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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 850/2025

ECLI:EU:T:2025:691
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ1171 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione) 9 luglio 2025 ( *1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia e differenziate per colore – Causa di nullità assoluta – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (CE) n. 40/94» Nella causa T‑1171/23, [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd , con sede in Marlow ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da

V. von Bomhard e A. Malkmes, avvocate, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]) , rappresentato da D. Gája e

V. Ruzek, in qualità di agenti, convenuto, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], interveniente dinanzi al Tribunale:

[OSCURATO:PERSONA] SA

, con sede in Chiliomodi (Grecia), rappresentata da R. Kunze, avvocato, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione), composto da M. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice) e E. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 15 novembre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]) del 20 ottobre 2023 (procedimento R 850/2022-1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

[OSCURATO:PERSONA]

2 Il 25 gennaio 2013, la [OSCURATO:PERSONA] SA, interveniente, ha presentato all’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea registrato il 9 gennaio 2008 con il numero 5696232 a seguito di una domanda depositata il 6 febbraio 2007 dalla [OSCURATO:PERSONA], dante causa della ricorrente, per il seguente segno tridimensionale: 3 La rappresentazione del marchio controverso era accompagnata dalla seguente descrizione: «Sei superfici geometricamente disposte in tre coppie di superfici parallele, ogni coppia disposta perpendicolarmente alle altre due rappresentate da (i) due superfici adiacenti di colore diverso, ovvero rosso (PMS 200C*), verde (PMS 347C*), blu (PMS 293C*), arancione (PMS 021C*), giallo (PMS 012C*) e bianco e (ii) ogni superficie contiene una struttura a griglia formata da bordi neri che dividono la superficie in nove segmenti uguali; la rappresentazione grafica del marchio mostra due viste tridimensionali del marchio, ovvero una visione angolare ed una visione frontale di ognuno dei sei lati». 4 Il marchio controverso conteneva altresì la rivendicazione dei seguenti colori: «Rosso (PMS 200C), verde (PMS 347C), blu (PMS 293C), arancione (PMS 021C), giallo (PMS 012C) e bianco». 5 I prodotti contrassegnati dal marchio controverso per i quali era richiesta la declaratoria di nullità rientravano nella classe 28 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondevano alla seguente descrizione: «Giocattoli, giochi e puzzle, puzzle tridimensionali; giochi elettronici; giochi elettronici tascabili». 6 La causa invocata a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quella di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ( GU 2009, L 78, pag. 1 ), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), del medesimo regolamento. 7 Il 4 giugno 2014, la divisione di annullamento ha sospeso il procedimento dinanzi ad essa pendente in attesa di una decisione definitiva sulla domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] contro il marchio dell’Unione europea tridimensionale n. 162784 raffigurante come segue, in bianco e nero, un puzzle tridimensionale denominato cubo di [OSCURATO:PERSONA]: 8 Il Tribunale ha pronunciato la sentenza del 25 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia) ( T‑450/09 , EU:T:2014:983 ).

La Corte ha annullato tale sentenza del Tribunale e la decisione della commissione di ricorso nella sentenza del 10 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑30/15 P , EU:C:2016:849 ).

Con decisione R 452/2017-1 del 19 giugno 2017, la commissione di ricorso ha dichiarato la nullità del marchio dell’Unione europea tridimensionale n. 162784 sulla base dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ( GU 1994, L 11, pag. 1 ), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento.

Il Tribunale ha confermato tale decisione nella sentenza del 24 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia) ( T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 ).

La Corte non ha accolto l’impugnazione proposta avverso tale sentenza del Tribunale (ordinanza del 23 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑936/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:286 ). 9 Il 22 gennaio 2021, è ripreso il procedimento di dichiarazione di nullità del marchio controverso. 10 Il 25 marzo 2022, la divisione di annullamento ha integralmente accolto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009. 11 Il 16 maggio 2022, la ricorrente ha presentato ricorso all’[OSCURATO:PERSONA] contro la decisione della divisione di annullamento. 12 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso.

In particolare, essa ha ritenuto che i colori dei quadrati di ciascuna faccia del cubo fossero una caratteristica essenziale del marchio controverso e costituissero parte integrante della forma di tale marchio.

Essa ha constatato che la combinazione di questi sei colori diversi era necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Essa ha concluso, in sostanza, che detto marchio era stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 per tutti i prodotti oggetto della registrazione. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare l’[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente alle spese. 14 L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. 15 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso.

In diritto 16 Tenuto conto della data di deposito della domanda di registrazione di cui trattasi, vale a dire il 6 febbraio 2007, che è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 40/94 (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C‑192/03 P , EU:C:2004:587 , punti 39 e 40 , e sentenza del 23 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑736/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:308 , punto 3 e giurisprudenza citata). 17 Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti fatti dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalle parti nelle loro memorie all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 e all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento come riguardanti, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 e l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, dal tenore sostanzialmente identico per quanto concerne la presente controversia. 18 Peraltro, nella misura in cui le norme procedurali si considerano generalmente applicabili alla data in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 45 e giurisprudenza citata), la presente controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2017, L 154, pag. 1 ). 19 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

Tale motivo si articola in tre parti vertenti, in primo luogo, su un errore di valutazione nell’identificazione delle caratteristiche essenziali del marchio controverso, in secondo luogo, su un errore di valutazione nell’analisi della funzionalità di tale marchio e, in terzo luogo, su un errore di valutazione relativo ai «puzzle».

La ricorrente sostiene, in sostanza, che il marchio tridimensionale controverso presenta caratteristiche essenziali, vale a dire la combinazione di sei colori specifici e la loro disposizione sulle sei facce del cubo, che non sono costituite esclusivamente dalla forma e che, in ogni caso, non sono necessarie per ottenere un risultato tecnico. 20 Si evince in particolare dall’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 che il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo, su domanda presentata all’[OSCURATO:PERSONA], allorché tale marchio è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 del medesimo regolamento. 21 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. 22 Occorre ricordare che l’obiettivo immediato del divieto di registrazione delle forme di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 40/94 è di evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa servire a perpetuare, senza limiti di tempo, altri diritti che il legislatore dell’Unione europea ha inteso assoggettare a termini di scadenza [v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2023, BB Services/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa), T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 25 e giurisprudenza citata). 23 L’interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 consiste nell’evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punto 43 e giurisprudenza citata, e del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 43 e giurisprudenza citata). 24 Una corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 comporta che le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale di cui trattasi siano debitamente individuate.

L’espressione «caratteristiche essenziali» deve essere intesa come riferita agli elementi più importanti del segno (sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 68 e 69 ; del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 47 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 102 ). 25 L’individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno deve essere effettuata caso per caso, senza alcuna gerarchia sistematica tra i differenti tipi di elemento che un segno può contenere.

Essa può essere effettuata basandosi direttamente sull’impressione complessiva prodotta dal segno o procedendo, anzitutto, ad un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punto 70 ; del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 48 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 103 ). 26 Di conseguenza, l’individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale può, a seconda dei casi, soprattutto con riguardo al grado di complessità di tale segno, essere realizzata per il tramite di una mera analisi visiva di detto segno, oppure, al contrario, essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili ai fini della valutazione, come le indagini e le perizie, o ancora dei dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti in precedenza relativamente al prodotto interessato (sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punto 71 ; del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 49 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 104 ). 27 Pertanto, l’autorità competente può procedere a un esame approfondito nell’ambito del quale sono presi in considerazione, oltre alla rappresentazione grafica e alle eventuali descrizioni fornite al momento del deposito della domanda di registrazione, elementi utili ai fini dell’adeguata individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno (sentenze del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑337/12 P a C‑340/12 P , non pubblicata, EU:C:2014:129 , punto 54 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 105 ). 28 Ne consegue che, sebbene l’individuazione delle caratteristiche essenziali del segno di cui trattasi debba, in linea di principio, iniziare con l’esame della rappresentazione grafica di tale segno, l’autorità competente può anche fare riferimento ad altri elementi di informazione utili che consentano di determinare correttamente tali caratteristiche, quali la percezione del pubblico di riferimento (sentenze del 23 aprile 2020, Gömböc, C‑237/19 , EU:C:2020:296 , punti 30 , 31 e 37 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 106 ). 29 Peraltro, né il carattere distintivo degli elementi di un segno né il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di un segno sono rilevanti ai fini della determinazione delle sue caratteristiche essenziali ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 [sentenze del 24 settembre 2019, Roxtec/[OSCURATO:PERSONA] – Wallmax (Rappresentazione di un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici), T‑261/18 , EU:T:2019:674 , punto 64 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 108 ). 30 La determinazione delle caratteristiche essenziali della forma controversa, nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, viene effettuata allo scopo preciso di consentire l’esame della funzionalità di detta forma [sentenze del 24 settembre 2019, Rappresentazione di un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici, T‑261/18 , EU:T:2019:674 , punto 55 ; del 30 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] — eXpresio, estudio creativo (Forma di uno stivale rimbalzante), T‑264/21 , non pubblicata, EU:T:2022:193 , punto 41 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 109 ].

Pertanto, tale determinazione deve essere effettuata oggettivamente, alla luce del risultato tecnico ottenuto da tale forma. 31 Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, spetta all’[OSCURATO:PERSONA] verificare se tutte queste caratteristiche rispondano alla funzione tecnica o ad una delle funzioni tecniche del prodotto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punto 72 ; del 23 aprile 2020, Gömböc, C‑237/19 , EU:C:2020:296 , punto 28 e giurisprudenza citata, e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 110 ), vale a dire procedere all’analisi della funzionalità del segno. 32 Per analizzare la funzionalità di un segno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, le caratteristiche essenziali della forma necessaria per ottenere un risultato tecnico devono essere valutate, per quanto possibile, alla luce della funzione tecnica del prodotto concreto rappresentato.

Un’analisi del genere non può essere effettuata senza prendere in considerazione, se del caso, gli elementi supplementari relativi alla funzione del prodotto concreto, anche se non sono visibili nella rappresentazione (sentenze del 10 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑30/15 P , EU:C:2016:849 , punti 46 e 48 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 111 ). 33 Pertanto, per l’analisi della funzionalità di un segno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, il giudice dell’Unione non è vincolato alle sole funzioni visibili dalla rappresentazione grafica del marchio, ma deve prendere in considerazione gli altri elementi del prodotto concreto, quali il meccanismo di rotazione nel caso del cubo di [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punti 85 e 86 ), il lato inferiore nel caso del mattoncino [OSCURATO:PERSONA] [sentenza del 12 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] rosso), T‑270/06 , EU:T:2008:483 , punto 78 ] e, per un cerotto, il modo in cui agisce [sentenza del 31 gennaio 2018, Novartis/[OSCURATO:PERSONA] – SK Chemicals (Raffigurazione di un cerotto transdermico), T‑44/16 , non pubblicata, EU:T:2018:48 , punto 37 ].

Tuttavia, il giudice dell’Unione non può aggiungere alla forma del prodotto concreto elementi che non ne sono costitutivi (sentenze del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑818/18 P e C‑6/19 P , non pubblicata, EU:C:2021:431 , punti da 62 a 66 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 112 ). 34 Sebbene elementi di informazione che non emergono dalla rappresentazione grafica del segno possano essere presi in considerazione per determinare se tali caratteristiche rispondano ad una funzione tecnica del prodotto di cui trattasi, tali elementi di informazione devono provenire da fonti obiettive e affidabili e non possono includere la percezione del pubblico di riferimento (sentenze del 23 aprile 2020, Gömböc, C‑237/19 , EU:C:2020:296 , punto 37 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 113 ). 35 La condizione per cui la registrazione di una forma di prodotto come marchio dell’Unione europea può essere negata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 solo se essa è «necessaria» per ottenere il risultato tecnico desiderato non significa che la forma in causa debba essere l’unica che consente di ottenere tale risultato (sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punto 53 ; del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 46 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 114 ). 36 L’esistenza di altre forme che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico non costituisce, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, una circostanza tale da escludere l’impedimento alla registrazione (v. sentenza del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 58 e 83 e giurisprudenza citata; sentenza del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 115 ). 37 In altre parole, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 vieta la registrazione di qualsiasi forma costituita esclusivamente, nelle sue caratteristiche essenziali, dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente a ottenere il risultato tecnico prefissato, anche se tale risultato può essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica oppure una differente (sentenze del 12 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] rosso, T‑270/06 , EU:T:2008:483 , punto 43 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 116 ). 38 Nel contesto dell’esame della funzionalità di un segno costituito dalla forma di un prodotto, occorre solamente valutare, dopo che sono state identificate le caratteristiche essenziali di detto segno, se queste ultime svolgano la funzione tecnica del prodotto in oggetto.

Tale esame deve evidentemente essere svolto analizzando il segno depositato o contestato e non i segni costituiti da altre forme di prodotto.

La funzionalità tecnica delle caratteristiche di una forma può essere valutata, in particolare, tenendo conto della documentazione relativa ai brevetti anteriori che descrivono gli elementi funzionali della forma interessata (sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 84 e 85 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 117 ). 39 Solamente le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese sono escluse dalla registrazione.

La registrazione di una forma esclusivamente funzionale di un prodotto come marchio potrebbe consentire al titolare di tale marchio di vietare alle altre imprese non solo l’uso della stessa forma, ma anche l’uso di forme simili [sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 48 e 56 ; del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punti 45 e 46 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 118 ]. 40 La presenza di uno o più elementi arbitrari di minor importanza in un segno, i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime, non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria a ottenere un risultato tecnico, essendo irrilevante, in tale contesto, la presenza di caratteristiche non essenziali prive di funzione tecnica (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 51 e 52 e giurisprudenza citata; dell’11 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑421/15 P , EU:C:2017:360 , punto 27 e giurisprudenza citata, e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 119 ). 41 Il fatto che un elemento essenziale del marchio controverso, necessario per ottenere un risultato tecnico, possieda, inoltre, un valore estetico o un carattere inusuale non consente di escludere l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 [sentenza del 5 luglio 2023, Wajos/[OSCURATO:PERSONA] (Forma di un contenitore), T‑10/22 , non pubblicata, EU:T:2023:377 , punto 45 ]. 42 Inoltre, il fatto che la combinazione di elementi esclusivamente funzionali apporti un valore estetico complessivo o contribuisca a creare un’immagine ornamentale del marchio controverso non osta all’applicazione dell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 [v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2012, Reddig/UAMI – Morleys (Manico di coltello), T‑164/11 , non pubblicata, EU:T:2012:443 , punto 40 , e del 5 luglio 2023, Forma di un contenitore, T‑10/22 , non pubblicata, EU:T:2023:377 , punto 49 ]. 43 Per contro, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non trova applicazione quando il marchio richiesto o controverso verte su una forma di prodotto in cui un elemento non funzionale, come un elemento ornamentale o di fantasia, svolge un ruolo importante.

In tale caso, le imprese concorrenti hanno facile accesso a forme alternative di funzionalità equivalente, per cui non vi è alcun rischio di compromettere la disponibilità della soluzione tecnica.

In tale ipotesi, i concorrenti del titolare del marchio potranno incorporare senza difficoltà tale soluzione tecnica in forme di prodotto non dotate del medesimo elemento non funzionale di cui dispone la forma del prodotto di detto titolare e che non sono quindi né identiche né simili a tale forma (sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 52 e 72 ; del24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 50 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punti 119 e 120 ). 44 Per essere qualificato come elemento arbitrario principale, un elemento non funzionale deve presentare un carattere sufficientemente significativo [sentenza del 13 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (Forma di inalatore), T‑524/23 , non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2024:809 , punto 54 ]. 45 Da quanto precede risulta che l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 può applicarsi solo se ciascuna delle caratteristiche essenziali del segno controverso è necessaria per ottenere un risultato tecnico al quale è destinato il prodotto interessato.

Tale impedimento non si applica, invece, quando esiste un elemento non funzionale importante, quale un elemento ornamentale o di fantasia, che costituisce una caratteristica essenziale di detto segno, ma che non è necessario per ottenere un risultato tecnico del genere (sentenza del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 121 ).

Tuttavia, la presenza di caratteristiche non essenziali, anche non funzionali, non impedisce l’applicazione di detto impedimento. 46 In sintesi, l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applica se tutte le caratteristiche essenziali della forma in questione sono funzionali, a meno che non esista almeno una caratteristica essenziale non funzionale, e indipendentemente dal fatto che una caratteristica non essenziale sia non funzionale. 47 È alla luce di tali principi che, dopo aver formulato due osservazioni preliminari, occorre esaminare la fondatezza del motivo unico della ricorrente.

Osservazioni preliminari Sul tipo di marchio controverso 48 Al punto 51 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che era pacifico tra le parti che il marchio controverso corrispondeva alla forma di un puzzle tridimensionale inventato dal sig.

Ernő [OSCURATO:PERSONA] e commercializzato con successo dagli anni ’80 con il nome di cubo di [OSCURATO:PERSONA]. 49 In proposito, occorre sottolineare, anzitutto, che il marchio controverso è stato depositato e registrato come marchio tridimensionale o marchio di forma, e non come marchio bidimensionale o marchio di motivo applicabile alle superfici di una forma, né come marchio di posizione posto o apposto su una forma, né come marchio di colore in sé, indipendentemente da qualsiasi forma.

In sostanza, il marchio controverso è una versione 3 x 3 del puzzle tridimensionale conosciuto con il nome di cubo di [OSCURATO:PERSONA]. 50 Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, depositando una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso l’[OSCURATO:PERSONA], il richiedente opera una scelta che delimita la portata della protezione concessa in funzione del tipo di marchio richiesto.

L’[OSCURATO:PERSONA] deve quindi tener conto della scelta operata dal depositante nella sua domanda e trarne le debite conseguenze.

Inoltre, il requisito di chiarezza e precisione derivante dall’articolo 4 del regolamento n. 40/94, come interpretato, per analogia, dalla sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann ( C‑273/00 , EU:C:2002:748 , punti da 46 a 55 ), ha come obiettivo fondamentale quello di preservare la certezza del diritto, assicurandosi che l’oggetto della tutela accordata dall’[OSCURATO:PERSONA] sia chiaramente determinato nei confronti delle autorità competenti e degli operatori economici, in particolare nei confronti dei concorrenti del depositante.

Tale esigenza è tanto più imperativa quando si tratta, conformemente all’interesse pubblico tutelato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento, di evitare l’instaurazione di un monopolio potenzialmente perpetuo su una soluzione tecnica [v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2017, Flamagas /[OSCURATO:PERSONA] – MatMind (CLIPPER), T‑580/15 , non pubblicata, EU:T:2017:433 , punti 35 e 36 ]. 51 Nel caso di specie, occorre quindi tener conto della scelta operata dalla ricorrente (o dal suo dante causa) di depositare il marchio controverso come marchio tridimensionale o marchio di forma.

Sul risultato tecnico del marchio controverso 52 Ai punti 53 e 54 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha citato la sua decisione R 452/2017-1 del 19 giugno 2017 (in prosieguo: la «decisione citata»), nella quale aveva esaminato un marchio corrispondente a un cubo di [OSCURATO:PERSONA] in bianco e nero con i piccoli quadrati disposti in fila di 3 x 3 su ciascun lato.

Essa aveva descritto il risultato tecnico perseguito dal puzzle tridimensionale di cui trattasi come quello di un «gioco consistente nel ricostituire un puzzle di colore tridimensionale e a forma di cubo assemblando sei facce di diversi colori» e aveva precisato che «[t]ale finalità è raggiunta facendo ruotare secondo un asse, verticalmente ed orizzontalmente, file di cubi più piccoli di diversi colori fino a quando i nove quadrati di ciascuna faccia del cubo siano dello stesso colore» (punto 32 della decisione citata). 53 Occorre confermare tale valutazione del risultato tecnico da parte della commissione di ricorso – la quale è già stata confermata dal Tribunale nella sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia ( T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punti da 80 a 83 ), come rilevato dalla commissione di ricorso e senza che ciò sia contestato dalla ricorrente – applicandola mutatis mutandis alla versione 3 x 3 colorata del cubo di [OSCURATO:PERSONA] che costituisce il marchio controverso nel caso di specie.

Sulla prima parte del motivo unico, vertente su un errore di valutazione nell’identificazione delle caratteristiche essenziali del marchio controverso 54 Con la prima parte del motivo unico, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 applicandolo al marchio controverso, sebbene quest’ultimo non sia costituito esclusivamente da una forma.

Una delle sue caratteristiche essenziali, come avrebbe ammesso la commissione di ricorso, sarebbe la disposizione specifica di sei colori specifici sulle sei facce del cubo.

Orbene, tale disposizione non farebbe parte integrante della forma del prodotto e non può essere assimilata a quest’ultima.

La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver riconosciuto che il colore non può essere assimilato alla «forma», in contraddizione con la definizione della nozione di «forma» nella giurisprudenza della Corte. 55 Più precisamente, la prima parte si suddivide in un’affermazione preliminare e in una censura principale.

Sull’affermazione preliminare, relativa alle caratteristiche essenziali del marchio controverso 56 Con un’affermazione preliminare, che costituisce la premessa della sua censura principale, la ricorrente sostiene che il disegno di superficie in sei colori diversi costituisce una caratteristica essenziale del marchio controverso, come avrebbe confermato la commissione di ricorso a seguito della divisione di annullamento.

La ricorrente sostiene che la terza caratteristica essenziale di tale marchio, oltre alla forma del cubo e alla struttura a griglia, è stata correttamente definita dalla commissione di ricorso, al punto 52 della decisione impugnata, come la disposizione specifica dei sei colori specifici di cui trattasi. 57 In proposito, la ricorrente sostiene altresì che la rappresentazione grafica del marchio controverso non lasciava alcun dubbio sul fatto che il suo oggetto fosse, principalmente, i sei colori specifici disposti in modo specifico, poiché i colori sono chiaramente specificati mediante codici Pantone e la loro posizione sul cubo è precisata dalle rappresentazioni tridimensionali nonché dalla descrizione citata al precedente punto

3. Il fatto che la ricorrente (o il suo dante causa) non abbia cercato di proteggere principalmente la forma in quanto tale, bensì il disegno di superficie, vale a dire i colori specifici e la loro disposizione sul cubo, risulterebbe molto chiaramente da detta descrizione. 58 L’[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. 59 Occorre ricordare che una corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 comporta che le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale di cui trattasi siano debitamente individuate (v. punto 24 supra ). 60 Al punto 52 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato che era pacifico tra le parti che la rappresentazione del marchio controverso presentava le seguenti caratteristiche essenziali: – una forma di cubo; – una griglia nera su ciascuna faccia del cubo formata da quadrati disposti in una fila di 3 x 3; – sei colori diversi per i quadrati di ciascuna faccia rispettiva del cubo, ossia il rosso, il verde, il blu, l’arancione, il giallo e il bianco. 61 Per quanto riguarda la terza caratteristica essenziale summenzionata del marchio controverso, occorre respingere l’affermazione preliminare della ricorrente secondo cui la disposizione specifica dei sei colori specifici sarebbe una caratteristica essenziale di tale marchio, come l’avrebbe definita la commissione di ricorso al punto 52 della decisione impugnata.

Infatti, occorre considerare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA], che una siffatta identificazione della terza caratteristica essenziale di detto marchio non figura nella decisione impugnata ed è, per di più, erronea. 62 In primo luogo, si deve rilevare che la commissione di ricorso non fa riferimento ad alcuna «disposizione specifica di colori specifici» quale caratteristica essenziale del marchio controverso, ma sottolinea piuttosto il fatto che tali colori sono diversi e che tali diversi colori appaiono rispettivamente su ciascuna faccia del cubo.

L’enumerazione da parte della commissione di ricorso dei sei colori (rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco) consiste soltanto in una descrizione dei colori che appaiono sulle facce del cubo in tale marchio.

Una siffatta enumerazione non può essere interpretata nel senso che la commissione di ricorso ha ritenuto che tali colori specifici e la loro disposizione specifica costituissero una caratteristica essenziale di detto marchio. 63 Ciò è confermato dal fatto che la commissione di ricorso, da un lato, ha definito i «sei colori diversi» come un’unica caratteristica essenziale e non come sei caratteristiche essenziali distinte e, dall’altro, non ha fatto riferimento a una qualsivoglia «disposizione specifica» di tali colori, contrariamente a quanto afferma la ricorrente.

La commissione di ricorso ha semplicemente riconosciuto che tali colori erano diversi su ciascun quadrato di ciascuna faccia del cubo e si è limitata a descrivere tali colori nel modo più semplice possibile. 64 In secondo luogo, occorre ricordare, da un lato, che la determinazione delle caratteristiche essenziali della forma di cui trattasi, nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, deve essere effettuata oggettivamente, alla luce del risultato tecnico ottenuto da detta forma, e ha luogo allo scopo preciso di consentire l’esame della funzionalità di tale forma (v. punto 30 supra ).

Dall’altro lato, l’espressione «caratteristiche essenziali» dev’essere intesa nel senso che riguarda gli elementi più importanti del segno (v. punto 24 supra ), al contrario di elementi arbitrari minori (v. punto 40 supra ). 65 Nel caso di specie, si deve constatare che tanto l’esame dei singoli elementi del marchio tridimensionale controverso quanto quello dell’impressione complessiva da esso prodotta, tenuto conto in particolare del fatto che un siffatto esame deve essere effettuato alla luce del risultato tecnico ottenuto dalla forma di cui trattasi e allo scopo preciso di consentire l’esame della funzionalità di tale forma, portano alla conclusione che i sei colori specifici (rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco) posti sulle facce del cubo e la loro presunta «disposizione specifica» non costituiscono una caratteristica essenziale di detto marchio. 66 Infatti, per le ragioni che seguono, i sei colori specifici e la loro asserita «disposizione specifica» devono essere considerati di importanza minore e secondaria rispetto alla forma del cubo, alla struttura a griglia e alla differenziazione delle facce del cubo, vale a dire il fatto che queste ultime sono distinguibili. 67 In primo luogo, occorre constatare che i sei colori specifici di cui trattasi, come rivendicati, sono di base, il che suggerisce che essi sono di importanza minore e secondaria rispetto alla forma.

Tenuto conto del loro carattere basico, tali colori rispondono semplicemente alla funzione di distinguere le diverse facce del cubo per ciò che il Tribunale ha denominato un «effetto di contrasto» (sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 88 ).

Inoltre, tali colori basici, nella misura in cui non sarebbero considerati funzionali, non presentano un carattere sufficientemente significativo per essere qualificati come elementi arbitrari principali (v. punto 44 supra ). 68 Ne consegue che la natura specifica di questi sei colori non è una caratteristica essenziale del marchio controverso, al contrario della loro differenziazione e dell’effetto di contrasto che tale differenziazione produce. 69 In udienza, la ricorrente ha sostenuto che il carattere basico dei sei colori in questione non risultava dalla decisione impugnata.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha replicato che tale carattere basico risultava espressamente da una valutazione effettuata dalla divisione di annullamento nella sua decisione, che la commissione di ricorso aveva fatto propria nel confermarla.

In proposito, occorre ricordare che, quando la commissione di ricorso conferma in toto la decisione dell’istanza inferiore dell’[OSCURATO:PERSONA], tale decisione, al pari della sua motivazione, fa parte del contesto in cui è stata adottata la decisione della commissione di ricorso, contesto noto alle parti e che consente al giudice di esercitare pienamente il suo controllo di legittimità in merito alla fondatezza della valutazione della commissione di ricorso [sentenza del 9 luglio 2008, Reber/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] & Sprüngli (Mozart), T‑304/06 , EU:T:2008:268 , punto 47 ].

Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che la divisione di annullamento ha effettivamente qualificato tali sei colori come «basici» in due occasioni alla pagina 20 della sua decisione. 70 In secondo luogo, occorre rilevare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA], che l’asserita «disposizione specifica» dei colori sulle facce del cubo, invocata dalla ricorrente, non appare chiaramente nella rappresentazione grafica del marchio controverso.

Se è vero che dalla rappresentazione grafica risulta che i colori giallo, verde e rosso, da un lato, e i colori blu, bianco e arancione, dall’altro, sono «adiacenti», non risulta tuttavia chiaramente con quali altri colori ciascuno di tali colori sia adiacente né quale sarebbe la «disposizione specifica» dei colori sulle facce del cubo invocata dalla ricorrente, dal momento che una siffatta «disposizione specifica» non risulta inequivocabilmente dalla rappresentazione grafica del marchio controverso e dalla sua descrizione.

La ricorrente non può in realtà invocare alcuna «disposizione specifica» dei colori per mezzo di una rappresentazione e di una descrizione chiare e inequivocabili di tutti i colori adiacenti gli uni agli altri, il che tende a indicare che l’oggetto principale del marchio tridimensionale di cui trattasi è la forma di cubo, la struttura a griglia e la differenziazione dei colori su ciascuna faccia del cubo. 71 Ne consegue che l’asserita «disposizione specifica» invocata dalla ricorrente non costituisce una caratteristica essenziale del marchio controverso, al contrario dell’effetto di contrasto prodotto dalla differenziazione dei colori. 72 In terzo luogo, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la questione se quest’ultima (o il suo dante causa) abbia cercato di proteggere principalmente la forma in quanto tale o il disegno di superficie, o entrambi, non risulta «molto chiaramente» dalla descrizione del marchio controverso.

Né il tipo di marchio controverso (tridimensionale), scelto dalla ricorrente (o dal suo dante causa), né la descrizione di detto marchio, che inizia con «sei superfici geometricamente disposte in tre coppie di superfici parallele, ogni coppia disposta perpendicolarmente alle altre due» e prosegue, dopo l’identificazione dei colori, con «ogni superficie contiene una struttura a griglia formata da bordi neri che dividono la superficie in nove segmenti uguali; la rappresentazione grafica del marchio mostra due viste tridimensionali del marchio, ovvero una visione angolare ed una visione frontale di ognuno dei sei lati», suggeriscono che la protezione fosse richiesta «principalmente» per «il disegno di superficie, vale a dire i colori specifici e la loro disposizione sul cubo», contrariamente a quanto afferma la ricorrente.

La descrizione menziona specificamente la forma di cubo («tre coppie di superfici parallele, ogni coppia disposta perpendicolarmente alle altre due») e il fatto che ciascuna di tali superfici «contiene una struttura a griglia formata da bordi neri che dividono la superficie in nove segmenti uguali».

Del resto, dal fascicolo non risulta neppure che, nei procedimenti di opposizione o di contraffazione, la ricorrente (o il suo dante causa) invochi il suo diritto relativo al marchio controverso solo nella stretta misura dei sei colori specifici e di una disposizione specifica. 73 Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato che i sei colori basici posti sulle facce del cubo di [OSCURATO:PERSONA] raffigurato nel marchio controverso, o la loro disposizione, per di più poco chiara, costituissero una caratteristica essenziale di tale marchio – fermo restando che una siffatta caratteristica sarebbe, nella mente della ricorrente, non funzionale.

L’unico elemento importante, e quindi l’unica caratteristica essenziale di detto marchio per quanto riguarda i colori, è la differenziazione tra i piccoli quadrati su ciascuna faccia del cubo, che consente di distinguerli e produce un effetto di contrasto. 74 Si deve quindi constatare che le caratteristiche essenziali del marchio controverso sono le seguenti: – una forma di cubo; – una struttura a griglia che separa 3 × 3 piccoli quadrati su ciascuna delle sei facce del cubo; – una differenziazione di questi piccoli quadrati su ciascuna faccia del cubo in sei colori basici (rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco), che consente di distinguerli e produce un effetto di contrasto tra essi. 75 Tale valutazione delle caratteristiche essenziali del marchio controverso corrisponde, in sostanza, a quella della commissione di ricorso al punto 52 della decisione impugnata, la quale non menziona d’altronde alcuna «disposizione specifica».

Per contro, l’interpretazione proposta dalla ricorrente non è coerente con l’impianto generale della decisione impugnata, che, nella sua analisi della funzionalità, non si basa né su colori specifici né su una disposizione specifica.

Occorre quindi intendere tale decisione, alla luce del suo impianto generale, nel senso che essa non attribuisce, giustamente, la qualità di caratteristica essenziale né ai sei colori specifici in quanto tali né alla loro presunta «disposizione specifica», ma soltanto alla loro capacità di differenziazione mediante un effetto di contrasto. 76 Si deve concludere che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel constatare, in sostanza, che la differenziazione in sei colori che consente di distinguere i piccoli quadrati su ciascuna faccia del cubo mediante un effetto di contrasto costituiva una caratteristica essenziale del marchio controverso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. 77 L’affermazione preliminare della ricorrente non può quindi essere accolta.

Sulla censura principale, vertente sul fatto che la differenziazione in sei colori non può essere considerata parte integrante della forma del marchio controverso 78 Con la sua censura principale, la ricorrente afferma, in sostanza, che un colore non è una «forma» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.

Essa contesta alla commissione di ricorso di aver violato tale articolo ritenendo che «i colori costitui[ssero] parte integrante della forma» del prodotto di cui trattasi e deducendone che il marchio controverso era costituito esclusivamente dalla forma del prodotto. 79 Più precisamente, la ricorrente deduce cinque argomenti.

In primo luogo, da un lato, essa sostiene che la commercializzazione del cubo di [OSCURATO:PERSONA] non è un criterio pertinente per dedurre che i colori costituiscono parte integrante della forma.

Dall’altro lato, essa sostiene che, quando una caratteristica essenziale può essere sostituita arbitrariamente con qualsiasi mezzo grafico (ad esempio lettere o numeri) senza che ciò incida sulla forma quale definita dai suoi contorni, una siffatta caratteristica non può costituire parte integrante della forma.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, nella versione applicabile al caso di specie, riguarda soltanto i segni che sono «costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto», al contrario della modifica legislativa apportata dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) ( GU 2015, L 341, pag. 21 ), al fine di includere anche «altr[e] caratteristic[he]».

In terzo luogo, la ricorrente invoca la definizione che sarebbe stata data dalla Corte della nozione di «forma» di un prodotto, vale a dire i suoi contorni, da cui risulterebbe che il disegno di superficie non può essere assimilato alla «forma» ai sensi di tale articolo.

La commissione di ricorso avrebbe quindi erroneamente ritenuto che il disegno di superficie, in quanto caratteristica essenziale del marchio controverso, facesse parte integrante della forma, anziché ammettere, conformemente alla giurisprudenza della Corte, che la «forma» ai sensi di tale disposizione era definita dalle linee o dai contorni che delimitavano il prodotto tridimensionale, mentre il colore, come qualsiasi altro disegno di superficie possibile, sarebbe un elemento distinto.

In quarto luogo, la ricorrente si avvale di altre decisioni e sentenze che ritiene pertinenti.

In quinto luogo, essa sostiene che la sua interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non lo rende inoperante, contrariamente alle dichiarazioni «un pò allarmistiche» della commissione di ricorso. 80 In definitiva, secondo la ricorrente, si dovrebbe concludere che i sei colori e la loro disposizione specifica sulle facce del cubo, che costituiscono una caratteristica essenziale del segno tridimensionale di cui trattasi, non fanno parte integrante della «forma» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.

Tale disposizione non si applicherebbe quindi al marchio controverso, in quanto quest’ultimo non sarebbe costituito esclusivamente dalla forma del prodotto. 81 L’[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. 82 Ai punti da 61 a 63 della decisione impugnata, per quanto concerne i colori dei quadrati di ciascuna faccia del cubo, la commissione di ricorso ha respinto l’argomento della ricorrente in base al quale detti colori non possono essere considerati una forma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.

Secondo la commissione di ricorso, dagli elementi di prova risultava chiaramente che la forma del marchio controverso corrispondeva a un prodotto commercializzato a colori, come confermato, ad esempio, dall’immagine estratta dal sito [OSCURATO:PERSONA] su cui si fondavano entrambe le parti (v. punto 108 supra ).

Di conseguenza, i colori facevano parte integrante della forma e non potevano essere esclusi per il solo motivo che un colore, in quanto tale, non aveva alcuna «forma».

La commissione di ricorso ha considerato che, se l’argomento della ricorrente fosse corretto, l’aggiunta di un colore, sia esso essenziale o semplicemente decorativo, ad un elemento funzionale di un marchio di forma sarebbe sufficiente ad impedire al segno di rientrare nell’ambito di applicazione di detto articolo per il solo motivo che esso non può essere considerato costituito «esclusivamente» da una forma.

L’applicazione di tale disposizione sarebbe effettivamente limitata ai marchi registrati in bianco e nero e non garantirebbe più il suo interesse pubblico sottostante. 83 Ai punti da 64 a 70 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha altresì considerato che il riferimento della ricorrente alle sentenze del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑163/16 , EU:C:2018:423 ), e del 14 marzo 2019, Textilis ( C‑21/18 , EU:C:2019:199 ), non era di alcuna utilità.

A suo avviso, anzitutto, tali sentenze non riguardavano marchi di forma, bensì marchi di posizione.

Dalla sentenza del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑163/16 , EU:C:2018:423 ), poi, risultava chiaramente che la Corte non aveva ivi esaminato la questione se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applicasse o meno ai marchi di forma registrati a colori.

Inoltre, nella sentenza del 14 marzo 2019, Textilis ( C‑21/18 , EU:C:2019:199 ), la Corte non aveva esaminato una forma colorata, bensì un marchio figurativo bidimensionale colorato.

Secondo la commissione di ricorso, nessuna delle sentenze o delle decisioni invocate dalla ricorrente suffragava l’affermazione in base alla quale, nell’ambito della valutazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, occorreva operare una distinzione tra la forma e il suo colore.

Nel caso di specie, il marchio controverso non era un colore in sé né un motivo bidimensionale da applicare al prodotto di cui trattasi (un puzzle tridimensionale), ma consisteva nella forma colorata del prodotto stesso. 84 In tale contesto, si deve ritenere che, tenuto conto dell’interesse pubblico sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 (v. punti 22 e 23 supra ), nonché della necessità di preservare l’effetto utile di tale disposizione, la nozione di «forma» non debba essere interpretata in modo eccessivamente restrittivo, che, in particolare, escluderebbe qualsiasi forma colorata di un prodotto. 85 Nel caso di specie, occorre ricordare che il marchio controverso è stato depositato e registrato come marchio tridimensionale o marchio di forma, e non come marchio a motivi, di posizione o di colore (v. punti da 49 a 51 supra ).

Tenuto conto del tipo di tale marchio nonché della sua rappresentazione grafica e della sua descrizione, si deve constatare che la terza caratteristica essenziale di detto marchio, vale a dire la differenziazione dei piccoli quadrati su ciascuna faccia del cubo in sei colori basici, che consente di distinguerli e produce un effetto di contrasto tra essi, è inerente e connaturata alla forma rappresentata e, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, costituisce parte integrante di tale forma. 86 In proposito, occorre altresì constatare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA], che l’aggiunta di sei colori basici (v. punto 67 supra ), per di più in una disposizione poco chiara (v. punto 70 supra ), alla forma tridimensionale funzionale, chiaramente definita e rappresentata dalle linee funzionali della griglia, non osta a che il marchio controverso sia un segno costituito esclusivamente da una forma, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.

L’eventualità che altre superfici possano fare del cubo di [OSCURATO:PERSONA] più di una forma è irrilevante per stabilire se, nel caso di specie, l’effetto di contrasto risultante dalla differenziazione delle facce (piccoli quadrati) del cubo mediante colori basici costituisca una caratteristica essenziale di detto marchio. 87 Tali constatazioni non possono essere inficiate dagli argomenti della ricorrente. 88 In primo luogo, da un lato, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la commercializzazione del cubo di [OSCURATO:PERSONA] non è un criterio pertinente, occorre ricordare che le caratteristiche essenziali della forma necessaria per ottenere un risultato tecnico devono, per quanto possibile, essere valutate alla luce della funzione tecnica del prodotto concreto rappresentato (v. punto 32 supra ) e che, sebbene l’identificazione delle caratteristiche essenziali del segno di cui trattasi debba, in linea di principio, iniziare con l’esame della sua rappresentazione grafica, l’autorità competente può anche riferirsi ad altri elementi d’informazione utili che consentano di determinare correttamente tali caratteristiche, quali la percezione del pubblico di riferimento (v. punto 28 supra ).

Ne consegue che, oltre alla rappresentazione grafica del marchio controverso, la commissione di ricorso poteva anche prendere in considerazione il fatto che la forma di tale marchio corrispondeva a un prodotto concreto rappresentato che era commercializzato a colori e percepito come tale dal pubblico di riferimento. 89 Dall’altro lato, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente sul modo in cui la commissione di ricorso avrebbe valutato la forma del marchio controverso se vi fossero state, ad esempio, lettere o numeri sulle superfici, occorre considerare che tale questione è puramente ipotetica e si deve respingere tale argomento in quanto inoperante, dato che l’identificazione delle caratteristiche essenziali di un segno deve essere effettuata caso per caso (v. punto 25 supra ).

Nel caso di specie, il disegno di superficie del cubo si fonda con la sua forma e non costituisce di per sé una caratteristica essenziale del segno (v. punti da 61 a 75 supra ), ma è esclusivamente l’effetto di contrasto che esso produce a costituire una siffatta caratteristica essenziale.

Poco importa sapere se, in un altro caso particolare, altri disegni di superficie siano considerati come una caratteristica essenziale non funzionale di un altro marchio. 90 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non ha tenuto conto della modifica legislativa che ha introdotto i termini «altra caratteristica» all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 207/2009 (che ha sostituito il regolamento n. 40/94), esso deve essere respinto in quanto inoperante.

Invero, il fatto che marchi contenenti «altr[e] caratteristic[he]» rispetto alla forma possano rientrare nell’ambito di applicazione di tale articolo, come modificato dal regolamento 2015/2424, non significa necessariamente che detto articolo, nella sua versione anteriore, non riguardasse i marchi tridimensionali contenenti colori. 91 In tale contesto, occorre ricordare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA], che l’inserimento dei termini «altra caratteristica» da parte del regolamento 2015/2424 nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 (che ha sostituito il regolamento n. 40/94) non mirava a dimostrare che i marchi tridimensionali a colori sfuggono ormai all’applicazione di tale disposizione nella sua versione anteriore, in quanto contengono colori.

Tale modifica legislativa era strettamente connessa alla soppressione del requisito della rappresentazione grafica da parte del regolamento 2015/2424 e alla successiva introduzione di nuovi tipi di marchi «non tradizionali» nel sistema dei marchi dell’Unione europea.

I marchi tridimensionali a colori non sono stati introdotti da detta modifica legislativa, ma esistevano già in precedenza, cosicché l’aggiunta dei termini «altra caratteristica» non ha modificato l’esame della funzionalità di tali marchi.

Ciò che rileva è sapere se il colore o i colori di un siffatto marchio tridimensionale siano o meno una caratteristica essenziale di tale marchio, piuttosto che sapere se essi facciano parte della forma o di un’«altra caratteristica». 92 Pertanto, come dichiarato, in sostanza, dalla Corte nella sentenza del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI ( C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 51 e 52 ), in cui era applicabile l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, l’aggiunta di caratteristiche non essenziali senza funzione tecnica non ha sottratto una forma a tale impedimento alla registrazione assoluto, purché tutte le caratteristiche essenziali di tale forma svolgessero una siffatta funzione (v. punto 40 supra ).

In tale causa, il colore rosso del mattoncino [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato una caratteristica non essenziale dalla commissione di ricorso allargata e dal Tribunale (sentenza del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 73 e 74 ).

Analogamente, in cause simili, il Tribunale ha confermato la nullità di marchi sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, prima della sua modifica ad opera del regolamento 2015/2424, vale a dire quando tale disposizione menzionava unicamente «segni costituiti esclusivamente dalla forma», in presenza di colori che non erano «una forma» [sentenze del 31 gennaio 2018, Rappresentazione di un cerotto transdermico, T‑44/16 , non pubblicata, EU:T:2018:48 , punti da 101 a 104 ; del 24 settembre 2019, Rappresentazione di un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici, T‑261/18 , EU:T:2019:674 , punti da 70 a 72 , e ordinanza del 15 luglio 2021, Roxtec/[OSCURATO:PERSONA] – Wallmax (Rappresentazione di un quadrato arancione contenente sette cerchi neri concentrici), T‑455/20 , non pubblicata, EU:T:2021:483 , punti da 51 a 53 ]. 93 In terzo luogo, per quanto riguarda l’invocazione da parte della ricorrente delle sentenze del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑163/16 , EU:C:2018:423 ), e del 14 marzo 2019, Textilis ( C‑21/18 , EU:C:2019:199 ), occorre considerare tali sentenze, al pari della commissione di ricorso, come non pertinenti nel caso di specie, per i seguenti motivi. 94 Da un lato, la causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑163/16 , EU:C:2018:423 ), non è analoga alla presente fattispecie, in quanto essa riguardava un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa, ossia un marchio di posizione, e non un marchio tridimensionale.

La Corte ha dichiarato, in sostanza, che un marchio che mirava chiaramente a tutelare l’applicazione di un colore particolare su una parte di un prodotto, escludendo esplicitamente i contorni del prodotto, non era costituito esclusivamente dalla forma del prodotto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( GU 2008, L 299, pag. 25 ) (sentenza del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑163/16 , EU:C:2018:423 , punto 27 ).

Ciò non è incompatibile con la constatazione secondo cui un marchio di forma contenente colori può, in un caso particolare, essere sempre considerato costituito esclusivamente dalla forma del prodotto ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, prima della sua modifica ad opera del regolamento 2015/2424, o del regolamento n. 40/94 (v., in tal senso, sentenze citate al precedente punto 92). 95 Dall’altro lato, neppure la causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 marzo 2019, Textilis ( C‑21/18 , EU:C:2019:199 ), è analoga alla presente fattispecie, in quanto la Corte ha ivi esaminato un marchio figurativo con motivi decorativi apposto su prodotti, e non un marchio tridimensionale con colori basici. 96 In quarto luogo, per quanto riguarda l’invocazione da parte della ricorrente di altre sentenze e decisioni, occorre parimenti considerare queste ultime come non pertinenti nel caso di specie. 97 In primo luogo, per quanto riguarda la sentenza del rechtbank Gelderland (Tribunale della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (allegato AP 1), è sufficiente rilevare, come ha fatto la commissione di ricorso al punto 69 della decisione impugnata, che i marchi invocati dalla ricorrente «non mira[vano] a tutelare la forma, ma unicamente l’applicazione del motivo di cui trattasi in un punto specifico dei prodotti» (punto 4.19 di tale sentenza).

Nel caso di specie, per contro, l’affermazione secondo cui il marchio controverso mira unicamente a proteggere il disegno di superficie del prodotto, ossia una «disposizione specifica di colori specifici», non risulta dalla rappresentazione grafica e dalla descrizione di tale marchio (v. punti da 61 a 75 supra ), ma si tratta piuttosto di una forma registrata a colori.

Inoltre, le decisioni nazionali non vincolano l’[OSCURATO:PERSONA], come riconosciuto dalla ricorrente, e, in ogni caso, la commissione di ricorso ha debitamente tenuto conto di detta sentenza. 98 In secondo luogo, per quanto riguarda la sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia ( T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 ), l’invocazione delle sue constatazioni da parte della ricorrente non è pertinente nel caso di specie.

Anzitutto, occorre sottolineare che tale sentenza verteva sul marchio dell’Unione europea tridimensionale n. 162784 per il cubo di [OSCURATO:PERSONA] in bianco e nero, riprodotto nel precedente punto 7, e non sul marchio controverso, registrato a colori e riprodotto nel precedente punto

2. Inoltre, nella misura in cui il Tribunale ha dichiarato che «la caratteristica ben nota del “cubo di [OSCURATO:PERSONA]” relativa all’esistenza di differenze di colore sulle sei facce del cubo[,] elemento non visibile sulla rappresentazione grafica del marchio [numero 162784,] poteva, al pari del meccanismo interno del “cubo di [OSCURATO:PERSONA]” che consente la rotazione verticale e orizzontale delle file di piccoli cubi, essere validamente presa in considerazione dalla commissione di ricorso nella valutazione della funzionalità delle due caratteristiche essenziali correttamente identificate di detto marchio» (sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 99 ), non se ne può in alcun modo dedurre che l’aggiunta di sei colori basici al cubo di [OSCURATO:PERSONA] consentirebbe al marchio controverso di non essere costituito esclusivamente da una forma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. 99 In terzo luogo, per quanto riguarda la sentenza del 24 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (Forma di un inalatore) ( T‑477/21 , non pubblicata, EU:T:2023:280 ), è sufficiente rilevare che tale causa riguardava il carattere distintivo del marchio in questione, e non la sua funzionalità, cosicché essa non è pertinente nel caso di specie.

Infatti, l’esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non rientra nelle stesse regole della valutazione degli elementi distintivi, la cui identificazione è diretta a valutare la funzione di indicazione dell’origine dei prodotti agli occhi del consumatore, il che differisce dalla determinazione degli elementi essenziali di una forma (sentenze del 24 settembre 2019, Raffigurazione di un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici, T‑261/18 , EU:T:2019:674 , punto 53 , e del 30 marzo 2022, Forma di uno stivale rimbalzante, T‑264/21 , non pubblicata, EU:T:2022:193 , punto 43 ). 100 In quinto luogo, per quanto riguarda le critiche della ricorrente nei confronti dell’affermazione, «un po’ allarmistiche» ai suoi occhi, della commissione di ricorso secondo cui l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 sarebbe reso praticamente inoperante se l’aggiunta di un colore, essenziale o semplicemente decorativo, ad una forma funzionale rendesse inapplicabile tale disposizione, è giocoforza constatare che l’affermazione contestata deriva da una generalizzazione da parte della commissione di ricorso e risulta ad abundantiam nel caso di specie.

Orbene, una censura che contesta una valutazione ad abundantiam non è idonea ad incidere sul dispositivo della decisione impugnata e deve essere respinta in quanto inconferente [v. sentenza del 28 giugno 2023, CEDC [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia), T‑145/22 , EU:T:2023:365 , punto 113 e giurisprudenza citata]. 101 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel constatare che il marchio controverso, vale a dire un marchio tridimensionale registrato a colori, era costituito esclusivamente da una forma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. 102 La censura principale della ricorrente non può quindi essere accolta. 103 Pertanto, la prima parte del motivo unico deve essere respinta.

Sulla seconda parte del motivo unico, vertente su un errore di valutazione nell’analisi della funzionalità del marchio controverso 104 Con la seconda parte del motivo unico, la ricorrente afferma che, anche supponendo che i colori specifici e la loro disposizione specifica facciano parte della forma del marchio controverso, essi non sono necessari per ottenere un risultato tecnico.

Benché sia certamente necessario che le sei facce del cubo possano essere differenziate, il modo di riuscirvi non sarebbe tuttavia una questione tecnica, ma puramente estetica. 105 Più precisamente, la ricorrente deduce quattro argomenti.

In primo luogo, essa sostiene che esistono possibilità infinite di progettazione per il disegno di superficie che consentono di distinguere le sei facce del cubo e che la scelta non è in alcun modo limitata da considerazioni tecniche.

Di conseguenza, il marchio controverso non conferirebbe alcun monopolio, in qualsiasi forma.

In secondo luogo, la ricorrente invoca il processo creativo del cubo di [OSCURATO:PERSONA].

In base alla sua dichiarazione del 25 novembre 1998 (punto 20 di tale dichiarazione), il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto tali colori vivi per rendere il cubo «più stimolante», e non per operare una semplice differenziazione.

La ricorrente «sostiene che lo stimolo non fa parte della funzione tecnica di un prodotto».

In terzo luogo, la ricorrente ritiene che la giurisprudenza relativa alle «forme alternative» non si applichi alle semplici decorazioni di superficie arbitrarie che non hanno alcuna incidenza sulla funzione, come nel caso di specie.

Quando la decorazione di superficie è una caratteristica essenziale di un marchio tridimensionale, non vi sarebbe rischio di monopolizzazione di una soluzione tecnica incorporata nella forma e la portata della protezione sarebbe limitata agli elementi non funzionali.

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che i brevetti che, all’epoca, proteggevano il cubo di [OSCURATO:PERSONA] non rivendicavano colori e non ne contenevano neppure, ma facevano semplicemente riferimento a facce che potevano essere differenziate.

La protezione del disegno di superficie, quale descritto nel marchio controverso, non condurrebbe quindi ad alcuna protezione perpetua di un elemento che sia stato precedentemente protetto da brevetti. 106 L’[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. 107 In via preliminare, non occorre mettere in discussione le valutazioni della commissione di ricorso, del resto non contestate dalla ricorrente, relative all’analisi della funzionalità della struttura a griglia e della forma di cubo. 108 [OSCURATO:PERSONA], ai punti da 55 a 58 della decisione impugnata, per quanto riguarda la struttura a griglia, costituita da linee nere che si intersecano, orizzontalmente e verticalmente, su ciascuna faccia del cubo, suddividendo ciascuna in piccoli cubi delle stesse dimensioni ripartiti in file di 3 x 3, la commissione di ricorso ha ritenuto che una siffatta struttura fosse necessaria per ottenere il risultato tecnico ricercato, basandosi sulla decisione citata (punti da 40 a 42) relativa al marchio dell’Unione europea n. 162784, che è stata confermata dalla sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia ( T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punti 86 e 87 ).

La commissione di ricorso ha ritenuto che la separazione fisica tra i cubi di piccole dimensioni fosse necessaria per far ruotare, verticalmente ed orizzontalmente, grazie ad un meccanismo situato al centro del cubo, le diverse file di tali piccoli cubi (punti da 40 a 42 della decisione citata).

Essa ha aggiunto che, nell’ambito del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, le due parti avevano prodotto una pagina del sito [OSCURATO:PERSONA] relativa al cubo di [OSCURATO:PERSONA] (v. allegato 16 e documento 1), che comprendeva l’immagine qui di seguito riprodotta.

Secondo la commissione di ricorso, da tale immagine risultava chiaramente che il marchio controverso faceva riferimento a un prodotto che, a parte i colori, non era diverso da quello esaminato nella decisione citata.

Di conseguenza, le conclusioni di tale decisione relative alla funzionalità tecnica della struttura a griglia dovevano applicarsi anche al caso di specie. 109 Analogamente, al punto 59 della decisione impugnata, per quanto riguarda la forma di cubo, la commissione di ricorso ha rilevato che il Tribunale aveva confermato le sue conclusioni secondo cui tale forma era necessaria per ottenere il risultato tecnico ricercato.

Dato che il puzzle tridimensionale era composto da piccoli cubi disposti in file di 3 x 3, che dovevano essere ruotati verticalmente ed orizzontalmente per risolvere il puzzle, conferendo a ciascuna faccia un colore diverso, la forma del prodotto nel suo insieme era necessariamente quella di un cubo (sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 89 ).

Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato che, poiché la forma di cubo era indissociabile dalla struttura a griglia, tali conclusioni si applicavano anche al marchio controverso. 110 Occorre ora procedere all’analisi della funzionalità della terza caratteristica essenziale, vale a dire la differenziazione dei piccoli quadrati su ciascuna faccia del cubo in sei colori basici, che consentono di distinguerli e producono un effetto di contrasto tra essi (v. punto 74 supra ). 111 Ai punti da 71 a 74 della decisione impugnata, per quanto riguarda la «funzione tecnica dei colori», la commissione di ricorso ha ricordato che, nella decisione citata relativa alla validità del marchio dell’Unione europea n. 162784, essa aveva considerato che i diversi tratteggi (linee verticali, linee diagonali, punti, ecc.) dei quadrati di ciascuna faccia del cubo suggerivano colori diversi e, di conseguenza, che i diversi colori sulle sei facce del cubo costituivano la terza caratteristica essenziale del segno.

Tenuto conto del risultato tecnico ricercato, vale a dire far ruotare, orizzontalmente e verticalmente, file di cubi fino a quando ciascuna faccia del puzzle presenti nove quadrati dello stesso colore, essa aveva ritenuto che i colori fossero necessari per ottenere tale risultato. [OSCURATO:PERSONA], il cubo non funzionerebbe come un puzzle se le sue sei facce avessero tutte lo stesso colore (punti 22 e 44 della decisione citata).

A suo avviso, il Tribunale aveva implicitamente confermato, nella sua sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia ( T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 ), che i colori del cubo di [OSCURATO:PERSONA] erano necessari per ottenere un risultato tecnico. 112 Ai punti da 75 a 86 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che l’affermazione della ricorrente secondo cui la combinazione specifica dei sei colori rivendicati era distintiva e arbitraria, oltre al fatto che era protetta dal diritto d’autore, non può mettere in discussione le conclusioni summenzionate.

Anzitutto, essa ha respinto l’argomento secondo cui la combinazione di colori conferiva un carattere distintivo al cubo di [OSCURATO:PERSONA] commercializzato con successo dalla ricorrente.

Dall’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 risultava che, anche se una forma di prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico aveva acquisito, con l’uso che ne era stato fatto, un carattere distintivo, essa doveva essere dichiarata nulla.

Essa ha poi respinto l’affermazione in base alla quale i colori non erano l’unica soluzione per ottenere il risultato tecnico consistente nel distinguere i diversi cubi, in quanto tale affermazione si basava sull’ipotesi erronea secondo cui i colori dovevano essere distinti dalla forma.

Infatti, l’esistenza di forme alternative che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico non impediva, di per sé, che un marchio potesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di detto regolamento.

Il fatto che lo stesso risultato tecnico del cubo di [OSCURATO:PERSONA] possa essere ottenuto aggiungendo motivi, simboli o lettere sulla superficie dei cubi era quindi non pertinente ai fini della valutazione del carattere funzionale dei colori di cui trattasi.

Inoltre, per la stessa ragione, essa ha respinto l’argomento secondo cui la scelta dei colori specifici era stata effettuata in modo arbitrario.

Essa ha rilevato che, come lo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato nella sua dichiarazione scritta del 26 febbraio 2015 (allegato 22 della domanda di dichiarazione di nullità), egli aveva inizialmente apposto diversi adesivi sulla superficie dei cubi, di modo che il movimento di ciascun cubo in rotazione potesse essere distinto (punto 16 della dichiarazione).

Secondo la commissione di ricorso, ne conseguiva che qualsiasi combinazione di sei colori sufficientemente distinti l’uno dall’altro sarebbe stata appropriata per ottenere il risultato tecnico ricercato.

Essa ha constatato che la combinazione dei colori rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco soddisfaceva tale criterio ed era quindi necessaria per ottenere il risultato tecnico del cubo di [OSCURATO:PERSONA].

Infine, essa ha aggiunto che un’eventuale protezione da parte del diritto d’autore, di cui beneficerebbe tale combinazione di colori o il design del cubo di [OSCURATO:PERSONA], non può incidere sulla valutazione della validità del marchio controverso alla luce di detto articolo. 113 Al punto 87 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha concluso che la terza caratteristica essenziale, ossia i sei colori diversi dei quadrati di ciascuna faccia del cubo, era necessaria per ottenere un risultato tecnico. 114 In proposito, occorre constatare che il fatto che ciascuna faccia (e ogni piccolo quadrato) del cubo sia distinguibile per effetto dei sei colori differenziati costituisce una caratteristica essenziale del marchio controverso che è necessaria per ottenere il risultato tecnico di tale marchio, come stabilito nei precedenti punti 52 e

53. La funzione tecnica di tale caratteristica essenziale è quella di consentire di distinguere, con un effetto di contrasto, ogni faccia del cubo, così come ciascuno dei piccoli quadrati della struttura a griglia che figura su ciascuna di tali facce. 115 Si deve altresì constatare che la presenza nel marchio controverso di caratteristiche non essenziali consistenti in una gamma di sei colori basici, dato che tali colori di per sé non sono funzionali, non incide sulla conclusione secondo cui detto marchio è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, tenuto conto della giurisprudenza sugli elementi arbitrari minori (v. punto 40 supra ).

Del resto, tenuto conto del carattere basico di detti colori, l’affermazione della ricorrente secondo cui «lo stimolo non fa parte della funzione tecnica di un prodotto» è inoperante nel caso di specie, dal momento che la funzione tecnica dei colori differenziati di cui trattasi non consiste nello «stimolare» l’osservatore, ma nel consentirgli di distinguere, per un effetto di contrasto, le facce del cubo e i piccoli quadrati su queste ultime. 116 Tali constatazioni non possono essere inficiate dagli argomenti della ricorrente. 117 In primo luogo, per quanto riguarda l’invocazione da parte della ricorrente di possibilità infinite di progettazione per il disegno di superficie del cubo di [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare che, anche se è vero che il risultato tecnico ricercato può essere ottenuto mediante un numero infinito di disegni di superficie, la questione, nel caso di specie, non è quella dell’esistenza di possibili alternative per le caratteristiche non essenziali, bensì quella del nesso causale tra una caratteristica essenziale e il risultato tecnico, vale a dire se il particolare «disegno di superficie» che figura nel marchio controverso e che consente di distinguere le facce del cubo e i piccoli quadrati della struttura a griglia con un effetto di contrasto costituisca una caratteristica essenziale di tale marchio che è necessaria per ottenere il risultato tecnico di detto marchio.

Orbene, un siffatto nesso causale è stato constatato al precedente punto

114. Pertanto, la circostanza che siano possibili altri disegni di superficie (elementi grafici, simboli, motivi, immagini, loghi, caratteri, lettere, numeri, mezzi tattili o elettronici, ologrammi, colori neon o metallici vivi, pastello o scuri) è irrilevante nel caso di specie.

L’invocazione di possibilità di progettazione infinite è quindi inoperante. 118 Occorre altresì considerare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA], che la scelta di sei colori basici per distinguere le facce del cubo è una delle soluzioni più evidenti che possono essere prese in considerazione.

Il carattere basico di tali colori suggerisce che essi sono di importanza minore e secondaria rispetto alla forma (v. punto 67 supra ).

Inoltre, la loro disposizione sulle facce del cubo è poco chiara (v. punto 70 supra ).

Gli elementi più importanti del marchio controverso sono la forma di cubo, la struttura a griglia e il fatto che ciascuna faccia del cubo sia distinguibile dalle altre per un effetto di contrasto.

L’eventualità che altre finiture della superficie, più sofisticate e meno basiche, possano «elevare» tali disegni al rango di caratteristica essenziale resta irrilevante ai fini della soluzione della presente controversia (v. punto 70 supra ). 119 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo al «processo creativo» del cubo di [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare che la commissione di ricorso ha precisato, al punto 78 della decisione impugnata, che «ogni combinazione di sei colori» sarebbe appropriata per ottenere il risultato tecnico ricercato.

Essa non ha fatto riferimento ad altri possibili disegni di superficie, quali loghi visivamente accattivanti o «stimolanti».

Anche supponendo che la commissione di ricorso abbia erroneamente ritenuto che «ogni combinazione di sei colori» sarebbe idonea a ottenere il risultato tecnico, poiché talune altre combinazioni specifiche di colori potrebbero essere considerate, di per sé, come una caratteristica essenziale del marchio controverso, ciò non sarebbe sufficiente per mettere in discussione la legittimità di detta decisione, dal momento che la presente combinazione di sei colori specifici (per di più in una disposizione poco chiara), benché non funzionale di per sé, non è una caratteristica essenziale di tale marchio.

Tale argomento è dunque inoperante. 120 In terzo luogo, l’argomento della ricorrente riguardante l’inapplicabilità della giurisprudenza relativa alle forme alternative si basa sulla premessa secondo cui, nel caso di specie, la combinazione specifica di sei colori è una caratteristica essenziale del marchio controverso.

Orbene, la presente combinazione specifica di sei colori (per di più in una disposizione poco chiara), benché non funzionale di per sé, non è una caratteristica essenziale di tale marchio.

Pertanto, la questione se la commissione di ricorso abbia o meno erroneamente ritenuto che tale giurisprudenza fosse applicabile nel caso di specie è irrilevante ai fini dell’esito della presente controversia.

Tale argomento è dunque inoperante. 121 In quarto luogo, quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui i brevetti che in precedenza proteggevano il cubo di [OSCURATO:PERSONA] non rivendicavano né contenevano colori, ma facevano semplicemente riferimento alle facce laterali distinguibili, è giocoforza constatare che una siffatta circostanza non consente di trarre conclusioni quanto alla portata della protezione del marchio controverso.

Non risulta affatto dalla rappresentazione di tale marchio, che è un marchio tridimensionale e non un marchio di colore, di posizione o di motivo, né dalla sua descrizione, che la tutela sia richiesta unicamente per la combinazione dei sei colori specifici e la loro disposizione, la quale è per di più poco chiara.

Tale affermazione è quindi inoperante. 122 In proposito, occorre precisare che il diritto dei marchi dell’Unione europea non contiene una giurisprudenza equivalente a quella applicabile nell’ambito distinto del diritto dei disegni o modelli dell’Unione europea, nel quale l’aspetto costituisce l’elemento decisivo dell’oggetto della protezione (v. sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM, C‑395/16 , EU:C:2018:172 , punto 25 e giurisprudenza citata).

Secondo tale giurisprudenza, nell’ipotesi in cui una disposizione particolare delle caratteristiche sia scelta per altri fini che quello di realizzare necessariamente una funzione tecnica e, in particolare, per fini ornamentali, il disegno o modello è valido, ma conferisce protezione unicamente a tale disposizione particolare e non alle caratteristiche dell’aspetto del prodotto esclusivamente funzionali che sono interessate da tale disposizione [v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Impianti per la distribuzione di fluidi), T‑574/19 , EU:T:2020:543 , punti 25 e 26 ].

Nel diritto dei marchi dell’Unione europea, per contro, il fatto che la combinazione di elementi esclusivamente funzionali apporti un valore estetico complessivo o contribuisca a creare un’immagine ornamentale del marchio di cui è chiesta la registrazione non osta all’applicazione dell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 (v. punto 42 supra ), né della causa di nullità corrispondente. 123 È quindi senza commettere errori di valutazione che la commissione di ricorso ha constatato, in sostanza, che la caratteristica essenziale relativa al fatto che ciascuna faccia (e ogni piccolo quadrato) del cubo sia distinguibile per sei colori differenziati che producono un effetto di contrasto era funzionale, vale a dire necessaria per ottenere il risultato tecnico del marchio controverso. 124 La seconda parte del motivo unico dev’essere quindi respinta.

Sulla terza parte del motivo unico, vertente su un errore di valutazione relativo ai «puzzle» 125 Con la terza parte del motivo unico, che riguarda più specificamente i «puzzle» (nel senso stretto di «jigsaw puzzles» in inglese) rientranti nella classe 28, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver erroneamente applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, poiché, anzitutto, la forma del cubo di [OSCURATO:PERSONA] non è un’«immagine» e, poi, il risultato tecnico sul quale la commissione di ricorso ha basato la sua valutazione (v. punto 52 supra ), vale a dire, in sostanza, quello di far girare elementi già assemblati, non è quello di un puzzle, il cui scopo consiste nel completare un’immagine assemblando singoli elementi che si intersecano. 126 L’[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. 127 Ai punti da 88 a 90 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che la divisione di annullamento aveva considerato che i «puzzle tridimensionali», per i quali le tre caratteristiche essenziali del marchio controverso erano state ritenute necessarie per ottenere un risultato tecnico, erano identici alle categorie più ampie dei «giocattoli e giochi, puzzle tridimensionali» rientranti nella classe 28 o erano compresi in queste ultime.

Per quanto concerne i puzzle (nel senso stretto di «jigsaw puzzles» in inglese), la divisione di annullamento aveva ritenuto che non si potesse escludere che la forma tridimensionale costituita da cubi di colori diversi potesse essere utilizzata per ottenere il risultato tecnico consistente nel premere su tali cubi al fine di assemblarli in una determinata posizione con la stessa sequenza di colori.

La commissione di ricorso ha rilevato che, dinanzi ad essa, il ricorso contestava unicamente tale motivazione relativa ai puzzle e ha convenuto che la spiegazione fornita dalla divisione di annullamento al riguardo non era intelligibile.

Tuttavia, essa ha constatato che la conclusione secondo cui la forma protetta dal marchio controverso era necessaria per ottenere il risultato tecnico dei puzzle doveva essere confermata.

Secondo il suo significato letterale, un puzzle era un gioco che consisteva nell’assemblaggio di pezzi sotto forma di mosaici, generalmente irregolari, che si incastravano, ciascuno dei quali rappresentava generalmente una parte di un’immagine, di modo che, una volta assemblati, i pezzi del puzzle fornivano un’immagine completa.

La commissione di ricorso ha considerato che, anche se un cubo di [OSCURATO:PERSONA] non era forse il primo esempio di puzzle che viene in mente, nulla nella rappresentazione del segno escludeva la possibilità di smontare il cubo e di riassemblarlo al fine di ottenere la combinazione perfetta, essendo la struttura a griglia necessaria per separare i diversi cubi e i colori necessari per indicare l’ordine in cui i cubi dovevano essere riassemblati. 128 La commissione di ricorso ha concluso, in sostanza, che il marchio controverso era stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 per tutti i prodotti oggetto della registrazione, compresi i puzzle. 129 In proposito, è pacifico che la presente parte del motivo unico non riguarda i «puzzle tridimensionali» (nel senso di «puzzle meccanici» o di «mechanical puzzles» in inglese), ma soltanto l’indicazione dei «puzzle» (nel senso stretto di «jigsaw puzzles» in inglese), vale a dire prodotti che sono tipicamente in due dimensioni, anche se ne esistono in tre dimensioni. 130 Si deve osservare che, sebbene l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, che riguarda le forme, e quindi i prodotti tridimensionali, a una siffatta indicazione di prodotti tipicamente bidimensionali possa sembrare sconcertante, la causa risiede inizialmente nella scelta di tale indicazione da parte della ricorrente (o del suo dante causa). 131 Orbene, occorre ricordare che, ai sensi della regola 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 ( GU 1995, L 303, pag. 1 ), come applicabile nel caso di specie, l’elenco dei prodotti e dei servizi per i quali un marchio viene richiesto va redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la loro natura. 132 Ne consegue che spetta a colui che richiede la registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea indicare, nella sua domanda, l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali chiede la registrazione e fornire, per ciascuno di tali prodotti o servizi, una descrizione che faccia risaltare chiaramente la sua natura [v. sentenza del 6 aprile 2017, Nanu-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑39/16 , EU:T:2017:263 , punto 44 e giurisprudenza citata). 133 Tale esigenza di chiarezza è stata peraltro rafforzata dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale i prodotti o i servizi per i quali è richiesto un marchio dell’Unione europea devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio (sentenza del 19 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], C‑307/10 , EU:C:2012:361 , punto 64 ). 134 Nel caso di specie, occorre rilevare che l’indicazione «jigsaw puzzles» in inglese (lingua di deposito del marchio controverso) per prodotti rientranti nella classe 28 può essere oggetto di due interpretazioni divergenti.

Da un lato, tale indicazione potrebbe essere interpretata restrittivamente, al pari della ricorrente, nel senso di un’«immagine» bidimensionale.

Tuttavia, il deposito di un marchio tridimensionale per tali prodotti bidimensionali non appare plausibile.

Dall’altro lato, tale indicazione potrebbe essere interpretata in senso più ampio come riferita sia a «jigsaw puzzles» in immagini (bidimensionali) sia a «jigsaw puzzles» in volumi (tridimensionali), il che sarebbe più plausibile per un marchio tridimensionale, tipo di marchio scelto dalla ricorrente (o il suo dante causa). 135 È giocoforza constatare che, autorizzando le due interpretazioni divergenti summenzionate per prodotti rientranti nella classe 28 coperti dal marchio tridimensionale controverso, l’indicazione «jigsaw puzzles» presenta un carattere ambiguo e, di conseguenza, non può soddisfare il requisito di chiarezza risultante dalla regola 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 e dalla giurisprudenza. 136 Orbene, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il titolare di un marchio non può trarre vantaggio da una violazione del suo obbligo di indicare l’elenco dei prodotti in modo chiaro e preciso (v. sentenza del 6 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA], T‑39/16 , EU:T:2017:263 , punto 48 e giurisprudenza citata). 137 Pertanto, l’indicazione di cui trattasi non deve essere interpretata nel senso che essa comprende unicamente, a favore della ricorrente, i «jigsaw puzzles» bidimensionali, il che consentirebbe a tale indicazione di eludere l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 e alla causa di nullità corrispondente.

Tale indicazione deve essere interpretata nel senso che comprende altresì i «jigsaw puzzles» tridimensionali. 138 Per quanto riguarda i «jigsaw puzzles» tridimensionali, si deve constatare che questi ultimi sono necessari per ottenere il risultato tecnico del marchio controverso (v. punti 52 e 53 supra ).

Infatti, come giustamente considerato dalla commissione di ricorso al punto 90 della decisione impugnata, nulla nella rappresentazione di tale marchio, fornita dal dante causa della ricorrente, esclude la possibilità di smontare il cubo e di riassemblarlo al fine di ottenere la combinazione perfetta, essendo la struttura a griglia necessaria per separare i diversi cubi e i colori necessari per indicare l’ordine in cui i cubi devono essere riassemblati. 139 È quindi senza commettere errori di valutazione che la commissione di ricorso ha constatato che l’impedimento alla registrazione enunciato all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applicava anche ai «puzzle» («jigsaw puzzles» in inglese) e, pertanto, ha concluso che il marchio controverso era soggetto alla causa di nullità corrispondente per tutti i prodotti oggetto della registrazione. 140 La terza parte del motivo unico dev’essere quindi respinta. 141 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere integralmente il ricorso.

Sulle spese 142 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 143 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’interveniente.

Peraltro, per quanto riguarda le spese sostenute da quest’ultima dinanzi alla commissione di ricorso, è sufficiente rilevare che, poiché la presente sentenza respinge il ricorso diretto contro la decisione impugnata, è il punto 2 del dispositivo di quest’ultima che continua a disciplinare le spese di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2019, Lotte/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (PEPERO original), T‑459/18 , non pubblicata, EU:T:2019:119 , punto 194 ].

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA] delle parti In diritto Osservazioni preliminari Sul tipo di marchio controverso Sul risultato tecnico del marchio controverso Sulla prima parte del motivo unico, vertente su un errore di valutazione nell’identificazione delle caratteristiche essenziali del marchio controverso Sull’affermazione preliminare, relativa alle caratteristiche essenziali del marchio controverso Sulla censura principale, vertente sul fatto che la differenziazione in sei colori non può essere considerata parte integrante della forma del marchio controverso Sulla seconda parte del motivo unico, vertente su un errore di valutazione nell’analisi della funzionalità del marchio controverso Sulla terza parte del motivo unico, vertente su un errore di valutazione relativo ai «puzzle» Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1171 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione) 9 luglio 2025 ( *1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia e differenziate per colore – Causa di nullità assoluta – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (CE) n. 40/94» Nella causa T‑1171/23, [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd , con sede in Marlow ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da V. von Bomhard e A. Malkmes, avvocate, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]) , rappresentato da D. Gája e V. Ruzek, in qualità di agenti, convenuto, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], interveniente dinanzi al Tribunale: [OSCURATO:PERSONA] SA , con sede in Chiliomodi (Grecia), rappresentata da R. Kunze, avvocato, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione), composto da M. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice) e E. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 15 novembre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]) del 20 ottobre 2023 (procedimento R 850/2022-1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). [OSCURATO:PERSONA] 2 Il 25 gennaio 2013, la [OSCURATO:PERSONA] SA, interveniente, ha presentato all’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea registrato il 9 gennaio 2008 con il numero 5696232 a seguito di una domanda depositata il 6 febbraio 2007 dalla [OSCURATO:PERSONA], dante causa della ricorrente, per il seguente segno tridimensionale: 3 La rappresentazione del marchio controverso era accompagnata dalla seguente descrizione: «Sei superfici geometricamente disposte in tre coppie di superfici parallele, ogni coppia disposta perpendicolarmente alle altre due rappresentate da (i) due superfici adiacenti di colore diverso, ovvero rosso (PMS 200C*), verde (PMS 347C*), blu (PMS 293C*), arancione (PMS 021C*), giallo (PMS 012C*) e bianco e (ii) ogni superficie contiene una struttura a griglia formata da bordi neri che dividono la superficie in nove segmenti uguali; la rappresentazione grafica del marchio mostra due viste tridimensionali del marchio, ovvero una visione angolare ed una visione frontale di ognuno dei sei lati». 4 Il marchio controverso conteneva altresì la rivendicazione dei seguenti colori: «Rosso (PMS 200C), verde (PMS 347C), blu (PMS 293C), arancione (PMS 021C), giallo (PMS 012C) e bianco». 5 I prodotti contrassegnati dal marchio controverso per i quali era richiesta la declaratoria di nullità rientravano nella classe 28 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondevano alla seguente descrizione: «Giocattoli, giochi e puzzle, puzzle tridimensionali; giochi elettronici; giochi elettronici tascabili». 6 La causa invocata a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quella di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ( GU 2009, L 78, pag. 1 ), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), del medesimo regolamento. 7 Il 4 giugno 2014, la divisione di annullamento ha sospeso il procedimento dinanzi ad essa pendente in attesa di una decisione definitiva sulla domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] contro il marchio dell’Unione europea tridimensionale n. 162784 raffigurante come segue, in bianco e nero, un puzzle tridimensionale denominato cubo di [OSCURATO:PERSONA]: 8 Il Tribunale ha pronunciato la sentenza del 25 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia) ( T‑450/09 , EU:T:2014:983 ). La Corte ha annullato tale sentenza del Tribunale e la decisione della commissione di ricorso nella sentenza del 10 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑30/15 P , EU:C:2016:849 ). Con decisione R 452/2017-1 del 19 giugno 2017, la commissione di ricorso ha dichiarato la nullità del marchio dell’Unione europea tridimensionale n. 162784 sulla base dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ( GU 1994, L 11, pag. 1 ), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento. Il Tribunale ha confermato tale decisione nella sentenza del 24 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia) ( T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 ). La Corte non ha accolto l’impugnazione proposta avverso tale sentenza del Tribunale (ordinanza del 23 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑936/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:286 ). 9 Il 22 gennaio 2021, è ripreso il procedimento di dichiarazione di nullità del marchio controverso. 10 Il 25 marzo 2022, la divisione di annullamento ha integralmente accolto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009. 11 Il 16 maggio 2022, la ricorrente ha presentato ricorso all’[OSCURATO:PERSONA] contro la decisione della divisione di annullamento. 12 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. In particolare, essa ha ritenuto che i colori dei quadrati di ciascuna faccia del cubo fossero una caratteristica essenziale del marchio controverso e costituissero parte integrante della forma di tale marchio. Essa ha constatato che la combinazione di questi sei colori diversi era necessaria per ottenere un risultato tecnico. Essa ha concluso, in sostanza, che detto marchio era stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 per tutti i prodotti oggetto della registrazione. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare l’[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente alle spese. 14 L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. 15 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso. In diritto 16 Tenuto conto della data di deposito della domanda di registrazione di cui trattasi, vale a dire il 6 febbraio 2007, che è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 40/94 (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C‑192/03 P , EU:C:2004:587 , punti 39 e 40 , e sentenza del 23 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑736/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:308 , punto 3 e giurisprudenza citata). 17 Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti fatti dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalle parti nelle loro memorie all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 e all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento come riguardanti, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 e l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, dal tenore sostanzialmente identico per quanto concerne la presente controversia. 18 Peraltro, nella misura in cui le norme procedurali si considerano generalmente applicabili alla data in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 45 e giurisprudenza citata), la presente controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2017, L 154, pag. 1 ). 19 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Tale motivo si articola in tre parti vertenti, in primo luogo, su un errore di valutazione nell’identificazione delle caratteristiche essenziali del marchio controverso, in secondo luogo, su un errore di valutazione nell’analisi della funzionalità di tale marchio e, in terzo luogo, su un errore di valutazione relativo ai «puzzle». La ricorrente sostiene, in sostanza, che il marchio tridimensionale controverso presenta caratteristiche essenziali, vale a dire la combinazione di sei colori specifici e la loro disposizione sulle sei facce del cubo, che non sono costituite esclusivamente dalla forma e che, in ogni caso, non sono necessarie per ottenere un risultato tecnico. 20 Si evince in particolare dall’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 che il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo, su domanda presentata all’[OSCURATO:PERSONA], allorché tale marchio è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 del medesimo regolamento. 21 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. 22 Occorre ricordare che l’obiettivo immediato del divieto di registrazione delle forme di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 40/94 è di evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa servire a perpetuare, senza limiti di tempo, altri diritti che il legislatore dell’Unione europea ha inteso assoggettare a termini di scadenza [v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2023, BB Services/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa), T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 25 e giurisprudenza citata). 23 L’interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 consiste nell’evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punto 43 e giurisprudenza citata, e del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 43 e giurisprudenza citata). 24 Una corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 comporta che le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale di cui trattasi siano debitamente individuate. L’espressione «caratteristiche essenziali» deve essere intesa come riferita agli elementi più importanti del segno (sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 68 e 69 ; del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 47 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 102 ). 25 L’individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno deve essere effettuata caso per caso, senza alcuna gerarchia sistematica tra i differenti tipi di elemento che un segno può contenere. Essa può essere effettuata basandosi direttamente sull’impressione complessiva prodotta dal segno o procedendo, anzitutto, ad un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punto 70 ; del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 48 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 103 ). 26 Di conseguenza, l’individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale può, a seconda dei casi, soprattutto con riguardo al grado di complessità di tale segno, essere realizzata per il tramite di una mera analisi visiva di detto segno, oppure, al contrario, essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili ai fini della valutazione, come le indagini e le perizie, o ancora dei dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti in precedenza relativamente al prodotto interessato (sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punto 71 ; del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 49 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 104 ). 27 Pertanto, l’autorità competente può procedere a un esame approfondito nell’ambito del quale sono presi in considerazione, oltre alla rappresentazione grafica e alle eventuali descrizioni fornite al momento del deposito della domanda di registrazione, elementi utili ai fini dell’adeguata individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno (sentenze del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑337/12 P a C‑340/12 P , non pubblicata, EU:C:2014:129 , punto 54 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 105 ). 28 Ne consegue che, sebbene l’individuazione delle caratteristiche essenziali del segno di cui trattasi debba, in linea di principio, iniziare con l’esame della rappresentazione grafica di tale segno, l’autorità competente può anche fare riferimento ad altri elementi di informazione utili che consentano di determinare correttamente tali caratteristiche, quali la percezione del pubblico di riferimento (sentenze del 23 aprile 2020, Gömböc, C‑237/19 , EU:C:2020:296 , punti 30 , 31 e 37 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 106 ). 29 Peraltro, né il carattere distintivo degli elementi di un segno né il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di un segno sono rilevanti ai fini della determinazione delle sue caratteristiche essenziali ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 [sentenze del 24 settembre 2019, Roxtec/[OSCURATO:PERSONA] – Wallmax (Rappresentazione di un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici), T‑261/18 , EU:T:2019:674 , punto 64 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 108 ). 30 La determinazione delle caratteristiche essenziali della forma controversa, nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, viene effettuata allo scopo preciso di consentire l’esame della funzionalità di detta forma [sentenze del 24 settembre 2019, Rappresentazione di un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici, T‑261/18 , EU:T:2019:674 , punto 55 ; del 30 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] — eXpresio, estudio creativo (Forma di uno stivale rimbalzante), T‑264/21 , non pubblicata, EU:T:2022:193 , punto 41 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 109 ]. Pertanto, tale determinazione deve essere effettuata oggettivamente, alla luce del risultato tecnico ottenuto da tale forma. 31 Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, spetta all’[OSCURATO:PERSONA] verificare se tutte queste caratteristiche rispondano alla funzione tecnica o ad una delle funzioni tecniche del prodotto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punto 72 ; del 23 aprile 2020, Gömböc, C‑237/19 , EU:C:2020:296 , punto 28 e giurisprudenza citata, e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 110 ), vale a dire procedere all’analisi della funzionalità del segno. 32 Per analizzare la funzionalità di un segno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, le caratteristiche essenziali della forma necessaria per ottenere un risultato tecnico devono essere valutate, per quanto possibile, alla luce della funzione tecnica del prodotto concreto rappresentato. Un’analisi del genere non può essere effettuata senza prendere in considerazione, se del caso, gli elementi supplementari relativi alla funzione del prodotto concreto, anche se non sono visibili nella rappresentazione (sentenze del 10 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑30/15 P , EU:C:2016:849 , punti 46 e 48 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 111 ). 33 Pertanto, per l’analisi della funzionalità di un segno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, il giudice dell’Unione non è vincolato alle sole funzioni visibili dalla rappresentazione grafica del marchio, ma deve prendere in considerazione gli altri elementi del prodotto concreto, quali il meccanismo di rotazione nel caso del cubo di [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punti 85 e 86 ), il lato inferiore nel caso del mattoncino [OSCURATO:PERSONA] [sentenza del 12 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] rosso), T‑270/06 , EU:T:2008:483 , punto 78 ] e, per un cerotto, il modo in cui agisce [sentenza del 31 gennaio 2018, Novartis/[OSCURATO:PERSONA] – SK Chemicals (Raffigurazione di un cerotto transdermico), T‑44/16 , non pubblicata, EU:T:2018:48 , punto 37 ]. Tuttavia, il giudice dell’Unione non può aggiungere alla forma del prodotto concreto elementi che non ne sono costitutivi (sentenze del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑818/18 P e C‑6/19 P , non pubblicata, EU:C:2021:431 , punti da 62 a 66 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 112 ). 34 Sebbene elementi di informazione che non emergono dalla rappresentazione grafica del segno possano essere presi in considerazione per determinare se tali caratteristiche rispondano ad una funzione tecnica del prodotto di cui trattasi, tali elementi di informazione devono provenire da fonti obiettive e affidabili e non possono includere la percezione del pubblico di riferimento (sentenze del 23 aprile 2020, Gömböc, C‑237/19 , EU:C:2020:296 , punto 37 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 113 ). 35 La condizione per cui la registrazione di una forma di prodotto come marchio dell’Unione europea può essere negata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 solo se essa è «necessaria» per ottenere il risultato tecnico desiderato non significa che la forma in causa debba essere l’unica che consente di ottenere tale risultato (sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punto 53 ; del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 46 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 114 ). 36 L’esistenza di altre forme che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico non costituisce, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, una circostanza tale da escludere l’impedimento alla registrazione (v. sentenza del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 58 e 83 e giurisprudenza citata; sentenza del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 115 ). 37 In altre parole, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 vieta la registrazione di qualsiasi forma costituita esclusivamente, nelle sue caratteristiche essenziali, dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente a ottenere il risultato tecnico prefissato, anche se tale risultato può essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica oppure una differente (sentenze del 12 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] rosso, T‑270/06 , EU:T:2008:483 , punto 43 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 116 ). 38 Nel contesto dell’esame della funzionalità di un segno costituito dalla forma di un prodotto, occorre solamente valutare, dopo che sono state identificate le caratteristiche essenziali di detto segno, se queste ultime svolgano la funzione tecnica del prodotto in oggetto. Tale esame deve evidentemente essere svolto analizzando il segno depositato o contestato e non i segni costituiti da altre forme di prodotto. La funzionalità tecnica delle caratteristiche di una forma può essere valutata, in particolare, tenendo conto della documentazione relativa ai brevetti anteriori che descrivono gli elementi funzionali della forma interessata (sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 84 e 85 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 117 ). 39 Solamente le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese sono escluse dalla registrazione. La registrazione di una forma esclusivamente funzionale di un prodotto come marchio potrebbe consentire al titolare di tale marchio di vietare alle altre imprese non solo l’uso della stessa forma, ma anche l’uso di forme simili [sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 48 e 56 ; del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punti 45 e 46 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 118 ]. 40 La presenza di uno o più elementi arbitrari di minor importanza in un segno, i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime, non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria a ottenere un risultato tecnico, essendo irrilevante, in tale contesto, la presenza di caratteristiche non essenziali prive di funzione tecnica (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 51 e 52 e giurisprudenza citata; dell’11 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑421/15 P , EU:C:2017:360 , punto 27 e giurisprudenza citata, e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 119 ). 41 Il fatto che un elemento essenziale del marchio controverso, necessario per ottenere un risultato tecnico, possieda, inoltre, un valore estetico o un carattere inusuale non consente di escludere l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 [sentenza del 5 luglio 2023, Wajos/[OSCURATO:PERSONA] (Forma di un contenitore), T‑10/22 , non pubblicata, EU:T:2023:377 , punto 45 ]. 42 Inoltre, il fatto che la combinazione di elementi esclusivamente funzionali apporti un valore estetico complessivo o contribuisca a creare un’immagine ornamentale del marchio controverso non osta all’applicazione dell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 [v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2012, Reddig/UAMI – Morleys (Manico di coltello), T‑164/11 , non pubblicata, EU:T:2012:443 , punto 40 , e del 5 luglio 2023, Forma di un contenitore, T‑10/22 , non pubblicata, EU:T:2023:377 , punto 49 ]. 43 Per contro, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non trova applicazione quando il marchio richiesto o controverso verte su una forma di prodotto in cui un elemento non funzionale, come un elemento ornamentale o di fantasia, svolge un ruolo importante. In tale caso, le imprese concorrenti hanno facile accesso a forme alternative di funzionalità equivalente, per cui non vi è alcun rischio di compromettere la disponibilità della soluzione tecnica. In tale ipotesi, i concorrenti del titolare del marchio potranno incorporare senza difficoltà tale soluzione tecnica in forme di prodotto non dotate del medesimo elemento non funzionale di cui dispone la forma del prodotto di detto titolare e che non sono quindi né identiche né simili a tale forma (sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 52 e 72 ; del24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 50 , e del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punti 119 e 120 ). 44 Per essere qualificato come elemento arbitrario principale, un elemento non funzionale deve presentare un carattere sufficientemente significativo [sentenza del 13 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (Forma di inalatore), T‑524/23 , non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2024:809 , punto 54 ]. 45 Da quanto precede risulta che l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 può applicarsi solo se ciascuna delle caratteristiche essenziali del segno controverso è necessaria per ottenere un risultato tecnico al quale è destinato il prodotto interessato. Tale impedimento non si applica, invece, quando esiste un elemento non funzionale importante, quale un elemento ornamentale o di fantasia, che costituisce una caratteristica essenziale di detto segno, ma che non è necessario per ottenere un risultato tecnico del genere (sentenza del 6 dicembre 2023, Forma di una figurina giocattolo con tenone sulla testa, T‑297/22 , EU:T:2023:780 , punto 121 ). Tuttavia, la presenza di caratteristiche non essenziali, anche non funzionali, non impedisce l’applicazione di detto impedimento. 46 In sintesi, l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applica se tutte le caratteristiche essenziali della forma in questione sono funzionali, a meno che non esista almeno una caratteristica essenziale non funzionale, e indipendentemente dal fatto che una caratteristica non essenziale sia non funzionale. 47 È alla luce di tali principi che, dopo aver formulato due osservazioni preliminari, occorre esaminare la fondatezza del motivo unico della ricorrente. Osservazioni preliminari Sul tipo di marchio controverso 48 Al punto 51 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che era pacifico tra le parti che il marchio controverso corrispondeva alla forma di un puzzle tridimensionale inventato dal sig. Ernő [OSCURATO:PERSONA] e commercializzato con successo dagli anni ’80 con il nome di cubo di [OSCURATO:PERSONA]. 49 In proposito, occorre sottolineare, anzitutto, che il marchio controverso è stato depositato e registrato come marchio tridimensionale o marchio di forma, e non come marchio bidimensionale o marchio di motivo applicabile alle superfici di una forma, né come marchio di posizione posto o apposto su una forma, né come marchio di colore in sé, indipendentemente da qualsiasi forma. In sostanza, il marchio controverso è una versione 3 x 3 del puzzle tridimensionale conosciuto con il nome di cubo di [OSCURATO:PERSONA]. 50 Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, depositando una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso l’[OSCURATO:PERSONA], il richiedente opera una scelta che delimita la portata della protezione concessa in funzione del tipo di marchio richiesto. L’[OSCURATO:PERSONA] deve quindi tener conto della scelta operata dal depositante nella sua domanda e trarne le debite conseguenze. Inoltre, il requisito di chiarezza e precisione derivante dall’articolo 4 del regolamento n. 40/94, come interpretato, per analogia, dalla sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann ( C‑273/00 , EU:C:2002:748 , punti da 46 a 55 ), ha come obiettivo fondamentale quello di preservare la certezza del diritto, assicurandosi che l’oggetto della tutela accordata dall’[OSCURATO:PERSONA] sia chiaramente determinato nei confronti delle autorità competenti e degli operatori economici, in particolare nei confronti dei concorrenti del depositante. Tale esigenza è tanto più imperativa quando si tratta, conformemente all’interesse pubblico tutelato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento, di evitare l’instaurazione di un monopolio potenzialmente perpetuo su una soluzione tecnica [v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2017, Flamagas /[OSCURATO:PERSONA] – MatMind (CLIPPER), T‑580/15 , non pubblicata, EU:T:2017:433 , punti 35 e 36 ]. 51 Nel caso di specie, occorre quindi tener conto della scelta operata dalla ricorrente (o dal suo dante causa) di depositare il marchio controverso come marchio tridimensionale o marchio di forma. Sul risultato tecnico del marchio controverso 52 Ai punti 53 e 54 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha citato la sua decisione R 452/2017-1 del 19 giugno 2017 (in prosieguo: la «decisione citata»), nella quale aveva esaminato un marchio corrispondente a un cubo di [OSCURATO:PERSONA] in bianco e nero con i piccoli quadrati disposti in fila di 3 x 3 su ciascun lato. Essa aveva descritto il risultato tecnico perseguito dal puzzle tridimensionale di cui trattasi come quello di un «gioco consistente nel ricostituire un puzzle di colore tridimensionale e a forma di cubo assemblando sei facce di diversi colori» e aveva precisato che «[t]ale finalità è raggiunta facendo ruotare secondo un asse, verticalmente ed orizzontalmente, file di cubi più piccoli di diversi colori fino a quando i nove quadrati di ciascuna faccia del cubo siano dello stesso colore» (punto 32 della decisione citata). 53 Occorre confermare tale valutazione del risultato tecnico da parte della commissione di ricorso – la quale è già stata confermata dal Tribunale nella sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia ( T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punti da 80 a 83 ), come rilevato dalla commissione di ricorso e senza che ciò sia contestato dalla ricorrente – applicandola mutatis mutandis alla versione 3 x 3 colorata del cubo di [OSCURATO:PERSONA] che costituisce il marchio controverso nel caso di specie. Sulla prima parte del motivo unico, vertente su un errore di valutazione nell’identificazione delle caratteristiche essenziali del marchio controverso 54 Con la prima parte del motivo unico, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 applicandolo al marchio controverso, sebbene quest’ultimo non sia costituito esclusivamente da una forma. Una delle sue caratteristiche essenziali, come avrebbe ammesso la commissione di ricorso, sarebbe la disposizione specifica di sei colori specifici sulle sei facce del cubo. Orbene, tale disposizione non farebbe parte integrante della forma del prodotto e non può essere assimilata a quest’ultima. La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver riconosciuto che il colore non può essere assimilato alla «forma», in contraddizione con la definizione della nozione di «forma» nella giurisprudenza della Corte. 55 Più precisamente, la prima parte si suddivide in un’affermazione preliminare e in una censura principale. Sull’affermazione preliminare, relativa alle caratteristiche essenziali del marchio controverso 56 Con un’affermazione preliminare, che costituisce la premessa della sua censura principale, la ricorrente sostiene che il disegno di superficie in sei colori diversi costituisce una caratteristica essenziale del marchio controverso, come avrebbe confermato la commissione di ricorso a seguito della divisione di annullamento. La ricorrente sostiene che la terza caratteristica essenziale di tale marchio, oltre alla forma del cubo e alla struttura a griglia, è stata correttamente definita dalla commissione di ricorso, al punto 52 della decisione impugnata, come la disposizione specifica dei sei colori specifici di cui trattasi. 57 In proposito, la ricorrente sostiene altresì che la rappresentazione grafica del marchio controverso non lasciava alcun dubbio sul fatto che il suo oggetto fosse, principalmente, i sei colori specifici disposti in modo specifico, poiché i colori sono chiaramente specificati mediante codici Pantone e la loro posizione sul cubo è precisata dalle rappresentazioni tridimensionali nonché dalla descrizione citata al precedente punto 3. Il fatto che la ricorrente (o il suo dante causa) non abbia cercato di proteggere principalmente la forma in quanto tale, bensì il disegno di superficie, vale a dire i colori specifici e la loro disposizione sul cubo, risulterebbe molto chiaramente da detta descrizione. 58 L’[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. 59 Occorre ricordare che una corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 comporta che le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale di cui trattasi siano debitamente individuate (v. punto 24 supra ). 60 Al punto 52 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato che era pacifico tra le parti che la rappresentazione del marchio controverso presentava le seguenti caratteristiche essenziali: – una forma di cubo; – una griglia nera su ciascuna faccia del cubo formata da quadrati disposti in una fila di 3 x 3; – sei colori diversi per i quadrati di ciascuna faccia rispettiva del cubo, ossia il rosso, il verde, il blu, l’arancione, il giallo e il bianco. 61 Per quanto riguarda la terza caratteristica essenziale summenzionata del marchio controverso, occorre respingere l’affermazione preliminare della ricorrente secondo cui la disposizione specifica dei sei colori specifici sarebbe una caratteristica essenziale di tale marchio, come l’avrebbe definita la commissione di ricorso al punto 52 della decisione impugnata. Infatti, occorre considerare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA], che una siffatta identificazione della terza caratteristica essenziale di detto marchio non figura nella decisione impugnata ed è, per di più, erronea. 62 In primo luogo, si deve rilevare che la commissione di ricorso non fa riferimento ad alcuna «disposizione specifica di colori specifici» quale caratteristica essenziale del marchio controverso, ma sottolinea piuttosto il fatto che tali colori sono diversi e che tali diversi colori appaiono rispettivamente su ciascuna faccia del cubo. L’enumerazione da parte della commissione di ricorso dei sei colori (rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco) consiste soltanto in una descrizione dei colori che appaiono sulle facce del cubo in tale marchio. Una siffatta enumerazione non può essere interpretata nel senso che la commissione di ricorso ha ritenuto che tali colori specifici e la loro disposizione specifica costituissero una caratteristica essenziale di detto marchio. 63 Ciò è confermato dal fatto che la commissione di ricorso, da un lato, ha definito i «sei colori diversi» come un’unica caratteristica essenziale e non come sei caratteristiche essenziali distinte e, dall’altro, non ha fatto riferimento a una qualsivoglia «disposizione specifica» di tali colori, contrariamente a quanto afferma la ricorrente. La commissione di ricorso ha semplicemente riconosciuto che tali colori erano diversi su ciascun quadrato di ciascuna faccia del cubo e si è limitata a descrivere tali colori nel modo più semplice possibile. 64 In secondo luogo, occorre ricordare, da un lato, che la determinazione delle caratteristiche essenziali della forma di cui trattasi, nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, deve essere effettuata oggettivamente, alla luce del risultato tecnico ottenuto da detta forma, e ha luogo allo scopo preciso di consentire l’esame della funzionalità di tale forma (v. punto 30 supra ). Dall’altro lato, l’espressione «caratteristiche essenziali» dev’essere intesa nel senso che riguarda gli elementi più importanti del segno (v. punto 24 supra ), al contrario di elementi arbitrari minori (v. punto 40 supra ). 65 Nel caso di specie, si deve constatare che tanto l’esame dei singoli elementi del marchio tridimensionale controverso quanto quello dell’impressione complessiva da esso prodotta, tenuto conto in particolare del fatto che un siffatto esame deve essere effettuato alla luce del risultato tecnico ottenuto dalla forma di cui trattasi e allo scopo preciso di consentire l’esame della funzionalità di tale forma, portano alla conclusione che i sei colori specifici (rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco) posti sulle facce del cubo e la loro presunta «disposizione specifica» non costituiscono una caratteristica essenziale di detto marchio. 66 Infatti, per le ragioni che seguono, i sei colori specifici e la loro asserita «disposizione specifica» devono essere considerati di importanza minore e secondaria rispetto alla forma del cubo, alla struttura a griglia e alla differenziazione delle facce del cubo, vale a dire il fatto che queste ultime sono distinguibili. 67 In primo luogo, occorre constatare che i sei colori specifici di cui trattasi, come rivendicati, sono di base, il che suggerisce che essi sono di importanza minore e secondaria rispetto alla forma. Tenuto conto del loro carattere basico, tali colori rispondono semplicemente alla funzione di distinguere le diverse facce del cubo per ciò che il Tribunale ha denominato un «effetto di contrasto» (sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 88 ). Inoltre, tali colori basici, nella misura in cui non sarebbero considerati funzionali, non presentano un carattere sufficientemente significativo per essere qualificati come elementi arbitrari principali (v. punto 44 supra ). 68 Ne consegue che la natura specifica di questi sei colori non è una caratteristica essenziale del marchio controverso, al contrario della loro differenziazione e dell’effetto di contrasto che tale differenziazione produce. 69 In udienza, la ricorrente ha sostenuto che il carattere basico dei sei colori in questione non risultava dalla decisione impugnata. L’[OSCURATO:PERSONA] ha replicato che tale carattere basico risultava espressamente da una valutazione effettuata dalla divisione di annullamento nella sua decisione, che la commissione di ricorso aveva fatto propria nel confermarla. In proposito, occorre ricordare che, quando la commissione di ricorso conferma in toto la decisione dell’istanza inferiore dell’[OSCURATO:PERSONA], tale decisione, al pari della sua motivazione, fa parte del contesto in cui è stata adottata la decisione della commissione di ricorso, contesto noto alle parti e che consente al giudice di esercitare pienamente il suo controllo di legittimità in merito alla fondatezza della valutazione della commissione di ricorso [sentenza del 9 luglio 2008, Reber/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] & Sprüngli (Mozart), T‑304/06 , EU:T:2008:268 , punto 47 ]. Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che la divisione di annullamento ha effettivamente qualificato tali sei colori come «basici» in due occasioni alla pagina 20 della sua decisione. 70 In secondo luogo, occorre rilevare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA], che l’asserita «disposizione specifica» dei colori sulle facce del cubo, invocata dalla ricorrente, non appare chiaramente nella rappresentazione grafica del marchio controverso. Se è vero che dalla rappresentazione grafica risulta che i colori giallo, verde e rosso, da un lato, e i colori blu, bianco e arancione, dall’altro, sono «adiacenti», non risulta tuttavia chiaramente con quali altri colori ciascuno di tali colori sia adiacente né quale sarebbe la «disposizione specifica» dei colori sulle facce del cubo invocata dalla ricorrente, dal momento che una siffatta «disposizione specifica» non risulta inequivocabilmente dalla rappresentazione grafica del marchio controverso e dalla sua descrizione. La ricorrente non può in realtà invocare alcuna «disposizione specifica» dei colori per mezzo di una rappresentazione e di una descrizione chiare e inequivocabili di tutti i colori adiacenti gli uni agli altri, il che tende a indicare che l’oggetto principale del marchio tridimensionale di cui trattasi è la forma di cubo, la struttura a griglia e la differenziazione dei colori su ciascuna faccia del cubo. 71 Ne consegue che l’asserita «disposizione specifica» invocata dalla ricorrente non costituisce una caratteristica essenziale del marchio controverso, al contrario dell’effetto di contrasto prodotto dalla differenziazione dei colori. 72 In terzo luogo, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la questione se quest’ultima (o il suo dante causa) abbia cercato di proteggere principalmente la forma in quanto tale o il disegno di superficie, o entrambi, non risulta «molto chiaramente» dalla descrizione del marchio controverso. Né il tipo di marchio controverso (tridimensionale), scelto dalla ricorrente (o dal suo dante causa), né la descrizione di detto marchio, che inizia con «sei superfici geometricamente disposte in tre coppie di superfici parallele, ogni coppia disposta perpendicolarmente alle altre due» e prosegue, dopo l’identificazione dei colori, con «ogni superficie contiene una struttura a griglia formata da bordi neri che dividono la superficie in nove segmenti uguali; la rappresentazione grafica del marchio mostra due viste tridimensionali del marchio, ovvero una visione angolare ed una visione frontale di ognuno dei sei lati», suggeriscono che la protezione fosse richiesta «principalmente» per «il disegno di superficie, vale a dire i colori specifici e la loro disposizione sul cubo», contrariamente a quanto afferma la ricorrente. La descrizione menziona specificamente la forma di cubo («tre coppie di superfici parallele, ogni coppia disposta perpendicolarmente alle altre due») e il fatto che ciascuna di tali superfici «contiene una struttura a griglia formata da bordi neri che dividono la superficie in nove segmenti uguali». Del resto, dal fascicolo non risulta neppure che, nei procedimenti di opposizione o di contraffazione, la ricorrente (o il suo dante causa) invochi il suo diritto relativo al marchio controverso solo nella stretta misura dei sei colori specifici e di una disposizione specifica. 73 Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato che i sei colori basici posti sulle facce del cubo di [OSCURATO:PERSONA] raffigurato nel marchio controverso, o la loro disposizione, per di più poco chiara, costituissero una caratteristica essenziale di tale marchio – fermo restando che una siffatta caratteristica sarebbe, nella mente della ricorrente, non funzionale. L’unico elemento importante, e quindi l’unica caratteristica essenziale di detto marchio per quanto riguarda i colori, è la differenziazione tra i piccoli quadrati su ciascuna faccia del cubo, che consente di distinguerli e produce un effetto di contrasto. 74 Si deve quindi constatare che le caratteristiche essenziali del marchio controverso sono le seguenti: – una forma di cubo; – una struttura a griglia che separa 3 × 3 piccoli quadrati su ciascuna delle sei facce del cubo; – una differenziazione di questi piccoli quadrati su ciascuna faccia del cubo in sei colori basici (rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco), che consente di distinguerli e produce un effetto di contrasto tra essi. 75 Tale valutazione delle caratteristiche essenziali del marchio controverso corrisponde, in sostanza, a quella della commissione di ricorso al punto 52 della decisione impugnata, la quale non menziona d’altronde alcuna «disposizione specifica». Per contro, l’interpretazione proposta dalla ricorrente non è coerente con l’impianto generale della decisione impugnata, che, nella sua analisi della funzionalità, non si basa né su colori specifici né su una disposizione specifica. Occorre quindi intendere tale decisione, alla luce del suo impianto generale, nel senso che essa non attribuisce, giustamente, la qualità di caratteristica essenziale né ai sei colori specifici in quanto tali né alla loro presunta «disposizione specifica», ma soltanto alla loro capacità di differenziazione mediante un effetto di contrasto. 76 Si deve concludere che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel constatare, in sostanza, che la differenziazione in sei colori che consente di distinguere i piccoli quadrati su ciascuna faccia del cubo mediante un effetto di contrasto costituiva una caratteristica essenziale del marchio controverso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. 77 L’affermazione preliminare della ricorrente non può quindi essere accolta. Sulla censura principale, vertente sul fatto che la differenziazione in sei colori non può essere considerata parte integrante della forma del marchio controverso 78 Con la sua censura principale, la ricorrente afferma, in sostanza, che un colore non è una «forma» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. Essa contesta alla commissione di ricorso di aver violato tale articolo ritenendo che «i colori costitui[ssero] parte integrante della forma» del prodotto di cui trattasi e deducendone che il marchio controverso era costituito esclusivamente dalla forma del prodotto. 79 Più precisamente, la ricorrente deduce cinque argomenti. In primo luogo, da un lato, essa sostiene che la commercializzazione del cubo di [OSCURATO:PERSONA] non è un criterio pertinente per dedurre che i colori costituiscono parte integrante della forma. Dall’altro lato, essa sostiene che, quando una caratteristica essenziale può essere sostituita arbitrariamente con qualsiasi mezzo grafico (ad esempio lettere o numeri) senza che ciò incida sulla forma quale definita dai suoi contorni, una siffatta caratteristica non può costituire parte integrante della forma. In secondo luogo, la ricorrente afferma che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, nella versione applicabile al caso di specie, riguarda soltanto i segni che sono «costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto», al contrario della modifica legislativa apportata dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) ( GU 2015, L 341, pag. 21 ), al fine di includere anche «altr[e] caratteristic[he]». In terzo luogo, la ricorrente invoca la definizione che sarebbe stata data dalla Corte della nozione di «forma» di un prodotto, vale a dire i suoi contorni, da cui risulterebbe che il disegno di superficie non può essere assimilato alla «forma» ai sensi di tale articolo. La commissione di ricorso avrebbe quindi erroneamente ritenuto che il disegno di superficie, in quanto caratteristica essenziale del marchio controverso, facesse parte integrante della forma, anziché ammettere, conformemente alla giurisprudenza della Corte, che la «forma» ai sensi di tale disposizione era definita dalle linee o dai contorni che delimitavano il prodotto tridimensionale, mentre il colore, come qualsiasi altro disegno di superficie possibile, sarebbe un elemento distinto. In quarto luogo, la ricorrente si avvale di altre decisioni e sentenze che ritiene pertinenti. In quinto luogo, essa sostiene che la sua interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non lo rende inoperante, contrariamente alle dichiarazioni «un pò allarmistiche» della commissione di ricorso. 80 In definitiva, secondo la ricorrente, si dovrebbe concludere che i sei colori e la loro disposizione specifica sulle facce del cubo, che costituiscono una caratteristica essenziale del segno tridimensionale di cui trattasi, non fanno parte integrante della «forma» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. Tale disposizione non si applicherebbe quindi al marchio controverso, in quanto quest’ultimo non sarebbe costituito esclusivamente dalla forma del prodotto. 81 L’[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. 82 Ai punti da 61 a 63 della decisione impugnata, per quanto concerne i colori dei quadrati di ciascuna faccia del cubo, la commissione di ricorso ha respinto l’argomento della ricorrente in base al quale detti colori non possono essere considerati una forma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. Secondo la commissione di ricorso, dagli elementi di prova risultava chiaramente che la forma del marchio controverso corrispondeva a un prodotto commercializzato a colori, come confermato, ad esempio, dall’immagine estratta dal sito [OSCURATO:PERSONA] su cui si fondavano entrambe le parti (v. punto 108 supra ). Di conseguenza, i colori facevano parte integrante della forma e non potevano essere esclusi per il solo motivo che un colore, in quanto tale, non aveva alcuna «forma». La commissione di ricorso ha considerato che, se l’argomento della ricorrente fosse corretto, l’aggiunta di un colore, sia esso essenziale o semplicemente decorativo, ad un elemento funzionale di un marchio di forma sarebbe sufficiente ad impedire al segno di rientrare nell’ambito di applicazione di detto articolo per il solo motivo che esso non può essere considerato costituito «esclusivamente» da una forma. L’applicazione di tale disposizione sarebbe effettivamente limitata ai marchi registrati in bianco e nero e non garantirebbe più il suo interesse pubblico sottostante. 83 Ai punti da 64 a 70 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha altresì considerato che il riferimento della ricorrente alle sentenze del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑163/16 , EU:C:2018:423 ), e del 14 marzo 2019, Textilis ( C‑21/18 , EU:C:2019:199 ), non era di alcuna utilità. A suo avviso, anzitutto, tali sentenze non riguardavano marchi di forma, bensì marchi di posizione. Dalla sentenza del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑163/16 , EU:C:2018:423 ), poi, risultava chiaramente che la Corte non aveva ivi esaminato la questione se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applicasse o meno ai marchi di forma registrati a colori. Inoltre, nella sentenza del 14 marzo 2019, Textilis ( C‑21/18 , EU:C:2019:199 ), la Corte non aveva esaminato una forma colorata, bensì un marchio figurativo bidimensionale colorato. Secondo la commissione di ricorso, nessuna delle sentenze o delle decisioni invocate dalla ricorrente suffragava l’affermazione in base alla quale, nell’ambito della valutazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, occorreva operare una distinzione tra la forma e il suo colore. Nel caso di specie, il marchio controverso non era un colore in sé né un motivo bidimensionale da applicare al prodotto di cui trattasi (un puzzle tridimensionale), ma consisteva nella forma colorata del prodotto stesso. 84 In tale contesto, si deve ritenere che, tenuto conto dell’interesse pubblico sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 (v. punti 22 e 23 supra ), nonché della necessità di preservare l’effetto utile di tale disposizione, la nozione di «forma» non debba essere interpretata in modo eccessivamente restrittivo, che, in particolare, escluderebbe qualsiasi forma colorata di un prodotto. 85 Nel caso di specie, occorre ricordare che il marchio controverso è stato depositato e registrato come marchio tridimensionale o marchio di forma, e non come marchio a motivi, di posizione o di colore (v. punti da 49 a 51 supra ). Tenuto conto del tipo di tale marchio nonché della sua rappresentazione grafica e della sua descrizione, si deve constatare che la terza caratteristica essenziale di detto marchio, vale a dire la differenziazione dei piccoli quadrati su ciascuna faccia del cubo in sei colori basici, che consente di distinguerli e produce un effetto di contrasto tra essi, è inerente e connaturata alla forma rappresentata e, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, costituisce parte integrante di tale forma. 86 In proposito, occorre altresì constatare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA], che l’aggiunta di sei colori basici (v. punto 67 supra ), per di più in una disposizione poco chiara (v. punto 70 supra ), alla forma tridimensionale funzionale, chiaramente definita e rappresentata dalle linee funzionali della griglia, non osta a che il marchio controverso sia un segno costituito esclusivamente da una forma, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. L’eventualità che altre superfici possano fare del cubo di [OSCURATO:PERSONA] più di una forma è irrilevante per stabilire se, nel caso di specie, l’effetto di contrasto risultante dalla differenziazione delle facce (piccoli quadrati) del cubo mediante colori basici costituisca una caratteristica essenziale di detto marchio. 87 Tali constatazioni non possono essere inficiate dagli argomenti della ricorrente. 88 In primo luogo, da un lato, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la commercializzazione del cubo di [OSCURATO:PERSONA] non è un criterio pertinente, occorre ricordare che le caratteristiche essenziali della forma necessaria per ottenere un risultato tecnico devono, per quanto possibile, essere valutate alla luce della funzione tecnica del prodotto concreto rappresentato (v. punto 32 supra ) e che, sebbene l’identificazione delle caratteristiche essenziali del segno di cui trattasi debba, in linea di principio, iniziare con l’esame della sua rappresentazione grafica, l’autorità competente può anche riferirsi ad altri elementi d’informazione utili che consentano di determinare correttamente tali caratteristiche, quali la percezione del pubblico di riferimento (v. punto 28 supra ). Ne consegue che, oltre alla rappresentazione grafica del marchio controverso, la commissione di ricorso poteva anche prendere in considerazione il fatto che la forma di tale marchio corrispondeva a un prodotto concreto rappresentato che era commercializzato a colori e percepito come tale dal pubblico di riferimento. 89 Dall’altro lato, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente sul modo in cui la commissione di ricorso avrebbe valutato la forma del marchio controverso se vi fossero state, ad esempio, lettere o numeri sulle superfici, occorre considerare che tale questione è puramente ipotetica e si deve respingere tale argomento in quanto inoperante, dato che l’identificazione delle caratteristiche essenziali di un segno deve essere effettuata caso per caso (v. punto 25 supra ). Nel caso di specie, il disegno di superficie del cubo si fonda con la sua forma e non costituisce di per sé una caratteristica essenziale del segno (v. punti da 61 a 75 supra ), ma è esclusivamente l’effetto di contrasto che esso produce a costituire una siffatta caratteristica essenziale. Poco importa sapere se, in un altro caso particolare, altri disegni di superficie siano considerati come una caratteristica essenziale non funzionale di un altro marchio. 90 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non ha tenuto conto della modifica legislativa che ha introdotto i termini «altra caratteristica» all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 207/2009 (che ha sostituito il regolamento n. 40/94), esso deve essere respinto in quanto inoperante. Invero, il fatto che marchi contenenti «altr[e] caratteristic[he]» rispetto alla forma possano rientrare nell’ambito di applicazione di tale articolo, come modificato dal regolamento 2015/2424, non significa necessariamente che detto articolo, nella sua versione anteriore, non riguardasse i marchi tridimensionali contenenti colori. 91 In tale contesto, occorre ricordare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA], che l’inserimento dei termini «altra caratteristica» da parte del regolamento 2015/2424 nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 (che ha sostituito il regolamento n. 40/94) non mirava a dimostrare che i marchi tridimensionali a colori sfuggono ormai all’applicazione di tale disposizione nella sua versione anteriore, in quanto contengono colori. Tale modifica legislativa era strettamente connessa alla soppressione del requisito della rappresentazione grafica da parte del regolamento 2015/2424 e alla successiva introduzione di nuovi tipi di marchi «non tradizionali» nel sistema dei marchi dell’Unione europea. I marchi tridimensionali a colori non sono stati introdotti da detta modifica legislativa, ma esistevano già in precedenza, cosicché l’aggiunta dei termini «altra caratteristica» non ha modificato l’esame della funzionalità di tali marchi. Ciò che rileva è sapere se il colore o i colori di un siffatto marchio tridimensionale siano o meno una caratteristica essenziale di tale marchio, piuttosto che sapere se essi facciano parte della forma o di un’«altra caratteristica». 92 Pertanto, come dichiarato, in sostanza, dalla Corte nella sentenza del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI ( C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 51 e 52 ), in cui era applicabile l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, l’aggiunta di caratteristiche non essenziali senza funzione tecnica non ha sottratto una forma a tale impedimento alla registrazione assoluto, purché tutte le caratteristiche essenziali di tale forma svolgessero una siffatta funzione (v. punto 40 supra ). In tale causa, il colore rosso del mattoncino [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato una caratteristica non essenziale dalla commissione di ricorso allargata e dal Tribunale (sentenza del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punti 73 e 74 ). Analogamente, in cause simili, il Tribunale ha confermato la nullità di marchi sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, prima della sua modifica ad opera del regolamento 2015/2424, vale a dire quando tale disposizione menzionava unicamente «segni costituiti esclusivamente dalla forma», in presenza di colori che non erano «una forma» [sentenze del 31 gennaio 2018, Rappresentazione di un cerotto transdermico, T‑44/16 , non pubblicata, EU:T:2018:48 , punti da 101 a 104 ; del 24 settembre 2019, Rappresentazione di un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici, T‑261/18 , EU:T:2019:674 , punti da 70 a 72 , e ordinanza del 15 luglio 2021, Roxtec/[OSCURATO:PERSONA] – Wallmax (Rappresentazione di un quadrato arancione contenente sette cerchi neri concentrici), T‑455/20 , non pubblicata, EU:T:2021:483 , punti da 51 a 53 ]. 93 In terzo luogo, per quanto riguarda l’invocazione da parte della ricorrente delle sentenze del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑163/16 , EU:C:2018:423 ), e del 14 marzo 2019, Textilis ( C‑21/18 , EU:C:2019:199 ), occorre considerare tali sentenze, al pari della commissione di ricorso, come non pertinenti nel caso di specie, per i seguenti motivi. 94 Da un lato, la causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑163/16 , EU:C:2018:423 ), non è analoga alla presente fattispecie, in quanto essa riguardava un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa, ossia un marchio di posizione, e non un marchio tridimensionale. La Corte ha dichiarato, in sostanza, che un marchio che mirava chiaramente a tutelare l’applicazione di un colore particolare su una parte di un prodotto, escludendo esplicitamente i contorni del prodotto, non era costituito esclusivamente dalla forma del prodotto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( GU 2008, L 299, pag. 25 ) (sentenza del 12 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑163/16 , EU:C:2018:423 , punto 27 ). Ciò non è incompatibile con la constatazione secondo cui un marchio di forma contenente colori può, in un caso particolare, essere sempre considerato costituito esclusivamente dalla forma del prodotto ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, prima della sua modifica ad opera del regolamento 2015/2424, o del regolamento n. 40/94 (v., in tal senso, sentenze citate al precedente punto 92). 95 Dall’altro lato, neppure la causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 marzo 2019, Textilis ( C‑21/18 , EU:C:2019:199 ), è analoga alla presente fattispecie, in quanto la Corte ha ivi esaminato un marchio figurativo con motivi decorativi apposto su prodotti, e non un marchio tridimensionale con colori basici. 96 In quarto luogo, per quanto riguarda l’invocazione da parte della ricorrente di altre sentenze e decisioni, occorre parimenti considerare queste ultime come non pertinenti nel caso di specie. 97 In primo luogo, per quanto riguarda la sentenza del rechtbank Gelderland (Tribunale della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (allegato AP 1), è sufficiente rilevare, come ha fatto la commissione di ricorso al punto 69 della decisione impugnata, che i marchi invocati dalla ricorrente «non mira[vano] a tutelare la forma, ma unicamente l’applicazione del motivo di cui trattasi in un punto specifico dei prodotti» (punto 4.19 di tale sentenza). Nel caso di specie, per contro, l’affermazione secondo cui il marchio controverso mira unicamente a proteggere il disegno di superficie del prodotto, ossia una «disposizione specifica di colori specifici», non risulta dalla rappresentazione grafica e dalla descrizione di tale marchio (v. punti da 61 a 75 supra ), ma si tratta piuttosto di una forma registrata a colori. Inoltre, le decisioni nazionali non vincolano l’[OSCURATO:PERSONA], come riconosciuto dalla ricorrente, e, in ogni caso, la commissione di ricorso ha debitamente tenuto conto di detta sentenza. 98 In secondo luogo, per quanto riguarda la sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia ( T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 ), l’invocazione delle sue constatazioni da parte della ricorrente non è pertinente nel caso di specie. Anzitutto, occorre sottolineare che tale sentenza verteva sul marchio dell’Unione europea tridimensionale n. 162784 per il cubo di [OSCURATO:PERSONA] in bianco e nero, riprodotto nel precedente punto 7, e non sul marchio controverso, registrato a colori e riprodotto nel precedente punto 2. Inoltre, nella misura in cui il Tribunale ha dichiarato che «la caratteristica ben nota del “cubo di [OSCURATO:PERSONA]” relativa all’esistenza di differenze di colore sulle sei facce del cubo[,] elemento non visibile sulla rappresentazione grafica del marchio [numero 162784,] poteva, al pari del meccanismo interno del “cubo di [OSCURATO:PERSONA]” che consente la rotazione verticale e orizzontale delle file di piccoli cubi, essere validamente presa in considerazione dalla commissione di ricorso nella valutazione della funzionalità delle due caratteristiche essenziali correttamente identificate di detto marchio» (sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 99 ), non se ne può in alcun modo dedurre che l’aggiunta di sei colori basici al cubo di [OSCURATO:PERSONA] consentirebbe al marchio controverso di non essere costituito esclusivamente da una forma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. 99 In terzo luogo, per quanto riguarda la sentenza del 24 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (Forma di un inalatore) ( T‑477/21 , non pubblicata, EU:T:2023:280 ), è sufficiente rilevare che tale causa riguardava il carattere distintivo del marchio in questione, e non la sua funzionalità, cosicché essa non è pertinente nel caso di specie. Infatti, l’esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non rientra nelle stesse regole della valutazione degli elementi distintivi, la cui identificazione è diretta a valutare la funzione di indicazione dell’origine dei prodotti agli occhi del consumatore, il che differisce dalla determinazione degli elementi essenziali di una forma (sentenze del 24 settembre 2019, Raffigurazione di un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici, T‑261/18 , EU:T:2019:674 , punto 53 , e del 30 marzo 2022, Forma di uno stivale rimbalzante, T‑264/21 , non pubblicata, EU:T:2022:193 , punto 43 ). 100 In quinto luogo, per quanto riguarda le critiche della ricorrente nei confronti dell’affermazione, «un po’ allarmistiche» ai suoi occhi, della commissione di ricorso secondo cui l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 sarebbe reso praticamente inoperante se l’aggiunta di un colore, essenziale o semplicemente decorativo, ad una forma funzionale rendesse inapplicabile tale disposizione, è giocoforza constatare che l’affermazione contestata deriva da una generalizzazione da parte della commissione di ricorso e risulta ad abundantiam nel caso di specie. Orbene, una censura che contesta una valutazione ad abundantiam non è idonea ad incidere sul dispositivo della decisione impugnata e deve essere respinta in quanto inconferente [v. sentenza del 28 giugno 2023, CEDC [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia), T‑145/22 , EU:T:2023:365 , punto 113 e giurisprudenza citata]. 101 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel constatare che il marchio controverso, vale a dire un marchio tridimensionale registrato a colori, era costituito esclusivamente da una forma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. 102 La censura principale della ricorrente non può quindi essere accolta. 103 Pertanto, la prima parte del motivo unico deve essere respinta. Sulla seconda parte del motivo unico, vertente su un errore di valutazione nell’analisi della funzionalità del marchio controverso 104 Con la seconda parte del motivo unico, la ricorrente afferma che, anche supponendo che i colori specifici e la loro disposizione specifica facciano parte della forma del marchio controverso, essi non sono necessari per ottenere un risultato tecnico. Benché sia certamente necessario che le sei facce del cubo possano essere differenziate, il modo di riuscirvi non sarebbe tuttavia una questione tecnica, ma puramente estetica. 105 Più precisamente, la ricorrente deduce quattro argomenti. In primo luogo, essa sostiene che esistono possibilità infinite di progettazione per il disegno di superficie che consentono di distinguere le sei facce del cubo e che la scelta non è in alcun modo limitata da considerazioni tecniche. Di conseguenza, il marchio controverso non conferirebbe alcun monopolio, in qualsiasi forma. In secondo luogo, la ricorrente invoca il processo creativo del cubo di [OSCURATO:PERSONA]. In base alla sua dichiarazione del 25 novembre 1998 (punto 20 di tale dichiarazione), il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto tali colori vivi per rendere il cubo «più stimolante», e non per operare una semplice differenziazione. La ricorrente «sostiene che lo stimolo non fa parte della funzione tecnica di un prodotto». In terzo luogo, la ricorrente ritiene che la giurisprudenza relativa alle «forme alternative» non si applichi alle semplici decorazioni di superficie arbitrarie che non hanno alcuna incidenza sulla funzione, come nel caso di specie. Quando la decorazione di superficie è una caratteristica essenziale di un marchio tridimensionale, non vi sarebbe rischio di monopolizzazione di una soluzione tecnica incorporata nella forma e la portata della protezione sarebbe limitata agli elementi non funzionali. In quarto luogo, la ricorrente sostiene che i brevetti che, all’epoca, proteggevano il cubo di [OSCURATO:PERSONA] non rivendicavano colori e non ne contenevano neppure, ma facevano semplicemente riferimento a facce che potevano essere differenziate. La protezione del disegno di superficie, quale descritto nel marchio controverso, non condurrebbe quindi ad alcuna protezione perpetua di un elemento che sia stato precedentemente protetto da brevetti. 106 L’[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. 107 In via preliminare, non occorre mettere in discussione le valutazioni della commissione di ricorso, del resto non contestate dalla ricorrente, relative all’analisi della funzionalità della struttura a griglia e della forma di cubo. 108 [OSCURATO:PERSONA], ai punti da 55 a 58 della decisione impugnata, per quanto riguarda la struttura a griglia, costituita da linee nere che si intersecano, orizzontalmente e verticalmente, su ciascuna faccia del cubo, suddividendo ciascuna in piccoli cubi delle stesse dimensioni ripartiti in file di 3 x 3, la commissione di ricorso ha ritenuto che una siffatta struttura fosse necessaria per ottenere il risultato tecnico ricercato, basandosi sulla decisione citata (punti da 40 a 42) relativa al marchio dell’Unione europea n. 162784, che è stata confermata dalla sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia ( T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punti 86 e 87 ). La commissione di ricorso ha ritenuto che la separazione fisica tra i cubi di piccole dimensioni fosse necessaria per far ruotare, verticalmente ed orizzontalmente, grazie ad un meccanismo situato al centro del cubo, le diverse file di tali piccoli cubi (punti da 40 a 42 della decisione citata). Essa ha aggiunto che, nell’ambito del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, le due parti avevano prodotto una pagina del sito [OSCURATO:PERSONA] relativa al cubo di [OSCURATO:PERSONA] (v. allegato 16 e documento 1), che comprendeva l’immagine qui di seguito riprodotta. Secondo la commissione di ricorso, da tale immagine risultava chiaramente che il marchio controverso faceva riferimento a un prodotto che, a parte i colori, non era diverso da quello esaminato nella decisione citata. Di conseguenza, le conclusioni di tale decisione relative alla funzionalità tecnica della struttura a griglia dovevano applicarsi anche al caso di specie. 109 Analogamente, al punto 59 della decisione impugnata, per quanto riguarda la forma di cubo, la commissione di ricorso ha rilevato che il Tribunale aveva confermato le sue conclusioni secondo cui tale forma era necessaria per ottenere il risultato tecnico ricercato. Dato che il puzzle tridimensionale era composto da piccoli cubi disposti in file di 3 x 3, che dovevano essere ruotati verticalmente ed orizzontalmente per risolvere il puzzle, conferendo a ciascuna faccia un colore diverso, la forma del prodotto nel suo insieme era necessariamente quella di un cubo (sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 , punto 89 ). Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato che, poiché la forma di cubo era indissociabile dalla struttura a griglia, tali conclusioni si applicavano anche al marchio controverso. 110 Occorre ora procedere all’analisi della funzionalità della terza caratteristica essenziale, vale a dire la differenziazione dei piccoli quadrati su ciascuna faccia del cubo in sei colori basici, che consentono di distinguerli e producono un effetto di contrasto tra essi (v. punto 74 supra ). 111 Ai punti da 71 a 74 della decisione impugnata, per quanto riguarda la «funzione tecnica dei colori», la commissione di ricorso ha ricordato che, nella decisione citata relativa alla validità del marchio dell’Unione europea n. 162784, essa aveva considerato che i diversi tratteggi (linee verticali, linee diagonali, punti, ecc.) dei quadrati di ciascuna faccia del cubo suggerivano colori diversi e, di conseguenza, che i diversi colori sulle sei facce del cubo costituivano la terza caratteristica essenziale del segno. Tenuto conto del risultato tecnico ricercato, vale a dire far ruotare, orizzontalmente e verticalmente, file di cubi fino a quando ciascuna faccia del puzzle presenti nove quadrati dello stesso colore, essa aveva ritenuto che i colori fossero necessari per ottenere tale risultato. [OSCURATO:PERSONA], il cubo non funzionerebbe come un puzzle se le sue sei facce avessero tutte lo stesso colore (punti 22 e 44 della decisione citata). A suo avviso, il Tribunale aveva implicitamente confermato, nella sua sentenza del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia ( T‑601/17 , non pubblicata, EU:T:2019:765 ), che i colori del cubo di [OSCURATO:PERSONA] erano necessari per ottenere un risultato tecnico. 112 Ai punti da 75 a 86 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che l’affermazione della ricorrente secondo cui la combinazione specifica dei sei colori rivendicati era distintiva e arbitraria, oltre al fatto che era protetta dal diritto d’autore, non può mettere in discussione le conclusioni summenzionate. Anzitutto, essa ha respinto l’argomento secondo cui la combinazione di colori conferiva un carattere distintivo al cubo di [OSCURATO:PERSONA] commercializzato con successo dalla ricorrente. Dall’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 risultava che, anche se una forma di prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico aveva acquisito, con l’uso che ne era stato fatto, un carattere distintivo, essa doveva essere dichiarata nulla. Essa ha poi respinto l’affermazione in base alla quale i colori non erano l’unica soluzione per ottenere il risultato tecnico consistente nel distinguere i diversi cubi, in quanto tale affermazione si basava sull’ipotesi erronea secondo cui i colori dovevano essere distinti dalla forma. Infatti, l’esistenza di forme alternative che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico non impediva, di per sé, che un marchio potesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di detto regolamento. Il fatto che lo stesso risultato tecnico del cubo di [OSCURATO:PERSONA] possa essere ottenuto aggiungendo motivi, simboli o lettere sulla superficie dei cubi era quindi non pertinente ai fini della valutazione del carattere funzionale dei colori di cui trattasi. Inoltre, per la stessa ragione, essa ha respinto l’argomento secondo cui la scelta dei colori specifici era stata effettuata in modo arbitrario. Essa ha rilevato che, come lo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato nella sua dichiarazione scritta del 26 febbraio 2015 (allegato 22 della domanda di dichiarazione di nullità), egli aveva inizialmente apposto diversi adesivi sulla superficie dei cubi, di modo che il movimento di ciascun cubo in rotazione potesse essere distinto (punto 16 della dichiarazione). Secondo la commissione di ricorso, ne conseguiva che qualsiasi combinazione di sei colori sufficientemente distinti l’uno dall’altro sarebbe stata appropriata per ottenere il risultato tecnico ricercato. Essa ha constatato che la combinazione dei colori rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco soddisfaceva tale criterio ed era quindi necessaria per ottenere il risultato tecnico del cubo di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, essa ha aggiunto che un’eventuale protezione da parte del diritto d’autore, di cui beneficerebbe tale combinazione di colori o il design del cubo di [OSCURATO:PERSONA], non può incidere sulla valutazione della validità del marchio controverso alla luce di detto articolo. 113 Al punto 87 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha concluso che la terza caratteristica essenziale, ossia i sei colori diversi dei quadrati di ciascuna faccia del cubo, era necessaria per ottenere un risultato tecnico. 114 In proposito, occorre constatare che il fatto che ciascuna faccia (e ogni piccolo quadrato) del cubo sia distinguibile per effetto dei sei colori differenziati costituisce una caratteristica essenziale del marchio controverso che è necessaria per ottenere il risultato tecnico di tale marchio, come stabilito nei precedenti punti 52 e 53. La funzione tecnica di tale caratteristica essenziale è quella di consentire di distinguere, con un effetto di contrasto, ogni faccia del cubo, così come ciascuno dei piccoli quadrati della struttura a griglia che figura su ciascuna di tali facce. 115 Si deve altresì constatare che la presenza nel marchio controverso di caratteristiche non essenziali consistenti in una gamma di sei colori basici, dato che tali colori di per sé non sono funzionali, non incide sulla conclusione secondo cui detto marchio è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, tenuto conto della giurisprudenza sugli elementi arbitrari minori (v. punto 40 supra ). Del resto, tenuto conto del carattere basico di detti colori, l’affermazione della ricorrente secondo cui «lo stimolo non fa parte della funzione tecnica di un prodotto» è inoperante nel caso di specie, dal momento che la funzione tecnica dei colori differenziati di cui trattasi non consiste nello «stimolare» l’osservatore, ma nel consentirgli di distinguere, per un effetto di contrasto, le facce del cubo e i piccoli quadrati su queste ultime. 116 Tali constatazioni non possono essere inficiate dagli argomenti della ricorrente. 117 In primo luogo, per quanto riguarda l’invocazione da parte della ricorrente di possibilità infinite di progettazione per il disegno di superficie del cubo di [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare che, anche se è vero che il risultato tecnico ricercato può essere ottenuto mediante un numero infinito di disegni di superficie, la questione, nel caso di specie, non è quella dell’esistenza di possibili alternative per le caratteristiche non essenziali, bensì quella del nesso causale tra una caratteristica essenziale e il risultato tecnico, vale a dire se il particolare «disegno di superficie» che figura nel marchio controverso e che consente di distinguere le facce del cubo e i piccoli quadrati della struttura a griglia con un effetto di contrasto costituisca una caratteristica essenziale di tale marchio che è necessaria per ottenere il risultato tecnico di detto marchio. Orbene, un siffatto nesso causale è stato constatato al precedente punto 114. Pertanto, la circostanza che siano possibili altri disegni di superficie (elementi grafici, simboli, motivi, immagini, loghi, caratteri, lettere, numeri, mezzi tattili o elettronici, ologrammi, colori neon o metallici vivi, pastello o scuri) è irrilevante nel caso di specie. L’invocazione di possibilità di progettazione infinite è quindi inoperante. 118 Occorre altresì considerare, al pari dell’[OSCURATO:PERSONA], che la scelta di sei colori basici per distinguere le facce del cubo è una delle soluzioni più evidenti che possono essere prese in considerazione. Il carattere basico di tali colori suggerisce che essi sono di importanza minore e secondaria rispetto alla forma (v. punto 67 supra ). Inoltre, la loro disposizione sulle facce del cubo è poco chiara (v. punto 70 supra ). Gli elementi più importanti del marchio controverso sono la forma di cubo, la struttura a griglia e il fatto che ciascuna faccia del cubo sia distinguibile dalle altre per un effetto di contrasto. L’eventualità che altre finiture della superficie, più sofisticate e meno basiche, possano «elevare» tali disegni al rango di caratteristica essenziale resta irrilevante ai fini della soluzione della presente controversia (v. punto 70 supra ). 119 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo al «processo creativo» del cubo di [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare che la commissione di ricorso ha precisato, al punto 78 della decisione impugnata, che «ogni combinazione di sei colori» sarebbe appropriata per ottenere il risultato tecnico ricercato. Essa non ha fatto riferimento ad altri possibili disegni di superficie, quali loghi visivamente accattivanti o «stimolanti». Anche supponendo che la commissione di ricorso abbia erroneamente ritenuto che «ogni combinazione di sei colori» sarebbe idonea a ottenere il risultato tecnico, poiché talune altre combinazioni specifiche di colori potrebbero essere considerate, di per sé, come una caratteristica essenziale del marchio controverso, ciò non sarebbe sufficiente per mettere in discussione la legittimità di detta decisione, dal momento che la presente combinazione di sei colori specifici (per di più in una disposizione poco chiara), benché non funzionale di per sé, non è una caratteristica essenziale di tale marchio. Tale argomento è dunque inoperante. 120 In terzo luogo, l’argomento della ricorrente riguardante l’inapplicabilità della giurisprudenza relativa alle forme alternative si basa sulla premessa secondo cui, nel caso di specie, la combinazione specifica di sei colori è una caratteristica essenziale del marchio controverso. Orbene, la presente combinazione specifica di sei colori (per di più in una disposizione poco chiara), benché non funzionale di per sé, non è una caratteristica essenziale di tale marchio. Pertanto, la questione se la commissione di ricorso abbia o meno erroneamente ritenuto che tale giurisprudenza fosse applicabile nel caso di specie è irrilevante ai fini dell’esito della presente controversia. Tale argomento è dunque inoperante. 121 In quarto luogo, quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui i brevetti che in precedenza proteggevano il cubo di [OSCURATO:PERSONA] non rivendicavano né contenevano colori, ma facevano semplicemente riferimento alle facce laterali distinguibili, è giocoforza constatare che una siffatta circostanza non consente di trarre conclusioni quanto alla portata della protezione del marchio controverso. Non risulta affatto dalla rappresentazione di tale marchio, che è un marchio tridimensionale e non un marchio di colore, di posizione o di motivo, né dalla sua descrizione, che la tutela sia richiesta unicamente per la combinazione dei sei colori specifici e la loro disposizione, la quale è per di più poco chiara. Tale affermazione è quindi inoperante. 122 In proposito, occorre precisare che il diritto dei marchi dell’Unione europea non contiene una giurisprudenza equivalente a quella applicabile nell’ambito distinto del diritto dei disegni o modelli dell’Unione europea, nel quale l’aspetto costituisce l’elemento decisivo dell’oggetto della protezione (v. sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM, C‑395/16 , EU:C:2018:172 , punto 25 e giurisprudenza citata). Secondo tale giurisprudenza, nell’ipotesi in cui una disposizione particolare delle caratteristiche sia scelta per altri fini che quello di realizzare necessariamente una funzione tecnica e, in particolare, per fini ornamentali, il disegno o modello è valido, ma conferisce protezione unicamente a tale disposizione particolare e non alle caratteristiche dell’aspetto del prodotto esclusivamente funzionali che sono interessate da tale disposizione [v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Impianti per la distribuzione di fluidi), T‑574/19 , EU:T:2020:543 , punti 25 e 26 ]. Nel diritto dei marchi dell’Unione europea, per contro, il fatto che la combinazione di elementi esclusivamente funzionali apporti un valore estetico complessivo o contribuisca a creare un’immagine ornamentale del marchio di cui è chiesta la registrazione non osta all’applicazione dell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 (v. punto 42 supra ), né della causa di nullità corrispondente. 123 È quindi senza commettere errori di valutazione che la commissione di ricorso ha constatato, in sostanza, che la caratteristica essenziale relativa al fatto che ciascuna faccia (e ogni piccolo quadrato) del cubo sia distinguibile per sei colori differenziati che producono un effetto di contrasto era funzionale, vale a dire necessaria per ottenere il risultato tecnico del marchio controverso. 124 La seconda parte del motivo unico dev’essere quindi respinta. Sulla terza parte del motivo unico, vertente su un errore di valutazione relativo ai «puzzle» 125 Con la terza parte del motivo unico, che riguarda più specificamente i «puzzle» (nel senso stretto di «jigsaw puzzles» in inglese) rientranti nella classe 28, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver erroneamente applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, poiché, anzitutto, la forma del cubo di [OSCURATO:PERSONA] non è un’«immagine» e, poi, il risultato tecnico sul quale la commissione di ricorso ha basato la sua valutazione (v. punto 52 supra ), vale a dire, in sostanza, quello di far girare elementi già assemblati, non è quello di un puzzle, il cui scopo consiste nel completare un’immagine assemblando singoli elementi che si intersecano. 126 L’[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. 127 Ai punti da 88 a 90 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che la divisione di annullamento aveva considerato che i «puzzle tridimensionali», per i quali le tre caratteristiche essenziali del marchio controverso erano state ritenute necessarie per ottenere un risultato tecnico, erano identici alle categorie più ampie dei «giocattoli e giochi, puzzle tridimensionali» rientranti nella classe 28 o erano compresi in queste ultime. Per quanto concerne i puzzle (nel senso stretto di «jigsaw puzzles» in inglese), la divisione di annullamento aveva ritenuto che non si potesse escludere che la forma tridimensionale costituita da cubi di colori diversi potesse essere utilizzata per ottenere il risultato tecnico consistente nel premere su tali cubi al fine di assemblarli in una determinata posizione con la stessa sequenza di colori. La commissione di ricorso ha rilevato che, dinanzi ad essa, il ricorso contestava unicamente tale motivazione relativa ai puzzle e ha convenuto che la spiegazione fornita dalla divisione di annullamento al riguardo non era intelligibile. Tuttavia, essa ha constatato che la conclusione secondo cui la forma protetta dal marchio controverso era necessaria per ottenere il risultato tecnico dei puzzle doveva essere confermata. Secondo il suo significato letterale, un puzzle era un gioco che consisteva nell’assemblaggio di pezzi sotto forma di mosaici, generalmente irregolari, che si incastravano, ciascuno dei quali rappresentava generalmente una parte di un’immagine, di modo che, una volta assemblati, i pezzi del puzzle fornivano un’immagine completa. La commissione di ricorso ha considerato che, anche se un cubo di [OSCURATO:PERSONA] non era forse il primo esempio di puzzle che viene in mente, nulla nella rappresentazione del segno escludeva la possibilità di smontare il cubo e di riassemblarlo al fine di ottenere la combinazione perfetta, essendo la struttura a griglia necessaria per separare i diversi cubi e i colori necessari per indicare l’ordine in cui i cubi dovevano essere riassemblati. 128 La commissione di ricorso ha concluso, in sostanza, che il marchio controverso era stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 per tutti i prodotti oggetto della registrazione, compresi i puzzle. 129 In proposito, è pacifico che la presente parte del motivo unico non riguarda i «puzzle tridimensionali» (nel senso di «puzzle meccanici» o di «mechanical puzzles» in inglese), ma soltanto l’indicazione dei «puzzle» (nel senso stretto di «jigsaw puzzles» in inglese), vale a dire prodotti che sono tipicamente in due dimensioni, anche se ne esistono in tre dimensioni. 130 Si deve osservare che, sebbene l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, che riguarda le forme, e quindi i prodotti tridimensionali, a una siffatta indicazione di prodotti tipicamente bidimensionali possa sembrare sconcertante, la causa risiede inizialmente nella scelta di tale indicazione da parte della ricorrente (o del suo dante causa). 131 Orbene, occorre ricordare che, ai sensi della regola 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 ( GU 1995, L 303, pag. 1 ), come applicabile nel caso di specie, l’elenco dei prodotti e dei servizi per i quali un marchio viene richiesto va redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la loro natura. 132 Ne consegue che spetta a colui che richiede la registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea indicare, nella sua domanda, l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali chiede la registrazione e fornire, per ciascuno di tali prodotti o servizi, una descrizione che faccia risaltare chiaramente la sua natura [v. sentenza del 6 aprile 2017, Nanu-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑39/16 , EU:T:2017:263 , punto 44 e giurisprudenza citata). 133 Tale esigenza di chiarezza è stata peraltro rafforzata dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale i prodotti o i servizi per i quali è richiesto un marchio dell’Unione europea devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio (sentenza del 19 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], C‑307/10 , EU:C:2012:361 , punto 64 ). 134 Nel caso di specie, occorre rilevare che l’indicazione «jigsaw puzzles» in inglese (lingua di deposito del marchio controverso) per prodotti rientranti nella classe 28 può essere oggetto di due interpretazioni divergenti. Da un lato, tale indicazione potrebbe essere interpretata restrittivamente, al pari della ricorrente, nel senso di un’«immagine» bidimensionale. Tuttavia, il deposito di un marchio tridimensionale per tali prodotti bidimensionali non appare plausibile. Dall’altro lato, tale indicazione potrebbe essere interpretata in senso più ampio come riferita sia a «jigsaw puzzles» in immagini (bidimensionali) sia a «jigsaw puzzles» in volumi (tridimensionali), il che sarebbe più plausibile per un marchio tridimensionale, tipo di marchio scelto dalla ricorrente (o il suo dante causa). 135 È giocoforza constatare che, autorizzando le due interpretazioni divergenti summenzionate per prodotti rientranti nella classe 28 coperti dal marchio tridimensionale controverso, l’indicazione «jigsaw puzzles» presenta un carattere ambiguo e, di conseguenza, non può soddisfare il requisito di chiarezza risultante dalla regola 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 e dalla giurisprudenza. 136 Orbene, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il titolare di un marchio non può trarre vantaggio da una violazione del suo obbligo di indicare l’elenco dei prodotti in modo chiaro e preciso (v. sentenza del 6 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA], T‑39/16 , EU:T:2017:263 , punto 48 e giurisprudenza citata). 137 Pertanto, l’indicazione di cui trattasi non deve essere interpretata nel senso che essa comprende unicamente, a favore della ricorrente, i «jigsaw puzzles» bidimensionali, il che consentirebbe a tale indicazione di eludere l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 e alla causa di nullità corrispondente. Tale indicazione deve essere interpretata nel senso che comprende altresì i «jigsaw puzzles» tridimensionali. 138 Per quanto riguarda i «jigsaw puzzles» tridimensionali, si deve constatare che questi ultimi sono necessari per ottenere il risultato tecnico del marchio controverso (v. punti 52 e 53 supra ). Infatti, come giustamente considerato dalla commissione di ricorso al punto 90 della decisione impugnata, nulla nella rappresentazione di tale marchio, fornita dal dante causa della ricorrente, esclude la possibilità di smontare il cubo e di riassemblarlo al fine di ottenere la combinazione perfetta, essendo la struttura a griglia necessaria per separare i diversi cubi e i colori necessari per indicare l’ordine in cui i cubi devono essere riassemblati. 139 È quindi senza commettere errori di valutazione che la commissione di ricorso ha constatato che l’impedimento alla registrazione enunciato all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applicava anche ai «puzzle» («jigsaw puzzles» in inglese) e, pertanto, ha concluso che il marchio controverso era soggetto alla causa di nullità corrispondente per tutti i prodotti oggetto della registrazione. 140 La terza parte del motivo unico dev’essere quindi respinta. 141 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere integralmente il ricorso. Sulle spese 142 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 143 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’interveniente. Peraltro, per quanto riguarda le spese sostenute da quest’ultima dinanzi alla commissione di ricorso, è sufficiente rilevare che, poiché la presente sentenza respinge il ricorso diretto contro la decisione impugnata, è il punto 2 del dispositivo di quest’ultima che continua a disciplinare le spese di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2019, Lotte/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (PEPERO original), T‑459/18 , non pubblicata, EU:T:2019:119 , punto 194 ]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA] delle parti In diritto Osservazioni preliminari Sul tipo di marchio controverso Sul risultato tecnico del marchio controverso Sulla prima parte del motivo unico, vertente su un errore di valutazione nell’identificazione delle caratteristiche essenziali del marchio controverso Sull’affermazione preliminare, relativa alle caratteristiche essenziali del marchio controverso Sulla censura principale, vertente sul fatto che la differenziazione in sei colori non può essere considerata parte integrante della forma del marchio controverso Sulla seconda parte del motivo unico, vertente su un errore di valutazione nell’analisi della funzionalità del marchio controverso Sulla terza parte del motivo unico, vertente su un errore di valutazione relativo ai «puzzle» Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 850/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris