CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12201/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Distanze legali Dì (- sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25473/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51M10 I063S) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47P15 I053K), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 21; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60H51 I053A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 88T45 A662W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 95H51 A662V), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, piazza Carracci, n. 1; - controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1450/2017 (pubblicata in data 2 ottobre 2017 e notificata il 19 ottobre 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione, notificato il 19 aprile 2000, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari-sez. dist:. di Rutigliano, i germani [OSCURATO:PERSONA] e Vito, esponendo che: - era proprietario di un fabbricato sito in Sannicandro di Bari, alla v. Torino n. 24, confinante con una palazzina a schiera a sue piani, di cui quello a piano terra di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e quello al primo piano di 1:U.1 173- proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; - che i convenuti avevano realizzato opere illegittime sulle loro rispettive proprietà in violazione delle norme codicistiche e regolamentari sulle distanze, invocando, in particolare, la condanna all'arretramento e/o alla demolizione degli sporti e del torrino nonché la chiusura delle vedute e delle luci illegittime, unitamente alla condanna al risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio i suddetti convenuti, i quali, oltre ad instare per il rigetto della pretesa attorea, formulavano domanda riconvenzionale affinché, previo accertamento della linea di confine tra le due proprietà (costituita da una linea retta che partendo da v. Torino in prosecuzione del muro giungeva a chiudere la loro proprietà rispetto a v. Venezia), l'attore venisse condannato al rilascio in loro favore di una zona di terreno di mt. 2 x 8,5 di loro proprietà ed illegittimamente detenuta dall'attore, unitamente al ripristino del canale di scolo delle acque da v. Venezia a v. Torino ed, infine, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la ciemolizione della parte dell'edificio del Zenzola eccedente rispetto alla volumetria consentita, mentre il [OSCURATO:PERSONA] il suo arretramento e/o demolizione, in quanto realizzato a distanza inferio. re da quello di sua proprietà, oltre al risarcimento dei danni. L'adito Tribunale, con sentenza n. 478/2012, rigettava la domanda principale dell'attore ed accoglieva quella riconvenzionale dei convenuti, pur omettendo ogni pronuncia sulla loro pretesa relativa all'accertamento della violazione delle distanze tra i fabbricati e al correlato ordine di demolizione. 2. Decidendo sull'appello formulato dallo [OSCURATO:PERSONA], a cui succedevano, in corso di giudizio, i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella costituzione di entrambi gli appellati, la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1450/2017 (pubblicata il 2 ottobre 2017), accoglieva il gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, così provvedeva: - condannava il [OSCURATO:PERSONA] a sanare l'illegittimità della veduta diretta, laterale ed obliqua dal balcone del piano rialzato affacciantesi nella proprietà Zenzola, eseguendo, entro 30 giorni dal deposito della sentenza, la sopraelevazione del muretto di protezione esistente, dell'altezza di cm. 83, fino al raggiungimento di un'altezza non inferiore a mt. 2,00 (a partire dal piano di calpestio del balcone), con un risvolto di almeno cm. 75 verso nord, ovvero, in mancanza o in caso di impossibilità tecnica, provvedendo alla sua demolizione; - condannava il [OSCURATO:PERSONA] a sanare l'illegittimità: a) della veduta diretta, laterale ed obliqua dal balcone del primo piano; b) della veduta diretta, laterale ed obliqua dal terrazzo e dal restrostante balcone del secondo piano, entrambe affacciantesi sulla proprietà delle appellanti; c) della sporgenza della soletta di copertura del torrino scala del secondo piano verso la proprietà Zenzola, per una larghezza di circa nt. 2,80 ed un larghezza di cm. 35, eseguendo, entro 30 giorni dal deposito della sentenza, la sopraelevazione del muretto di protezione esistente, dell'altezza di cm. 83, fino al raggiungimento di un'altezza non inferiore a mt. 2,00 (a partire dal piano di calpestio del balcone), con un risvolto di almeno cm. 75 verso nord, ovvero, in mancanza o in caso di impossibilità tecnica, procedendo alla sua demolizione; - condannava, altresì, a titolo di risarcimento dei danni in favore delle appellanti, il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 4.000,00 e il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'importo di euro 1.500,00, nonché alla rivalutazione a far data dal 10 ottobre 1995 al deposito della sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno, fino al :;oddisfo; - condannava gli appellati, in solido fra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ponendo a loro carico in via definitiva anche gli esborsi occorsi per le c.t.u. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte barese osservava che, sulla scorta delle condivisibili risultanze della relazione del c.t.u. nominato nel giudizio di appello, era stata operata una nuova corretta ricostruzione storica delle vicende tecniche che avevano interessato la costruzione e la ristrutturazione/sopraelevazione delle proprietà delle parti in causa, confortata dalla idonea documentazione acquisita, sulla scorta della quale era, innanzitutto, emerso che dovesse escludersi che la zona di terreno di mt. 2 (in effetti di cm. 78, per come desumibile dalle concrete operazioni effettuate sul posto) x 8,5 apparteneva agli appellati, non ricadendo all'interno della proprietà del loro dante causa. Rilevava, poi, il giudice di appello che, siccome il primo giudice non si era pronunciato sulle prospettate violazioni delle distanze dedotte con la domanda riconvenzionale e che gli appellati non avevano al riguardo formulato appello incidentale, la relativa pretesa doveva intendersi abbandonata. Con riguardo, invece, alle dedotte violazioni delle distanze riproposte dall'appellante (cui erano succedute, poi, le eredi), esclusa la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia come prospettata dall'appellato [OSCURATO:PERSONA], ne ravvisava la sussistenza - nei termini precedentemente precisati - sulla scorta delle emergenze della rinnovata c.t.u., donde la conseguente condanna degli appellati ad eliminare gli accertati abusi. 3 Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistito con un unico controricorso da tutte e tre le intimate. La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis 1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - il vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 102, comma 1, e 331 c.p.c. in quanto non era stata chiamata a partecipare al giudizio, quale litisconsorte necessaria, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quale comproprietaria insieme a [OSCURATO:PERSONA], dell'immobile sito al primo piano in Sannicandro di Bari alla v. Torino (riportato in catasto alla partita 3898, foglio 8, particella 1568/2), per quanto emergente da specifica documentazione prodotta già in grado di appello. 2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia, ovvero della mancata considerazione dei confini indicati negli atti di trasferimento relativi a ciascuna delle proprietà contrapposte, che il c.t.u., malgrado l'espresso incarico sul punto, non aveva rilevato ed accertato. 3. Con la terza ed ultima doglianza i ricorrenti hanno prospettato - con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità dell'impugnata sentenza per aver fatto riferimento ad una relazione del c.t.u. del tutto errata o, quantomeno, insufficiente, soprattutto nella parte in cui, partendo dalla ravvisata inattendibilità delle quote riportate nel tipo di frazionamento originario, era pervenuta alla perentoria affermazione che la linea di confine tra le proprietà delle parti in causa era data dal paramento esterno del fabbricato dei convenuti. 4. Rileva il collegio che il primo motivo è manifestamente fondato alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla scorta dell'emergenza del titolo di comproprietà documentalmente acquisito già in sede di appello (e non contestato, tra l'altro, dai controricorrenti) con riferimento all'immobile sito al primo piano della palazzina dedotta in causa, appartenente, infatti, in regime di contitolarità proprietaria, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo è stato ripetutamente affermato che nel giudizio promosso al fine di conseguire la rimozione di una costruzione che si affermi realizzata in violazione delle distanze legali, tutti i comproprietari del bene su cui l'opera insiste sono litisconsorti necessari in quanto una eventuale sentenza di condanna ad un "facere" resa nei confronti di uno o di alcuni soltanto di essi resterebbe "inutiliter data", perché non eseguibile nei confronti degli altri, con la conseguenza che la mancata partecipazione al giudizio di uno dei comproprietari, integrando una irregolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), quando la relativa prova risulti dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito (cfr., tra le tante, Cass. n. 7669/2001, Cass. n. 4382/2009, Cass. n. 10208/2011 e Cass. n. 8468/2016, quest'ultima con riferimento specifico al caso in cui l'azione reale per violazione delle distanze legali tra immobili venga avanzata nei confronti di coniugi in regime di comunione). Solo nel caso in cui sia proposta un mera azione risarcitoria non sussiste la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile, così come deve ritenersi inapplicabile il suddetto principio nel caso in cui, dal lato attivo, plurimi soggetti siano, in ipotesi, interessati ad ottenere la demolizione o l'arretramento dell'opera immobiliare eseguita in violazione delle distanze legali, potendo essi agire individualmente, con l'effetto che la sentenza emessa in favore anche di uno solo di essi è suscettibile di esecuzione e, perciò, utilmente data (v. Cass. n. 5545/2005 e, da ultimo, Cass. n. 12325/2020). Pertanto, non potendosi separare le posizioni dei due Desimini siccome la causa investe violazioni di distanze che non può prescindere dalla valutazione complessiva dell'intera unità immobiliare strutturata su due piani di un'unica palazzina, in accoglimento del primo motivo (con il conseguente assorbimento degli altri), va cassata l'impugnata sentenza, con il derivante rinvio della causa al giudice di primo grado (ovvero al Tribunale monocratico di Bari, in persona di altro magistrato), che dovrà pronunciarsi sulla causa previa integrazione del suddetto contraddittorio e che provvederà anche a regolare le spese dell'intero giudizio. Trova, infatti, a tal proposito, applicazione il pacifico principio secondo cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese dell'intero giudizio, al Tribunale di Bari in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.Co