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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11789/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in margine al ricorso; -ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 10263/2016 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania pubblicata il 18 novembre 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Il contribuente ricorreva avverso diversi avvisi di accertamento inerenti il recupero a tassazione di ricavi asseritamente non contabilizzati e costi dedotti (in relazione all’allagamento deposito a servizio del proprio negozio di abiti) in relazione all’anno d’imposta 2008.

La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR accoglieva Oggetto:tributi-accertamento parzialmente l’appello del contribuente riducendo alcuni versamenti riconosciuti come non inerenti all’azienda, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Il contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre l’Agenzia non ha depositato controricorso , limitandosi a depositare unmero atto di costituzione.

Il difensore del contribuente ha poi depositato nota illustrativa in vista della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 2, comma 3, d.p.r. n. 441/1997 laddove la CTR ha ritenuto che la perdita dovuta a fatti accidentali (nella specie allagamento per esondazione di un vicino torrente) non sarebbe stata provata da idonea documentazione.

1.1. L’art. 2 del d.p.r. n. 441/1997 stabilisce che “«La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato».

Orbene non è discusso che il contribuente abbia effettuato l’autocertificazione ma la stessa, in base agli accertamenti compiuti dal giudice di merito, venne prodotta non nel termine previsto di trenta giorni dall’evento, ma a distanza di cinque anni, e solo dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento.

Tuttavia, la documentazione serviva tempestivamente per consentire il collegamento fra la deduzione del costo e l’evento.

Inoltre, il giudice d’appello aggiunge altri elementi che a suo giudizio smentiscono ulteriormente il collegamento fra l’evento e la deduzione del costo: mancanza di riscontro tra merce così perduta e merce distrutta, a causa di contraddizioni in contabilità e fatture di acquisto dell’anno ove “non c’è coerenza fra le merci che si dichiarano perdute e quelle risultanti dalle scritture vendite/acquisti…”.

Dunque, la richiesta di valutare altri elementi rispetto a quelli indicati dalla CTR (tardività della autocertificazione e gli altri indicati sopra), ed in particolare un verbale dei Carabinieri, si risolve in una richiesta di revisione del giudizio di fatto, inammissibile in questa sede di legittimità.

2. Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 38, comma 7, d.lgs. n. 600/1973, nella parte in cui la CTR non ha ritenuto l’obbligo da parte dell’ufficio di invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie.

2.1. Il motivo è infondato.

L’obbligo di contraddittorio endo- procedimentale, previsto per i tributi armonizzati, non è invece previsto in via generalizzata per gli altri tributi (cfr. ex plurimis Cass. 19/10/2021, n. 28833), salvo che norme specifiche lo contemplino, come nel caso di processo verbale di accertamento a seguito di accesso.

Per il caso dell’accertamento sintetico, nella specie l’obbligo non sussisteva, in quanto l’accertamento in parola risale alle annualità 2008 e precedenti, anteriormente quindi all’introduzione del relativo obbligo ad opera dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, applicabile solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale (cfr. Cass. 31/05/2016, n. 11283).

3. Il ricorso merita dunque rigetto; nulla per le spese non essendosi l’Amministrazione costituita tempestivamente a mezzo di controricorso.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in margine al ricorso; -ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 10263/2016 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania pubblicata il 18 novembre 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Il contribuente ricorreva avverso diversi avvisi di accertamento inerenti il recupero a tassazione di ricavi asseritamente non contabilizzati e costi dedotti (in relazione all’allagamento deposito a servizio del proprio negozio di abiti) in relazione all’anno d’imposta 2008. La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR accoglieva Oggetto:tributi-accertamento parzialmente l’appello del contribuente riducendo alcuni versamenti riconosciuti come non inerenti all’azienda, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Il contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre l’Agenzia non ha depositato controricorso , limitandosi a depositare unmero atto di costituzione. Il difensore del contribuente ha poi depositato nota illustrativa in vista della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 2, comma 3, d.p.r. n. 441/1997 laddove la CTR ha ritenuto che la perdita dovuta a fatti accidentali (nella specie allagamento per esondazione di un vicino torrente) non sarebbe stata provata da idonea documentazione. 1.1. L’art. 2 del d.p.r. n. 441/1997 stabilisce che “«La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato». Orbene non è discusso che il contribuente abbia effettuato l’autocertificazione ma la stessa, in base agli accertamenti compiuti dal giudice di merito, venne prodotta non nel termine previsto di trenta giorni dall’evento, ma a distanza di cinque anni, e solo dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento. Tuttavia, la documentazione serviva tempestivamente per consentire il collegamento fra la deduzione del costo e l’evento. Inoltre, il giudice d’appello aggiunge altri elementi che a suo giudizio smentiscono ulteriormente il collegamento fra l’evento e la deduzione del costo: mancanza di riscontro tra merce così perduta e merce distrutta, a causa di contraddizioni in contabilità e fatture di acquisto dell’anno ove “non c’è coerenza fra le merci che si dichiarano perdute e quelle risultanti dalle scritture vendite/acquisti…”. Dunque, la richiesta di valutare altri elementi rispetto a quelli indicati dalla CTR (tardività della autocertificazione e gli altri indicati sopra), ed in particolare un verbale dei Carabinieri, si risolve in una richiesta di revisione del giudizio di fatto, inammissibile in questa sede di legittimità. 2. Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 38, comma 7, d.lgs. n. 600/1973, nella parte in cui la CTR non ha ritenuto l’obbligo da parte dell’ufficio di invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie. 2.1. Il motivo è infondato. L’obbligo di contraddittorio endo- procedimentale, previsto per i tributi armonizzati, non è invece previsto in via generalizzata per gli altri tributi (cfr. ex plurimis Cass. 19/10/2021, n. 28833), salvo che norme specifiche lo contemplino, come nel caso di processo verbale di accertamento a seguito di accesso. Per il caso dell’accertamento sintetico, nella specie l’obbligo non sussisteva, in quanto l’accertamento in parola risale alle annualità 2008 e precedenti, anteriormente quindi all’introduzione del relativo obbligo ad opera dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, applicabile solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale (cfr. Cass. 31/05/2016, n. 11283). 3. Il ricorso merita dunque rigetto; nulla per le spese non essendosi l’Amministrazione costituita tempestivamente a mezzo di controricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di vers
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