Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1122/2021
ECLI:EU:T:2021:894
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0627(01)_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 dicembre 2021 –
Repubblica ceca/Commissione
(causa T‑627/16 RENV)
«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Repubblica ceca – Aiuti diretti disaccoppiati – Controlli in loco tradizionali e mediante telerilevamento – Divergenze tra i risultati dei controlli – Settore vitivinicolo – Controlli in loco degli investimenti mediante campionamento»
1.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Controlli in loco tradizionali e mediante telerilevamento – Divergenza tra le percentuali di irregolarità constatate in esito a tali controlli – Seri e ragionevoli dubbi quanto all’efficacia dei controlli in loco mediante telerilevamento – Prova insufficiente
(Regolamento della Commissione n. 1122/2009, artt. 26, 31 § 2, 33 e 35)
(v. punti 61, 65, 69, 73)
2.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Controlli mediante telerilevamento – Campione selezionato a caso e campione selezionato in base al rischio – Divergenza tra le percentuali di irregolarità constatate in esito a tali controlli – Seri e ragionevoli dubbi quanto all’efficacia dei controlli in loco mediante telerilevamento – Insussistenza
(Regolamento della Commissione n. 1122/2009, artt. 26 e 31)
(v. punti 75, 76, 78, 80, 81, 83, 86)
3.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento parziale di un atto del diritto dell’Unione – Presupposto – Separabilità degli elementi annullabili dell’atto impugnato – Decisione della Commissione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAGA – Separabilità di una rettifica finanziaria indebitamente applicata
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 1)
(v. punti 88, 89)
4.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAGA – Decisione che espone in modo sufficientemente chiaro le cause di irregolarità
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 113, 114)
5.
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione nel settore vitivinicolo – Controlli eseguibili nel settore vitivinicolo – Controlli in loco – Obbligo di effettuare controlli sistematici in loco prima del versamento degli aiuti agli investimenti – Insussistenza
(Regolamento della Commissione n. 555/2008, artt. 19 e 77, § 3)
(v. punti 119, 120)
6.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento parziale di un atto del diritto dell’Unione – Presupposto – Separabilità degli elementi annullabili dell’atto impugnato – Inscindibilità di una rettifica finanziaria indebitamente applicata – Annullamento
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 122, 125, 127)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (
GU 2016, L 173, pag. 59
), nella parte in cui esclude i pagamenti effettuati dalla Repubblica ceca nell’ambito del FEAGA per un importo di EUR 462517,83 relativamente alle spese afferenti agli aiuti diretti disaccoppiati e per un importo di EUR 636516,20 relativamente agli investimenti nel settore vitivinicolo.
Dispositivo
1)
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui esclude i seguenti pagamenti effettuati dalla Repubblica ceca nell’ambito del FEAGA:
–
a titolo del regime di aiuti diretti disaccoppiati, per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2015, la somma di EUR 69054,23 relativa alle carenze nell’analisi dei rischi;
–
a titolo del regime di aiuti agli investimenti nel settore vitivinicolo, per gli esercizi finanziari dal 2011 al 2014, la somma di EUR 636516,20.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica ceca e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.
4)
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia sopporterà le proprie spese.