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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14826/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 18 giugno 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un furto aggravato dalla minorata difesa, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, condannandoli alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e dolendosi della violazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. e della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante ed in genere al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice tenuto conto della personalità del reo e non avendo fornito adeguata motivazione in ordine all'entità della pena

3. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante ed in genere al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice di appello motivato utilizzando una formula di stile in ordine all'inidoneità degli elementi dedotti dalla difesa al fine di invocare detta prevalenza, come le condizioni familiari e di lavoro dell'imputato e la sostanziale ammissione del fatto ad opera dello stesso; in particolare, la Corte di appello si è limitata ad affermare che le ragioni poste a base dell'applicazione delle attenuanti generiche non erano «particolarmente forti».

Peraltro, dagli atti emergeva la insussistenza dell'aggravante della minorata difesa, avendo i due imputati agito con gesto fulmineo mentre la persona offesa era intenta ad allacciarsi la cintura di sicurezza.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego dell'applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Oggetto della sottrazione erano la somma di euro 75,00 e un telefono cellulare ormai datato; il danno doveva ritenersi modesto e comunque i beni sottratti erano stati restituiti alla persona offesa subito dopo la consumazione del delitto

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 132, 133 e 175 cod. pen. e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego della non menzione della condanna.

A talee proposito segnala che il beneficio è stato richiesto e che sull'istanza la Corte territoriale non ha affatto motivato.

3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sostenendo che in ogni caso i beni sottratti erano di scarso valore e la circostanza che gli autori del delitto erano stati subito bloccati dalle forze dell'ordine non rendeva più grave il fatto.

Anche la giovane età del ricorrente, il suo atteggiamento collaborativo e la modestia dei suoi precedenti penali militavano a sostegno della riduzione della pena al minimo edittale.

3. Il ricorso del Santagata ed il primo motivo del ricorso del Minguzzi sono inammissibili.

Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di circostanze, che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654).

Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento da un lato alla particolare rilevanza dell'aggravante, essendo stato commesso ai danni di una donna ultrasettantenne e con vistose difficoltà nella deambulazione, dall'altro alla pochezza degli argomenti sulla base dei quali il Giudice di primo grado ha ritenuto di poter applicare le circostanze attenuanti generiche.

I ricorrenti neppure si confrontano con tali argomenti, cosicché le loro doglianze risultano generiche.

4. Il secondo motivo del ricorso del Minguzzi è inammissibile per manifesta infondatezza.

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922, relativa a fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine; Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Puggillo, Rv. 269731).

E' quindi irrilevante che i due imputati siano riusciti ad impossessarsi dei beni sottratti solo per un breve periodo di tempo e che successivamente essi siano stati restituiti.

Peraltro, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressocché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), cosicché non può ritenersi sussistente l'attenuante, perché deve considerarsi anche il valore della borsa ed il danno conseguente alla necessità di dotarsi di nuovi documenti di identità e patente di guida, come correttamente osservato dalla Corte di appello.

5. Sono inammissibili anche il terzo ed il quarto motivo del ricorso del Minguzzi.

Quanto al diniego del beneficio della non menzione, il motivo è inammissibile, non potendone il Minguzzi usufruirne, avendo già riportato, con sentenza di applicazione di pena del Tribunale di Forlì del 27 febbraio 2015, una condanna definitiva alla pena di giorni cinque di arresto per la quale il beneficio non è stato applicato.

Una condanna alla pena anche solo dell'ammenda per un reato contravvenzionale è di ostacolo alla concessione del beneficio della non menzione nei confronti di colui che riporti una successiva condanna, in quanto l'art. 175 cod. pen. limita il beneficio (nelle ipotesi ammesse) a colui che riporti una prima condanna, senza distinguere se per delitto o per contravvenzione (Sez. 3, n. 665 del 19/04/1968, Vitale, Rv. 108474).

In ordine, poi, al trattamento sanzionatorio, deve osservarsi che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), Peraltro, nel caso di specie, la Corte di appello ha diffusamente motivato sul punto e le ragioni addotte sul punto non appaiono manifestamente illogiche o contraddittorie.

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 18 giugno 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un furto aggravato dalla minorata difesa, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, condannandoli alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e dolendosi della violazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. e della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante ed in genere al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice tenuto conto della personalità del reo e non avendo fornito adeguata motivazione in ordine all'entità della pena 3. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante ed in genere al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice di appello motivato utilizzando una formula di stile in ordine all'inidoneità degli elementi dedotti dalla difesa al fine di invocare detta prevalenza, come le condizioni familiari e di lavoro dell'imputato e la sostanziale ammissione del fatto ad opera dello stesso; in particolare, la Corte di appello si è limitata ad affermare che le ragioni poste a base dell'applicazione delle attenuanti generiche non erano «particolarmente forti». Peraltro, dagli atti emergeva la insussistenza dell'aggravante della minorata difesa, avendo i due imputati agito con gesto fulmineo mentre la persona offesa era intenta ad allacciarsi la cintura di sicurezza. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego dell'applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Oggetto della sottrazione erano la somma di euro 75,00 e un telefono cellulare ormai datato; il danno doveva ritenersi modesto e comunque i beni sottratti erano stati restituiti alla persona offesa subito dopo la consumazione del delitto 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 132, 133 e 175 cod. pen. e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego della non menzione della condanna. A talee proposito segnala che il beneficio è stato richiesto e che sull'istanza la Corte territoriale non ha affatto motivato. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sostenendo che in ogni caso i beni sottratti erano di scarso valore e la circostanza che gli autori del delitto erano stati subito bloccati dalle forze dell'ordine non rendeva più grave il fatto. Anche la giovane età del ricorrente, il suo atteggiamento collaborativo e la modestia dei suoi precedenti penali militavano a sostegno della riduzione della pena al minimo edittale. 3. Il ricorso del Santagata ed il primo motivo del ricorso del Minguzzi sono inammissibili. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di circostanze, che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654). Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento da un lato alla particolare rilevanza dell'aggravante, essendo stato commesso ai danni di una donna ultrasettantenne e con vistose difficoltà nella deambulazione, dall'altro alla pochezza degli argomenti sulla base dei quali il Giudice di primo grado ha ritenuto di poter applicare le circostanze attenuanti generiche. I ricorrenti neppure si confrontano con tali argomenti, cosicché le loro doglianze risultano generiche. 4. Il secondo motivo del ricorso del Minguzzi è inammissibile per manifesta infondatezza. Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922, relativa a fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine; Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Puggillo, Rv. 269731). E' quindi irrilevante che i due imputati siano riusciti ad impossessarsi dei beni sottratti solo per un breve periodo di tempo e che successivamente essi siano stati restituiti. Peraltro, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressocché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), cosicché non può ritenersi sussistente l'attenuante, perché deve considerarsi anche il valore della borsa ed il danno conseguente alla necessità di dotarsi di nuovi documenti di identità e patente di guida, come correttamente osservato dalla Corte di appello. 5. Sono inammissibili anche il terzo ed il quarto motivo del ricorso del Minguzzi. Quanto al diniego del beneficio della non menzione, il motivo è inammissibile, non potendone il Minguzzi usufruirne, avendo già riportato, con sentenza di applicazione di pena del Tribunale di Forlì del 27 febbraio 2015, una condanna definitiva alla pena di giorni cinque di arresto per la quale il beneficio non è stato applicato. Una condanna alla pena anche solo dell'ammenda per un reato contravvenzionale è di ostacolo alla concessione del beneficio della non menzione nei confronti di colui che riporti una successiva condanna, in quanto l'art. 175 cod. pen. limita il beneficio (nelle ipotesi ammesse) a colui che riporti una prima condanna, senza distinguere se per delitto o per contravvenzione (Sez. 3, n. 665 del 19/04/1968, Vitale, Rv. 108474). In ordine, poi, al trattamento sanzionatorio, deve osservarsi che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), Peraltro, nel caso di specie, la Corte di appello ha diffusamente motivato sul punto e le ragioni addotte sul punto non appaiono manifestamente illogiche o contraddittorie. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. [OSCURATO:PERSONA]
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