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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13239/2026

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A GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di BARI n. 3247/2024depositato il 06/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/20261.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il decretopronunciato in data 6 agosto 2024 dalla Corte d’appello di Bari.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.2. - La Corte d’appello di Bari ha respinto l’opposizione ex art. 5-terdella l. n. 89 del 2001 avverso decreto che aveva rigettato ladomanda di equa riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazioneall’eccessiva durata di un processo civile.In particolare, stando al decreto impugnato, la domanda di equariparazione rigettata aveva ad oggetto un giudizio “iniziato dinanzi alTribunale di Bari – Sezione Lavoro in data 4 gennaio 2005 (RGLn.36/2005) deciso con sentenza nr.13389/2009 della Corte di [OSCURATO:PERSONA] – Sezione Lavoro (fase della cognizione) ed è proseguito conluglio 2010 (procedura R.G.E.n.4939/2010 - Tribunale di Bari,dichiarato estinto in data 9.10.2014); nonché con successivo atto dipignoramento presso terzi notificato all'Inps in data 18 giugno 2015 edichiarato estinto in data 19.01.2024; nonché con giudizio di meritoavviato con atto di citazione notificato all'Inps in data 13 luglio 2016(R.G.11069/2016 Tribunale di Bari), definito con Decreto della Cortedi Cassazione nr.20152/2023, pubblicato il 13 luglio 2023”.2.1. - I giudici dell’opposizione hanno innanzitutto affermato che “ladomanda non può trovare accoglimento con riguardo a queiprocedimenti in cui l’opponente rivestì la qualità di procuratorecostituito di tale [OSCURATO:PERSONA], e non già quella di parteprocessuale.

Ci si riferisce - nello specifico - al giudizio innanzi alTribunale di Bari – sez.

Lavoro (R.G. n. 36/2005), promosso conricorso depositato il 4.01.2005 e deciso con sentenza n. 13389/09 del15.9.2009”, nel quale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato di aver2 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026proposto “domanda giudiziale formulata ex art. 93 c.p.c.”, ma chenella sostanza si esauriva in una istanza di distrazione delle speseprocessuali.2.2. - Il decreto impugnato ha pertanto precisato che all’avvocatoLojodice può riconoscersi la legittimazione ad agire ex l. n. 89 del2001 “in relazione alla successiva fase di esecuzione, la quale, quindi,esclusivamente costituisce il giudizio presupposto”.

Tale vicendaesecutiva è stata così spiegata dalla Corte d’appello di Bari:“- in data 27.4.2010 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza della sentenzan.13389/2009 del 15.9.2009, notificò atto di precetto di pagamento,cui seguì atto di pignoramento presso terzi notificato in data22.7.2010.

Iscritta a ruolo la causa (R.G.E. n. 4939/2010 – TribunaleBari), ne fu disposta la sospensione, giusta ordinanza del 21.7.2011,mentre, in data 9.10.2014, il procedimento fu dichiarato estinto.

Ilpresente giudizio, quindi, ha avuto una durata ragionevole, tenutoconto di quanto disposto dall’art. 2, co. 2 quater, secondo cui “ai finidel computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso[…]”;-in data 30.5.2015 l’opponente notificò atto di precetto con cui intimòall’Ente debitore il pagamento, in suo favore, della complessivasomma di € 2.221,13, “oltre interessi maturati e maturandi sino al dìdel soddisfo e successive spese occorrende”, sempre in forza delrichiamato titolo esecutivo.

In data 18.6.2015, fu notificato atto dipignoramento presso terzi iscritto al R.G.E. n. 2722/2015 delTribunale di Bari.

Il procedimento, sospeso giusta ordinanza del10.6.2016, fu dichiarato estinto in data 19.1.2024.

