in quanto gli elementi indiziari desunti dall'attività captativa risulterebbero vaghi e si risolverebbero, di fatto, in una sola conversazione intercorsa tra il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e un tale Genny, non meglio identificato, in cui si farebbe menzione di un debito contratto dal primo con l'indagato per una fornitura di droga, ancorché il contenuto di tale interlocuzione sia tutt'altro che chiaro, a causa dell'utilizzo di un linguaggio criptico e l'individuazione nel creditore di [OSCURATO:PERSONA] sia frutto di un ragionamento presuntivo, che, peraltro, contrasterebbe con la circostanza che 5suo fratello [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato, in precedenza, per l'appartenenza ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, collegata al diverso clan camorristico della cd. Vannella-Grassi. Aggiunge, inoltre, che, per l'assoluta genericità degli elementi inferiti dall'attività d'intercettazione, non sarebbe legittima la ritenuta configurabilità, sul piano indiziario, della circostanza aggravante della finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico che, avendo natura soggettiva, postula che il soggetto agente operi al fine di contribuire all'attività di una consorteria di matrice camorristica. 2.9. Con il secondo motivo del ricorso in trattazione il difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta configurabilità dell'aggravante prevista dalla disposizione evocata, con riguardo al delitto di procurato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui al capo E. Assume, in particolare, che, con la decisione del Tribunale del riesame, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuta configurabile l'indicata aggravante ad effetto speciale in relazione al delitto citato, atteso che, per il contenuto eminentemente personale delle captazioni, non emergerebbero, in tesi, elementi da cui inferire che la condotta dell'agente fosse animata da dolo specifico e, quindi, dalla precipua volontà di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo. 2.10. Con il terzo motivo del ricorso de quo ci si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di intensità tale da rendere necessaria l'applicazione del più afflittivo dei vincoli custodiali. Si osserva che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbero illegittimamente ed immotivatamente ritenute sussistenti esigenze preventive connesse al pericolo di condotte recidivanti, contenibili solo con il presidio restrittivo intramurario, in quanto non sarebbe stato valorizzato il cd. tempo silente trascorso dai fatti e non si sarebbe in alcun modo argomentata l'apprezzata inadeguatezza di vincoli coercitivi di diversa natura. 62.11. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico, di cui al capo F. Sostiene, in particolare, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente pervenuti a tale conclusione, in quanto gli elementi indiziari scaturiti dall'attività captativa risulterebbero vaghi e, comunque, indicativi di contatti con l'indagato - intermediario nell'attività di fornitura di stupefacenti - arrestatisi prima della soglia del tentativo punibile, mentre quelli di fonte dichiarativa, provenienti dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e che descrivono il predetto come "uomo di fiducia" di [OSCURATO:PERSONA] nel rione Berlingieri, non riguarderebbero specificamente i traffici di droga, afferirebbero ad un periodo antecedente a quello in cui si collocano i fatti in contestazione, non terrebbero conto delle più recenti alleanze tra i clan di camorra che si contendono il controllo del territorio metropolitano, avrebbero natura "de relato"e risulterebbero privi di riscontri. Aggiunge, inoltre, che, alla luce dell'estrema genericità degli elementi tratti dall'attività captativa, non sarebbe legittima la ritenuta configurabilità, sul piano indiziario, dell'aggravante della finalità agevolatrice di un'organizzazione di tipo camorristico che, avendo natura soggettiva, postula che il soggetto agente operi al fine di contribuire all'attività di una consorteria di matrice camorristica. 2.12. Con il secondo motivo del ricorso il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di esigenze di cautela di intensità tale da rendere necessaria l'applicazione del più gravoso dei vincoli custodiali. Assume che, con la decisione impugnata, si sarebbero illegittimamente ed immotivatamente ritenute sussistenti esigenze preventive, correlate al pericolo di reiterazione, contenibili con il solo presidio carcerario, atteso che non sarebbe stato valorizzato il cd. tempo silente trascorso dai fatti (cinque anni) e dall'ultima condanna per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo camorristico (dodici anni) e non si sarebbe, in alcun modo, argomentata l'apprezzata inadeguatezza di vincoli coercitivi meno afflittivi di quello imposto. 72.13. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 416- bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta configurabilità dell'aggravante prevista dalla disposizione evocata. Sostiene, in particolare, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuta configurabile l'aggravante della finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico in relazione al delitto di procurato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui al capo E, in quanto, in assenza di intercettazioni valevoli ad attestarlo, non vi sarebbe prova alcuna del fatto che la condotta del soggetto agente fosse animata da dolo specifico e, quindi, dalla precipua volontà di favorire ovvero di facilitare, con il delitto perpetrato, l'attività del gruppo. 2.14. Con il secondo motivo del presente ricorso il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di gravità tale da rendere necessaria l'applicazione del vincolo autocustodiale. Assume al riguardo che, con la decisione impugnata, si sarebbero illegittimamente ed illogicamente ritenute sussistenti esigenze preventive, connesse al pericolo di condotte recidivanti, contenibili solo con un presidio di natura custodiale, in quanto non sarebbe stato valorizzato il cd. tempo silente trascorso dai fatti e non si sarebbe in alcun modo argomentata l'apprezzata inadeguatezza di vincoli coercitivi di diversa natura. 2.15. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, aggravato dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo camorristico, di cui al capo F. Sostiene, in specie, che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente giunti a tale conclusione, atteso che gli elementi desunti dall'attività di captazione non avrebbero consentito né di 8individuare in [OSCURATO:PERSONA] l'utilizzatore di una delle utenze mobili intercettate, formalmente intestata a sua madre, né di attribuire alle conversazioni, tra presenti e telefoniche, oggetto di captazione il significato illustrato nel provvedimento restrittivo, non consentendo il linguaggio criptico impiegato dab-L_ (C LLD ( di attribuire ragionevolmente al predetto la qualifica di fornitore del coindagato [OSCURATO:PERSONA], mercè la mediazione dell'altro coindagato [OSCURATO:PERSONA] rza no. Aggiunge, poi, che, in ragione dell'evidenziata genericità degli elementi tratti dalle captazioni, sarebbe illegittima anche la ritenuta configurabilità, sul piano indiziario, dell'aggravante, di natura soggettiva, della finalità agevolatrice di un'organizzazione camorristica, stante l'assoluta carenza di fattori indicativi della circostanza che l'attività di fornitura di stupefacenti in favore di spacciatori "al minuto" fosse svolta da soggetto che operava onde favorire una consorteria di tal genere. 2.16. Con il secondo motivo del ricorso in oggetto/ il predetto patrocinatore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di esigenze di cautela di intensità tale da rendere necessaria l'applicazione del più gravoso dei vincoli custodiali. Rileva che, con la decisione impugnata, si sarebbero illegittimamente ed immotivatamente ritenute sussistenti esigenze preventive correlate al pericolo di reiterazione, contenibili con il solo presidio carcerario, atteso che non sarebbe stato valorizzato il cd. tempo silente trascorso dai fatti (cinque anni) e dall'ultima condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e non si sarebbe, in alcun modo, argomentata l'apprezzata inadeguatezza di vincoli coercitivi meno afflittivi di quello imposto. 3. L'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha depositato inoltre, in data 14/05/2026, una memoria difensiva ad integrazione e supporto degli argomenti spesi nel ricorso in precedenza proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati per le ragioni che, di seguito, si espongono. 92. Rileva innanzitutto il Collegio che, coincidendo in buona sostanza il compendio indiziario illustrato nell'ordinanza impugnata con gli esiti dell'attività di captazione telefonica e ambientale svolta in fase investigativa, si rende necessaria, in questa sede, una precisazione preliminare, funzionale ad orientare la valutazione delle molteplici doglianze incentrate sul significato attribuito alle interlocuzioni, avvenute, quasi sempre con l'utilizzo di un linguaggio criptico o cifrato, tra gli indagati o tra questi e terze persone allo stato non identificate. Orbene, costituisce autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte - cui il Collegio intende conformarsi - quello secondo cui «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (così: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 3. Sempre in via preliminare deve, altresì, evidenziarsi, con riguardo all'aggravante della finalità agevolatrice di un'organizzazione di tipo camorristico, riconosciuta in relazione a ciascuno dei delitti oggetto di contestazione, che costituisce, da tempo, consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità quello consacrato nel principio, formulato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe» (così: Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734- 01). 4. Tanto premesso, osserva il Collegio che quanto sopra evidenziato in ordine al controllo effettuabile, in sede di legittimità, sul significato attribuito dai giudici della cautela alle conversazioni captate porta a ritenere destituite di fondamento le doglianze involgenti l'affermata sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo F, prospettate, sub specie di inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione, con il primo motivo dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. E invero, il Tribunale del riesame, nell'accogliere l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, ha compiutamente argomentato la ritenuta sussistenza, 10nei confronti dei predetti indagati, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, i giudici cautelari hanno vagliato il tema alle pagg. 11-17 dell'ordinanza impugnata, corredando la decisione assunta di un solido apparato argomentativo, illustrativo dei diversi ruoli svolti, nella complessa vicenda delittuosa, da ciascuno degli indagati, a fronte del quale le censure dedotte risultano insuscettibili di positivo apprezzamento. D'altro canto, non può non rilevarsi che, in presenza di un quadro indiziario sostanzialmente coincidente con le risultanze dell'attività captativa svolta, di per sé non necessitanti di riscontri estrinseci, le doglianze fatte valere con i motivi di ricorso de quibus si risolvono, di fatto, in un'irricevibile sollecitazione a rivalutare il materiale intercettivo, attività notoriamente interdetta alla Suprema Corte. 5. Le considerazioni svolte preliminarmente in ordine alla natura giuridica dell'aggravante ad effetto speciale della finalità agevolatrice di un'organizzazione di tipo camorristico, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., portano a ritenere manifestamente infondate le doglianze ad essa relative, prospettate, sub specie di violazione di legge e di vizio di motivazione, con il primo motivo dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e con il primo e il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva, infatti, che il Tribunale del riesame, in sede di appello cautelare, ha correttamente ed esaustivamente argomentato la ritenuta configurabilità dell'indicata circostanza rispetto a ciascuno dei delitti rispettivamente ascritti agli indagati. Nello specifico, i giudici della cautela hanno affrontato il tema partitamente, vagliandolo alle pagg. 22-24 dell'ordinanza impugnata rispetto agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali è ascritto il delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, di cui al capo G, alla pag. 10 di tale ordinanza rispetto all'indagato [OSCURATO:PERSONA], cui è ascritto il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui al capo D, alle pagg. 10 e 18 della stessa rispetto all'indagato [OSCURATO:PERSONA], cui sono ascritti i delitti di procurato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e di illecita cessione di sostanze stupefacente, di cui ai capi E ed F, alla pag. 18 dell'ordinanza genetica rispetto all'indagato [OSCURATO:PERSONA], cui è ascritto il delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, di cui al capo F, alla pag. 10 del provvedimento de quo rispetto all'indagata [OSCURATO:PERSONA], cui è ascritto il delitto di procurato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di 11cui al capo E ed alla pag. 18 dell'ordinanza rispetto all'indagato [OSCURATO:PERSONA], cui è ascritto il delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, di cui al capo F. Orbene, rispetto al logico e coerente impianto argomentativo posto a corredo della menzionata statuizione, le censure dedotte dagli indagati con i motivi di ricorso dianzi indicati non colgono nel segno. Ciò perché risulta intrinsecamente generica la doglianza fatta valere con il primo motivo del ricorso azionato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non essendosi esplicitate le ragioni per le quali, a fronte di un quadro indiziario legittimante tale conclusione, si vuole sia stata erroneamente riconosciuta l'aggravante de qua.,11- Li L t LA t LiE invero, nel corso delle conversazioni captate, e tra di essi il predetto - hanno fatto, più volte, esplicito riferimento alla "mesata" da versare ai referenti del clan Licciardi, egemone in zona, per poter svolgere liberamente l'attività di spaccio. Né appaiono meritevoli di miglior sorte le analoghe doglianze dedotte con il primo motivo dei ricorsi presentati, rispettivamente, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e con il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Si ritiene, infatti, che, a fronte di un argomentato del Tribunale del riesame caratterizzato, sul punto, da linearità, coerenza ed evidente logicità, risultato, peraltro, in linea con il principio di diritto sopra riportato, si sia, di fatto, sollecitata, attraverso le doglianze articolate con i motivi di ricorso de quibus, un'inammissibile rivalutazione del compendio indiziario, di cui si è auspicata una lettura alternativa a quella privilegiata dai giudici della cautela. È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito o cautelari, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto. 6. Manifestamente infondate sono, infine, le doglianze dedotte con il secondo e con il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e con il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si lamenta, sub specie di inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza di esigenze di cautela di intensità tale da rendere necessario 12l'assoggettamento di ciascuno degli indagati alle misure custodiali loro rispettivamente applicate. E invero, ritiene il Collegio che i giudici della cautela, a fronte della duplice presunzione relativa che assiste "ex lege" l'aggravante ad effetto speciale ritenuta indiziariamente configurabile in ordine ai delitti oggetto di contestazione provvisoria, abbiano argomentato, in maniera congrua, lineare e tutt'altro che illogica, il mancato superamento, rispetto a tutti gli indagati, di quella attinente alla sussistenza delle esigenze preventive e il superamento, rispetto alla sola indagata [OSCURATO:PERSONA], di quella afferente all'adeguatezza al loro contenimento del solo presidio custodiale intramurario. In particolare, il Tribunale del riesame ha confutato puntualmente le deduzioni difensive imperniate sul tempo trascorso dai fatti, che si vuole abbia deprivato il pericolo di condotte recidivanti del necessario requisito dell'attualità, evidenziando, con precipuo riguardo a ciascun indagato, che i gravi e recenti precedenti penali esistenti a carico dei più e la negativa personalità della totalità di essi valevano ad attualizzare le esigenze stesse e che la loro allarmante intensità rendeva necessaria l'adozione del più gravoso dei presidi custodiali, attenuabile nella misura degli arresti domiciliari nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], in adesione alla richiesta in tal senso precedentemente avanzata del pubblico ministero. Quanto testé posto in rilievo rende palese l'infondatezza delle doglianze fatte valere con i motivi in disamina, non riscontrandosi né i dedotti vizi motivazionali, né, tantomeno, la prospettata inosservanza delle norme processuali menzionate, che risultano, per converso, applicate in conformità all'ermeneusi effettuatane dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuno dei ricorrenti versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 22/05/2026 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Emanu0 pi a I vo `--1:7•C-J, Ì LLI , v 14
Sentenza Cassazione n. 24413/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris