CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 15058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotto dai due ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fattiyoperata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità concretamente intimidatorie della condotta tenuta dai due imputati durante la loro fuga a bordo del ciclomotore per sottrarsi al controllo degli agenti di polizia dopo essere stati visti cedere della sostanza stupefacente, così da escludere, con adeguate argomentazioni, la tesi difensiva della mera resistenza passiva o dell'estraneità del passeggero alla fuga ed alla condivisione delle sue modalità; ritenuto parimenti inammissibili i motivi residui sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul concorso di Longo alla cessione, tenuto conto del rinvenimento del residuo quantitativo di droga in suo possesso e delle dichiarazioni rese dall'acquirente, circostanze coerentemente valutate nella motivazione della sentenza di appello; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]