Tale giudizio,quindi, ha avuto una durata ragionevole, tenuto conto di quantodisposto dall’art. 2, co. 2 quater;3 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026-a seguito della ordinanza di sospensione della procedura esecutiva dicui al punto II, fu introdotto il giudizio di merito (R.G. n. 11069/2016)con atto di citazione del 13.7.2016, definito con sentenza n.1266/2020 del 5.5.2020 del Tribunale di Bari.

Tale grado di giudizioha avuto una durata di anni 3, mesi 10, quindi, in sostanza, anni 4,per superamento del semestre da parte della frazione.

Tuttavia,decurtata la durata ragionevole del procedimento, pari ad anni 3,essa risulta in concreto superata di 1 anno;-il giudizio di secondo grado (R.G. n. 605/2020), iniziato con atto dicitazione in appello del 4.6.2020 e definito con sentenza n. 196/2022del 4.2.2022 della Corte di Appello di Bari ha avuto una durataragionevole di anni 1 e mesi 8;-il giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione (R.G. n.21008/2022), iniziato con ricorso notificato il 16.8.2022 e conclusocon decreto di estinzione n. 20152/2023 del 13.7.2023, ha avuto unadurata ragionevole di mesi 9.Ciò premesso, va comunque negato l’indennizzo in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] anche con riguardo all’unico anno di irragionevoledurata.Del tutto correttamente, infatti, il giudice della fase monitoria haritenuto applicabile l’art. 2, co. 2 sexies, della l. n. 89/2001, a mentedel quale si presume insussistente il pregiudizio da irragionevoledurata del processo -salvo prova contraria -nel caso di estinzionedello stesso per rinuncia o inattività delle parti (lett. c).Nell’ottica di una valutazione complessiva dell’esito del procedimentopresupposto, quindi, assume rilievo il citato decreto di estinzioneemesso dalla Corte di Cassazione.(…) A corroborare tale assunto vi è poi il percorso logico posto afondamento della sentenza n. 1266/2020 del 5.5.2020, con cui il4 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026Tribunale di Bari, nell’accogliere l’opposizione ex art. 615, co. 2,c.p.c. dell’I.N.P.S., diede atto dell’inesistenza del titolo esecutivo fattovalere dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché della indisponibilità dellesomme da questi pignorate, con conseguente inefficacia delpignoramento azionato nei confronti dell’Ente”.3. - La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il primo motivo di ricorso denuncia la “VIOLAZIONE E FALSAAPPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 2 SEXIES, DELLA L.89/2001 [OSCURATO:PERSONA]. 24 E 111 COST., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELPROCESSO”.

La censura espone che “l'odierno ricorrente ha dedotto edimostrato il patema d'animo sofferto a causa e per l'effetto dellaprotrazione del giudizio presupposto oltre la sua durata ragionevole,seppur di un solo anno, ovvero il pregiudizio derivatogli dalla mancatasoddisfazione del diritto di credito e dalla condanna al pagamentodelle spese di lite relative a giudizi di merito che l'odierno ricorrentenon era tenuto ad avviare per ottenere il pagamento del propriocredito da parte dell'Amministrazione dello Stato”.Il secondo motivo di ricorso denuncia la “VIOLAZIONE E FALSAAPPLICAZIONE DELL'ART.112 COD.

PROC.

CIV – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].1 BIS e2, LEGGE N.89/2001 E DELL'ART.6 PAR.1 [OSCURATO:PERSONA]'UOMO – [OSCURATO:PERSONA] N. 19883/2019 SEZIONI UNITE”.

A dire del ricorrente, la5 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026Corte di Bari “avrebbe dovuto esprimere la propria valutazione edecisione in merito: a) alla violazione della ‹‹[OSCURATO:PERSONA] dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termineragionevole››; b) in relazione al procedimento presupposto, costituitodalla sentenza n.13389/2009 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro(conclusione della fase della cognizione) unitariamente consideratocon la fase esecutiva, iniziata con l'atto di pignoramento presso terzidel 22.7.2010 e non definita, non avendo il Ministero debitoreprovveduto a corrispondere all'odierno ricorrente quanto dovutogli,“fino a quando non sarà divenuto definitivo il provvedimentogiurisdizionale che ha pienamente realizzato l'interesse del creditore”.Nello sviluppo della censura, si allega altresì la “violazione e falsaapplicazione dell'art.1 bis, co.1, l.89/2001 e dell'art.6, par.1 dellaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali – Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Uniten.19883/2019: Principii di diritto contenuti nella Sentenzan.19883/2019 della Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite -“Interpretazione convenzionalmente orientata”.

Quindi si assume chela Corte d’appello di Bari “erroneamente non ha computatounitariamente la durata del procedimento presupposto (Decisionedefinitiva della fase di cognizione e fase di esecuzione), computandoinvece, separatamente dalla sentenza che ha definito la fase dicognizione, la durata delle procedure esecutive e dei vari gradi delgiudizio di merito”.2. - Le censure possono esaminarsi congiuntamente e si rivelanotutte inammissibili per plurime ragioni.3. - Invero, il ricorso non contiene:la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazionedei motivi (art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.);6 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede lacassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano(art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.);la specifica indicazione degli atti processuali riferiti ai molteplicigiudizi, di cognizione e di esecuzione, in cui si era articolata lavicenda processuale presupposta, nonché l'illustrazione del contenutorilevante degli stessi (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.).3.1. - Ai fini della specificità ex art. 366, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 6,c.p.c., ovvero per un’utile comprensione delle censure e per la loronecessaria completa riferibilità alle rationes decidendi su cui poggia ildecreto impugnato, il ricorso avrebbe dovuto:a) distinguere tra i giudizi e le fasi che avevano visto l’avvocatoLojodice, rispettivamente, in veste di difensore costituito ed in vestedi parte in senso formale e sostanziale;b) prospettare elementi idonei a mutare la giurisprudenza di questaCorte, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., secondo cui la domandadi distrazione delle spese formulata dall'avvocato antistatario havalenza incidentale e non costituisce domanda autonoma, di talchéquest'ultimo non ha diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata delprocesso nel quale ha prestato la propria opera professionale, noncomportando ciò la violazione dell'art. 6 [OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce cheogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il "suo"processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, siaaltrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto (trale tantissime, Cass. n. 7150 e n. 6070 del 2025; n. 16070 del 2024;n. 25714, n. 25713, n. 25709, n. 25572, n. 24000, n. 23999, n.23957, n. 11623 del 2023; n. 15964 del 2022; n. 16608 del 2012);c) distinguere fra il processo di cognizione e quello successivo diesecuzione forzata, i quali sono diversi ed autonomi ai fini dell’art. 6 §7 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/20261 [OSCURATO:PERSONA] e della legge 24 marzo 2001, n. 89, per cui è in relazione aciascuno di essi che va computato l'eventuale periodo di irragionevoleprotrazione, senza possibilità di sommatoria, a tal fine, dei tempioccorrenti per la definizione dell'uno e dell'altro (Cass. n. 25529 del2006);d) individuare i periodi in cui il processo era sospeso, agli effettidell'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001.4. – Il ricorrente riferisce alla fattispecie in esame, la quale riguardaun credito del cliente dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] verso l’INPS azionatodinanzi al giudice del lavoro e poi anche il credito quale distrattariodelle spese vantato dallo stesso legale, i principi elaborati da questaCorte per la diversa e peculiare fattispecie del processo di cognizioneche abbia accertato il diritto all'indennizzo da equa riparazione acarico dello Stato-debitore, ai sensi della l. n. 89 del 2001, ovvero,più in generale, i principi attinenti all’interpretazione di matriceconvenzionale secondo cui la fase processuale di cognizione e quelladi esecuzione hanno natura unitaria rispetto alla parte che abbiaottenuto il riconoscimento giudiziale di un proprio credito contro loStato-debitore.Osta irrimediabilmente all’applicabilità del criterio della durataunitaria della fase di cognizione e della fase esecutiva eventualmenteintrapresa nei confronti dello Stato la constatazione, già svolta, chel’avvocato antistatario Lojodice non aveva il ruolo di parte nelprocesso di cognizione nel quale aveva prestato la sua operadifensiva.5. – Il ricorso neppure si confronta con il sopravvenuto disposto delcitato art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001 - secondo cui aifini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo èsospeso -, il quale sorregge la conclusione secondo cui il periodo di8 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026sospensione per opposizione all’esecuzione deve essere escluso dalladurata del processo esecutivo.

Tale previsione normativa pone unvincolo all'interprete, il quale non può determinare la durata delprocesso esecutivo comprendendo all'interno della stessa il periodo disospensione della esecuzione disposta dal giudice in pendenza delgiudizio di opposizione all'esecuzione, senza così porre neancheproblemi dal punto di vista della compatibilità costituzionale econvenzionale.

Infatti, pur nell'ambito di una disciplina chiaramenteorientata a considerare in modo unitario il giudizio della cuiirragionevole durata ci si duole, il legislatore non irragionevolmenteha ritenuto che non possa essere addebitata all'amministrazionegiudiziaria la durata derivata dalla sospensione del procedimento cuila domanda di equa riparazione si riferisce, restando peraltroimpregiudicata la possibilità, per la parte che dalla eccessiva duratadel giudizio pregiudicante ritenga di avere subito un danno, diproporre domanda di equa riparazione con specifico riferimento a taleprocedimento e nei termini di decadenza ad esso riferibili (Cass. n.5769 del 2017; n. 18197 del 2015).6. - Nel decreto impugnato, la Corte d'appello ha infine tratto ilproprio convincimento di insussistenza del danno per disinteressedella parte a coltivare il processo dalla dichiarazione di estinzionedello stesso.Si rivela perciò decisiva l’incidenza dell’applicabilità dell'art. 2, comma2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdottodalla legge n. 208 del 2015, il quale dispone che si presumeinsussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvoprova contraria, nel caso di: «[...] estinzione del processo perrinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 delcodice di procedura civile».9 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026L’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, hainciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova,con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio dairragionevole durata del processo, nel senso di contemplare unapresunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare ilgiudizio in caso di estinzione.

È stata così posta, in favoredell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una piùfavorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativoprevigente, che non può trovare applicazione unicamente nei processidi equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore dellanuova regolamentazione.Contenendo l’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, una presunzione iuristantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata delprocesso, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione edella valutazione della prova nel processo.Peraltro, proprio perché l’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elencodi presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio dairragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituisconoprova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamentericorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite dellamotivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esamedegli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignotodell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo,che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestitapresunzione.

L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanzadella prova contraria, che consenta il superamento delle presunzionidi insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo,10 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto,istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pursempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 25542 del 2019).In ricorso si espone che l’estinzione qui maturata non fosse“ricollegabile a disinteresse a coltivare il giudizio, il quale ha vistoaccogliere in primo grado almeno in parte le sue domande, per cuinon può trovare applicazione tout court la presunzione diinsussistenza del pregiudizio”.

