CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 19975/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24198-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per la correzione dell'ordinanza n. 28959/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/10/2023, R.G.N. 32245/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.24198/2023 Cron. Rep. Ud.21/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. è stata richiesta la correzione materiale della ordinanza di questa Corte n. 28959 del 2023, che ha respinto i ricorsi, principale e incidentale, rispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], liquidando le spese e ponendole a carico di ciascuna parte in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] antistataria; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della Mangia, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale di detta ordinanza nella parte in cui ha omesso di distrarre le spese in favore anche del predetto difensore, che ne aveva fatto istanza in entrambi i controricorsi; non hanno svolto attività difensiva gli intimati; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. n. 16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass. SS.UU. n. 31033 del 27/11/2019); 2. il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 28959 del 2023, pubblicata in data 18 ottobre 2023, sia corretto aggiungendo «e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatari.», dopo la parola «Pasquini»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213); P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 28959 del 2023, pubblicata in data 18.10.2023, sia corretto aggiungendo «e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatari.», dopo la parola «Pasquini»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. C