CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22690/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPE.1.10 [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverse la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione soE on Consiciliere !\[OSCURATO:PERSONA]; lette/se te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Firenze ha pronunciato •sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.„ applicando a [OSCURATO:PERSONA] .vacchi Mirko la pena di mesi 5 giorni 10 di arresto ed euro 2.700,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. c) e 2 -sexies d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285. La pena applicata era convertita nel lavoro di pubblica utilità. 2. Ricorre per cassazione I Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze, deducendo violazione di legge per non avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la quale, si legge nel ricorso, obbligatoriamente consegue all'accertamento del reato. Il P.G. presso la Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La difesa ha depositato memoria difensiva nella quale ha concluso per il rigetto dei ricorso. 3. Il motivo è fondato e deve essere accolto nei .termini di seguito indicati. in primis, ii ricorso è arnrriissiniie. Sebbene ia rnpugnazione abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio definitivamente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in procedimento PG Melzani, in base al quale «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative» (Sez. U, Sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349 — 01). Con la sentenza impugnata è stata appiicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, gomma 2, lett. o) cod. strada. All'accertamento del reato consegue, anche in caso di applicazione della pena, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni [cfr. ex multis Sez. 2. n. 49461 del 26/11/2013, PG in orno. Cargnello, Rv. 257871:"Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti. (Fattispecie in tema di guida in stato ce et)pre/za„ nella quale la Corte ha annullato con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida)]. Pertanto, in accoglimento del ricorso dei Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze perché il giudice disponga la sospensione della patente di guida entro i limiti edittali. Deve aggiungersi come, in tema di conversione della pena in lavoro di pubblica utilità, questa Sezione abbia più volte affermato che, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare :a durata della sospensione ciella patente di guida nei limiti edittali e ad ordinare contestualmente la sospensione dell'efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Ove lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità abbia un esito positivo, potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente di guida e revocata la confisca (Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018 cc. - dep. 16/03/2018, Rv. 272531 -- 01; già prima Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017 cc. -- dep. 19/"10/2017 ; P.v. 271040 01). Si è affermato che l'immediata esecutività della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere vani gli effetti della successiva riduzione della metà della predetta sanzione amministrativa, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza necessaria per la dichiarazione dell'estinzione del reato. Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con "ripristino" di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il significato del termine "ripristino" presuppone che, in epoca anteriore, l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida sia stata sospesa. 4. Da quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ella omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo gwdizio sul punto. jI P.Q.N1L Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto. [OSCURATO:PERSONA], così de