A sostenere che il solo fatto dellaparziale soddisfazione della parte, avvenuta antecedentementeall’estinzione, costituisce prova in re ipsa della pregressa sussistenzadel pregiudizio da irragionevole durata, si dovrebbe pervenirecoerentemente ad interrogarsi sulla ragionevolezza dell’art. 2, comma2-sexies, lettera c), in quanto la presunzione legale ivi dettata, cosìargomentando, risulterebbe in sostanza non rispondente a dati diesperienza generalizzata, riassunti nella formula dell'id quodplerumque accidit.7. - Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondosoccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontareliquidato in dispositivo.Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento delcontributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui alcomma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alrimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di11 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026cassazione, che liquida in € 1.205,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di BARI n. 3247/2024depositato il 06/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/20261.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il decretopronunciato in data 6 agosto 2024 dalla Corte d’appello di Bari.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.2. - La Corte d’appello di Bari ha respinto l’opposizione ex art. 5-terdella l. n. 89 del 2001 avverso decreto che aveva rigettato ladomanda di equa riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazioneall’eccessiva durata di un processo civile.In particolare, stando al decreto impugnato, la domanda di equariparazione rigettata aveva ad oggetto un giudizio “iniziato dinanzi alTribunale di Bari – Sezione Lavoro in data 4 gennaio 2005 (RGLn.36/2005) deciso con sentenza nr.13389/2009 della Corte di [OSCURATO:PERSONA] – Sezione Lavoro (fase della cognizione) ed è proseguito conluglio 2010 (procedura R.G.E.n.4939/2010 - Tribunale di Bari,dichiarato estinto in data 9.10.2014); nonché con successivo atto dipignoramento presso terzi notificato all'Inps in data 18 giugno 2015 edichiarato estinto in data 19.01.2024; nonché con giudizio di meritoavviato con atto di citazione notificato all'Inps in data 13 luglio 2016(R.G.11069/2016 Tribunale di Bari), definito con Decreto della Cortedi Cassazione nr.20152/2023, pubblicato il 13 luglio 2023”.2.1. - I giudici dell’opposizione hanno innanzitutto affermato che “ladomanda non può trovare accoglimento con riguardo a queiprocedimenti in cui l’opponente rivestì la qualità di procuratorecostituito di tale [OSCURATO:PERSONA], e non già quella di parteprocessuale. Ci si riferisce - nello specifico - al giudizio innanzi alTribunale di Bari – sez. Lavoro (R.G. n. 36/2005), promosso conricorso depositato il 4.01.2005 e deciso con sentenza n. 13389/09 del15.9.2009”, nel quale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato di aver2 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026proposto “domanda giudiziale formulata ex art. 93 c.p.c.”, ma chenella sostanza si esauriva in una istanza di distrazione delle speseprocessuali.2.2. - Il decreto impugnato ha pertanto precisato che all’avvocatoLojodice può riconoscersi la legittimazione ad agire ex l. n. 89 del2001 “in relazione alla successiva fase di esecuzione, la quale, quindi,esclusivamente costituisce il giudizio presupposto”. Tale vicendaesecutiva è stata così spiegata dalla Corte d’appello di Bari:“- in data 27.4.2010 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza della sentenzan.13389/2009 del 15.9.2009, notificò atto di precetto di pagamento,cui seguì atto di pignoramento presso terzi notificato in data22.7.2010. Iscritta a ruolo la causa (R.G.E. n. 4939/2010 – TribunaleBari), ne fu disposta la sospensione, giusta ordinanza del 21.7.2011,mentre, in data 9.10.2014, il procedimento fu dichiarato estinto. Ilpresente giudizio, quindi, ha avuto una durata ragionevole, tenutoconto di quanto disposto dall’art. 2, co. 2 quater, secondo cui “ai finidel computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso[…]”;-in data 30.5.2015 l’opponente notificò atto di precetto con cui intimòall’Ente debitore il pagamento, in suo favore, della complessivasomma di € 2.221,13, “oltre interessi maturati e maturandi sino al dìdel soddisfo e successive spese occorrende”, sempre in forza delrichiamato titolo esecutivo. In data 18.6.2015, fu notificato atto dipignoramento presso terzi iscritto al R.G.E. n. 2722/2015 delTribunale di Bari. Il procedimento, sospeso giusta ordinanza del10.6.2016, fu dichiarato estinto in data 19.1.2024. Tale giudizio,quindi, ha avuto una durata ragionevole, tenuto conto di quantodisposto dall’art. 2, co. 2 quater;3 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026-a seguito della ordinanza di sospensione della procedura esecutiva dicui al punto II, fu introdotto il giudizio di merito (R.G. n. 11069/2016)con atto di citazione del 13.7.2016, definito con sentenza n.1266/2020 del 5.5.2020 del Tribunale di Bari. Tale grado di giudizioha avuto una durata di anni 3, mesi 10, quindi, in sostanza, anni 4,per superamento del semestre da parte della frazione. Tuttavia,decurtata la durata ragionevole del procedimento, pari ad anni 3,essa risulta in concreto superata di 1 anno;-il giudizio di secondo grado (R.G. n. 605/2020), iniziato con atto dicitazione in appello del 4.6.2020 e definito con sentenza n. 196/2022del 4.2.2022 della Corte di Appello di Bari ha avuto una durataragionevole di anni 1 e mesi 8;-il giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione (R.G. n.21008/2022), iniziato con ricorso notificato il 16.8.2022 e conclusocon decreto di estinzione n. 20152/2023 del 13.7.2023, ha avuto unadurata ragionevole di mesi 9.Ciò premesso, va comunque negato l’indennizzo in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] anche con riguardo all’unico anno di irragionevoledurata.Del tutto correttamente, infatti, il giudice della fase monitoria haritenuto applicabile l’art. 2, co. 2 sexies, della l. n. 89/2001, a mentedel quale si presume insussistente il pregiudizio da irragionevoledurata del processo -salvo prova contraria -nel caso di estinzionedello stesso per rinuncia o inattività delle parti (lett. c).Nell’ottica di una valutazione complessiva dell’esito del procedimentopresupposto, quindi, assume rilievo il citato decreto di estinzioneemesso dalla Corte di Cassazione.(…) A corroborare tale assunto vi è poi il percorso logico posto afondamento della sentenza n. 1266/2020 del 5.5.2020, con cui il4 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026Tribunale di Bari, nell’accogliere l’opposizione ex art. 615, co. 2,c.p.c. dell’I.N.P.S., diede atto dell’inesistenza del titolo esecutivo fattovalere dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché della indisponibilità dellesomme da questi pignorate, con conseguente inefficacia delpignoramento azionato nei confronti dell’Ente”.3. - La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il primo motivo di ricorso denuncia la “VIOLAZIONE E FALSAAPPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 2 SEXIES, DELLA L.89/2001 [OSCURATO:PERSONA]. 24 E 111 COST., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELPROCESSO”. La censura espone che “l'odierno ricorrente ha dedotto edimostrato il patema d'animo sofferto a causa e per l'effetto dellaprotrazione del giudizio presupposto oltre la sua durata ragionevole,seppur di un solo anno, ovvero il pregiudizio derivatogli dalla mancatasoddisfazione del diritto di credito e dalla condanna al pagamentodelle spese di lite relative a giudizi di merito che l'odierno ricorrentenon era tenuto ad avviare per ottenere il pagamento del propriocredito da parte dell'Amministrazione dello Stato”.Il secondo motivo di ricorso denuncia la “VIOLAZIONE E FALSAAPPLICAZIONE DELL'ART.112 COD. PROC. CIV – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].1 BIS e2, LEGGE N.89/2001 E DELL'ART.6 PAR.1 [OSCURATO:PERSONA]'UOMO – [OSCURATO:PERSONA] N. 19883/2019 SEZIONI UNITE”. A dire del ricorrente, la5 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026Corte di Bari “avrebbe dovuto esprimere la propria valutazione edecisione in merito: a) alla violazione della ‹‹[OSCURATO:PERSONA] dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termineragionevole››; b) in relazione al procedimento presupposto, costituitodalla sentenza n.13389/2009 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro(conclusione della fase della cognizione) unitariamente consideratocon la fase esecutiva, iniziata con l'atto di pignoramento presso terzidel 22.7.2010 e non definita, non avendo il Ministero debitoreprovveduto a corrispondere all'odierno ricorrente quanto dovutogli,“fino a quando non sarà divenuto definitivo il provvedimentogiurisdizionale che ha pienamente realizzato l'interesse del creditore”.Nello sviluppo della censura, si allega altresì la “violazione e falsaapplicazione dell'art.1 bis, co.1, l.89/2001 e dell'art.6, par.1 dellaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali – Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Uniten.19883/2019: Principii di diritto contenuti nella Sentenzan.19883/2019 della Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite -“Interpretazione convenzionalmente orientata”. Quindi si assume chela Corte d’appello di Bari “erroneamente non ha computatounitariamente la durata del procedimento presupposto (Decisionedefinitiva della fase di cognizione e fase di esecuzione), computandoinvece, separatamente dalla sentenza che ha definito la fase dicognizione, la durata delle procedure esecutive e dei vari gradi delgiudizio di merito”.2. - Le censure possono esaminarsi congiuntamente e si rivelanotutte inammissibili per plurime ragioni.3. - Invero, il ricorso non contiene:la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazionedei motivi (art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.);6 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede lacassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano(art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.);la specifica indicazione degli atti processuali riferiti ai molteplicigiudizi, di cognizione e di esecuzione, in cui si era articolata lavicenda processuale presupposta, nonché l'illustrazione del contenutorilevante degli stessi (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.).3.1. - Ai fini della specificità ex art. 366, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 6,c.p.c., ovvero per un’utile comprensione delle censure e per la loronecessaria completa riferibilità alle rationes decidendi su cui poggia ildecreto impugnato, il ricorso avrebbe dovuto:a) distinguere tra i giudizi e le fasi che avevano visto l’avvocatoLojodice, rispettivamente, in veste di difensore costituito ed in vestedi parte in senso formale e sostanziale;b) prospettare elementi idonei a mutare la giurisprudenza di questaCorte, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., secondo cui la domandadi distrazione delle spese formulata dall'avvocato antistatario havalenza incidentale e non costituisce domanda autonoma, di talchéquest'ultimo non ha diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata delprocesso nel quale ha prestato la propria opera professionale, noncomportando ciò la violazione dell'art. 6 [OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce cheogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il "suo"processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, siaaltrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto (trale tantissime, Cass. n. 7150 e n. 6070 del 2025; n. 16070 del 2024;n. 25714, n. 25713, n. 25709, n. 25572, n. 24000, n. 23999, n.23957, n. 11623 del 2023; n. 15964 del 2022; n. 16608 del 2012);c) distinguere fra il processo di cognizione e quello successivo diesecuzione forzata, i quali sono diversi ed autonomi ai fini dell’art. 6 §7 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/20261 [OSCURATO:PERSONA] e della legge 24 marzo 2001, n. 89, per cui è in relazione aciascuno di essi che va computato l'eventuale periodo di irragionevoleprotrazione, senza possibilità di sommatoria, a tal fine, dei tempioccorrenti per la definizione dell'uno e dell'altro (Cass. n. 25529 del2006);d) individuare i periodi in cui il processo era sospeso, agli effettidell'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001.4. – Il ricorrente riferisce alla fattispecie in esame, la quale riguardaun credito del cliente dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] verso l’INPS azionatodinanzi al giudice del lavoro e poi anche il credito quale distrattariodelle spese vantato dallo stesso legale, i principi elaborati da questaCorte per la diversa e peculiare fattispecie del processo di cognizioneche abbia accertato il diritto all'indennizzo da equa riparazione acarico dello Stato-debitore, ai sensi della l. n. 89 del 2001, ovvero,più in generale, i principi attinenti all’interpretazione di matriceconvenzionale secondo cui la fase processuale di cognizione e quelladi esecuzione hanno natura unitaria rispetto alla parte che abbiaottenuto il riconoscimento giudiziale di un proprio credito contro loStato-debitore.Osta irrimediabilmente all’applicabilità del criterio della durataunitaria della fase di cognizione e della fase esecutiva eventualmenteintrapresa nei confronti dello Stato la constatazione, già svolta, chel’avvocato antistatario Lojodice non aveva il ruolo di parte nelprocesso di cognizione nel quale aveva prestato la sua operadifensiva.5. – Il ricorso neppure si confronta con il sopravvenuto disposto delcitato art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001 - secondo cui aifini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo èsospeso -, il quale sorregge la conclusione secondo cui il periodo di8 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026sospensione per opposizione all’esecuzione deve essere escluso dalladurata del processo esecutivo. Tale previsione normativa pone unvincolo all'interprete, il quale non può determinare la durata delprocesso esecutivo comprendendo all'interno della stessa il periodo disospensione della esecuzione disposta dal giudice in pendenza delgiudizio di opposizione all'esecuzione, senza così porre neancheproblemi dal punto di vista della compatibilità costituzionale econvenzionale. Infatti, pur nell'ambito di una disciplina chiaramenteorientata a considerare in modo unitario il giudizio della cuiirragionevole durata ci si duole, il legislatore non irragionevolmenteha ritenuto che non possa essere addebitata all'amministrazionegiudiziaria la durata derivata dalla sospensione del procedimento cuila domanda di equa riparazione si riferisce, restando peraltroimpregiudicata la possibilità, per la parte che dalla eccessiva duratadel giudizio pregiudicante ritenga di avere subito un danno, diproporre domanda di equa riparazione con specifico riferimento a taleprocedimento e nei termini di decadenza ad esso riferibili (Cass. n.5769 del 2017; n. 18197 del 2015).6. - Nel decreto impugnato, la Corte d'appello ha infine tratto ilproprio convincimento di insussistenza del danno per disinteressedella parte a coltivare il processo dalla dichiarazione di estinzionedello stesso.Si rivela perciò decisiva l’incidenza dell’applicabilità dell'art. 2, comma2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdottodalla legge n. 208 del 2015, il quale dispone che si presumeinsussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvoprova contraria, nel caso di: «[...] estinzione del processo perrinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 delcodice di procedura civile».9 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026L’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, hainciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova,con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio dairragionevole durata del processo, nel senso di contemplare unapresunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare ilgiudizio in caso di estinzione. È stata così posta, in favoredell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una piùfavorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativoprevigente, che non può trovare applicazione unicamente nei processidi equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore dellanuova regolamentazione.Contenendo l’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, una presunzione iuristantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata delprocesso, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione edella valutazione della prova nel processo.Peraltro, proprio perché l’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elencodi presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio dairragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituisconoprova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamentericorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite dellamotivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esamedegli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignotodell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo,che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestitapresunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanzadella prova contraria, che consenta il superamento delle presunzionidi insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo,10 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto,istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pursempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 25542 del 2019).In ricorso si espone che l’estinzione qui maturata non fosse“ricollegabile a disinteresse a coltivare il giudizio, il quale ha vistoaccogliere in primo grado almeno in parte le sue domande, per cuinon può trovare applicazione tout court la presunzione diinsussistenza del pregiudizio”. A sostenere che il solo fatto dellaparziale soddisfazione della parte, avvenuta antecedentementeall’estinzione, costituisce prova in re ipsa della pregressa sussistenzadel pregiudizio da irragionevole durata, si dovrebbe pervenirecoerentemente ad interrogarsi sulla ragionevolezza dell’art. 2, comma2-sexies, lettera c), in quanto la presunzione legale ivi dettata, cosìargomentando, risulterebbe in sostanza non rispondente a dati diesperienza generalizzata, riassunti nella formula dell'id quodplerumque accidit.7. - Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondosoccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontareliquidato in dispositivo.Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento delcontributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui alcomma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alrimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di11 di 12Numero registro generale 23187/2024Numero sezionale 2712/2025Numero di raccolta generale 13239/2026Data pubblicazione 07/05/2026cassazione, che liquida in € 1.205,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI12 di 12
Decreto Cassazione n. 13239/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris