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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 10539/2022

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16 ORDINANZA sul ricorso 12654/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e C., società semplice, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via G. Ferrari n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n.2- b, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente – avverso il decreto del TRIBUNALE di PORDENONE, del 23/03/2016;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12654/2016 Numero sezionale 399/2022 Numero di raccolta generale 10539/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Renzo e C., società semplice, impresa agricola, chiese l’ammissione al passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in chirografo per la somma complessiva di euro 67.939,47 oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, atteso che: l’istante aveva realizzato un impianto a biogas, con contratto del 3.4.2014, denunciando sia il mancato completamento dell’opera – per non essere stata costruita la copertura della scala in calcestruzzo armato- e vizi di difformità dell’impianto; i danni consistevano nei costi sostenuti per la realizzazione della suddetta vasca, per la conversione e completamento del software di gestione, nonché per la proroga del noleggio della caldaia e relativo carburante a causa del fermo dello stesso impianto della durata di gg.

15. Il giudice delegato rigettò la domanda per mancata prova del credito.

La società propose opposizione allo stato passivo che, con decreto del 17.3.16, il Tribunale di Pordenone respinse, osservando che: non era fondato l’assunto del ricorrente secondo il quale non era applicabile alla fattispecie la disciplina dell’appalto, bensì quella generale in materia d’inadempimento poiché l’opera non sarebbe stata completata; al riguardo, doveva ritenersi che l’opera in questione fosse stata invece completata secondo l’adeguamento progettuale resosi necessario per acquisire il parere favorevole dei vigili del fuoco, considerato altresì che tale opera era stata consegnata almeno ad aprile del 2015, come incontestato tra le parti; pertanto, ai sensi dell’art. 1667, c.1, c.c., la garanzia non era dovuta per le prime due difformità denunciate avendo il committente accettato l’opera, ed F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12654/2016 Numero sezionale 399/2022 Numero di raccolta generale 10539/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 essendo le stesse da lui conosciute o riconoscibili; l’opponente era altresì decaduto dalla possibilità di denunziare all’appaltatore il terzo vizio lamentato (blocco dell’impianto), essendo trascorsi più di sessanta giorni dalla relativa scoperta e dalla prima contestazione dello stesso.

La società ricorre in cassazione con tre motivi, con doppia memoria.

Resiste con controricorso il fallimento. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1667, c.c., con riferimento agli artt. 2697 c.c., e 115, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che l’impianto a biogas fosse stato completato e consegnato, applicando di conseguenza l’art. 1667, anziché gli artt. 1453 ss., c.c.; al riguardo, la ricorrente si duole del fatto che sia mancato l’accertamento di tale situazione di fatto- il mancato completamento dell’opera- e che ciò avrebbe dovuto comportare il configurarsi del grave inadempimento contrattuale della società fallita e la comune responsabilità dell’appaltatrice, per non aver realizzato la suddetta copertura della vasca contenente il digestato, come previsto dal contratto.

Inoltre, la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia posto a fondamento della decisione impugnata il riconoscimento di un accordo tra le parti in ordine alla suddetta mancata copertura per l’adeguamento al parere dei vigili del fuoco che, invece, non risultava avvenuto o dimostrato, Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453,1455,1667 e 1669, c.c., per aver il Tribunale ritenuto, sull’erroneo presupposto che l’opera fosse stata completata ad aprile 2015, l’applicabilità dell’art. 1667, comma 1 e 2, c.c. desumendone che la garanzia non era dovuta, ed esclusa la fattispecie di cui al F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12654/2016 Numero sezionale 399/2022 Numero di raccolta generale 10539/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 predetto art. 1669 c.c. in ordine al termine annuale per la denunzia dei gravi difetti.

Il terzo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo consistente nel mancato completamento dell’opera, e nel rilievo che l’adeguamento richiesto dai vigili del fuoco dipese esclusivamente dall’appaltatrice, sicché fu sollevata l’eccezione d’inadempimento riguardo alla richiesta di pagamento del residuo.

Il primo motivo è fondato.

La ricorrente si duole che il Tribunale abbia erroneamente valutato gli elementi probatori acquisiti, nell’affermare che l’opponente aveva dato atto in udienza che la causa della mancata realizzazione della copertura della vasca fosse ravvisabile nella necessità di conformarsi alle prescrizioni dei vigili del fuoco, facendo riferimento ad un accordo tra le parti che avrebbe dovuto essere temporaneo.

La doglianza è condivisibile, in quanto il Tribunale ha valorizzato laconicamente una mera dichiarazione dell’opponente circa la causa della mancata realizzazione della copertura della vasca, attraverso un riferimento ad un accordo tra le parti la cui esistenza è però contestata dalla ricorrente, né risulta trascritto nel controricorso da parte della curatela fallimentare che ne aveva l’onere a seguito della specifica critica formulata dal creditore.

Pertanto, il Tribunale ha erroneamente conferito valenza probatoria ad una dichiarazione che avrebbe reso l’opponente in udienza, il cui verbale non emerge dagli atti e il cui contenuto, del tutto difforme da quanto esposto nel decreto impugnato, è stato trascritto nel ricorso.

Né è fondata l’eccezione sollevata dal controricorrente fallimento secondo la quale la ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso riguardo alla veridicità della dichiarazione dell’opponente riportata nel decreto impugnato, in quanto nel caso concreto non F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12654/2016 Numero sezionale 399/2022 Numero di raccolta generale 10539/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 viene in rilievo la fede privilegiata della provenienza della suddetta dichiarazione, bensì la valutazione discrezionale del giudice riguardo all’efficacia probatoria di quanto dichiarato da una parte in udienza.

Ne consegue che non può dirsi raggiunta la prova della mancata realizzazione della vasca di copertura e, dunque, dell’inadempimento ascritto alla parte ricorrente.

Gli altri due motivi sono da considerare assorbiti dall’accoglimento del primo.

Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Pordenone, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Pordenone, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022.

Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16 ORDINANZA sul ricorso 12654/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e C., società semplice, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via G. Ferrari n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n.2- b, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente – avverso il decreto del TRIBUNALE di PORDENONE, del 23/03/2016;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12654/2016 Numero sezionale 399/2022 Numero di raccolta generale 10539/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Renzo e C., società semplice, impresa agricola, chiese l’ammissione al passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in chirografo per la somma complessiva di euro 67.939,47 oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, atteso che: l’istante aveva realizzato un impianto a biogas, con contratto del 3.4.2014, denunciando sia il mancato completamento dell’opera – per non essere stata costruita la copertura della scala in calcestruzzo armato- e vizi di difformità dell’impianto; i danni consistevano nei costi sostenuti per la realizzazione della suddetta vasca, per la conversione e completamento del software di gestione, nonché per la proroga del noleggio della caldaia e relativo carburante a causa del fermo dello stesso impianto della durata di gg. 15. Il giudice delegato rigettò la domanda per mancata prova del credito. La società propose opposizione allo stato passivo che, con decreto del 17.3.16, il Tribunale di Pordenone respinse, osservando che: non era fondato l’assunto del ricorrente secondo il quale non era applicabile alla fattispecie la disciplina dell’appalto, bensì quella generale in materia d’inadempimento poiché l’opera non sarebbe stata completata; al riguardo, doveva ritenersi che l’opera in questione fosse stata invece completata secondo l’adeguamento progettuale resosi necessario per acquisire il parere favorevole dei vigili del fuoco, considerato altresì che tale opera era stata consegnata almeno ad aprile del 2015, come incontestato tra le parti; pertanto, ai sensi dell’art. 1667, c.1, c.c., la garanzia non era dovuta per le prime due difformità denunciate avendo il committente accettato l’opera, ed F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12654/2016 Numero sezionale 399/2022 Numero di raccolta generale 10539/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 essendo le stesse da lui conosciute o riconoscibili; l’opponente era altresì decaduto dalla possibilità di denunziare all’appaltatore il terzo vizio lamentato (blocco dell’impianto), essendo trascorsi più di sessanta giorni dalla relativa scoperta e dalla prima contestazione dello stesso. La società ricorre in cassazione con tre motivi, con doppia memoria. Resiste con controricorso il fallimento. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1667, c.c., con riferimento agli artt. 2697 c.c., e 115, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che l’impianto a biogas fosse stato completato e consegnato, applicando di conseguenza l’art. 1667, anziché gli artt. 1453 ss., c.c.; al riguardo, la ricorrente si duole del fatto che sia mancato l’accertamento di tale situazione di fatto- il mancato completamento dell’opera- e che ciò avrebbe dovuto comportare il configurarsi del grave inadempimento contrattuale della società fallita e la comune responsabilità dell’appaltatrice, per non aver realizzato la suddetta copertura della vasca contenente il digestato, come previsto dal contratto. Inoltre, la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia posto a fondamento della decisione impugnata il riconoscimento di un accordo tra le parti in ordine alla suddetta mancata copertura per l’adeguamento al parere dei vigili del fuoco che, invece, non risultava avvenuto o dimostrato, Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453,1455,1667 e 1669, c.c., per aver il Tribunale ritenuto, sull’erroneo presupposto che l’opera fosse stata completata ad aprile 2015, l’applicabilità dell’art. 1667, comma 1 e 2, c.c. desumendone che la garanzia non era dovuta, ed esclusa la fattispecie di cui al F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12654/2016 Numero sezionale 399/2022 Numero di raccolta generale 10539/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 predetto art. 1669 c.c. in ordine al termine annuale per la denunzia dei gravi difetti. Il terzo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo consistente nel mancato completamento dell’opera, e nel rilievo che l’adeguamento richiesto dai vigili del fuoco dipese esclusivamente dall’appaltatrice, sicché fu sollevata l’eccezione d’inadempimento riguardo alla richiesta di pagamento del residuo. Il primo motivo è fondato. La ricorrente si duole che il Tribunale abbia erroneamente valutato gli elementi probatori acquisiti, nell’affermare che l’opponente aveva dato atto in udienza che la causa della mancata realizzazione della copertura della vasca fosse ravvisabile nella necessità di conformarsi alle prescrizioni dei vigili del fuoco, facendo riferimento ad un accordo tra le parti che avrebbe dovuto essere temporaneo. La doglianza è condivisibile, in quanto il Tribunale ha valorizzato laconicamente una mera dichiarazione dell’opponente circa la causa della mancata realizzazione della copertura della vasca, attraverso un riferimento ad un accordo tra le parti la cui esistenza è però contestata dalla ricorrente, né risulta trascritto nel controricorso da parte della curatela fallimentare che ne aveva l’onere a seguito della specifica critica formulata dal creditore. Pertanto, il Tribunale ha erroneamente conferito valenza probatoria ad una dichiarazione che avrebbe reso l’opponente in udienza, il cui verbale non emerge dagli atti e il cui contenuto, del tutto difforme da quanto esposto nel decreto impugnato, è stato trascritto nel ricorso. Né è fondata l’eccezione sollevata dal controricorrente fallimento secondo la quale la ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso riguardo alla veridicità della dichiarazione dell’opponente riportata nel decreto impugnato, in quanto nel caso concreto non F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12654/2016 Numero sezionale 399/2022 Numero di raccolta generale 10539/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 viene in rilievo la fede privilegiata della provenienza della suddetta dichiarazione, bensì la valutazione discrezionale del giudice riguardo all’efficacia probatoria di quanto dichiarato da una parte in udienza. Ne consegue che non può dirsi raggiunta la prova della mancata realizzazione della vasca di copertura e, dunque, dell’inadempimento ascritto alla parte ricorrente. Gli altri due motivi sono da considerare assorbiti dall’accoglimento del primo. Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Pordenone, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Pordenone, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O
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